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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14182/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14182/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PLATI ROBERTO MARIA e dell'avv. CANTARINI FRANCESCA ( C.F._2
VIA EMILIA N.3 SAN LAZZARO DI SAVENA;
elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI 117
BOLOGNA presso il difensore avv. PLATI ROBERTO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDINI Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL TORO 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CANDINI ALESSANDRO
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 6.12.2022 (Bologna, 27.6.1982) chiede la Parte_1 separazione personale, con addebito, dalla moglie, 22.7.1997) Controparte_2 con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Bologna in data 27.08.2017, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna dell''anno 2017, n.151, parte 2, serie A. La coppia non ha figli. La convenuta era già madre di un figlio, (nato il [...]), avuto da Per_1 una precedente relazione. In ricorso, l'attore afferma di lavorare nella ditta di famiglia socio al Parte_2
20% insieme ai genitori e di essere mantenuto dai genitori (il suo reddito annuo sarebbe limitato ad i
€.5.000). Prosegue, evidenziando che la moglie è medico psichiatra – libero professionista (con proprio studio) ed è proprietaria di beni immobili. pagina 1 di 8 Sostiene che la moglie mostrava disinteresse nei propri riguardi rifiutando approcci intimi adducendo impedimenti fisici;
quindi, decise di dormire in camere separate, perché il marito russava. Da fine 2021 i coniugi vivono da separati in casa per scelta della moglie.
Il marito insospettitosi del contegno della moglie, andava in depressione e si rivolgeva ad uno psichiatra. Tra febbraio e aprile 2022 scopriva l'infedeltà della moglie (tramite messaggi sul cellulare della donna).
Inoltre, la moglie, carpendo la fiducia e la buona fede del marito, chiedeva ed otteneva di divenire intestataria del diritto di usufrutto dell'immobile che sarebbe stato destinato a dimora familiare, nonostante il cespite fosse stato acquistato dal ricorrente con denaro proveniente dalla propria famiglia d'origine. L'operazione era tradotta in una ricognizione di debito (doc.4 ric.), definita “costituzione di usufrutto in luogo di adempimento” (del 16.12.2020), con la quale il ricorrente si dichiara debitore della moglie di €.150.000,00. Infine, il marito si allontanava dalla casa su consiglio del proprio medico psichiatra.
Chiede: solo la pronunzia sullo status con addebito alla moglie per infedeltà, precisando che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Si è costituita la contestando la domanda avversaria, concordando solo sulla pronuncia sul CP_1 vincolo.
Ella afferma di essere realmente creditrice del marito. Premette che vi è stata una lunga coabitazione presso la casa di Bologna, via S. Isaia n.67/2 di proprietà della resistente: convivenza comprovata dall'atto di ricognizione di debito-costituzione di usufrutto a cui ha fatto cenno lo stesso ricorrente (cfr. pag.1 doc. 4 all. ricorso). La convenuta sostiene di avere, effettivamente, problematiche ginecologiche che avevano condotto il marito a rifiutarla fisicamente;
infine, ad agosto 2022 il la abbandonava improvvisamente. Parte_1
Anche , molto affezionato al ricorrente, aveva sofferto per questo, mentre la moglie ne subìto Per_1 danno psichico ed emotivo. Dal punto di vista lavorativa, svolge l'attività di medico psichiatra e psicoterapeuta e sostiene CP_1 che, a causa dell'abbandono del marito, ha ridotto le proprie capacità di reddito.
Precisa che la coppia ha sempre vissuto nel lusso: ad esempio, il marito aveva assunto 3 collaboratrici domestiche e 2 cuochi.
Sostiene che il marito aveva problemi di apnee notturne mai curate e che si è rivolto ad uno psichiatra per ragioni del tutto personali (non dipendenti dalla moglie). Nega, infine, la propria infedeltà.
Chiede: oltre alla pronuncia sullo status, l'addebito al marito (per abbandono del tetto coniugale), respingere l'addebito avversario, la restituzione di beni suoi e del figlio, un assegno maritale per sé di almeno €.
5.000 al mese, oltre al risarcimento per danno endo-familiare
All'udienza presidenziale le parti ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Udienza 7.2.2023
Le dichiarazioni delle parti
Viene sentito il ricorrente:
<Mi ha lasciato molto sbalordito il fatto che mia moglie abbia scritto due messaggi minacciosi a mia madre.
Vivevamo come separati in casa già dal 2021, non avevamo più rapporti intimi. Ho scoperto un suo tradimento che mi ha molto ferito. Non sono riuscito nemmeno a confrontarmi con lei. È successo un anno fa circa, tra fine 2021 / inizio 2022. Tuttavia, ho deciso di temporeggiare per garantire la serenità al figlio di mia moglie che si apprestava a sostenere l'esame di terza media.
pagina 2 di 8 Vivevamo in camere separate, inizialmente per i miei problemi a respirare durante la notte. Poi ho provato ad avvicinarmi più volte a lei, anche per avere dei rapporti con lei, ma venivo sempre respinto con scuse varie.
Io sono tornato a casa dai miei genitori dal 5 agosto 2022.
La casa dove è rimasta mia moglie è di mia proprietà, ovvero io ne ho la nuda proprietà e mia moglie il diritto di usufrutto. Lavoro nell'azienda della mia famiglia e percepisco circa 5mila / 6mila euro l'anno. Ho una casa al mare, che mi hanno regalato i miei nonni.
