TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 35980/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35980/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 15.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (decorrenti dal 20.1.2025) TRA
(c.f. ), nata a Giugliano in [...] il Parte_1 C.F._1
19.7.1963, (c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.5.1988 e (c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3 17.10.1991, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , nato l'[...] Persona_1 a Giugliano in Campania e deceduto il 14.6.2011, difesi e rappresentati dall'Avv. Mario Tozzi (c.f. , come da procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso lo studio del difensore sito in Aversa (CE) alla via Diaz n. 28
ATTORI E
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., , con sede in Napoli alla via Controparte_2 Leonardo Bianchi, P.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Annabella Bianchi (c.f. P.IVA_1
, come da procura allegata all'atto di costituzione e risposta C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 15.1.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.12.2019, Parte_1 Parte_2
e quali eredi di proponevano domanda
[...] Parte_3 Persona_1 risarcitoria nei confronti dell' , Controparte_1 deducendo di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure hereditatis, che iure proprio, a causa dell'omessa tempestiva diagnosi di mediastinite discendente da parte dei sanitari della struttura sanitaria resistente.
Tale ritardata diagnosi, che giunse dopo 3 giorni dal ricovero e dopo la rottura spontanea dell'ascesso del paziente, ed il conseguente ritardo nell'esecuzione di una terapia medica e pagina 1 di 13 chirurgica mirate, secondo la prospettazione degli attori, avrebbero causato il decesso del loro prossimo congiunto, Persona_1 Nell'atto di citazione, in particolare, gli attori esponevano:
- che, in data 11.4.2011, veniva ricoverato presso l' Parte_3 Controparte_3 di Napoli per l'insorgenza di odinofagia e disfagia per solidi e liquidi e per la comparsa di un edema nella regione mediana del collo da circa due settimane;
- che, successivamente, una microlaringoscopia evidenziava una neoformazione laringea;
- che, in data 14.4.2011, la raccolta ascessuale si rompeva ed il paziente veniva sottoposto a
TC torace, dalla quale emergeva una mediastinite ascendente;
- che, il giorno successivo, veniva sottoposto ad intervento di minitoracotomia e di toracotomia;
- che la colliquazione dell'arteria mammaria interna e la formazione di un tramite fistoloso esofago-tracheale precedevano uno shock cardiogeno ed il conseguente decesso del paziente in data 14.6.2011.
Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e imperita dei sanitari, i ricorrenti chiedevano iure hereditatis il risarcimento del danno biologico terminale, del danno morale terminale, del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente e del danno da perdita di chance di guarigione patiti dal sig. iure proprio, invece, chiedevano il Parte_3 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ed il danno patrimoniale per la perdita del reddito da lavoro, per le spese funerarie e per le spese mediche sostenute.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_4
, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori per l'assenza di prova
[...] della qualità di eredi, la nullità della citazione ex artt. 163, comma 3, n. 3 e 4 e 164, comma 3, c.p.c e la prescrizione del diritto iure proprio di risarcimento danni per la decorrenza del termine quinquennale.
Nel merito, contestando integralmente ogni pretesa di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, osservava quanto segue:
- che in data 11.4.2011 il sig. veniva ricoverato presso l' Parte_3 Controparte_3 lamentando una “disfasia graduale e da circa due settimane denota odinofagia sia nei solidi che liquidi e la comparsa di edema alla regione medianica del collo a livello della cute”;
- che, immediatamente dopo il ricovero, i sanitari prescrivevano esami ematologici di routine quali RX toracica, TAC al collo e al torace e sottoponevano il paziente a cura antibiotica;
- che, in data 14.4.2011, si rompeva spontaneamente la tumefazione del collo con abbondante secrezione;
- che il paziente veniva quindi sottoposto a TAC al torace, la quale evidenziava presenza di raccolta mediastinica anteriore che si era svuotata spontaneamente nel corso del drenaggio;
- che il paziente presentava problemi respiratori, per cui veniva trasportato di urgenza in sala operatoria, ove veniva praticata “una minotoracotomia laterale al V spazio intercostale destro. Drenaggio di liquido pleurico. Dissezione parziale della pleura mediastinica anteriore con drenaggio di liquido. Toilette del mediastino anteriore, del cavo pleurico e lavaggi ripetuti con soluzione fisiologica sterile. Controllo della corretta riespansione del parenchima polmonare. Due tubi di drenaggio 28fr collegati a Bulau”;
- che, sedato ed intubato, veniva traferito in terapia intensiva ove continuava la terapia antibiotica e il drenaggio del liquido.
pagina 2 di 13 Tanto premesso, la struttura sanitaria resistente deduceva che il paziente, già affetto da neoplasia infiltrante in laringe, era stato colpito da un'infezione del tessuto connettivo che avvolge gli organi mediastinici, cioè una mediastinite ascendente necrotizzante, di non facile diagnosi, considerato che il al momento del ricovero, non presentava sintomi evidenti Parte_3 dell'infezione; che al momento del ricovero in ospedale il paziente non presentava sintomi evidenti dell'infezione e non riferiva episodi di dispnea, per cui era stato necessario eseguire diversi esami clinici per giungere ad una diagnosi certa;
che l'exitus del paziente non era stato causato da un ritardo diagnostico, ma dal ritardo del ricovero in ospedale, avvenuto cioè dopo circa un mese dall'inizio della sintomatologia, e dalla neoplasia di cui soffriva il paziente e che, pertanto, alcuna responsabilità poteva essere ascritta all'operato dei sanitari che ebbero in cura il Parte_3
In merito alla richiesta di risarcimento del danno tanatologico, la struttura sanitaria resistente rilevava che il de cuius non aveva avuto percezione del peggioramento del suo stato di salute e, dunque, dell'approssimarsi della morte, atteso che era rimasto in uno stato di semi incoscienza fino alla fine dei suoi giorni, non configurandosi alcun danno biologico terminale. Con riferimento, invece, alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, l'
[...]
evidenziava che il era stato informato dai medici per due volte (in CP_1 Parte_3 data 11.4.2011 e in data 24.4.2011) sui trattamenti sanitari a cui sarebbe stato sottoposto e sugli eventuali rischi. In particolare, il secondo consenso informato veniva sottoscritto dalla moglie del paziente, dal momento che il ra impossibilitato a farlo. Parte_1 Parte_3
Espletata CTU medico-legale e rigettata la richiesta di prova testimoniale in quanto ritenuta superflua, la causa, all'udienza del 15.1.2025, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., a partire dal 20.1.2025, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di affrontare il merito della vicenda, giova in premessa disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori dal momento che gli stessi hanno allegato alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la qualità di eredi del a parte di (coniuge), Parte_3 Parte_1 Parte_2
e (figli).
[...] Parte_3 Va, altresì, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non è in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetica. Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno parentale azionato iure proprio dai congiunti del sig. Persona_1
, dopo la scadenza del termine quinquennale dal decesso dello stesso.
