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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 11795 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Visconti (c.f. ), domiciliato in Napoli, alla Via C.F._2
San Tommaso d'Aquino n. 33, pertanto da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria del Tribunale
OPPONENTE
E
(c.f. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
[...] P.IVA_2
Faggella Pellegrino (c.f. domiciliato in Napoli, alla Via C.F._3
F. Crispi n. 62, presso e nello studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli, pertanto da intendersi elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del
1934, presso la Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 04/11/2022, l'opponente pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3803/2022 del 22/09/2022 notificatogli in data 27/09/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di
16.356,54 euro, oltre interessi, in virtù del contratto di credito n. 3681784, origi- nariamente stipulato con Banca Monte Paschi di Siena del 15/06/2010.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto non aveva provato la Controparte_3
cessione del credito in suo favore e la consistenza del credito azionato;
b) la domanda era improcedibile, in quanto non era stato esperito il tentativo ob- bligatorio di mediazione in violazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 128 T.U.B.;
c) “in relazione alla documentazione depositata da controparte, si eccepisce la mancata ri- feribilità della firma del ricevente all'odierno opponente o di persona allo stesso riferibile e sin da ora si chiede l'esibizione dell'originale della ricevuta raccomandata n. 6858632889-
5 oltre che del contratto di finanziamento e di tutti gli atti e documenti ad esso preesistenti, coevi, successivi e comunque collegati”;
d) il decreto ingiuntivo era nullo per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e 50
T.U.B., in quanto non c'era alcun valido supporto documentale idoneo a fornire prova scritta del credito, della sua certezza, della sua liquidità e della sua esigibili- tà;
e) le clausole contrattuali espressive degli interessi, contenute nel contratto di fi- nanziamento oggetto di esame, erano nulle ex art. 1815, comma 2, c.c. in quanto superiori al tasso soglia e contrastanti con l'art. 1 della L. n. 108/1996;
f) il credito era prescritto ai sensi dell'art. 2394 c.c.
2. Con comparsa di costituzione del 26/01/2022, si costituiva in giudizio la
[...]
quale mandataria di la quale im- Controparte_1 Controparte_4
pugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall' opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
2
R.g.a.c.c. 11795/2022 a) il credito oggetto di esame discendeva dal contratto di finanziamento n.
3681784 stipulato dall'opponente con il 15/06/2010, successi- Controparte_5
vamente fusasi per incorporazione in Il Controparte_6
credito era stato oggetto di cessione, in data 22/06/2015, da parte della
[...]
in favore della come emer- Controparte_6 Controparte_7
geva dall'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B.; tale cessione era stata comunicata all'opponente con dichiarazione del 05/11/2015 emessa dalla
[...]
Controparte_6
b) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di una cessione pro soluto notificata all'opponente con lettera raccomandata a/r;
c) il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. era infondato in quanto l'opponente non aveva negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parzia- le, al contratto per cui è causa, così come emerge dall'estratto conto depositato dal quale desumono gli addebiti RID sul conto corrente intestato all'opponente i cui estremi erano riportati nel frontespizio contrattuale e, non aveva negato di essere titolare del c/c riportato nel contratto sul quale erano stati addebitati i rimborsi mensili delle singole rate;
a fortiori la società deducente era in possesso di docu- menti personali quali, buste paga, CUD, carta di identità, tessera sanitaria, accet- tazione del finanziamento sottoscritta;
d) il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. era infondato in quanto l'opponente si era limitato a contestazioni generiche e non aveva specificato in co- sa la copia prodotta differiva rispetto agli originali;
a fortiori sul punto la Corte di
Cassazione con sentenza n. 16557 del 20/06/2019 prevedeva che: “è privo di effi- cacia il generico disconoscimento della conformità tra l'originale e la copia fotostatica pro- dotta in giudizio. Perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della nor-
3
R.g.a.c.c. 11795/2022 ma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia co- pia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”;
e) infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza proba- toria del ricorso, in quanto al ricorso erano stati allegati il contratto di finanzia- mento, il contratto di cessione del credito, l'avviso ex art. 58 T.U.B., le comunica- zioni delle cessioni e il riepilogo dei movimenti ex art. 50 T.U.B.;
f) l'eccezione di usurarietà degli interessi era infondata in quanto nel contratto oggetto di esame, sottoscritto in data 15/06/2010, il tasso soglia determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimen- to: 01/04/2010 – 30/06/2010), così come indicato nel D.M. del 26/03/2010, era pari al 17,91% e nel caso di specie il TAEG indicato in contratto era pari al
11,44%, il TAN corrispondeva al 10,449%, mentre gli interessi di mora erano sta- ti determinati nella misura del 15,96%;
g) l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole era infondata in quanto dette clausole erano state sottoscritte ed accettate da parte opponente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
h) l'eccezione di prescrizione del credito era priva di riscontri probatori ed infon- data in quanto l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, imponeva la decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine contrat- tualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata;
pertanto, nel caso di specie, si applicava il termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (30/07/2015); a fortiori la prescrizione era stata ulteriormente in- terrotta con la comunicazione ricevuta in data 06/12/2018 nonché con la comu- nicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata dalla parte opposta a controparte in data 26/01/2022.