Non mi sono mai potuto permettere due cuochi in casa. L'appartamento di Rimini è di mia proprietà esclusiva e non è mai stato dato in locazione, lo utilizza prevalentemente mia madre nel periodo da maggio a settembre in ragione del suo lavoro.
Mia moglie ha sempre detto che non aveva soldi tanto che quando bisognava pagare le tasse ho sempre chiesto una mano a mia madre;
tuttavia ho scoperto degli estratti-conto in casa che mi hanno lasciato profondamente sconvolto.>>
Viene sentita la convenuta:
<<non ci sono fatti nuovi. dal punto di vista emotivo molto provata: mio marito sparito>
notte senza dare alcun segno. Negli ultimi mesi tuttavia avevo notato che lui aveva iniziato a ignorare mio figlio, che ha sempre cresciuto come fosse suo. Da quando ha capito che non avrei potuto dargli figli, per mie ragioni di salute che mi portano a dover assumere una terapia ormonale costantemente, lui è cambiato nei miei confronti.
Ho sempre vissuto per il lavoro e per la famiglia: ho passato la mia vita ad occuparmi di mio figlio e di mio marito. Lui mi ha sempre impedito di fare una carriera nel pubblico, infatti esercito come libera professionista. Mi ha fatto lasciare un buon lavoro in una struttura privata che avrebbe comportato turni di notte.
Non ho tradito mio marito. La persona indicata da mio marito è il compagno di classe di un mio collega e l'ho conosciuto in ragione della necessità di costituire il diritto di usufrutto sulla casa. Io ho l'usufrutto sulla casa coniugale. Non so esattamente quanto sia il mio reddito netto.
Mio marito voleva ha insistito affinché ci sposassimo e ci trasferissimo in una casa di sua proprietà: voleva che io fossi dipendente da lui. Per convincermi mi ha mostrato, nella Pasqua del 2021, un estratto-conto di un suo conto-corrente dove vi era circa 1milione di euro. Ho un immobile in via Sant'Isaia, un appartamento, dove ora vivono in comodato gratuito due migliori amici di mio marito e un monolocale a Monte Silvano, dove vivono i miei genitori.>>
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, assumendo i provvedimenti temporanei ed urgenti e per il prosieguo del giudizio con ordinanza presidenziale 7.2.2023 del seguente contenuto:
“Con ricorso 6.12.2022 (Bologna, 27.6.1982) chiede pronunciarsi Parte_1 la separazione personale, con addebito, dalla moglie ( – PE - 22.7.1977) con Controparte_1 CP_2 la quale ha contratto matrimonio concordatario il 27.8.2017 a Bologna, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna dell''anno 2017, n.151, parte 2, serie A. La coppia non ha figli;
la convenuta è madre di nato da una precedente relazione. Per_2
Chiede la sola pronuncia sul vincolo con addebito alla moglie (per infedeltà), ritenuto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Costituendosi in giudizio, la moglie domanda, a sua volta, che la separazione sia addebitabile al marito, negando la contestata infedeltà.
Non si oppone alla pronuncia sul vincolo, domanda un assegno per il proprio mantenimento di pagina 3 di 8 €.5.000.
Sentite personalmente all'udienza 7.2.2023, le parti hanno ribadito sostanzialmente le rispettive posizioni di cui agli atti di costituzione in giudizio.
Il tentativo di conciliazione esperito dal presidente delegato ha dato esito negativo.
Considerata la natura propria dei provvedimenti da assumere (“temporanei ed urgenti”), OSSERVA: Singolare come entrambi i coniugi si descrivano, ognuno in balìa dell'altro. Il ricorrente esordisce affermando di non avere avuto figli per scelta “unilaterale” della moglie (situazione poco conciliabile con una coppia); avrebbe riconosciuto alla moglie un debito di ben €.150.000 del tutto inesistente (altra circostanza del tutto incomprensibile). La moglie (medico psichiatra e professionista con un curriculum accademico notevole – come da lei stressa sottolineato all'udienza presidenziale), dal canto suo, avrebbe concesso un proprio immobile in comodato gratuito ad una donna (definita amante di un amico del marito), su richiesta del (non si capisce il perché). Parte_1 Ella definisce il desiderio del marito di avere dei figli da un matrimonio come: “ossessiva aspirazione genitoriale” (pag. n.5 della memoria ex art.706 c.p.c.). In altri termini, ci si trova di fronte a coniugi privi (a loro dire) di capacità di gestire autonomamente la propria vita, così come reciprocamente totalmente condizionati.
Il marito (di 40 anni), inoltre – che denuncia redditi irrisori (poco attendibili) – sarebbe ancora oggi
(come per tutta la sua vita passata) privo di autosufficienza economica, dovendo sempre ricorrere al supporto economico dei propri genitori per ogni cosa. In ricorso afferma di essere ancora mantenuto dai genitori. Si rileva come egli sia socio della ditta di famiglia , al 20%. La Parte_2 moglie lo descrive benestante (con personale di servizio e cuochi). L'accertamento delle reali condizioni di reddito di entrambi (e soprattutto del marito) sarà necessariamente oggetto di approfondito accertamento nel prosieguo del giudizio. Ciascuno di loro contesta all'altro comportamenti che avrebbero violato gli obblighi coniugali, da cui le reciproche domande di addebito. Il ricorrente attribuisce alla moglie l'infedeltà coniugale (negata decisamente dalla ), ma una CP_1 volta scoperta non ne avrebbe neppure fatto menzione con la moglie, ma avrebbe semplicemente abbandonato la casa coniugale, per tornare a vivere dai genitori.