[...] Sul punto, infatti, giova osservare che, ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. E, con riferimento a vicende analoghe a quelle per cui è causa, la giurisprudenza più recente individua quale termine atto a fare prescrivere il danno parentale un termine più lungo di quello pagina 3 di 13 ordinario di cinque anni, corrispondente alla prescrizione del reato astrattamente configurabile. Ed infatti: “L'illecito ipotizzato a carico dell'ospedale, (…) sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo. Così qualificato l'illecito, e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è quindi non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, applicabile ratione temporis (cfr. Cassazione n. 3267/2024)”. Orbene, il reato di omicidio colposo alla data dei fatti del presente procedimento (2011) era punito con pena edittale da 6 mesi a 5 anni (vecchia formulazione art. 589 c.p.) e la prescrizione penale, in base all'art. 157 c.p. (come modificato dalla legge n. 251/2005), sarebbe maturata decorso “un tempo non inferiore a sei anni”. Ne deriva che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno parentale degli odierni attori deve essere individuato in 6 anni.
Nel caso che occupa, gli attori hanno provato (cfr. allegato alle memorie di replica ex art. 183
c.p.c. del 2.12.2021) di aver depositato un invito alla mediazione, atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
tale atto è stato notificato alla struttura sanitaria resistente in data 28.3.2017 e, quindi, prima che maturasse il termine prescrizionale di sei anni dal decesso (16.4.2011). Alla luce di quanto sopra, quindi, il diritto al risarcimento del danno parentale non può ritenersi prescritto e l'eccezione sollevata da parte convenuta deve essere, quindi, rigettata.
2. La domanda risulta fondata e deve, dunque, essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
3. La domanda risarcitoria proposta dagli attori postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dell' alla quale viene ascritta l'inadeguata Controparte_1 assistenza prestata a in occasione del ricovero del 11.4.2011 presso la Persona_1 struttura sanitaria convenuta. Per ciò che concerne il merito, l'excursus dell'assistenza prestata al paziente nel breve arco temporale in cui questi rimase ricoverato presso l'ospedale può essere sintetizzato come CP_3 segue, attingendo all'elaborato di CTU a firma del prof. , esperto in Persona_2 medicina legale, e del dott. , specialista in chirurgia generale. Persona_3 Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge che, l'11.4.2011, al momento del ricovero presso il reparto di Otorinolaringoiatria della struttura convenuta, il quadro clinico di Persona_1
documentava “una condizione di carcinoma laringeo interessante le corde vocali e
[...] successivamente la contestuale presenza di un ascesso a partenza odontogena complicatosi con rottura e spandimento del materiale purulento in mediastino, cavità pleuriche nonché pericardica con conseguente insorgenza di mediastinite necrotizzante discendente”. Nonostante il trattamento antibiotico cui il paziente fu sottoposto, “la successiva scansione biologica documenta un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente (…) gradualmente sfociato in un arresto cardiorespiratorio irreversibile.
Le condizioni di salute del paziente al momento del ricovero erano caratterizzate da un quadro sintomatologico (odinofagia, disfonia, disfagia per liquidi e solidi e edema del collo) che, nel grado presentato, era meritevole di un maggiore, attento e tempestivo inquadramento diagnostico, in considerazione delle numerose condizioni patologiche che possono interessare le prime vie aereo-digestive. In altre parole, la corretta condotta diagnostica doveva essere mirata all'analisi complessiva di tutti i sintomi presentati dal paziente.
pagina 4 di 13 Infatti, se è vero che in un paziente fumatore con disfonia l'ipotesi eziopatogenetica più plausibile è il carcinoma laringeo, il corretto iter diagnostico avrebbe dovuto essere improntato al riconoscimento di tutte le condizioni patologiche coerenti con gli altri sintomi, di possibile pertinenza di altre branche specialistiche oltre quella otorinolaringoiatrica.
Invero, il quadro sintomatologico costituito da odinofagia, disfagia e edema del collo è, con ogni probabilità, maggiormente suggestivo di una condizione infettiva, nel caso di specie una mediastinite, rispetto al solo carcinoma delle corde vocali.
In altri termini i predetti avevano, per quanto riportato in letteratura specialistica, il CP_5 dovere di procedere tempestivamente ad un approfondimento diagnostico per confermare o sconfessare la presenza di una patologia diversa da quella tumorale in ragione della sintomatologia clinica presentata dal paziente fin dall'accesso in reparto. Ciò non risulta fatto, posto che la TC del collo/torace, indagine più accurata per l'identificazione di ambedue le condizioni patologiche summenzionate, pur disposta in data 11.4.11, fu eseguita ben tre giorni dopo 14.4.11, laddove l'esecuzione più precoce avrebbe permesso ai predetti Sanitari di intervenire non solo in rapporto alla patologia neoplastica, ma soprattutto rispetto a quella infettiva (mediastinite) e, di conseguenza, di istaurare precocemente il trattamento terapeutico più idoneo alle esigenze cliniche del caso di specie”. Per ciò che concerne il trattamento farmacologico somministrato al paziente, i CTU rilevano che:
“il paziente fu sottoposto ad antibioticoterapia con GL dal primo giorno di ricovero. Tuttavia, stante alla letteratura sopra richiamata, il trattamento antibiotico empirico deve essere costituito da una combinazione tra una cefalosporina di seconda o terza generazione con metronidazolo e/o clindamicina. Sicché, ribadendo che vi fu un ritardo diagnostico della mediastinite, la terapia antibiotica somministrata ad ampio spettro fin dal primo giorno di degenza, comunque, non fu appropriata. Peraltro, anche quando i predetti Sanitari inquadrarono correttamente il processo morboso infettivo (14/4), il trattamento antibiotico non fu appropriatamente modificato fino al 19/4, allorquando, a seguito di consulenza internistica, fu applicato il corretto protocollo farmacologico (Unasyn + Clindamicina). In particolare, deve segnalarsi che vi fu un ritardo di ben cinque giorni tra la documentata presenza alla TC collo/torace di raccolta a significato ascessuale, delle dimensioni di cm 9 x 8 x
8, estesa a colata in regione retrosternale, nel mediastino anteriore e medio e al piano delle camere cardiache, e l'impostazione di un corretto trattamento antibiotico. Tuttavia, deve ancora una volta ribadirsi che, il trattamento antibiotico adeguato e precoce deve essere sempre associato alla terapia chirurgica, laddove in assenza il solo approccio farmacologico non è capace di arrestare la progressione del processo mediastinico in atto”. Sulla tipologia di trattamento chirurgico eseguito i CTU rilevano che: “Torna estremamente utile, a questo punto, ricordare che il trattamento chirurgico di scelta per i pazienti con mediastinite acuta tipo IIB, come nel caso di specie, è rappresentato dalla toracotomia postero-laterale, segnalando che gli altri approcci toracici minori risultano inefficaci nell'80% dei casi. Quindi, appare evidente che il tipo di trattamento chirurgico eseguito (minitoracotomia) non fu adeguato rispetto alle reali condizioni ed estensione della mediastinite necrotizzante discendente, senza considerare che vi fu, peraltro, un colpevole ritardo nel porre indicazione a tale trattamento”. Pertanto, i CTU hanno concluso nei seguenti termini:
“Tutto quanto precede deve far presumere che, già al momento del ricovero, tenuto conto delle condizioni cliniche del paziente, così come segnalate dai Sanitari dell' era CP_6 possibile sospettare un processo infettivo (mediastinite) in atto. In considerazione di tale predetta
pagina 5 di 13 condizione la condotta dei Sanitari avrebbe dovuto essere rivolta verso un atteggiamento di approfondimento diagnostico al fine di escludere tale possibile evenienza. Infatti, la sintomatologia di disfagia, disfonia, odinofagia ed edema del collo, rappresentavano e rappresentano, secondo i dati di letteratura scientifica (cfr. supra), elementi significativi per poter avvalorare seriamente il sospetto della condizione patologica di cui si discute. È evidente che, dunque, i suddetti Sanitari omisero di formulare una corretta diagnosi di mediastinite pur in presenza di segni e sintomi che avrebbero potuto permettere di percorrere l'iter metodologico accertativo della malattia, stante la probabilità logica e scientifica di progredire lungo le tappe che lo caratterizzano, tanto più in quanto vi era materia clinica sufficiente a validare un corretto sospetto dell'affezione. Su tale base i predetti Sanitari ritardarono di procedere ad ulteriori indagini strumentali, intraprendere una corretta terapia antibiotica empirica, e all'esito degli accertamenti di modificare la terapia antibiotica già disposta, nonché di eseguire, contestualmente, un adeguato trattamento chirurgico. A tal proposito, i dati circostanziali portano a ritenere che, qualora fosse stata approntata una diversa condotta con innesco immediato della terapia antibiotica empirica e chirurgica, con qualificata probabilità o nell'ottica del più probabile che non, si sarebbe evitato l'evento esiziale di cui sopra”. I CTU aggiungono, infine, che “il paziente ricevette anche diagnosi di carcinoma laringeo. Quindi, occorre anche analizzare se detta condizione, indipendentemente dall'operato dei predetti Sanitari, avrebbe potuto incidere sfavorevolmente sulle condizioni di salute del p. Sulla base della documentazione sanitaria disponibile (TC collo del 14/4), il tumore, di non precisata origine, interessava entrambe le pliche ariepiglottiche, il seno piriforme, la corda vocale di sinistra nella sua interezza e la porzione anteriore della corda vocale di destra, nonché le cartilagini cricoaritenoidea e tiroidee. Tuttavia, non è dato sapere quale fosse la reale stadiazione della neoplasia laringea, in quanto non effettuata. In altri termini, laddove si fosse giunti ad una tempestiva diagnosi e trattamento della mediastinite, la presenza del carcinoma laringeo, nell'ottica del più probabile che non, non avrebbe inciso negativamente sulla prognosi quoad vitam e sulle condizioni di salute del p.”.
Ciò posto, la riscontrata inadeguatezza della prestazione sanitaria – consistita, per un verso, in un ritardo diagnostico e, per altro verso, nell'inadeguatezza della terapia antibiotica prescritta al
– deve ritenersi causa efficiente del decesso del paziente, che sopraggiungeva in Parte_3 data 14.6.2011.
Sono, infatti, pienamente condivisibili, in quanto approfonditamente argomentate e intrinsecamente lineari e coerenti, le considerazioni medico legali dei CTU sia in merito alle condotte negligenti ed imperite riscontrate, sia in merito al nesso di causalità rispetto al decesso. Non appaiono convincenti, invece, le osservazioni del CTP dell' convenuta, Controparte_1 secondo cui le condizioni osservate in occasione del primo ricovero del paziente erano indicative di una patologia neoplastica, piuttosto che di un processo infiammatorio acuto (mediastinite); la rottura della raccolta ascessuale che causò il peggioramento delle due condizioni non era prevedibile;
la terapia farmacologica somministrata al paziente doveva ritenersi adeguata e la contestuale condizione di carcinoma laringeo avrebbe inciso sulla prognosi di vita del paziente.
In risposta a tali osservazioni, i CTU hanno precisato infatti che se, da un lato, il carcinoma laringeo è comunemente caratterizzato da disfagia, odinofagia, otalgia e calo ponderale;
dall'altro, le condizioni cliniche del paziente erano contrassegnate anche dalla presenza di un edema del collo, ascrivibile prevalentemente ad una patologia infiammatoria. Peraltro, i CTU sottolineano che la somministrazione di una terapia antibiotica, ancorché non adeguata, porta,
pagina 6 di 13 ragionevolmente, a ritenere che i medesimi sanitari ebbero il sospetto di un processo infiammatorio in atto. Inoltre, i parametri di laboratorio, sin dal 12.4.11, misero in evidenza un aumento degli indici di infiammazione. Ciò acclarato, si ritiene che gli attori abbiano provato la responsabilità contrattuale dell'
[...]
, rilevante ai fini del risarcimento del Controparte_1 danno, sia iure hereditatis, che iure proprio. Ne deriva che l' resistente deve Controparte_7 essere condannata al risarcimento dei danni che – per le ragioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio – devono essere liquidati come di seguito.
Sulla liquidazione dei danni “iure hereditatis” In punto di danno risarcibile iure hereditatis, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15350 del 2015, hanno chiarito che, in caso di exitus del paziente, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, possono consistere:
- nel danno biologico cd. “terminale”, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1877 del 30.1.2006; Cass., sez. III, sentenza n. 15491 dell'8.7.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 22228 del 20.10.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 23183 del 31.10.2014);
- nel danno morale cd. “catastrofale”, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima
(paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine della vita, purché vi sia la prova della
“cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 6754 del 24.3.2011; Cass., sez.
III, sentenza n. 7126 del 21.3.2013; Cass., sez. III, sentenza n. 13537 del 13.6.2014);
- rimane, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella “perdita del bene-vita” (cd.
“danno tanatologico”), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr., in tal senso, Cass.,
SS.UU., sentenza n. 15350 del 22.7.2015 che ha composto in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass., sez. III, sentenza n. 1361 del
23.1.2014).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo intercorso tra la lesione e la morte, ricorre il danno biologico terminale, ovvero il danno alla salute, al quale può aggiungersi un danno morale terminale, cioè la sofferenza fisica e psicologica derivante dall'avvertita imminenza dell'evento morte, sempre che la vittima si trovi in una condizione di lucida agonia, in quanto in grado di percepire l'imminenza dell'exitus. La prima voce di tale danno consiste nel pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo di almeno 24 ore. La seconda voce di danno, invece, quale danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire in maniera consapevole l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere pagina 7 di 13 dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare corretto corrispondere agli attori soltanto la prima voce di danno.
Il sig. infatti, ha trascorso presso la struttura sanitaria resistente un Persona_1 periodo di 64 giorni (dal ricovero avvenuto in data 11.4.2011 al decesso intervenuto il 14.6.2011) e, sin dal momento del ricovero, ha subìto un pregiudizio alla salute consistito nell'omissione di somministrazione antibiotica e di intervento chirurgico da parte dei sanitari, idonei a trattare la mediastinite.