4
R.g.a.c.c. 11795/2022 3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 16.356,54 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del con- Controparte_4
tratto di finanziamento n. 3681784 originariamente stipulato dall'opponente con
Banca Monte Paschi di Siena;
- copia dell'estratto conto analitico certificato con- forme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- il contratto di cessione del credito e il relativo avviso di cessione.
L'eccezione relativa al disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata n. 6858632889-5 e sul contratto di finanziamento non merita ac- coglimento.
Quanto alla firma del contratto, appare decisivo il rilievo che l'opponente non nega di aver dato spontanea esecuzione al contratto di finanziamento, come emerge dall'estratto conto allegato alla comparsa di costituzione da cui si evincono gli addebiti RID sul conto corrente intestato all'opponente i cui estremi sono ri- portati nel frontespizio contrattuale. A fortiori, deve desumersi che l'opponente non neghi neanche di essere titolare del conto corrente riportato nel contratto di finanziamento sul quale sono stati addebitati i rimborsi mensili delle singole rate.
Anche l'eccezione relativa alla firma apposta sulla ricevuta della raccomandata n.
6858632889-5 non merita accoglimento. Al riguardo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22058 del 2019 ha previsto che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 fa fede fino a quere- la di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, è autorizzato ad avva- lersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne con- segue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a que-
5
R.g.a.c.c. 11795/2022 rela di falso e, dall'altro che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è dive- Controparte_4
nuta titolare del credito controverso per effetto di contratto di cessione di crediti pro soluto effettuata in suo favore da in data 28/10/2021, sicché Controparte_7
l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n.
6858632889-5 notificata in data 26/01/2022 all'opponente e mediante richiesta di decreto ingiuntivo. Pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della sud- detta cessione verso il debitore.
L'opponente lamenta la presenza di clausole vessatorie all'interno del contratto.
Anche questa eccezione è infondata e va rigettata. L'art. 1342 c.c. effettua un ri- chiamo all'art. 1341 c.c., il quale stabilisce che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, li- mitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore devono inquadrarsi nell'ambito normativo degli artt. 1469 bis e ss. c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005. La vessato- rietà di una clausola contrattuale presuppone l'esistenza di una situazione di squi- librio a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali e l'onere della prova di tale squilibrio incombe sul con- sumatore. Nel caso di specie la contestazione di parte opponente appare del tutto
6
R.g.a.c.c. 11795/2022 generica e sfornita di qualsivoglia substrato allegatorio e probatorio. In ogni caso, ex art. 1341, comma 2, c.c., affinché tali clausole siano considerate efficaci verso il contraente, è necessario che siano formulate e specificatamente approvate per iscritto.
È infondata l'eccezione di prescrizione del credito. Unitarietà della prestazione e unicità della causa debendi determinano l'impossibilità di applicare, per gli interes- si, l'art. 2948 c.c. che libera il debitore dalle prestazioni scadute, non contestate tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni sono periodiche. Nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione decennale dei rapporti di fi- nanziamento e tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata, pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017) e nella fattispecie in esame, la documentazione in atti attesta che l'opponente si era obbligato ad estinguere il finanziamento con n. 59 rate mensili, fino alla data del
30 luglio 2015, dalla cui scadenza decorreva pertanto il termine di prescrizione. A fortiori tale termine è stato interrotto con la comunicazione ricevuta dall'opponente in data 06/12/2018 dalla nonché con la comu- Controparte_7
nicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da parte opposta a controparte in data 26/01/2022.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
a) rigetta l'opposizione;
7
R.g.a.c.c. 11795/2022 b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_4
liquidandole in 4.000,00 euro per compensi e 600,00 euro a titolo di rim-
[...]