Tale abbandono del tetto coniugale viene descritto dalla convenuta del tutto inatteso ed assolutamente traumatico. All'esito della separazione di fatto, entrambi hanno dovuto fare ricorso ad uno specialista psichiatra per le conseguenze subite e lo stato di prostrazione raggiunto. La moglie fa discendere da ciò una sua riduzione di reddito: sul punto deposita un certificato di uno psichiatra (dr - doc. n.12) Persona_3 che afferma che la sta riportando “un evidente danno economico” (davvero singolare che uno CP_1 medio psichiatra certifichi una situazione reddituale di una paziente).
Entrambe le ricostruzioni della vicenda familiare, ricavabili dai rispettivi scritti difensivi delle parti, appaiono inverosimili se non strumentali, tese soprattutto (sarebbe più corretto dire unicamente) a fini di natura economica.
Si teme che la persona che abbia potuto subire un pregiudizio per il comportamento delle parti in causa, sia il figlio minorenne della , (avuto da una sua precedete relazione sentimentale) per CP_1 Per_1 il quale, in questo giudizio, non sussiste però competenza a decidere.
Si discute unicamente della richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie convenuta, di cui il ricorrente contesta il diritto, peraltro, una eventuale pronuncia di addebito alla moglie, farebbe venir meno ogni diritto vantato dalla stessa, ex lege (art.156, 1° co. c.c.). Il marito ha prodotto redditi dell'ultimo triennio non attendibili.
pagina 4 di 8 La moglie è libera professionista (psichiatra) con proprio reddito. Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. PF 2020 = al mese netti circa €.
1.400 PF 2021 = al mese netti circa €.
2.000 PF 2022 = al mese netti circa €.
2.000. La convenuta ho il diritto di usufrutto vitalizio sull'abitazione familiare (sita in Bologna, via Sant'Isaia n.4) (atto pubblico 16.12.2020 doc. n. 4 fasc. ric.).
La coppia non ha figli.
P. Q. M.
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- respinge la domanda della convenuta di assegno per il proprio mantenimento.”
Il giudizio proseguiva con l'espletamento di attività istruttoria e, nel corso dello stesso, era anche pronunciata sentenza parziale sul vincolo (sentenza 5.10.2023).
Istruita la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti: Ricorrente: conclude come da prima memoria ex art. 183 co. 6 e insiste nell'ammissione prove non ammesse:
“NEL MERITO, dare atto dell'emissione della sentenza parziale di separazione giudiziale dei coniugi n. 1995/2023 e di conseguenza, previo rigetto del le domande di addebito e di risarcimento danni formulate dal la moglie, siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili, pronunziare l'addebito della separazione a carico del la IG
[...]
, in ragione del la sua infedeltà coniugale e delle condotte denigranti e mendaci poste in essere CP_1 ai danni del marito;
statuire, inoltre, che nessun mantenimento è dovuto al la IG
[...]
”. CP_1
Resistente: si riporta alla prima memoria 183 co. 6 e insiste nelle prove non ammesse
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda o eccezione respinte:
1) respingere tutte le domande del ricorrente siccome infondate e Parte_1 non provate.
2) Accertare e pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito Parte_1
ponendo a carico del predetto un contributo al mantenimento della moglie resistente di
[...] almeno € 5.000,00 (cinquemila) mensili o di quella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, rivalutabili come per legge, tenuto conto dell'elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, del fatto che il ricorrente ha ammesso che il mantenimento della famiglia fosse a proprio carico, nonché tenuto conto dell'attuale ridotta capacità lavorativa della moglie, conseguente all'abbandono della casa da parte del ricorrente;
3) ordinare al marito la restituzione dei beni mobili (vestiario, attrezzatura sportiva etc.) di proprietà della moglie e del figlio della medesima, contenuti nelle cantine di Via S. Isaia n. 4 di piena proprietà del ricorrente (pertinenze del negozio), nonché nella casa di villeggiatura di Rimini.
4) Accertare la commissione da parte del Sig. di gravi illeciti Parte_1 endofamiliari descritti in atti, con particolare riferimento alle sofferenze inflitte alla resistente documentate dalla certificazione medica allegata e all'improvviso abbandono della casa familiare, e conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nella misura che risulterà di giustizia anche in via equitativa”.
pagina 5 di 8 Entrambe le parti hanno anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie ex art.183, 6° co. c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del g.i. con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
Per quanto riguarda il resto, gli elementi acquisiti nel corso del processo, a disposizione del Collegio, sono del tutto idonei a consentire di pronunciare sentenza sulle domande di merito delle parti.
Le reciproche domande di addebito della separazione (quella avanzata dal marito avrebbe diretta conseguenza anche sulla domanda di contenuto economico della moglie). Ad avviso del Collegio, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, appare evidente che la crisi del rapporto coniugale non sia addebitabile, nello specifico, ad uno dei coniugi. Risulta, infatti, che già dall'inizio del 2019 (secondo la convenuta) e dal 2021(secondo il ricorrente) – comunque prima della scoperta del preteso tradimento della (che si colloca nel febbraio 2022) i coniugi dormissero, CP_1 ormai da tempo, separati e non avessero più rapporti sessuali. Anche i testi escussi hanno riferito che fin da subito i coniugi hanno dormito separatamente principalmente per i problemi respiratori del marito che impedivano alla moglie di riposare bene e che, comunque, la coppia non aveva intimità (cfr. testi . Testimone_1 Testimone_2 E' stata, inoltre, dimostrata l'infedeltà della sig.ra (cfr. dichiarazioni teste CP_1 Tes_3 che ha riferito di avere avuto un rapporto sessuale con la sig.ra a metà novembre
[...] CP_1
2020). Sembra si sia trattato di una relazione soprattutto fisica, senza il crearsi di una relazione extra- coniugale “degna” di questo nome. Pur tuttavia, ciò che oggi maggiormente rileva è che non ci sia prova del nesso di causalità dell'infedeltà della con la crisi coniugale, atteso che – come già CP_1 osservato – nella coppia era venuto meno l'affetto coniugale da tempo precedente. I testi ( Tes_1 ed che conoscono da anni la coppia) hanno raccolto le confidenze di entrambi i
[...] Testimone_2 coniugi sulla fine dell'affetto coniugale da tempo precedente alla scoperta del tradimento della donna. Pertanto, le reciproche domande di addebito devono essere respinte.
