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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 22002/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 cpc, nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to MACCARRONE Parte_1
MARCO per procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1
per procura generale alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP per riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la ricorrente in epigrafe indicata, contestava parzialmente l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti col quale non le era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l' ottenimento della prestazione previdenziale di cui in oggetto e riconosciuta la sussistenza dell'handicap grave.
L' si opponeva alla richiesta di nuova consulenza medico legale e sulla CP_1
documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel contraddittorio delle parti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, con sentenza telematica. Alla luce dell'espletata attività istruttoria la domanda risulta parzialmente fondata e pertanto merita di essere accolta nei limiti che seguono. Ed invero, il nominato ctu, con indagine accurata ha reso le seguenti valutazioni : all'esito dell'analisi della documentazione in a_i e sulla base della visita peritale si ritiene, attualmente, la Sig.ra completamente non autosufficiente nello Pt_1
svolgimento degli a_i quotidiani della vita, per la presenza di un complesso morboso che incide sia sulla dinamica deambulatoria. Infatti all' visita peritale la deambulazione è risultata globalmente compromessa, per evidente disequilibrio statico-dinamico che appare aggravatosi dopo la recente recidiva di colesteatoma.
Inoltre, la generica autonomia della persona è apparsa deficitaria, tanto da richiedere ausilio per procedere alle manovre di svestizione e vestizione. Tale compromissione delle autonomie si ricava anche dall'analisi della documentazione in atti;
in particolare da quanto si legge nell'ultima relazione geriatrica eseguita presso il Policlinico Umberto I in data 27.05.2024: “… ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito NID, cerebropatia vascolare ischemica cronica con deficit della memoria a breve termine, cardiopatia valvolare, anacusia dx esiti di intervento per colesteatoma dx (1992), neurinoma del nervo acustico dx tra_ato con radioterapia, complicato da deficit del VII nc di dx con spasmi facciali sottoposta a terapia con botulino, con scarso beneficio;
ipovisus dx cn necessità di bendaggio come terapia di sollievo, disfagia per solidi e liquidi, deficit di equilibrio grave… ESAME OBIETTIVO: pz vigile, collaborante, discretamente orientata nel tempo e nello spazio, tono dell'umore deflesso. Deambulazione possibile a piccoli passi con aiuto per il grave deficit di equilibrio. Il quadro clinicogenerale è compatibile con le patologie presentate della paziente… CONCLUSIONI: danno funzionale globale permanente di grado grave in relazione al quadro polipatologico e di fragilità, aggravato dal deficit di equilibrio e andatura. Tale quadro … configura inoltre una impossibilità a
Pag. 2 di 4 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Pertanto, mettendo a confronto l'obiettività riportata nella relazione di ATP, quanto da me emerso nella visita peritale e quanto riportato nella documentazione in atti, appare verosimile ritenere sia insorto un peggioramento, principalmente relativo all'equilibrio, con conseguente compromissione grave della dinamica deambulatoria e – in generale – dell'autonomia della persona, tale da rendere il soggetto completamente non autosufficiente ad oggi ed a decorrere da marzo 2024. “
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico legale sono coerenti con l'indagine espletata, non oggetto di contestazioni specifiche di ct di parte ed immuni da evidenti vizi logico giuridico, meritando, pertanto, di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono essere compensate interamente tra le parti, atteso l' accoglimento della domanda con decorrenza da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa
(5 maggio 2023).
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 7 giugno 2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1 ) Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2024 ;
Pag. 3 di 4 2 ) Accerta e dichiara la sussistenza di handicap grave in capo alla ricorrente;
3 ) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate per la presente fase come da separato CP_1
decreto e per la precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 22002/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 cpc, nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to MACCARRONE Parte_1
MARCO per procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1
per procura generale alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP per riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la ricorrente in epigrafe indicata, contestava parzialmente l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti col quale non le era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l' ottenimento della prestazione previdenziale di cui in oggetto e riconosciuta la sussistenza dell'handicap grave.
L' si opponeva alla richiesta di nuova consulenza medico legale e sulla CP_1
documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel contraddittorio delle parti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, con sentenza telematica. Alla luce dell'espletata attività istruttoria la domanda risulta parzialmente fondata e pertanto merita di essere accolta nei limiti che seguono. Ed invero, il nominato ctu, con indagine accurata ha reso le seguenti valutazioni : all'esito dell'analisi della documentazione in a_i e sulla base della visita peritale si ritiene, attualmente, la Sig.ra completamente non autosufficiente nello Pt_1
svolgimento degli a_i quotidiani della vita, per la presenza di un complesso morboso che incide sia sulla dinamica deambulatoria. Infatti all' visita peritale la deambulazione è risultata globalmente compromessa, per evidente disequilibrio statico-dinamico che appare aggravatosi dopo la recente recidiva di colesteatoma.
Inoltre, la generica autonomia della persona è apparsa deficitaria, tanto da richiedere ausilio per procedere alle manovre di svestizione e vestizione. Tale compromissione delle autonomie si ricava anche dall'analisi della documentazione in atti;
in particolare da quanto si legge nell'ultima relazione geriatrica eseguita presso il Policlinico Umberto I in data 27.05.2024: “… ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito NID, cerebropatia vascolare ischemica cronica con deficit della memoria a breve termine, cardiopatia valvolare, anacusia dx esiti di intervento per colesteatoma dx (1992), neurinoma del nervo acustico dx tra_ato con radioterapia, complicato da deficit del VII nc di dx con spasmi facciali sottoposta a terapia con botulino, con scarso beneficio;
ipovisus dx cn necessità di bendaggio come terapia di sollievo, disfagia per solidi e liquidi, deficit di equilibrio grave… ESAME OBIETTIVO: pz vigile, collaborante, discretamente orientata nel tempo e nello spazio, tono dell'umore deflesso. Deambulazione possibile a piccoli passi con aiuto per il grave deficit di equilibrio. Il quadro clinicogenerale è compatibile con le patologie presentate della paziente… CONCLUSIONI: danno funzionale globale permanente di grado grave in relazione al quadro polipatologico e di fragilità, aggravato dal deficit di equilibrio e andatura. Tale quadro … configura inoltre una impossibilità a
Pag. 2 di 4 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Pertanto, mettendo a confronto l'obiettività riportata nella relazione di ATP, quanto da me emerso nella visita peritale e quanto riportato nella documentazione in atti, appare verosimile ritenere sia insorto un peggioramento, principalmente relativo all'equilibrio, con conseguente compromissione grave della dinamica deambulatoria e – in generale – dell'autonomia della persona, tale da rendere il soggetto completamente non autosufficiente ad oggi ed a decorrere da marzo 2024. “
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico legale sono coerenti con l'indagine espletata, non oggetto di contestazioni specifiche di ct di parte ed immuni da evidenti vizi logico giuridico, meritando, pertanto, di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono essere compensate interamente tra le parti, atteso l' accoglimento della domanda con decorrenza da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa
(5 maggio 2023).
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 7 giugno 2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1 ) Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2024 ;
Pag. 3 di 4 2 ) Accerta e dichiara la sussistenza di handicap grave in capo alla ricorrente;
3 ) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate per la presente fase come da separato CP_1
decreto e per la precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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