Per ciò che concerne, invece, il danno da lucida agonia, deve rilevarsi che il paziente fu sedato ed intubato in data 15.4.2011, vale a dire dopo 4 giorni dal primo ricovero e fino al suo decesso, così come indicato dai CTU nella relazione peritale (cfr. pagg. 6 e 8). Non può ritenersi, dunque, che in tale limitato lasso temporale, il sig. abbia patito la sofferenza derivante dalla Parte_3 convinzione di avvertire l'ineluttabile imminenza del proprio decesso. Pertanto, nel caso di specie, va liquidato esclusivamente il danno biologico terminale.
La componente puramente biologica del danno terminale può essere qui liquidata attingendo in via parametrica alle tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per il danno terminale globalmente inteso (inclusa cioè la componente “morale”), ma limitando il risarcimento alla misura di un terzo del valore che ne risulterebbe, in considerazione della richiesta risarcitoria delle parti attrici limitato al solo danno biologico terminale.
Ebbene, in applicazione dei suddetti criteri, il danno terminale patito dal paziente e risarcibile ai congiunti iure hereditatis deve essere liquidato in complessivi € 15.000,00 per i primi tre giorni, dal momento del ricovero;
per i giorni successivi (n. 61), fino al momento dell'exitus, si ritiene di poter liquidare l'importo di € 51.457,00. Ne deriva che la liquidazione del danno terminale “integrale”, nella duplice accezione biologica e morale, per sessantaquattro giorni, risulta essere pari a € 66.457,00. Orbene, ciò posto, considerato che il danno terminale sofferto dal è stato Persona_1 esclusivamente biologico, agli attori, nella qualità di eredi del proprio congiunto, deve essere liquidato l'importo di € 22.152,33 (pari ad un terzo della somma corrispondente alla liquidazione del danno terminale integrale). Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno da sofferenza (vecchia figura del danno c.d. “morale”) non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee ad integrare la richiamata voce di danno, se non con richiami a formule stereotipate non sufficienti a costituire prova in concreto del pregiudizio. Nulla è dovuto, altresì, a titolo di “personalizzazione” del danno non patrimoniale già liquidato nella misura standard, atteso che non è stata dedotta, né provata alcuna circostanza di fatto al fine di identificare e configurare siffatte ulteriori voci di danno idonee a dimostrare un'afflittività maggiore di quella già contemplata negli standard liquidativi. L'importo totale liquidabile a tale titolo è, pertanto, pari ad € 22.152,33. L'importo sopra quantificato si intende liquidato all'attualità, oltre al danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (giugno 2011) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da giugno 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Quanto, infine, al paventato danno da carente/omesso consenso informato, valgono le seguenti considerazioni.
pagina 8 di 13 La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal
pagina 9 di 13 danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche
l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”.
Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta in ordine all'assenza di consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata. Ed infatti, non risulta provata la circostanza secondo cui il paziente, se fosse stato debitamente informato dei rischi connessi all'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso l'
[...]
, in data 14.11.2011, avrebbe, ciononostante, deciso Controparte_1 di non sottoporsi allo stesso ovvero rifiutato. È per tale ragione che, anche in assenza di consenso, non può attribuirsi ai sanitari dell'
[...]
una responsabilità da omessa informazione del Controparte_1 consenso informato.
Sulla liquidazione dei danni “iure proprio” In relazione ai danni iure proprio patiti dai prossimi congiunti del de cuius, deve essere riconosciuta la sussistenza del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale che, come è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, si differenzia dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis.
Tale danno, in particolare, spetta iure proprio ai familiari superstiti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile tutte le volte in cui sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione.
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto deceduto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. Sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle Tabelle di Milano 2024, come elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, il quale ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non pagina 10 di 13 patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caos non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tutela”. Per la liquidazione di tale danno, quindi, devono adottarsi i valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice della tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, valutando, altresì, le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Ebbene, sulla scorta di tali argomentazioni, può ritenersi, in base al certificato di stato di famiglia depositato in atti, che gli attori fossero il coniuge ed i figli del de cuius, e Persona_1 che, dunque, facessero parte dello stesso “nucleo familiare primario”. In base alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al fascicolo attoreo, può ritenersi provata la convivenza tra gli attori ed il de cuius. Alcun punto può essere invece riconosciuto per l'intensità e la qualità della relazione affettiva con il defunto, considerato che le richieste istruttorie a suo tempo avanzate sul punto dagli attori e volte a provare il rapporto parentale con il de cuius sono state rigettate in quanto ritenute generiche e inconferenti ai fini del decidere. Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (coniuge, di anni 47 al momento del decesso della vittima): 20 punti per Parte_1 l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di meno di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 68 punti, pari a € 265.948,00;
- (figlia, di anni 23 al momento del decesso della vittima): 20 punti per Parte_2
l'età della vittima primaria, 24 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di meno di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 72 punti, pari a € 281.592,00;
- (figlio, di anni 19 al momento del decesso della vittima): 20 punti Parte_3 per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di meno di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 74 punti, pari a € 289.414,00.
- Totale complessivo: € 836.954,00. Alla luce di quanto sopra, l' deve Controparte_1 essere condannata al risarcimento del danno per la perdita del congiunto nei confronti delle parti attrici, nella misura per ciascuno indicata all'attualità.
pagina 11 di 13 Alle parti attrici spetta, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (giugno 2011) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da giugno 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, devono essere rigettate tutte le altre voci di danno non patrimoniale che sono state richieste iure proprio, in quanto “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ordinanza n. 8622/21)”.
Sulla liquidazione dei danni patrimoniali Quanto agli ulteriori danni di natura patrimoniale, di cui le parti attrici hanno chiesto il risarcimento (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie) nulla è dovuto, in quanto, sul punto, non è stata fornita alcuna prova.
Le spese di lite Le spese degli attori seguono la soccombenza della struttura sanitaria convenuta e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Infine, quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna l'
[...] Controparte_4
al pagamento in favore degli attori della somma di € 22.152,33, a titolo di
[...] danno non patrimoniale loro spettante iure hereditatis, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al giugno 2011, e di anno in anno e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giugno 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna l'
[...] Controparte_4
al pagamento in favore degli attori dei seguenti importi:
[...]
- € 265.948,00 in favore di Parte_1
- € 281.592,00 in favore di Parte_2
- € 289.414,00 in favore di a titolo di danno iure proprio da perdita Parte_3 del rapporto parentale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, da devalutarsi al mese di giugno 2011, e di anno in anno rivalutati secondo gli indici istat foi, da giugno 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
3) rigetta, nel resto, le domande risarcitorie avanzate dagli attori;
4) condanna l' al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.765,00 a pagina 12 di 13 titolo di esborsi, nonché € 29.193,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta
[...]