Rimane la questione attinente alla domanda di assegno maritale avanzato dalla convenuta, da valutare in relazione alla previsione dell'art.156, 1° co. C.c. In corso di causa è stato disposto accertamento da parte della Polizia tributaria.
Le condizioni economiche delle parti
RICORRENTE - Redditi irrisori
Dichiarazione periodo 2019 € 1.570
Dichiarazione periodo 2020 € 2.790
Dichiarazione periodo 2021 € 5.240
Dichiarazione periodo 2022 € 0
Dichiarazione periodo 2023 € 0 PF 2024 = 0 non credibile
Proprietario – nuda proprietà casa familiare via Sant'Isaia Altro locale Sant'Isaia Immobile Rimini
RESISTENTE
Unico 2020 € 17.691
Unico 2021 € 27.210
Unico 2022 € 28.816
Unico 2023 non prodotto
Usufrutto casa familiare pagina 6 di 8 Altro immobile Sant'Isaia Immobile Monte Silvano (TE)
Da osservare che la documentazione fiscale prodotta dal sig. non risulta assolutamente Parte_1 compatibile col suo tenore di vita e la capacità di spesa. Egli ha compiuto diversi acquisti immobiliari e intraprende azioni di ristrutturazioni, aiuti domestici, viaggi. Lui stesso nel ricorso introduttivo riferisce di essersi fatto carico di buona parte delle spese della moglie. (vedi pag. 10 del ricorso: “La IG
, nel corso della vita coniugale, ha preteso anche che il marito, ovviamente sempre facendo CP_1 ricorso al le risorse familiari, provvedesse: al pagamento del la propria IRPEF;
al pagamento del l 'intero arredamento del l'abitazione coniugale;
al pagamento di tutte le spese familiari, incluse quel le di esiguo importo e incluse anche le spese relative all'istruzione del minore , in merito al cui Per_1 mantenimento la resistente ha sempre affermato di non ricevere alcun contributo dal padre del figlio, allorquando è emerso l'esatto contrario”. L'analisi della documentazione bancaria prodotta dalla G.d.F. in allegato alla propria relazione conferma effettivamente tale stato di cose: in particolare dall'esame del conto corrente n. 10869474 Unicredit intestato alla sig.ra risultano molteplici bonifici a suo favore da parte del marito che CP_1 provano la contribuzione di quest'ultimo alle spese della moglie fino a momento della cessazione della convivenza (agosto 2022):
Facendo una media spannometrica del totale delle contribuzioni risulta un importo di 900 € mensili corrisposti dal marito alla moglie in costanza di matrimonio.
Disattesa, quindi, la documentazione fiscale prodotta dal sig. , tenuto conto della Parte_1 documentazione bancaria relativa ai numerosi conti correnti che, seppure cointestati con i genitori o intestati alle società, lasciano emergere una significativa disponibilità finanziaria e capacità economica del ricorrente, emerge una diversità reddituale tra i coniugi ed un tenore di vita complessivo, in costanza di matrimonio, considerevole grazie, soprattutto, al contributo del marito. In questo, il Collegio rinviene i presupposti per l'attribuzione alla convenuta di un assegno di mantenimento (ex art.156, 1° co. C.c.) che, nella fattispecie, si può congruamente quantificare in
€.200,00 – in considerazione del fatto che la moglie non ha aggiornato la propria documentazione reddituale, così non fornendo altri elementi di valutazione più esatti.
Le altre domande della convenuta
In merito alla restituzione di beni di proprietà della moglie e del figlio, non sussiste competenza di questo giudice della separazione. Sul danno “endofamiliare” che la donna avrebbe subito, nessuna prova al riguardo risulta in atti. Invero
– ribadita l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove non ammesse dal G.i.- neppure le prove oggetto di una tale decisione istruttoria avrebbero potuto, in ipotesi, fondare la domanda di risarcimento del danno ex art.2059 c.c. Ciò che difetta comunque del tutto è la dimostrazione della stessa sussistenza del danno (di cui si domanda il risarcimento) e del successivo e necessario nesso eziologico.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate tra le parti nella misura di 2/3, restando le altre (come liquidate in dispositivo) a carico dell'attore, maggiormente soccombente. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa;
scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore medio.
Sono state applicate le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 (con decorrenza dal 23.10.2022) in virtù del quale, secondo il dettato dell'art.6 “Disposizione temporale”: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.”
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: respinge le reciproche domande, azionate dalle parti, di addebito della separazione;
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
respinge le altre domande avanzate dalla convenuta;
compensa le spese tra le parti nella misura di 2/3, condanna l'attore a pagare le restanti alla controparte, liquidate in complessivi €.2.538,66 (oltre accessori come per legge).
