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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Unica Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott.ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 355 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimeno di matrimonio vertente
TRA
(CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GRIECO
CE NI presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(CF: ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCOMMEGNA ANNA
MARIA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente reso edotto degli atti del procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso del 31/1/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio celebrato in Barletta con il rito civile e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barletta, al n. 3¸ p.I – anno 2013 e l'adozione dei provvedimenti consequenziali, ovvero:
“..2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
con collocazione presso la madre in modo da
[...] Controparte_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) disciplinare il diritto di visita del padre nei Parte_1 seguenti termini: il padre potrà vedere il figlio due volte a settimana, Persona_1 compatibilmente alle sue volontà e ai suoi impegni scolastici e non, il lunedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 20,30; un week - end al mese, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20,00; il sig.
potrà stare con il figlio dal 24 al 27 dicembre o Parte_1 Per_1 dal 31 dicembre al 3 gennaio di ogni anno, con alternanza annuale dei seguenti periodi;
in occasione delle vacanze pasquali, dal giovedì al sabato oppure dalla domenica al martedì successivo, nochè i primi 15 giorni del mese di luglio o agosto di ciascun anno, con alternanza annuale dei mesi di luglio e agosto;
4) confermare la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio minore nella somma di € 200,00, rivalutabili annualmente Persona_1 secondo gli indici istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti conformemente alle linee guida del Protocollo del Tribunale di Trani del
11.01.2024;
5) accertare e dichiarare che la LI maggiorenne è Persona_2 economicamente autosufficiente e che le condizioni economiche del sig.
sono mutate in peius;
Parte_1
6) per l'effetto- a parziale modifica di quanto stabilito nella convenzione di separazione del, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento pari ad €
200,00 gravante sul sig. quale contributo al mantenimento Parte_1 della LI;
Per_2
2 3
7) per le stesse ragioni di cui ai precedenti punti n.5 e 6 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo a carico del sig. di Parte_1 corrispondere il 50 % delle spese straordinarie in favore della LI;
Per_2
8) in denegata ipotesi , ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia ,
l'obbligazione di pagamento quale contributo al mantenimento ed anche il contributo al 50 % delle spese straordinarie a carico del ricorrente in favore della LI , qualora si reputi che l'attività lavorativa da costei svolta sia non Per_2 costante e con reddito non certo;
9) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Barletta alla via
Madonna della Croce n.133/C alla signora , in quanto tale Controparte_1 assegnazione è corrispondente all'interesse della prole;
Con vittoria di spese, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”
La resistente si costituiva con memoria del 3/6/2024, aderendo solo alla domanda di scioglimento del matrimonio e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1)Preliminarmente, trasferire il 50% della quota della casa coniugale di proprietà del sig. , ubicato in Barletta alla Via Madonna Parte_1 della Croce n. 133/C (censito in catasto al foglio 86, particella 49, sub 50) acquistato da entrambi i coniugi con atto rogato dal Notaio Persona_3 in data 09/04/2013 (Rep. 745), ai figli ed , come da
[...] Per_2 Per_1 obbligazione assunte in sede di separazione al n. 9 dei patti, come ratifica del predetto accordo e contenuto nella sentenza n. 389/2023 del 09/03/2023 emessa dal
Tribunale di Trani;
2) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , il 05/02/2013, in Barletta e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barletta, al n. 3, p. I- anno
2013 e, per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2)disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1 con collocazione presso la madre in modo da consentire Controparte_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) Regolamentare il diritto di visita, secondo le seguenti modalità e compatibilmente alla volontà ed agli impegni scolastici e non del figlio , Per_1 ovvero il sabato dalle 18:00 alle 20:00 e la domenica dalle ore 10:30 ; un week end
3 4
al mese, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20,00; il padre potrà stare con i figli dal 24 al 27 dicembre o dal 31 dicembre al 3 gennaio di ogni anno, con alternanza annuale di questi periodi, in occasione delle vacanze pasquali, dal giovedì al sabato oppure dalla domenica al martedì successivo, nonché per i primi quindici giorni consecutivi del mese di luglio o agosto di ciascun anno, con alternanza annuale dei mesi di luglio e agosto;
4) confermare l'assegno di € 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio,
e , con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione Per_2 Per_1 dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche per i figli;
5)rigettare la richiesta di revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento per la LI , per tutte le motivazioni esplicitate nella narrativa della Per_2 memoria, in quanto non ancora economicamente autosufficiente;
6) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 20/11/2025, celebrata in modalità cartolare, le parti chiedevano il recepimento dell'accordo sottoscritto e depositato in data 17/11/2025 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dall'11/12/2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione sono nati i figli , (nata a Persona_2
Barletta il 10.08.2001), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e
, (nato a [...] il [...]), minorenne, hanno chiesto la Persona_1
4 5
ratifica delle condizioni di cui all'accordo del 17/11/2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta, come trasformata, dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Barletta con il rito civile fra e (trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Barletta, al n. 3¸ p.I – anno 2013) alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 17/11/2025;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARLETTA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
5 6
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 25/11/2025
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Unica Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott.ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 355 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimeno di matrimonio vertente
TRA
(CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GRIECO
CE NI presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(CF: ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCOMMEGNA ANNA
MARIA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente reso edotto degli atti del procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso del 31/1/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio celebrato in Barletta con il rito civile e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barletta, al n. 3¸ p.I – anno 2013 e l'adozione dei provvedimenti consequenziali, ovvero:
“..2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
con collocazione presso la madre in modo da
[...] Controparte_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) disciplinare il diritto di visita del padre nei Parte_1 seguenti termini: il padre potrà vedere il figlio due volte a settimana, Persona_1 compatibilmente alle sue volontà e ai suoi impegni scolastici e non, il lunedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 20,30; un week - end al mese, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20,00; il sig.
