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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1485 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2021, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTI ATTRICI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ROBERTO LAZZINI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 07/10/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 08/10/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 30/10/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 19/11/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 09/12/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 10/12/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parti attrici, e , Controparte_2 Controparte_3 rappresentavano che sarebbe stata titolare del conto corrente Parte_1
n. 43940.25 poi n. 632742.01, su cui era stata concessa apertura di credito, presso
[...]
, in seguito fusa per incorporazione in , CP_4 Controparte_1 aperto il 10/12/1997 e chiuso il 16/01/2020. avrebbe altresì stipulato Parte_1 finanziamento in data 28/04/2015, per cui Il sig. avrebbe rilasciato Parte_2 fideiussione.
2 Con decreto ingiuntivo n. 658/2020, il Tribunale di Massa avrebbe ingiunto alla banca di consegnare a “copia dei seguenti documenti:
1. contratto di conto corrente;
Parte_1
2. Contratto di apertura di credito;
3. contratto di finanziamento n. 741698579; 4. fideiussioni rilasciate alla banca;
5. estratti conto trimestrali del conto corrente comprensivi degli scalari dall'apertura dei rapporti alla chiusura”.
La banca avrebbe omesso di consegnare il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito, il contratto di finanziamento del 2015, gli e/c di dal 2009 Parte_1 al 2020 e gli estratti scalari.
Ciò premesso, eccepiva quanto segue.
Nullità degli interessi debitori ultralegali, in quanto non pattuiti per iscritto. Gli interessi sarebbero stati determinati unilateralmente dalla banca al momento della liquidazione trimestrale degli interessi debitori.
Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della capitalizzazione annuale degli interessi creditori, in quanto applicati in violazione del divieto di anatocismo ed in assenza di qualsiasi pattuizione scritta nel contratto, anche con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/2000, poiché il contratto sarebbe stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore di detta delibera, inoltre la banca non avrebbe fatto specificamente approvare al cliente la clausola sulla capitalizzazione trimestrale. Di conseguenza, la capitalizzazione dovrebbe essere esclusa anche su base annuale.
Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati a partire dal
01/01/2014 fino alla chiusura del conto per contrarietà all'art. 120 comma 2 TUB.
Nullità della commissione di massimo scoperto, applicata dall'apertura del conto fino al
2009, del corrispettivo sull'accordato e delle spese di tenuta applicati successivamente, in quanto non sarebbero stati pattuiti e determinati. La banca non avrebbe indicato per iscritto parametri e criteri di calcolo di detti oneri. Inoltre, sarebbero nulle per illiceità della causa, in quanto quei servizi sarebbero già remunerati attraverso gli interessi.
Le modifiche unilaterali delle condizioni sarebbero state applicate in violazione dell'art. 118
TUB, in quanto introdotte senza giustificato motivo e non comunicate al cliente per iscritto.
Nullità degli oneri extrafido, in quanto le condizioni non sarebbero state pattuite per iscritto.
Il contratto di finanziamento sarebbe nullo poiché realizzato in frode alla legge ed avente causa illecita, in quanto sarebbe stato erogato al fine di azzerare il saldo debitore del conto corrente, viziato dagli addebiti sopra menzionati.
3 Chiedeva: eliminare gli oneri ed i costi applicati illegittimamente e per l'effetto rideterminare il saldo dei conti corrente, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento, per l'effetto condannare la banca alla restituzione di quanto illecitamente percepito. Con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte convenuta, , si costituiva asserendo Controparte_1 di aver consegnato tutta la documentazione richiesta. Eccepiva quanto segue.
La banca non sarebbe obbligata alla consegna di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto.
Le attrici non avrebbero dimostrato che il conto corrente è stato chiuso il 16/01/2020.
Le attrici non avrebbero depositato gli estratti conto relativi all'intero annuo 2000, pertanto, un eventuale ricalcolo potrebbe iniziare solo dall'annualità successiva.
Il contratto di apertura di credito sarebbe stato depositato da parte attrice stessa.
Le pretese relative al periodo antecedente i dieci anni dall'introduzione del giudizio sarebbero prescritte. L'onere della prova circa la natura ripristinatoria delle rimesse spetterebbe all'attore.
Per il periodo antecedente al 28/05/2002 non potrebbe essere considerato alcun affidamento, in quanto il conto corrente non sarebbe stato assistito da alcuna apertura di credito.
I tassi di interesse sarebbero stati contrattualmente pattuiti.
Con riferimento alla periodicità della capitalizzazione, la banca si sarebbe adeguata alle disposizioni di cui all'art. 7 della Delibera CICR del 09/02/2000, che sarebbe stata comunicata al correntista e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'adeguamento della periodicità della capitalizzazione, da annuale a trimestrale, non avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni per il cliente. Con riferimento al periodo successivo al
01/01/2014, l'art. 120 TUB non avrebbe introdotto un divieto assoluto di anatocismo, rimettendo al CICR l'adozione di una delibera sugli interessi nelle operazioni bancarie.