. Controparte_1
Napoli, 5/6/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35980/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 15.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (decorrenti dal 20.1.2025) TRA
(c.f. ), nata a Giugliano in [...] il Parte_1 C.F._1
19.7.1963, (c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.5.1988 e (c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3 17.10.1991, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , nato l'[...] Persona_1 a Giugliano in Campania e deceduto il 14.6.2011, difesi e rappresentati dall'Avv. Mario Tozzi (c.f. , come da procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso lo studio del difensore sito in Aversa (CE) alla via Diaz n. 28
ATTORI E
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., , con sede in Napoli alla via Controparte_2 Leonardo Bianchi, P.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Annabella Bianchi (c.f. P.IVA_1
, come da procura allegata all'atto di costituzione e risposta C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 15.1.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.12.2019, Parte_1 Parte_2
e quali eredi di proponevano domanda
[...] Parte_3 Persona_1 risarcitoria nei confronti dell' , Controparte_1 deducendo di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure hereditatis, che iure proprio, a causa dell'omessa tempestiva diagnosi di mediastinite discendente da parte dei sanitari della struttura sanitaria resistente.
Tale ritardata diagnosi, che giunse dopo 3 giorni dal ricovero e dopo la rottura spontanea dell'ascesso del paziente, ed il conseguente ritardo nell'esecuzione di una terapia medica e pagina 1 di 13 chirurgica mirate, secondo la prospettazione degli attori, avrebbero causato il decesso del loro prossimo congiunto, Persona_1 Nell'atto di citazione, in particolare, gli attori esponevano:
- che, in data 11.4.2011, veniva ricoverato presso l' Parte_3 Controparte_3 di Napoli per l'insorgenza di odinofagia e disfagia per solidi e liquidi e per la comparsa di un edema nella regione mediana del collo da circa due settimane;
- che, successivamente, una microlaringoscopia evidenziava una neoformazione laringea;
- che, in data 14.4.2011, la raccolta ascessuale si rompeva ed il paziente veniva sottoposto a
TC torace, dalla quale emergeva una mediastinite ascendente;
- che, il giorno successivo, veniva sottoposto ad intervento di minitoracotomia e di toracotomia;
- che la colliquazione dell'arteria mammaria interna e la formazione di un tramite fistoloso esofago-tracheale precedevano uno shock cardiogeno ed il conseguente decesso del paziente in data 14.6.2011.
Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e imperita dei sanitari, i ricorrenti chiedevano iure hereditatis il risarcimento del danno biologico terminale, del danno morale terminale, del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente e del danno da perdita di chance di guarigione patiti dal sig. iure proprio, invece, chiedevano il Parte_3 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ed il danno patrimoniale per la perdita del reddito da lavoro, per le spese funerarie e per le spese mediche sostenute.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_4
, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori per l'assenza di prova
[...] della qualità di eredi, la nullità della citazione ex artt. 163, comma 3, n. 3 e 4 e 164, comma 3, c.p.c e la prescrizione del diritto iure proprio di risarcimento danni per la decorrenza del termine quinquennale.
Nel merito, contestando integralmente ogni pretesa di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, osservava quanto segue:
- che in data 11.4.2011 il sig. veniva ricoverato presso l' Parte_3 Controparte_3 lamentando una “disfasia graduale e da circa due settimane denota odinofagia sia nei solidi che liquidi e la comparsa di edema alla regione medianica del collo a livello della cute”;
- che, immediatamente dopo il ricovero, i sanitari prescrivevano esami ematologici di routine quali RX toracica, TAC al collo e al torace e sottoponevano il paziente a cura antibiotica;
- che, in data 14.4.2011, si rompeva spontaneamente la tumefazione del collo con abbondante secrezione;
- che il paziente veniva quindi sottoposto a TAC al torace, la quale evidenziava presenza di raccolta mediastinica anteriore che si era svuotata spontaneamente nel corso del drenaggio;
- che il paziente presentava problemi respiratori, per cui veniva trasportato di urgenza in sala operatoria, ove veniva praticata “una minotoracotomia laterale al V spazio intercostale destro. Drenaggio di liquido pleurico. Dissezione parziale della pleura mediastinica anteriore con drenaggio di liquido. Toilette del mediastino anteriore, del cavo pleurico e lavaggi ripetuti con soluzione fisiologica sterile. Controllo della corretta riespansione del parenchima polmonare. Due tubi di drenaggio 28fr collegati a Bulau”;
- che, sedato ed intubato, veniva traferito in terapia intensiva ove continuava la terapia antibiotica e il drenaggio del liquido.
pagina 2 di 13 Tanto premesso, la struttura sanitaria resistente deduceva che il paziente, già affetto da neoplasia infiltrante in laringe, era stato colpito da un'infezione del tessuto connettivo che avvolge gli organi mediastinici, cioè una mediastinite ascendente necrotizzante, di non facile diagnosi, considerato che il al momento del ricovero, non presentava sintomi evidenti Parte_3 dell'infezione; che al momento del ricovero in ospedale il paziente non presentava sintomi evidenti dell'infezione e non riferiva episodi di dispnea, per cui era stato necessario eseguire diversi esami clinici per giungere ad una diagnosi certa;
che l'exitus del paziente non era stato causato da un ritardo diagnostico, ma dal ritardo del ricovero in ospedale, avvenuto cioè dopo circa un mese dall'inizio della sintomatologia, e dalla neoplasia di cui soffriva il paziente e che, pertanto, alcuna responsabilità poteva essere ascritta all'operato dei sanitari che ebbero in cura il Parte_3
In merito alla richiesta di risarcimento del danno tanatologico, la struttura sanitaria resistente rilevava che il de cuius non aveva avuto percezione del peggioramento del suo stato di salute e, dunque, dell'approssimarsi della morte, atteso che era rimasto in uno stato di semi incoscienza fino alla fine dei suoi giorni, non configurandosi alcun danno biologico terminale. Con riferimento, invece, alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, l'
[...]
evidenziava che il era stato informato dai medici per due volte (in CP_1 Parte_3 data 11.4.2011 e in data 24.4.2011) sui trattamenti sanitari a cui sarebbe stato sottoposto e sugli eventuali rischi. In particolare, il secondo consenso informato veniva sottoscritto dalla moglie del paziente, dal momento che il ra impossibilitato a farlo. Parte_1 Parte_3
Espletata CTU medico-legale e rigettata la richiesta di prova testimoniale in quanto ritenuta superflua, la causa, all'udienza del 15.1.2025, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., a partire dal 20.1.2025, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di affrontare il merito della vicenda, giova in premessa disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori dal momento che gli stessi hanno allegato alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la qualità di eredi del a parte di (coniuge), Parte_3 Parte_1 Parte_2
e (figli).
[...] Parte_3 Va, altresì, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non è in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetica. Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno parentale azionato iure proprio dai congiunti del sig. Persona_1
, dopo la scadenza del termine quinquennale dal decesso dello stesso.