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 19.2.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14182/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PLATI ROBERTO MARIA e dell'avv. CANTARINI FRANCESCA ( C.F._2
VIA EMILIA N.3 SAN LAZZARO DI SAVENA;
elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI 117
BOLOGNA presso il difensore avv. PLATI ROBERTO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDINI Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL TORO 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CANDINI ALESSANDRO
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 6.12.2022 (Bologna, 27.6.1982) chiede la Parte_1 separazione personale, con addebito, dalla moglie, 22.7.1997) Controparte_2 con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Bologna in data 27.08.2017, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna dell''anno 2017, n.151, parte 2, serie A. La coppia non ha figli. La convenuta era già madre di un figlio, (nato il [...]), avuto da Per_1 una precedente relazione. In ricorso, l'attore afferma di lavorare nella ditta di famiglia socio al Parte_2
20% insieme ai genitori e di essere mantenuto dai genitori (il suo reddito annuo sarebbe limitato ad i
€.5.000). Prosegue, evidenziando che la moglie è medico psichiatra – libero professionista (con proprio studio) ed è proprietaria di beni immobili. pagina 1 di 8 Sostiene che la moglie mostrava disinteresse nei propri riguardi rifiutando approcci intimi adducendo impedimenti fisici;
quindi, decise di dormire in camere separate, perché il marito russava. Da fine 2021 i coniugi vivono da separati in casa per scelta della moglie.
Il marito insospettitosi del contegno della moglie, andava in depressione e si rivolgeva ad uno psichiatra. Tra febbraio e aprile 2022 scopriva l'infedeltà della moglie (tramite messaggi sul cellulare della donna).
Inoltre, la moglie, carpendo la fiducia e la buona fede del marito, chiedeva ed otteneva di divenire intestataria del diritto di usufrutto dell'immobile che sarebbe stato destinato a dimora familiare, nonostante il cespite fosse stato acquistato dal ricorrente con denaro proveniente dalla propria famiglia d'origine. L'operazione era tradotta in una ricognizione di debito (doc.4 ric.), definita “costituzione di usufrutto in luogo di adempimento” (del 16.12.2020), con la quale il ricorrente si dichiara debitore della moglie di €.150.000,00. Infine, il marito si allontanava dalla casa su consiglio del proprio medico psichiatra.
Chiede: solo la pronunzia sullo status con addebito alla moglie per infedeltà, precisando che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Si è costituita la contestando la domanda avversaria, concordando solo sulla pronuncia sul CP_1 vincolo.
Ella afferma di essere realmente creditrice del marito. Premette che vi è stata una lunga coabitazione presso la casa di Bologna, via S. Isaia n.67/2 di proprietà della resistente: convivenza comprovata dall'atto di ricognizione di debito-costituzione di usufrutto a cui ha fatto cenno lo stesso ricorrente (cfr. pag.1 doc. 4 all. ricorso). La convenuta sostiene di avere, effettivamente, problematiche ginecologiche che avevano condotto il marito a rifiutarla fisicamente;
infine, ad agosto 2022 il la abbandonava improvvisamente. Parte_1
Anche , molto affezionato al ricorrente, aveva sofferto per questo, mentre la moglie ne subìto Per_1 danno psichico ed emotivo. Dal punto di vista lavorativa, svolge l'attività di medico psichiatra e psicoterapeuta e sostiene CP_1 che, a causa dell'abbandono del marito, ha ridotto le proprie capacità di reddito.
Precisa che la coppia ha sempre vissuto nel lusso: ad esempio, il marito aveva assunto 3 collaboratrici domestiche e 2 cuochi.
Sostiene che il marito aveva problemi di apnee notturne mai curate e che si è rivolto ad uno psichiatra per ragioni del tutto personali (non dipendenti dalla moglie). Nega, infine, la propria infedeltà.
Chiede: oltre alla pronuncia sullo status, l'addebito al marito (per abbandono del tetto coniugale), respingere l'addebito avversario, la restituzione di beni suoi e del figlio, un assegno maritale per sé di almeno €.
5.000 al mese, oltre al risarcimento per danno endo-familiare
All'udienza presidenziale le parti ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Udienza 7.2.2023
Le dichiarazioni delle parti
Viene sentito il ricorrente:
<Mi ha lasciato molto sbalordito il fatto che mia moglie abbia scritto due messaggi minacciosi a mia madre.
Vivevamo come separati in casa già dal 2021, non avevamo più rapporti intimi. Ho scoperto un suo tradimento che mi ha molto ferito. Non sono riuscito nemmeno a confrontarmi con lei. È successo un anno fa circa, tra fine 2021 / inizio 2022. Tuttavia, ho deciso di temporeggiare per garantire la serenità al figlio di mia moglie che si apprestava a sostenere l'esame di terza media.
pagina 2 di 8 Vivevamo in camere separate, inizialmente per i miei problemi a respirare durante la notte. Poi ho provato ad avvicinarmi più volte a lei, anche per avere dei rapporti con lei, ma venivo sempre respinto con scuse varie.
Io sono tornato a casa dai miei genitori dal 5 agosto 2022.
La casa dove è rimasta mia moglie è di mia proprietà, ovvero io ne ho la nuda proprietà e mia moglie il diritto di usufrutto. Lavoro nell'azienda della mia famiglia e percepisco circa 5mila / 6mila euro l'anno. Ho una casa al mare, che mi hanno regalato i miei nonni.
Non mi sono mai potuto permettere due cuochi in casa. L'appartamento di Rimini è di mia proprietà esclusiva e non è mai stato dato in locazione, lo utilizza prevalentemente mia madre nel periodo da maggio a settembre in ragione del suo lavoro.