La Commissione di massimo scoperto non sarebbe priva di causa, inoltre risulterebbe pattuita e determinata.
La commissione su accordato sarebbe stata pattuita nel contratto del 30/12/2009 depositato in giudizio.
La doglianza circa le altre spese sarebbe viziata da genericità della contestazione, non essendo le stesse precisate né quantificate;
le uniche spese indicate (tenuta conto, esecuzione bonifici, incasso assegni) risulterebbero pattuite sin dal contratto del 2000.
4 Con riferimento alle variazioni delle condizioni contrattuali, parte attrice non avrebbe indicato quali sarebbero le modifiche censurate.
Chiedeva: il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Ai fini della decisione della presente causa, è assorbente di ogni altra questione l'esame circa il soddisfacimento dell'onere di allegazione (specifica) e di prova posto dall'art. 2697 c.c. a carico di chi agisce per domandare la tutela giurisdizionale di un diritto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cassazione civile sez. I,
04/07/2023, n.18910, Cassazione civile sez. I, 07/12/2022, n.35979, Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7895).
Tale principio si coordina con quello più generale circa l'onere di allegazione, per cui l'attore ha lo specifico onere di allegare, sin dall'atto introduttivo, gli specifici fatti costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio e specificare il petitum formale e sostanziale (provvedimento chiesto al giudice e bene della vita tutelato) oltre che la causa petendi (specifiche ragioni di fatto e di diritto della domanda) così da delimitare l'oggetto della domanda e del giudizio al fine di porre immediatamente il convenuto nella condizione di prendere puntuale posizione sui fatti di causa ancor prima di dare al Giudice contezza del decidendum (Cass. Pt_3
SS. UU. 8007/2012).
Nel caso di specie, parte attrice non allega quali siano le rimesse asseritamente indebite, limitandosi ad indicare l'illegittimità di alcune clausole, l'applicazione di oneri ed interessi
5 illegittimi e ad indicare l'ammontare complessivo delle somme che sarebbero state indebitamente percepite.
Di conseguenza, la domanda non può che essere rigettata per il mancato assolvimento allo specifico onere di allegazione e di prova che si poneva a carico di parte attrice.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme
6 o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (valore della causa: 22.704,18 secondo il criterio del disputatum) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA Parte_1
e , in solido fra loro, a rifondere a
[...] Parte_2
le spese processuali del presente CP_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 18.12.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
7
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1485 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2021, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTI ATTRICI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ROBERTO LAZZINI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 07/10/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 08/10/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 30/10/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 19/11/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 09/12/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 10/12/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parti attrici, e , Controparte_2 Controparte_3 rappresentavano che sarebbe stata titolare del conto corrente Parte_1
n. 43940.25 poi n. 632742.01, su cui era stata concessa apertura di credito, presso
[...]
, in seguito fusa per incorporazione in , CP_4 Controparte_1 aperto il 10/12/1997 e chiuso il 16/01/2020. avrebbe altresì stipulato Parte_1 finanziamento in data 28/04/2015, per cui Il sig. avrebbe rilasciato Parte_2 fideiussione.
2 Con decreto ingiuntivo n. 658/2020, il Tribunale di Massa avrebbe ingiunto alla banca di consegnare a “copia dei seguenti documenti:
1. contratto di conto corrente;
Parte_1
2. Contratto di apertura di credito;
3. contratto di finanziamento n. 741698579; 4. fideiussioni rilasciate alla banca;
5. estratti conto trimestrali del conto corrente comprensivi degli scalari dall'apertura dei rapporti alla chiusura”.
La banca avrebbe omesso di consegnare il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito, il contratto di finanziamento del 2015, gli e/c di dal 2009 Parte_1 al 2020 e gli estratti scalari.
Ciò premesso, eccepiva quanto segue.
Nullità degli interessi debitori ultralegali, in quanto non pattuiti per iscritto. Gli interessi sarebbero stati determinati unilateralmente dalla banca al momento della liquidazione trimestrale degli interessi debitori.
Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della capitalizzazione annuale degli interessi creditori, in quanto applicati in violazione del divieto di anatocismo ed in assenza di qualsiasi pattuizione scritta nel contratto, anche con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/2000, poiché il contratto sarebbe stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore di detta delibera, inoltre la banca non avrebbe fatto specificamente approvare al cliente la clausola sulla capitalizzazione trimestrale. Di conseguenza, la capitalizzazione dovrebbe essere esclusa anche su base annuale.
Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati a partire dal
01/01/2014 fino alla chiusura del conto per contrarietà all'art. 120 comma 2 TUB.
Nullità della commissione di massimo scoperto, applicata dall'apertura del conto fino al
2009, del corrispettivo sull'accordato e delle spese di tenuta applicati successivamente, in quanto non sarebbero stati pattuiti e determinati. La banca non avrebbe indicato per iscritto parametri e criteri di calcolo di detti oneri. Inoltre, sarebbero nulle per illiceità della causa, in quanto quei servizi sarebbero già remunerati attraverso gli interessi.