[...] Sul punto, infatti, giova osservare che, ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. E, con riferimento a vicende analoghe a quelle per cui è causa, la giurisprudenza più recente individua quale termine atto a fare prescrivere il danno parentale un termine più lungo di quello pagina 3 di 13 ordinario di cinque anni, corrispondente alla prescrizione del reato astrattamente configurabile. Ed infatti: “L'illecito ipotizzato a carico dell'ospedale, (…) sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo. Così qualificato l'illecito, e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è quindi non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, applicabile ratione temporis (cfr. Cassazione n. 3267/2024)”. Orbene, il reato di omicidio colposo alla data dei fatti del presente procedimento (2011) era punito con pena edittale da 6 mesi a 5 anni (vecchia formulazione art. 589 c.p.) e la prescrizione penale, in base all'art. 157 c.p. (come modificato dalla legge n. 251/2005), sarebbe maturata decorso “un tempo non inferiore a sei anni”. Ne deriva che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno parentale degli odierni attori deve essere individuato in 6 anni.
Nel caso che occupa, gli attori hanno provato (cfr. allegato alle memorie di replica ex art. 183
c.p.c. del 2.12.2021) di aver depositato un invito alla mediazione, atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
tale atto è stato notificato alla struttura sanitaria resistente in data 28.3.2017 e, quindi, prima che maturasse il termine prescrizionale di sei anni dal decesso (16.4.2011). Alla luce di quanto sopra, quindi, il diritto al risarcimento del danno parentale non può ritenersi prescritto e l'eccezione sollevata da parte convenuta deve essere, quindi, rigettata.
2. La domanda risulta fondata e deve, dunque, essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
3. La domanda risarcitoria proposta dagli attori postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dell' alla quale viene ascritta l'inadeguata Controparte_1 assistenza prestata a in occasione del ricovero del 11.4.2011 presso la Persona_1 struttura sanitaria convenuta. Per ciò che concerne il merito, l'excursus dell'assistenza prestata al paziente nel breve arco temporale in cui questi rimase ricoverato presso l'ospedale può essere sintetizzato come CP_3 segue, attingendo all'elaborato di CTU a firma del prof. , esperto in Persona_2 medicina legale, e del dott. , specialista in chirurgia generale. Persona_3 Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge che, l'11.4.2011, al momento del ricovero presso il reparto di Otorinolaringoiatria della struttura convenuta, il quadro clinico di Persona_1
documentava “una condizione di carcinoma laringeo interessante le corde vocali e
[...] successivamente la contestuale presenza di un ascesso a partenza odontogena complicatosi con rottura e spandimento del materiale purulento in mediastino, cavità pleuriche nonché pericardica con conseguente insorgenza di mediastinite necrotizzante discendente”. Nonostante il trattamento antibiotico cui il paziente fu sottoposto, “la successiva scansione biologica documenta un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente (…) gradualmente sfociato in un arresto cardiorespiratorio irreversibile.
Le condizioni di salute del paziente al momento del ricovero erano caratterizzate da un quadro sintomatologico (odinofagia, disfonia, disfagia per liquidi e solidi e edema del collo) che, nel grado presentato, era meritevole di un maggiore, attento e tempestivo inquadramento diagnostico, in considerazione delle numerose condizioni patologiche che possono interessare le prime vie aereo-digestive. In altre parole, la corretta condotta diagnostica doveva essere mirata all'analisi complessiva di tutti i sintomi presentati dal paziente.
pagina 4 di 13 Infatti, se è vero che in un paziente fumatore con disfonia l'ipotesi eziopatogenetica più plausibile è il carcinoma laringeo, il corretto iter diagnostico avrebbe dovuto essere improntato al riconoscimento di tutte le condizioni patologiche coerenti con gli altri sintomi, di possibile pertinenza di altre branche specialistiche oltre quella otorinolaringoiatrica.
Invero, il quadro sintomatologico costituito da odinofagia, disfagia e edema del collo è, con ogni probabilità, maggiormente suggestivo di una condizione infettiva, nel caso di specie una mediastinite, rispetto al solo carcinoma delle corde vocali.
In altri termini i predetti avevano, per quanto riportato in letteratura specialistica, il CP_5 dovere di procedere tempestivamente ad un approfondimento diagnostico per confermare o sconfessare la presenza di una patologia diversa da quella tumorale in ragione della sintomatologia clinica presentata dal paziente fin dall'accesso in reparto. Ciò non risulta fatto, posto che la TC del collo/torace, indagine più accurata per l'identificazione di ambedue le condizioni patologiche summenzionate, pur disposta in data 11.4.11, fu eseguita ben tre giorni dopo 14.4.11, laddove l'esecuzione più precoce avrebbe permesso ai predetti Sanitari di intervenire non solo in rapporto alla patologia neoplastica, ma soprattutto rispetto a quella infettiva (mediastinite) e, di conseguenza, di istaurare precocemente il trattamento terapeutico più idoneo alle esigenze cliniche del caso di specie”. Per ciò che concerne il trattamento farmacologico somministrato al paziente, i CTU rilevano che:
“il paziente fu sottoposto ad antibioticoterapia con GL dal primo giorno di ricovero. Tuttavia, stante alla letteratura sopra richiamata, il trattamento antibiotico empirico deve essere costituito da una combinazione tra una cefalosporina di seconda o terza generazione con metronidazolo e/o clindamicina. Sicché, ribadendo che vi fu un ritardo diagnostico della mediastinite, la terapia antibiotica somministrata ad ampio spettro fin dal primo giorno di degenza, comunque, non fu appropriata. Peraltro, anche quando i predetti Sanitari inquadrarono correttamente il processo morboso infettivo (14/4), il trattamento antibiotico non fu appropriatamente modificato fino al 19/4, allorquando, a seguito di consulenza internistica, fu applicato il corretto protocollo farmacologico (Unasyn + Clindamicina). In particolare, deve segnalarsi che vi fu un ritardo di ben cinque giorni tra la documentata presenza alla TC collo/torace di raccolta a significato ascessuale, delle dimensioni di cm 9 x 8 x
8, estesa a colata in regione retrosternale, nel mediastino anteriore e medio e al piano delle camere cardiache, e l'impostazione di un corretto trattamento antibiotico. Tuttavia, deve ancora una volta ribadirsi che, il trattamento antibiotico adeguato e precoce deve essere sempre associato alla terapia chirurgica, laddove in assenza il solo approccio farmacologico non è capace di arrestare la progressione del processo mediastinico in atto”. Sulla tipologia di trattamento chirurgico eseguito i CTU rilevano che: “Torna estremamente utile, a questo punto, ricordare che il trattamento chirurgico di scelta per i pazienti con mediastinite acuta tipo IIB, come nel caso di specie, è rappresentato dalla toracotomia postero-laterale, segnalando che gli altri approcci toracici minori risultano inefficaci nell'80% dei casi. Quindi, appare evidente che il tipo di trattamento chirurgico eseguito (minitoracotomia) non fu adeguato rispetto alle reali condizioni ed estensione della mediastinite necrotizzante discendente, senza considerare che vi fu, peraltro, un colpevole ritardo nel porre indicazione a tale trattamento”. Pertanto, i CTU hanno concluso nei seguenti termini:
“Tutto quanto precede deve far presumere che, già al momento del ricovero, tenuto conto delle condizioni cliniche del paziente, così come segnalate dai Sanitari dell' era CP_6 possibile sospettare un processo infettivo (mediastinite) in atto. In considerazione di tale predetta
pagina 5 di 13 condizione la condotta dei Sanitari avrebbe dovuto essere rivolta verso un atteggiamento di approfondimento diagnostico al fine di escludere tale possibile evenienza. Infatti, la sintomatologia di disfagia, disfonia, odinofagia ed edema del collo, rappresentavano e rappresentano, secondo i dati di letteratura scientifica (cfr. supra), elementi significativi per poter avvalorare seriamente il sospetto della condizione patologica di cui si discute. È evidente che, dunque, i suddetti Sanitari omisero di formulare una corretta diagnosi di mediastinite pur in presenza di segni e sintomi che avrebbero potuto permettere di percorrere l'iter metodologico accertativo della malattia, stante la probabilità logica e scientifica di progredire lungo le tappe che lo caratterizzano, tanto più in quanto vi era materia clinica sufficiente a validare un corretto sospetto dell'affezione. Su tale base i predetti Sanitari ritardarono di procedere ad ulteriori indagini strumentali, intraprendere una corretta terapia antibiotica empirica, e all'esito degli accertamenti di modificare la terapia antibiotica già disposta, nonché di eseguire, contestualmente, un adeguato trattamento chirurgico. A tal proposito, i dati circostanziali portano a ritenere che, qualora fosse stata approntata una diversa condotta con innesco immediato della terapia antibiotica empirica e chirurgica, con qualificata probabilità o nell'ottica del più probabile che non, si sarebbe evitato l'evento esiziale di cui sopra”. I CTU aggiungono, infine, che “il paziente ricevette anche diagnosi di carcinoma laringeo. Quindi, occorre anche analizzare se detta condizione, indipendentemente dall'operato dei predetti Sanitari, avrebbe potuto incidere sfavorevolmente sulle condizioni di salute del p. Sulla base della documentazione sanitaria disponibile (TC collo del 14/4), il tumore, di non precisata origine, interessava entrambe le pliche ariepiglottiche, il seno piriforme, la corda vocale di sinistra nella sua interezza e la porzione anteriore della corda vocale di destra, nonché le cartilagini cricoaritenoidea e tiroidee. Tuttavia, non è dato sapere quale fosse la reale stadiazione della neoplasia laringea, in quanto non effettuata. In altri termini, laddove si fosse giunti ad una tempestiva diagnosi e trattamento della mediastinite, la presenza del carcinoma laringeo, nell'ottica del più probabile che non, non avrebbe inciso negativamente sulla prognosi quoad vitam e sulle condizioni di salute del p.”.
Ciò posto, la riscontrata inadeguatezza della prestazione sanitaria – consistita, per un verso, in un ritardo diagnostico e, per altro verso, nell'inadeguatezza della terapia antibiotica prescritta al
– deve ritenersi causa efficiente del decesso del paziente, che sopraggiungeva in Parte_3 data 14.6.2011.
Sono, infatti, pienamente condivisibili, in quanto approfonditamente argomentate e intrinsecamente lineari e coerenti, le considerazioni medico legali dei CTU sia in merito alle condotte negligenti ed imperite riscontrate, sia in merito al nesso di causalità rispetto al decesso. Non appaiono convincenti, invece, le osservazioni del CTP dell' convenuta, Controparte_1 secondo cui le condizioni osservate in occasione del primo ricovero del paziente erano indicative di una patologia neoplastica, piuttosto che di un processo infiammatorio acuto (mediastinite); la rottura della raccolta ascessuale che causò il peggioramento delle due condizioni non era prevedibile;
la terapia farmacologica somministrata al paziente doveva ritenersi adeguata e la contestuale condizione di carcinoma laringeo avrebbe inciso sulla prognosi di vita del paziente.
In risposta a tali osservazioni, i CTU hanno precisato infatti che se, da un lato, il carcinoma laringeo è comunemente caratterizzato da disfagia, odinofagia, otalgia e calo ponderale;
dall'altro, le condizioni cliniche del paziente erano contrassegnate anche dalla presenza di un edema del collo, ascrivibile prevalentemente ad una patologia infiammatoria. Peraltro, i CTU sottolineano che la somministrazione di una terapia antibiotica, ancorché non adeguata, porta,
pagina 6 di 13 ragionevolmente, a ritenere che i medesimi sanitari ebbero il sospetto di un processo infiammatorio in atto. Inoltre, i parametri di laboratorio, sin dal 12.4.11, misero in evidenza un aumento degli indici di infiammazione. Ciò acclarato, si ritiene che gli attori abbiano provato la responsabilità contrattuale dell'
[...]
, rilevante ai fini del risarcimento del Controparte_1 danno, sia iure hereditatis, che iure proprio. Ne deriva che l' resistente deve Controparte_7 essere condannata al risarcimento dei danni che – per le ragioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio – devono essere liquidati come di seguito.
Sulla liquidazione dei danni “iure hereditatis” In punto di danno risarcibile iure hereditatis, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15350 del 2015, hanno chiarito che, in caso di exitus del paziente, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, possono consistere:
- nel danno biologico cd. “terminale”, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1877 del 30.1.2006; Cass., sez. III, sentenza n. 15491 dell'8.7.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 22228 del 20.10.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 23183 del 31.10.2014);
- nel danno morale cd. “catastrofale”, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima
(paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine della vita, purché vi sia la prova della
“cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 6754 del 24.3.2011; Cass., sez.
III, sentenza n. 7126 del 21.3.2013; Cass., sez. III, sentenza n. 13537 del 13.6.2014);
- rimane, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella “perdita del bene-vita” (cd.
“danno tanatologico”), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr., in tal senso, Cass.,
SS.UU., sentenza n. 15350 del 22.7.2015 che ha composto in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass., sez. III, sentenza n. 1361 del
23.1.2014).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo intercorso tra la lesione e la morte, ricorre il danno biologico terminale, ovvero il danno alla salute, al quale può aggiungersi un danno morale terminale, cioè la sofferenza fisica e psicologica derivante dall'avvertita imminenza dell'evento morte, sempre che la vittima si trovi in una condizione di lucida agonia, in quanto in grado di percepire l'imminenza dell'exitus. La prima voce di tale danno consiste nel pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo di almeno 24 ore. La seconda voce di danno, invece, quale danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire in maniera consapevole l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere pagina 7 di 13 dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare corretto corrispondere agli attori soltanto la prima voce di danno.
Il sig. infatti, ha trascorso presso la struttura sanitaria resistente un Persona_1 periodo di 64 giorni (dal ricovero avvenuto in data 11.4.2011 al decesso intervenuto il 14.6.2011) e, sin dal momento del ricovero, ha subìto un pregiudizio alla salute consistito nell'omissione di somministrazione antibiotica e di intervento chirurgico da parte dei sanitari, idonei a trattare la mediastinite.