Mia moglie ha sempre detto che non aveva soldi tanto che quando bisognava pagare le tasse ho sempre chiesto una mano a mia madre;
tuttavia ho scoperto degli estratti-conto in casa che mi hanno lasciato profondamente sconvolto.>>
Viene sentita la convenuta:
<<non ci sono fatti nuovi. dal punto di vista emotivo molto provata: mio marito sparito>
notte senza dare alcun segno. Negli ultimi mesi tuttavia avevo notato che lui aveva iniziato a ignorare mio figlio, che ha sempre cresciuto come fosse suo. Da quando ha capito che non avrei potuto dargli figli, per mie ragioni di salute che mi portano a dover assumere una terapia ormonale costantemente, lui è cambiato nei miei confronti.
Ho sempre vissuto per il lavoro e per la famiglia: ho passato la mia vita ad occuparmi di mio figlio e di mio marito. Lui mi ha sempre impedito di fare una carriera nel pubblico, infatti esercito come libera professionista. Mi ha fatto lasciare un buon lavoro in una struttura privata che avrebbe comportato turni di notte.
Non ho tradito mio marito. La persona indicata da mio marito è il compagno di classe di un mio collega e l'ho conosciuto in ragione della necessità di costituire il diritto di usufrutto sulla casa. Io ho l'usufrutto sulla casa coniugale. Non so esattamente quanto sia il mio reddito netto.
Mio marito voleva ha insistito affinché ci sposassimo e ci trasferissimo in una casa di sua proprietà: voleva che io fossi dipendente da lui. Per convincermi mi ha mostrato, nella Pasqua del 2021, un estratto-conto di un suo conto-corrente dove vi era circa 1milione di euro. Ho un immobile in via Sant'Isaia, un appartamento, dove ora vivono in comodato gratuito due migliori amici di mio marito e un monolocale a Monte Silvano, dove vivono i miei genitori.>>
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, assumendo i provvedimenti temporanei ed urgenti e per il prosieguo del giudizio con ordinanza presidenziale 7.2.2023 del seguente contenuto:
“Con ricorso 6.12.2022 (Bologna, 27.6.1982) chiede pronunciarsi Parte_1 la separazione personale, con addebito, dalla moglie ( – PE - 22.7.1977) con Controparte_1 CP_2 la quale ha contratto matrimonio concordatario il 27.8.2017 a Bologna, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna dell''anno 2017, n.151, parte 2, serie A. La coppia non ha figli;
la convenuta è madre di nato da una precedente relazione. Per_2
Chiede la sola pronuncia sul vincolo con addebito alla moglie (per infedeltà), ritenuto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Costituendosi in giudizio, la moglie domanda, a sua volta, che la separazione sia addebitabile al marito, negando la contestata infedeltà.
Non si oppone alla pronuncia sul vincolo, domanda un assegno per il proprio mantenimento di pagina 3 di 8 €.5.000.
Sentite personalmente all'udienza 7.2.2023, le parti hanno ribadito sostanzialmente le rispettive posizioni di cui agli atti di costituzione in giudizio.
Il tentativo di conciliazione esperito dal presidente delegato ha dato esito negativo.
Considerata la natura propria dei provvedimenti da assumere (“temporanei ed urgenti”), OSSERVA: Singolare come entrambi i coniugi si descrivano, ognuno in balìa dell'altro. Il ricorrente esordisce affermando di non avere avuto figli per scelta “unilaterale” della moglie (situazione poco conciliabile con una coppia); avrebbe riconosciuto alla moglie un debito di ben €.150.000 del tutto inesistente (altra circostanza del tutto incomprensibile). La moglie (medico psichiatra e professionista con un curriculum accademico notevole – come da lei stressa sottolineato all'udienza presidenziale), dal canto suo, avrebbe concesso un proprio immobile in comodato gratuito ad una donna (definita amante di un amico del marito), su richiesta del (non si capisce il perché). Parte_1 Ella definisce il desiderio del marito di avere dei figli da un matrimonio come: “ossessiva aspirazione genitoriale” (pag. n.5 della memoria ex art.706 c.p.c.). In altri termini, ci si trova di fronte a coniugi privi (a loro dire) di capacità di gestire autonomamente la propria vita, così come reciprocamente totalmente condizionati.
Il marito (di 40 anni), inoltre – che denuncia redditi irrisori (poco attendibili) – sarebbe ancora oggi
(come per tutta la sua vita passata) privo di autosufficienza economica, dovendo sempre ricorrere al supporto economico dei propri genitori per ogni cosa. In ricorso afferma di essere ancora mantenuto dai genitori. Si rileva come egli sia socio della ditta di famiglia , al 20%. La Parte_2 moglie lo descrive benestante (con personale di servizio e cuochi). L'accertamento delle reali condizioni di reddito di entrambi (e soprattutto del marito) sarà necessariamente oggetto di approfondito accertamento nel prosieguo del giudizio. Ciascuno di loro contesta all'altro comportamenti che avrebbero violato gli obblighi coniugali, da cui le reciproche domande di addebito. Il ricorrente attribuisce alla moglie l'infedeltà coniugale (negata decisamente dalla ), ma una CP_1 volta scoperta non ne avrebbe neppure fatto menzione con la moglie, ma avrebbe semplicemente abbandonato la casa coniugale, per tornare a vivere dai genitori.
Tale abbandono del tetto coniugale viene descritto dalla convenuta del tutto inatteso ed assolutamente traumatico. All'esito della separazione di fatto, entrambi hanno dovuto fare ricorso ad uno specialista psichiatra per le conseguenze subite e lo stato di prostrazione raggiunto. La moglie fa discendere da ciò una sua riduzione di reddito: sul punto deposita un certificato di uno psichiatra (dr - doc. n.12) Persona_3 che afferma che la sta riportando “un evidente danno economico” (davvero singolare che uno CP_1 medio psichiatra certifichi una situazione reddituale di una paziente).
Entrambe le ricostruzioni della vicenda familiare, ricavabili dai rispettivi scritti difensivi delle parti, appaiono inverosimili se non strumentali, tese soprattutto (sarebbe più corretto dire unicamente) a fini di natura economica.
Si teme che la persona che abbia potuto subire un pregiudizio per il comportamento delle parti in causa, sia il figlio minorenne della , (avuto da una sua precedete relazione sentimentale) per CP_1 Per_1 il quale, in questo giudizio, non sussiste però competenza a decidere.
Si discute unicamente della richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie convenuta, di cui il ricorrente contesta il diritto, peraltro, una eventuale pronuncia di addebito alla moglie, farebbe venir meno ogni diritto vantato dalla stessa, ex lege (art.156, 1° co. c.c.). Il marito ha prodotto redditi dell'ultimo triennio non attendibili.
pagina 4 di 8 La moglie è libera professionista (psichiatra) con proprio reddito. Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. PF 2020 = al mese netti circa €.
1.400 PF 2021 = al mese netti circa €.
2.000 PF 2022 = al mese netti circa €.
2.000. La convenuta ho il diritto di usufrutto vitalizio sull'abitazione familiare (sita in Bologna, via Sant'Isaia n.4) (atto pubblico 16.12.2020 doc. n. 4 fasc. ric.).
La coppia non ha figli.
P. Q. M.
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- respinge la domanda della convenuta di assegno per il proprio mantenimento.”
Il giudizio proseguiva con l'espletamento di attività istruttoria e, nel corso dello stesso, era anche pronunciata sentenza parziale sul vincolo (sentenza 5.10.2023).
Istruita la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti: Ricorrente: conclude come da prima memoria ex art. 183 co. 6 e insiste nell'ammissione prove non ammesse:
“NEL MERITO, dare atto dell'emissione della sentenza parziale di separazione giudiziale dei coniugi n. 1995/2023 e di conseguenza, previo rigetto del le domande di addebito e di risarcimento danni formulate dal la moglie, siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili, pronunziare l'addebito della separazione a carico del la IG
[...]
, in ragione del la sua infedeltà coniugale e delle condotte denigranti e mendaci poste in essere CP_1 ai danni del marito;
statuire, inoltre, che nessun mantenimento è dovuto al la IG
[...]
”. CP_1
Resistente: si riporta alla prima memoria 183 co. 6 e insiste nelle prove non ammesse
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda o eccezione respinte:
1) respingere tutte le domande del ricorrente siccome infondate e Parte_1 non provate.
2) Accertare e pronunciare l'addebito della separazione a carico del marito Parte_1
ponendo a carico del predetto un contributo al mantenimento della moglie resistente di
[...] almeno € 5.000,00 (cinquemila) mensili o di quella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, rivalutabili come per legge, tenuto conto dell'elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, del fatto che il ricorrente ha ammesso che il mantenimento della famiglia fosse a proprio carico, nonché tenuto conto dell'attuale ridotta capacità lavorativa della moglie, conseguente all'abbandono della casa da parte del ricorrente;
3) ordinare al marito la restituzione dei beni mobili (vestiario, attrezzatura sportiva etc.) di proprietà della moglie e del figlio della medesima, contenuti nelle cantine di Via S. Isaia n. 4 di piena proprietà del ricorrente (pertinenze del negozio), nonché nella casa di villeggiatura di Rimini.
4) Accertare la commissione da parte del Sig. di gravi illeciti Parte_1 endofamiliari descritti in atti, con particolare riferimento alle sofferenze inflitte alla resistente documentate dalla certificazione medica allegata e all'improvviso abbandono della casa familiare, e conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nella misura che risulterà di giustizia anche in via equitativa”.
pagina 5 di 8 Entrambe le parti hanno anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie ex art.183, 6° co. c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del g.i. con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
Per quanto riguarda il resto, gli elementi acquisiti nel corso del processo, a disposizione del Collegio, sono del tutto idonei a consentire di pronunciare sentenza sulle domande di merito delle parti.
Le reciproche domande di addebito della separazione (quella avanzata dal marito avrebbe diretta conseguenza anche sulla domanda di contenuto economico della moglie). Ad avviso del Collegio, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, appare evidente che la crisi del rapporto coniugale non sia addebitabile, nello specifico, ad uno dei coniugi. Risulta, infatti, che già dall'inizio del 2019 (secondo la convenuta) e dal 2021(secondo il ricorrente) – comunque prima della scoperta del preteso tradimento della (che si colloca nel febbraio 2022) i coniugi dormissero, CP_1 ormai da tempo, separati e non avessero più rapporti sessuali. Anche i testi escussi hanno riferito che fin da subito i coniugi hanno dormito separatamente principalmente per i problemi respiratori del marito che impedivano alla moglie di riposare bene e che, comunque, la coppia non aveva intimità (cfr. testi . Testimone_1 Testimone_2 E' stata, inoltre, dimostrata l'infedeltà della sig.ra (cfr. dichiarazioni teste CP_1 Tes_3 che ha riferito di avere avuto un rapporto sessuale con la sig.ra a metà novembre
[...] CP_1
2020). Sembra si sia trattato di una relazione soprattutto fisica, senza il crearsi di una relazione extra- coniugale “degna” di questo nome. Pur tuttavia, ciò che oggi maggiormente rileva è che non ci sia prova del nesso di causalità dell'infedeltà della con la crisi coniugale, atteso che – come già CP_1 osservato – nella coppia era venuto meno l'affetto coniugale da tempo precedente. I testi ( Tes_1 ed che conoscono da anni la coppia) hanno raccolto le confidenze di entrambi i
[...] Testimone_2 coniugi sulla fine dell'affetto coniugale da tempo precedente alla scoperta del tradimento della donna. Pertanto, le reciproche domande di addebito devono essere respinte.