potrà stare con il figlio dal 24 al 27 dicembre o Parte_1 Per_1 dal 31 dicembre al 3 gennaio di ogni anno, con alternanza annuale dei seguenti periodi;
in occasione delle vacanze pasquali, dal giovedì al sabato oppure dalla domenica al martedì successivo, nochè i primi 15 giorni del mese di luglio o agosto di ciascun anno, con alternanza annuale dei mesi di luglio e agosto;
4) confermare la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio minore nella somma di € 200,00, rivalutabili annualmente Persona_1 secondo gli indici istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti conformemente alle linee guida del Protocollo del Tribunale di Trani del
11.01.2024;
5) accertare e dichiarare che la LI maggiorenne è Persona_2 economicamente autosufficiente e che le condizioni economiche del sig.
sono mutate in peius;
Parte_1
6) per l'effetto- a parziale modifica di quanto stabilito nella convenzione di separazione del, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento pari ad €
200,00 gravante sul sig. quale contributo al mantenimento Parte_1 della LI;
Per_2
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7) per le stesse ragioni di cui ai precedenti punti n.5 e 6 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo a carico del sig. di Parte_1 corrispondere il 50 % delle spese straordinarie in favore della LI;
Per_2
8) in denegata ipotesi , ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia ,
l'obbligazione di pagamento quale contributo al mantenimento ed anche il contributo al 50 % delle spese straordinarie a carico del ricorrente in favore della LI , qualora si reputi che l'attività lavorativa da costei svolta sia non Per_2 costante e con reddito non certo;
9) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Barletta alla via
Madonna della Croce n.133/C alla signora , in quanto tale Controparte_1 assegnazione è corrispondente all'interesse della prole;
Con vittoria di spese, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”
La resistente si costituiva con memoria del 3/6/2024, aderendo solo alla domanda di scioglimento del matrimonio e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1)Preliminarmente, trasferire il 50% della quota della casa coniugale di proprietà del sig. , ubicato in Barletta alla Via Madonna Parte_1 della Croce n. 133/C (censito in catasto al foglio 86, particella 49, sub 50) acquistato da entrambi i coniugi con atto rogato dal Notaio Persona_3 in data 09/04/2013 (Rep. 745), ai figli ed , come da
[...] Per_2 Per_1 obbligazione assunte in sede di separazione al n. 9 dei patti, come ratifica del predetto accordo e contenuto nella sentenza n. 389/2023 del 09/03/2023 emessa dal
Tribunale di Trani;
2) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , il 05/02/2013, in Barletta e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barletta, al n. 3, p. I- anno
2013 e, per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2)disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1 con collocazione presso la madre in modo da consentire Controparte_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) Regolamentare il diritto di visita, secondo le seguenti modalità e compatibilmente alla volontà ed agli impegni scolastici e non del figlio , Per_1 ovvero il sabato dalle 18:00 alle 20:00 e la domenica dalle ore 10:30 ; un week end
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al mese, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20,00; il padre potrà stare con i figli dal 24 al 27 dicembre o dal 31 dicembre al 3 gennaio di ogni anno, con alternanza annuale di questi periodi, in occasione delle vacanze pasquali, dal giovedì al sabato oppure dalla domenica al martedì successivo, nonché per i primi quindici giorni consecutivi del mese di luglio o agosto di ciascun anno, con alternanza annuale dei mesi di luglio e agosto;
4) confermare l'assegno di € 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio,
e , con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione Per_2 Per_1 dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche per i figli;
5)rigettare la richiesta di revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento per la LI , per tutte le motivazioni esplicitate nella narrativa della Per_2 memoria, in quanto non ancora economicamente autosufficiente;
6) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 20/11/2025, celebrata in modalità cartolare, le parti chiedevano il recepimento dell'accordo sottoscritto e depositato in data 17/11/2025 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dall'11/12/2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione sono nati i figli , (nata a Persona_2
Barletta il 10.08.2001), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e
, (nato a [...] il [...]), minorenne, hanno chiesto la Persona_1
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ratifica delle condizioni di cui all'accordo del 17/11/2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta, come trasformata, dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Barletta con il rito civile fra e (trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Barletta, al n. 3¸ p.I – anno 2013) alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 17/11/2025;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARLETTA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
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Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 25/11/2025
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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