Le modifiche unilaterali delle condizioni sarebbero state applicate in violazione dell'art. 118
TUB, in quanto introdotte senza giustificato motivo e non comunicate al cliente per iscritto.
Nullità degli oneri extrafido, in quanto le condizioni non sarebbero state pattuite per iscritto.
Il contratto di finanziamento sarebbe nullo poiché realizzato in frode alla legge ed avente causa illecita, in quanto sarebbe stato erogato al fine di azzerare il saldo debitore del conto corrente, viziato dagli addebiti sopra menzionati.
3 Chiedeva: eliminare gli oneri ed i costi applicati illegittimamente e per l'effetto rideterminare il saldo dei conti corrente, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento, per l'effetto condannare la banca alla restituzione di quanto illecitamente percepito. Con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte convenuta, , si costituiva asserendo Controparte_1 di aver consegnato tutta la documentazione richiesta. Eccepiva quanto segue.
La banca non sarebbe obbligata alla consegna di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto.
Le attrici non avrebbero dimostrato che il conto corrente è stato chiuso il 16/01/2020.
Le attrici non avrebbero depositato gli estratti conto relativi all'intero annuo 2000, pertanto, un eventuale ricalcolo potrebbe iniziare solo dall'annualità successiva.
Il contratto di apertura di credito sarebbe stato depositato da parte attrice stessa.
Le pretese relative al periodo antecedente i dieci anni dall'introduzione del giudizio sarebbero prescritte. L'onere della prova circa la natura ripristinatoria delle rimesse spetterebbe all'attore.
Per il periodo antecedente al 28/05/2002 non potrebbe essere considerato alcun affidamento, in quanto il conto corrente non sarebbe stato assistito da alcuna apertura di credito.
I tassi di interesse sarebbero stati contrattualmente pattuiti.
Con riferimento alla periodicità della capitalizzazione, la banca si sarebbe adeguata alle disposizioni di cui all'art. 7 della Delibera CICR del 09/02/2000, che sarebbe stata comunicata al correntista e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'adeguamento della periodicità della capitalizzazione, da annuale a trimestrale, non avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni per il cliente. Con riferimento al periodo successivo al
01/01/2014, l'art. 120 TUB non avrebbe introdotto un divieto assoluto di anatocismo, rimettendo al CICR l'adozione di una delibera sugli interessi nelle operazioni bancarie.
La Commissione di massimo scoperto non sarebbe priva di causa, inoltre risulterebbe pattuita e determinata.
La commissione su accordato sarebbe stata pattuita nel contratto del 30/12/2009 depositato in giudizio.
La doglianza circa le altre spese sarebbe viziata da genericità della contestazione, non essendo le stesse precisate né quantificate;
le uniche spese indicate (tenuta conto, esecuzione bonifici, incasso assegni) risulterebbero pattuite sin dal contratto del 2000.
4 Con riferimento alle variazioni delle condizioni contrattuali, parte attrice non avrebbe indicato quali sarebbero le modifiche censurate.
Chiedeva: il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Ai fini della decisione della presente causa, è assorbente di ogni altra questione l'esame circa il soddisfacimento dell'onere di allegazione (specifica) e di prova posto dall'art. 2697 c.c. a carico di chi agisce per domandare la tutela giurisdizionale di un diritto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cassazione civile sez. I,
04/07/2023, n.18910, Cassazione civile sez. I, 07/12/2022, n.35979, Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7895).
Tale principio si coordina con quello più generale circa l'onere di allegazione, per cui l'attore ha lo specifico onere di allegare, sin dall'atto introduttivo, gli specifici fatti costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio e specificare il petitum formale e sostanziale (provvedimento chiesto al giudice e bene della vita tutelato) oltre che la causa petendi (specifiche ragioni di fatto e di diritto della domanda) così da delimitare l'oggetto della domanda e del giudizio al fine di porre immediatamente il convenuto nella condizione di prendere puntuale posizione sui fatti di causa ancor prima di dare al Giudice contezza del decidendum (Cass. Pt_3
SS. UU. 8007/2012).
Nel caso di specie, parte attrice non allega quali siano le rimesse asseritamente indebite, limitandosi ad indicare l'illegittimità di alcune clausole, l'applicazione di oneri ed interessi
5 illegittimi e ad indicare l'ammontare complessivo delle somme che sarebbero state indebitamente percepite.
Di conseguenza, la domanda non può che essere rigettata per il mancato assolvimento allo specifico onere di allegazione e di prova che si poneva a carico di parte attrice.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme
6 o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (valore della causa: 22.704,18 secondo il criterio del disputatum) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA Parte_1
e , in solido fra loro, a rifondere a
[...] Parte_2
le spese processuali del presente CP_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 18.12.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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