borso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 14 aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 11795/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 11795 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Visconti (c.f. ), domiciliato in Napoli, alla Via C.F._2
San Tommaso d'Aquino n. 33, pertanto da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria del Tribunale
OPPONENTE
E
(c.f. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
[...] P.IVA_2
Faggella Pellegrino (c.f. domiciliato in Napoli, alla Via C.F._3
F. Crispi n. 62, presso e nello studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli, pertanto da intendersi elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del
1934, presso la Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 04/11/2022, l'opponente pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3803/2022 del 22/09/2022 notificatogli in data 27/09/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di
16.356,54 euro, oltre interessi, in virtù del contratto di credito n. 3681784, origi- nariamente stipulato con Banca Monte Paschi di Siena del 15/06/2010.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto non aveva provato la Controparte_3
cessione del credito in suo favore e la consistenza del credito azionato;
b) la domanda era improcedibile, in quanto non era stato esperito il tentativo ob- bligatorio di mediazione in violazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 128 T.U.B.;
c) “in relazione alla documentazione depositata da controparte, si eccepisce la mancata ri- feribilità della firma del ricevente all'odierno opponente o di persona allo stesso riferibile e sin da ora si chiede l'esibizione dell'originale della ricevuta raccomandata n. 6858632889-
5 oltre che del contratto di finanziamento e di tutti gli atti e documenti ad esso preesistenti, coevi, successivi e comunque collegati”;
d) il decreto ingiuntivo era nullo per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e 50
T.U.B., in quanto non c'era alcun valido supporto documentale idoneo a fornire prova scritta del credito, della sua certezza, della sua liquidità e della sua esigibili- tà;
e) le clausole contrattuali espressive degli interessi, contenute nel contratto di fi- nanziamento oggetto di esame, erano nulle ex art. 1815, comma 2, c.c. in quanto superiori al tasso soglia e contrastanti con l'art. 1 della L. n. 108/1996;
f) il credito era prescritto ai sensi dell'art. 2394 c.c.
2. Con comparsa di costituzione del 26/01/2022, si costituiva in giudizio la
[...]
quale mandataria di la quale im- Controparte_1 Controparte_4
pugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall' opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
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R.g.a.c.c. 11795/2022 a) il credito oggetto di esame discendeva dal contratto di finanziamento n.
3681784 stipulato dall'opponente con il 15/06/2010, successi- Controparte_5
vamente fusasi per incorporazione in Il Controparte_6
credito era stato oggetto di cessione, in data 22/06/2015, da parte della
[...]
in favore della come emer- Controparte_6 Controparte_7
geva dall'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B.; tale cessione era stata comunicata all'opponente con dichiarazione del 05/11/2015 emessa dalla
[...]
Controparte_6
b) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di una cessione pro soluto notificata all'opponente con lettera raccomandata a/r;
c) il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. era infondato in quanto l'opponente non aveva negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parzia- le, al contratto per cui è causa, così come emerge dall'estratto conto depositato dal quale desumono gli addebiti RID sul conto corrente intestato all'opponente i cui estremi erano riportati nel frontespizio contrattuale e, non aveva negato di essere titolare del c/c riportato nel contratto sul quale erano stati addebitati i rimborsi mensili delle singole rate;
a fortiori la società deducente era in possesso di docu- menti personali quali, buste paga, CUD, carta di identità, tessera sanitaria, accet- tazione del finanziamento sottoscritta;
d) il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. era infondato in quanto l'opponente si era limitato a contestazioni generiche e non aveva specificato in co- sa la copia prodotta differiva rispetto agli originali;
a fortiori sul punto la Corte di
Cassazione con sentenza n. 16557 del 20/06/2019 prevedeva che: “è privo di effi- cacia il generico disconoscimento della conformità tra l'originale e la copia fotostatica pro- dotta in giudizio. Perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della nor-
3
R.g.a.c.c. 11795/2022 ma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia co- pia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”;
e) infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza proba- toria del ricorso, in quanto al ricorso erano stati allegati il contratto di finanzia- mento, il contratto di cessione del credito, l'avviso ex art. 58 T.U.B., le comunica- zioni delle cessioni e il riepilogo dei movimenti ex art. 50 T.U.B.;
f) l'eccezione di usurarietà degli interessi era infondata in quanto nel contratto oggetto di esame, sottoscritto in data 15/06/2010, il tasso soglia determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimen- to: 01/04/2010 – 30/06/2010), così come indicato nel D.M. del 26/03/2010, era pari al 17,91% e nel caso di specie il TAEG indicato in contratto era pari al
11,44%, il TAN corrispondeva al 10,449%, mentre gli interessi di mora erano sta- ti determinati nella misura del 15,96%;
g) l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole era infondata in quanto dette clausole erano state sottoscritte ed accettate da parte opponente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
h) l'eccezione di prescrizione del credito era priva di riscontri probatori ed infon- data in quanto l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, imponeva la decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine contrat- tualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata;
pertanto, nel caso di specie, si applicava il termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (30/07/2015); a fortiori la prescrizione era stata ulteriormente in- terrotta con la comunicazione ricevuta in data 06/12/2018 nonché con la comu- nicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata dalla parte opposta a controparte in data 26/01/2022.