Rimane la questione attinente alla domanda di assegno maritale avanzato dalla convenuta, da valutare in relazione alla previsione dell'art.156, 1° co. C.c. In corso di causa è stato disposto accertamento da parte della Polizia tributaria.
Le condizioni economiche delle parti
RICORRENTE - Redditi irrisori
Dichiarazione periodo 2019 € 1.570
Dichiarazione periodo 2020 € 2.790
Dichiarazione periodo 2021 € 5.240
Dichiarazione periodo 2022 € 0
Dichiarazione periodo 2023 € 0 PF 2024 = 0 non credibile
Proprietario – nuda proprietà casa familiare via Sant'Isaia Altro locale Sant'Isaia Immobile Rimini
RESISTENTE
Unico 2020 € 17.691
Unico 2021 € 27.210
Unico 2022 € 28.816
Unico 2023 non prodotto
Usufrutto casa familiare pagina 6 di 8 Altro immobile Sant'Isaia Immobile Monte Silvano (TE)
Da osservare che la documentazione fiscale prodotta dal sig. non risulta assolutamente Parte_1 compatibile col suo tenore di vita e la capacità di spesa. Egli ha compiuto diversi acquisti immobiliari e intraprende azioni di ristrutturazioni, aiuti domestici, viaggi. Lui stesso nel ricorso introduttivo riferisce di essersi fatto carico di buona parte delle spese della moglie. (vedi pag. 10 del ricorso: “La IG
, nel corso della vita coniugale, ha preteso anche che il marito, ovviamente sempre facendo CP_1 ricorso al le risorse familiari, provvedesse: al pagamento del la propria IRPEF;
al pagamento del l 'intero arredamento del l'abitazione coniugale;
al pagamento di tutte le spese familiari, incluse quel le di esiguo importo e incluse anche le spese relative all'istruzione del minore , in merito al cui Per_1 mantenimento la resistente ha sempre affermato di non ricevere alcun contributo dal padre del figlio, allorquando è emerso l'esatto contrario”. L'analisi della documentazione bancaria prodotta dalla G.d.F. in allegato alla propria relazione conferma effettivamente tale stato di cose: in particolare dall'esame del conto corrente n. 10869474 Unicredit intestato alla sig.ra risultano molteplici bonifici a suo favore da parte del marito che CP_1 provano la contribuzione di quest'ultimo alle spese della moglie fino a momento della cessazione della convivenza (agosto 2022):
Facendo una media spannometrica del totale delle contribuzioni risulta un importo di 900 € mensili corrisposti dal marito alla moglie in costanza di matrimonio.
Disattesa, quindi, la documentazione fiscale prodotta dal sig. , tenuto conto della Parte_1 documentazione bancaria relativa ai numerosi conti correnti che, seppure cointestati con i genitori o intestati alle società, lasciano emergere una significativa disponibilità finanziaria e capacità economica del ricorrente, emerge una diversità reddituale tra i coniugi ed un tenore di vita complessivo, in costanza di matrimonio, considerevole grazie, soprattutto, al contributo del marito. In questo, il Collegio rinviene i presupposti per l'attribuzione alla convenuta di un assegno di mantenimento (ex art.156, 1° co. C.c.) che, nella fattispecie, si può congruamente quantificare in
€.200,00 – in considerazione del fatto che la moglie non ha aggiornato la propria documentazione reddituale, così non fornendo altri elementi di valutazione più esatti.
Le altre domande della convenuta
In merito alla restituzione di beni di proprietà della moglie e del figlio, non sussiste competenza di questo giudice della separazione. Sul danno “endofamiliare” che la donna avrebbe subito, nessuna prova al riguardo risulta in atti. Invero
– ribadita l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove non ammesse dal G.i.- neppure le prove oggetto di una tale decisione istruttoria avrebbero potuto, in ipotesi, fondare la domanda di risarcimento del danno ex art.2059 c.c. Ciò che difetta comunque del tutto è la dimostrazione della stessa sussistenza del danno (di cui si domanda il risarcimento) e del successivo e necessario nesso eziologico.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate tra le parti nella misura di 2/3, restando le altre (come liquidate in dispositivo) a carico dell'attore, maggiormente soccombente. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa;
scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore medio.
Sono state applicate le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 (con decorrenza dal 23.10.2022) in virtù del quale, secondo il dettato dell'art.6 “Disposizione temporale”: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.”
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: respinge le reciproche domande, azionate dalle parti, di addebito della separazione;
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
respinge le altre domande avanzate dalla convenuta;
compensa le spese tra le parti nella misura di 2/3, condanna l'attore a pagare le restanti alla controparte, liquidate in complessivi €.2.538,66 (oltre accessori come per legge).
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 19.2.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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