Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Oristano Sezione Lavoro
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 339/2024 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. CORRONCA GIUSEPPE per Parte_1 procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. per procura a Controparte_1 margine della memoria difensiva, elettivamente domiciliato in
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a omologa (ATP art. 445 bis 6° comma C.P.C.)
All'udienza del 16 giugno 2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
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IL GIUDICE Dott. Elisabetta Sanna
“ accogliere le domande come indicate in ricorso che si intendono qui integralmente trascritte;
Vinte le spese di lite anche in riferimento alla fase di
ATP, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Nell'interesse dell' : CP_1
“ rigettare l'avversa domanda. Vinte spese e onorari di lite anche in riferimento alla fase preliminare dell'ATP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c., depositato in data
09/05/2024, notificato entro i termini di legge, evocava in Parte_1 giudizio l , esponendo di proporre contestazione per i motivi indicati in CP_1 ricorso avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento obbligatorio per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 37/2023
RLPA.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto della domanda CP_1 avversa. Sosteneva la fondatezza della consulenza tecnica d'ufficio avversariamente contestata e chiedeva quindi il rigetto del presente ricorso.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 17 giugno 2025 all'esito della discussione il Tribunale pronunciava la presente sentenza, contestualmente motivata.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Preliminarmente si osserva che il ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. è ammissibile in quanto presentato nei termini e nel rispetto dei requisiti di legge per avere il ricorrente specificato analiticamente i motivi della contestazione della consulenza.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la contestazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU dott. in Persona_1
sede di ricorso obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., finalizzato al solo
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accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento delle conseguenti prestazioni previdenziali e assistenziali richieste.
E' pacifico che colui che intende contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio opponendosi alla omologazione deve formulare il dissenso entro il termine perentorio dei 30 giorni dal decreto emesso dal giudice ai sensi del 5° comma art. 445 bis c.p.c. e depositare entro il termine dei successivi 30 giorni il ricorso in contestazione che a pena di inammissibilità deve contenere l'indicazione degli specifici motivi del ricorso.
Oggetto del presente giudizio di contestazione della CTU svoltasi nella
ATP obbligatoria è l'accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere le prestazioni previdenziali o assistenziali richieste in sede di ATP.
Esula quindi dal presente procedimento ogni accertamento in merito ad una effettiva sussistenza dei requisiti socio-economici prescritti dalla legge per la concessione delle prestazioni, oggetto di un successivo procedimento amministrativo. Il presente procedimento infatti altro non è che la prosecuzione dell'ATP obbligatorio.
E' altresì estranea al presente procedimento la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni in quanto, come sopra detto, lo stesso è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Pertanto, il ricorso presentato dalla , depositato nei termini di Parte_1
legge, è ammissibile in quanto sono indicati gli specifici motivi di contestazione della relazione del CTU dott. depositata in sede di ATP Persona_1
obbligatorio.
Nel corso del presente procedimento è stato quindi disposto il rinnovo delle operazioni peritali, ed il Giudice del lavoro ha affidato l'incarico al dott.
che ha concluso nel seguente modo: Persona_2
“…La ricorrente manifesta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con perdita totale della capacità lavorativa: 100% art.2 e 12 L118/71, senza necessità di assistenza continua. Spetta alla ricorrente l'indennità di accompagnamento relativamente al periodo del trattamento chemio e radioterapico dal mese di ottobre 2022 a gennaio 2023
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Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
L' viene condannata al pagamento delle spese processuali che liquida per CP_1
i due gradi del giudizio in euro 4.197,00 (I° e II° Fase: 1.500,00 + euro
2.697,00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Condanna l al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt.
442 ss. CPC:
➢ accoglie la domanda proposta da parte ricorrente;
➢ condanna l al pagamento delle spese processuali dei due gradi del CP_1
giudizio che liquida in euro 4.197,00, oltre spese generali del 15%, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
➢ pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Oristano, addì 17/06/2025
Il Giudice onorario dott. ssa Elisabetta Sanna
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