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R.g.a.c.c. 11795/2022 3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 16.356,54 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del con- Controparte_4
tratto di finanziamento n. 3681784 originariamente stipulato dall'opponente con
Banca Monte Paschi di Siena;
- copia dell'estratto conto analitico certificato con- forme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- il contratto di cessione del credito e il relativo avviso di cessione.
L'eccezione relativa al disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata n. 6858632889-5 e sul contratto di finanziamento non merita ac- coglimento.
Quanto alla firma del contratto, appare decisivo il rilievo che l'opponente non nega di aver dato spontanea esecuzione al contratto di finanziamento, come emerge dall'estratto conto allegato alla comparsa di costituzione da cui si evincono gli addebiti RID sul conto corrente intestato all'opponente i cui estremi sono ri- portati nel frontespizio contrattuale. A fortiori, deve desumersi che l'opponente non neghi neanche di essere titolare del conto corrente riportato nel contratto di finanziamento sul quale sono stati addebitati i rimborsi mensili delle singole rate.
Anche l'eccezione relativa alla firma apposta sulla ricevuta della raccomandata n.
6858632889-5 non merita accoglimento. Al riguardo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22058 del 2019 ha previsto che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 fa fede fino a quere- la di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, è autorizzato ad avva- lersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne con- segue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a que-
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R.g.a.c.c. 11795/2022 rela di falso e, dall'altro che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è dive- Controparte_4
nuta titolare del credito controverso per effetto di contratto di cessione di crediti pro soluto effettuata in suo favore da in data 28/10/2021, sicché Controparte_7
l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n.
6858632889-5 notificata in data 26/01/2022 all'opponente e mediante richiesta di decreto ingiuntivo. Pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della sud- detta cessione verso il debitore.
L'opponente lamenta la presenza di clausole vessatorie all'interno del contratto.
Anche questa eccezione è infondata e va rigettata. L'art. 1342 c.c. effettua un ri- chiamo all'art. 1341 c.c., il quale stabilisce che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, li- mitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore devono inquadrarsi nell'ambito normativo degli artt. 1469 bis e ss. c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005. La vessato- rietà di una clausola contrattuale presuppone l'esistenza di una situazione di squi- librio a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali e l'onere della prova di tale squilibrio incombe sul con- sumatore. Nel caso di specie la contestazione di parte opponente appare del tutto
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R.g.a.c.c. 11795/2022 generica e sfornita di qualsivoglia substrato allegatorio e probatorio. In ogni caso, ex art. 1341, comma 2, c.c., affinché tali clausole siano considerate efficaci verso il contraente, è necessario che siano formulate e specificatamente approvate per iscritto.
È infondata l'eccezione di prescrizione del credito. Unitarietà della prestazione e unicità della causa debendi determinano l'impossibilità di applicare, per gli interes- si, l'art. 2948 c.c. che libera il debitore dalle prestazioni scadute, non contestate tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni sono periodiche. Nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione decennale dei rapporti di fi- nanziamento e tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata, pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017) e nella fattispecie in esame, la documentazione in atti attesta che l'opponente si era obbligato ad estinguere il finanziamento con n. 59 rate mensili, fino alla data del
30 luglio 2015, dalla cui scadenza decorreva pertanto il termine di prescrizione. A fortiori tale termine è stato interrotto con la comunicazione ricevuta dall'opponente in data 06/12/2018 dalla nonché con la comu- Controparte_7
nicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da parte opposta a controparte in data 26/01/2022.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
a) rigetta l'opposizione;
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R.g.a.c.c. 11795/2022 b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_4
liquidandole in 4.000,00 euro per compensi e 600,00 euro a titolo di rim-
[...]
borso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 14 aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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