Per ciò che concerne, invece, il danno da lucida agonia, deve rilevarsi che il paziente fu sedato ed intubato in data 15.4.2011, vale a dire dopo 4 giorni dal primo ricovero e fino al suo decesso, così come indicato dai CTU nella relazione peritale (cfr. pagg. 6 e 8). Non può ritenersi, dunque, che in tale limitato lasso temporale, il sig. abbia patito la sofferenza derivante dalla Parte_3 convinzione di avvertire l'ineluttabile imminenza del proprio decesso. Pertanto, nel caso di specie, va liquidato esclusivamente il danno biologico terminale.
La componente puramente biologica del danno terminale può essere qui liquidata attingendo in via parametrica alle tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per il danno terminale globalmente inteso (inclusa cioè la componente “morale”), ma limitando il risarcimento alla misura di un terzo del valore che ne risulterebbe, in considerazione della richiesta risarcitoria delle parti attrici limitato al solo danno biologico terminale.
Ebbene, in applicazione dei suddetti criteri, il danno terminale patito dal paziente e risarcibile ai congiunti iure hereditatis deve essere liquidato in complessivi € 15.000,00 per i primi tre giorni, dal momento del ricovero;
per i giorni successivi (n. 61), fino al momento dell'exitus, si ritiene di poter liquidare l'importo di € 51.457,00. Ne deriva che la liquidazione del danno terminale “integrale”, nella duplice accezione biologica e morale, per sessantaquattro giorni, risulta essere pari a € 66.457,00. Orbene, ciò posto, considerato che il danno terminale sofferto dal è stato Persona_1 esclusivamente biologico, agli attori, nella qualità di eredi del proprio congiunto, deve essere liquidato l'importo di € 22.152,33 (pari ad un terzo della somma corrispondente alla liquidazione del danno terminale integrale). Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno da sofferenza (vecchia figura del danno c.d. “morale”) non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee ad integrare la richiamata voce di danno, se non con richiami a formule stereotipate non sufficienti a costituire prova in concreto del pregiudizio. Nulla è dovuto, altresì, a titolo di “personalizzazione” del danno non patrimoniale già liquidato nella misura standard, atteso che non è stata dedotta, né provata alcuna circostanza di fatto al fine di identificare e configurare siffatte ulteriori voci di danno idonee a dimostrare un'afflittività maggiore di quella già contemplata negli standard liquidativi. L'importo totale liquidabile a tale titolo è, pertanto, pari ad € 22.152,33. L'importo sopra quantificato si intende liquidato all'attualità, oltre al danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (giugno 2011) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da giugno 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Quanto, infine, al paventato danno da carente/omesso consenso informato, valgono le seguenti considerazioni.
pagina 8 di 13 La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal
pagina 9 di 13 danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche
l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”.
Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta in ordine all'assenza di consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata. Ed infatti, non risulta provata la circostanza secondo cui il paziente, se fosse stato debitamente informato dei rischi connessi all'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso l'
[...]
, in data 14.11.2011, avrebbe, ciononostante, deciso Controparte_1 di non sottoporsi allo stesso ovvero rifiutato. È per tale ragione che, anche in assenza di consenso, non può attribuirsi ai sanitari dell'
[...]
una responsabilità da omessa informazione del Controparte_1 consenso informato.
Sulla liquidazione dei danni “iure proprio” In relazione ai danni iure proprio patiti dai prossimi congiunti del de cuius, deve essere riconosciuta la sussistenza del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale che, come è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, si differenzia dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis.
Tale danno, in particolare, spetta iure proprio ai familiari superstiti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile tutte le volte in cui sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione.
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto deceduto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. Sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle Tabelle di Milano 2024, come elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, il quale ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non pagina 10 di 13 patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caos non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tutela”. Per la liquidazione di tale danno, quindi, devono adottarsi i valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice della tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, valutando, altresì, le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Ebbene, sulla scorta di tali argomentazioni, può ritenersi, in base al certificato di stato di famiglia depositato in atti, che gli attori fossero il coniuge ed i figli del de cuius, e Persona_1 che, dunque, facessero parte dello stesso “nucleo familiare primario”. In base alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al fascicolo attoreo, può ritenersi provata la convivenza tra gli attori ed il de cuius. Alcun punto può essere invece riconosciuto per l'intensità e la qualità della relazione affettiva con il defunto, considerato che le richieste istruttorie a suo tempo avanzate sul punto dagli attori e volte a provare il rapporto parentale con il de cuius sono state rigettate in quanto ritenute generiche e inconferenti ai fini del decidere. Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (coniuge, di anni 47 al momento del decesso della vittima): 20 punti per Parte_1 l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di meno di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 68 punti, pari a € 265.948,00;
- (figlia, di anni 23 al momento del decesso della vittima): 20 punti per Parte_2
l'età della vittima primaria, 24 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di meno di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 72 punti, pari a € 281.592,00;
- (figlio, di anni 19 al momento del decesso della vittima): 20 punti Parte_3 per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di meno di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 74 punti, pari a € 289.414,00.
- Totale complessivo: € 836.954,00. Alla luce di quanto sopra, l' deve Controparte_1 essere condannata al risarcimento del danno per la perdita del congiunto nei confronti delle parti attrici, nella misura per ciascuno indicata all'attualità.
pagina 11 di 13 Alle parti attrici spetta, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (giugno 2011) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da giugno 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, devono essere rigettate tutte le altre voci di danno non patrimoniale che sono state richieste iure proprio, in quanto “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ordinanza n. 8622/21)”.
Sulla liquidazione dei danni patrimoniali Quanto agli ulteriori danni di natura patrimoniale, di cui le parti attrici hanno chiesto il risarcimento (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie) nulla è dovuto, in quanto, sul punto, non è stata fornita alcuna prova.
Le spese di lite Le spese degli attori seguono la soccombenza della struttura sanitaria convenuta e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Infine, quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna l'
[...] Controparte_4
al pagamento in favore degli attori della somma di € 22.152,33, a titolo di
[...] danno non patrimoniale loro spettante iure hereditatis, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al giugno 2011, e di anno in anno e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giugno 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna l'
[...] Controparte_4
al pagamento in favore degli attori dei seguenti importi:
[...]
- € 265.948,00 in favore di Parte_1
- € 281.592,00 in favore di Parte_2
- € 289.414,00 in favore di a titolo di danno iure proprio da perdita Parte_3 del rapporto parentale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, da devalutarsi al mese di giugno 2011, e di anno in anno rivalutati secondo gli indici istat foi, da giugno 2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
3) rigetta, nel resto, le domande risarcitorie avanzate dagli attori;
4) condanna l' al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.765,00 a pagina 12 di 13 titolo di esborsi, nonché € 29.193,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta
[...]
. Controparte_1
Napoli, 5/6/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 13 di 13