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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1482/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1482/2025 R.G. promossa da:
C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Romina Luongo, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Giuseppe Verdi n. 26, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025,
per , l'Avv. Romina Luongo concludeva Parte_1 Parte_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 c.c.; Parte_1 Parte_2
ordinare al Comune di Siena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 / 4
omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. Sulla definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, i coniugi convengono quanto segue.
La sig.ra si impegna a trasferire al sig. con successivo e Parte_2 Parte_1
separato atto notarile e a semplice richiesta, la quota di proprietà di 1/6 del seguente immobile:
- sito in Castiglione della Pescaia (GR), Vicolo Storto n. 16 Piano 2, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Castiglione della Pescaia al Foglio 106 Particella 36
Subalterno11,CategoriaA/2; destinato a civile abitazione e composto da 3 vani, totale 63 metri- quadri, totale escluse aree scoperte 60 metri quadri, rendita catastale 340,86 €; intestato (oltre che agli odierni ricorrenti per 1/16 ciascuno) anche al sig. Parte_3
( ), nella misura di 14/16; confinante con Vicolo Storto, via
[...] CodiceFiscale_3
Libertà, Monaci salvo se altri;
Il sig. dal canto suo, si impegna a trasferire alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
con successivo e separato atto notarile e a semplice richiesta, il diritto di abitazione sulla quota del 50% del seguente bene:
- immobile principale sito in Monteriggioni Strada della Villa n. 35 Piano S1 -T- l, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni al Foglio 98, Particelle 244
Subalterno l e Subalterno 2, categoria A/3, destinato a civile abitazione, composto da 4 vani, totale 92 metri quadri, totale escluse aree scopette 81metri-quadri, rendita catastale 371,85 €, confinante con Strada Della Villa, Marchi, salvo se altri;
Per_1
I coniugi si impegnano altresì a versare, nella misura del 50% ciascuno, le restanti rate del contratto di mutuo sottoscritto per l'acquisto dell'immobile sito in Monteriggioni, Strada della
Villa n. 35 (con saldo passivo al 31.12.2024 di 80.513,95 euro in quota capitale).
Infine, le parti rinunciano reciprocamente alla comunione su eventuali depositi o investimenti intestati all'altro coniuge, nonché ad eventuali quote societarie, con impegno reciproco a prestare il consenso alla vendita delle dette quote dinanzi al Notaio designato dall'altra parte e a semplice richiesta.
Pubblico Ministero: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.4.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1 3 / 4
esponevano che avevano contratto matrimonio in data Pt_1 Parte_2
12.9.1987 in Siena, matrimonio trascritto nel Registro Atti di matrimonio del predetto Comune al nr. 39, Parte I, dell'anno 1987, e che dal matrimonio era nato a [...] in data [...] il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
evidenziavano che la Persona_2
convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra e, quindi, il divorzio
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. La procuratrice delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 4 / 4
e (C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2
supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1482/2025 R.G. promossa da:
C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Romina Luongo, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Giuseppe Verdi n. 26, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025,
per , l'Avv. Romina Luongo concludeva Parte_1 Parte_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 c.c.; Parte_1 Parte_2
ordinare al Comune di Siena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 / 4
omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. Sulla definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, i coniugi convengono quanto segue.
La sig.ra si impegna a trasferire al sig. con successivo e Parte_2 Parte_1
separato atto notarile e a semplice richiesta, la quota di proprietà di 1/6 del seguente immobile:
- sito in Castiglione della Pescaia (GR), Vicolo Storto n. 16 Piano 2, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Castiglione della Pescaia al Foglio 106 Particella 36
Subalterno11,CategoriaA/2; destinato a civile abitazione e composto da 3 vani, totale 63 metri- quadri, totale escluse aree scoperte 60 metri quadri, rendita catastale 340,86 €; intestato (oltre che agli odierni ricorrenti per 1/16 ciascuno) anche al sig. Parte_3
( ), nella misura di 14/16; confinante con Vicolo Storto, via
[...] CodiceFiscale_3
Libertà, Monaci salvo se altri;
Il sig. dal canto suo, si impegna a trasferire alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
con successivo e separato atto notarile e a semplice richiesta, il diritto di abitazione sulla quota del 50% del seguente bene:
- immobile principale sito in Monteriggioni Strada della Villa n. 35 Piano S1 -T- l, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni al Foglio 98, Particelle 244
Subalterno l e Subalterno 2, categoria A/3, destinato a civile abitazione, composto da 4 vani, totale 92 metri quadri, totale escluse aree scopette 81metri-quadri, rendita catastale 371,85 €, confinante con Strada Della Villa, Marchi, salvo se altri;
Per_1
I coniugi si impegnano altresì a versare, nella misura del 50% ciascuno, le restanti rate del contratto di mutuo sottoscritto per l'acquisto dell'immobile sito in Monteriggioni, Strada della
Villa n. 35 (con saldo passivo al 31.12.2024 di 80.513,95 euro in quota capitale).
Infine, le parti rinunciano reciprocamente alla comunione su eventuali depositi o investimenti intestati all'altro coniuge, nonché ad eventuali quote societarie, con impegno reciproco a prestare il consenso alla vendita delle dette quote dinanzi al Notaio designato dall'altra parte e a semplice richiesta.
Pubblico Ministero: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.4.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1 3 / 4
esponevano che avevano contratto matrimonio in data Pt_1 Parte_2
12.9.1987 in Siena, matrimonio trascritto nel Registro Atti di matrimonio del predetto Comune al nr. 39, Parte I, dell'anno 1987, e che dal matrimonio era nato a [...] in data [...] il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
evidenziavano che la Persona_2
convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra e, quindi, il divorzio
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. La procuratrice delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 4 / 4
e (C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2
supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi