Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca-
romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 3889/2013 R.G. vertente tra
, c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
25/06/1957, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CANNAO'
GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore e
, c.f. , nato in [...] il CP_1 C.F._2
10/01/1957, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AVENI
GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto avente ad oggetto: responsabilità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio deducendo di esser pro- Parte_1 CP_1
prietario dell'immobile censito al Catasto del Comune di Messina al fg. 101,
part. 174 – sub 3 cat. A/4, facente parte della palazzina “F” degli alloggi po- polari ivi insistenti. L'attore è proprietario dell'alloggio n. 42, che si affaccia sull'androne condominiale ove vi è una rampa di scale comune che porta agli
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venuto. Lamentava che il aveva effettuato dei lavori con cui CP_1
aveva sostituito la copertura sovrastante la porzione del blocco “F” nella par-
te corrispondente ai suoi immobili, eliminando la botola che conduceva al sottotetto e al tetto. Detti lavori, deduceva, avevano inoltre comportato una radicale trasformazione del sottotetto, originariamente isolante, protettiva e fruibile a tutti i condomini, rendendola accessibile solo al proprietario degli immobili siti al nn. 43-44, compromettendo la staticità del fabbricato, violan-
do le norme sulla sicurezza degli edifici. Chiedeva, pertanto, che fosse accer-
tata l'illegittimità degli interventi posti in essere dal convenuto sullo spazio comune, che fosse condannato alla rimessione in pristino dei luoghi, nonché
alla condanna di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare il contenuto CP_1
dell'atto di citazione, rilevava che il sottotetto, in quanto pertinenza degli immobili siti all'ultimo piano, non fosse uno spazio comune. D'altra parte,
deduceva, che neppure prima degli interventi effettuati fosse possibile per gli altri condomini usufruire di tali spazi in quanto per un verso non erano calpe-
stabili e per altro verso era l'unico a possedere le chiavi di ac- CP_1
cesso. Ciò, inoltre, era confermato dalla circostanza che il regolamento di condominio escludeva espressamente il sottotetto dalla proprietà comune.
Chiedeva, quindi, che fossero rigettate le domande di parte attrice, di cui chiedeva la condanna per lite temeraria ed al risarcimento del danno secondo equità.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., veniva depositata la consu-
lenza tecnica d'ufficio il 14 novembre 2016. Con provvedimento del 05 gen-
2 naio 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Va, innanzitutto, premesso come la previsione legale di condominialità, stabi-
lita per i beni di cui all'elenco, non tassativo, contemplato dall'art. 1117 c.c.,
derivi sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune (Cass. Civ. Sez. 2,
23/08/2007, n. 17928). Infatti, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio, la presunzione di cui al n. 1 dell'art. 1117
c.c. è applicabile quando il vano risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato all'uso comune (Cass. civ.
sez. II, n. 14288/2024). Nel caso in esame è stato possibile, attraverso l'esame della c.t.u., desumere che – in origine – “il sottotetto fosse raggiun-
gibile, mediante tre botole complessive, sia dal vano scala sia dagli appar- tamenti del piano primo” (p. 8, relazione del c.t.u.). Questo consente di af- fermare l'originaria accessibilità, seppur potenziale, anche degli altri condo-
mini al sottotetto. La presenza delle botole nel vano scala è, altresì, confer-
mata dagli elaborati grafici rilasciati dal Comune di Messina in occasione della manutenzione straordinaria di una copertura e alla realizzazione di un deposito occasionale di pertinenza agli immobili del convenuto. Nella rappre-
sentazione dello “Stato di fatto” si rinvengono infatti nella pianta del sottotet-
to tre botole, di cui, come si evince sovrapponendo la pianta del piano primo,
due insistenti su appartamenti ed una sul vano scala e, dunque, di spettanza condominiale (all. n. 6, relazione del c.t.u.). Invero, seppure nella risposta al quesito n. 3, al n. 2, il consulente ha affermato che dalla documentazione riti-
3 rata presso lo I.A.C.P. non fosse riportata la presenza di botole, tuttavia, dallo stato dei luoghi è plausibile ritenere che lo stato di fatto differisse dalla do-
cumentazione, tanto che il c.t.u. conclude affermando che “appare verosimile
che il sottotetto fosse raggiungibile, mediante tre botole complessive, sia dal vano scala sia dagli appartamenti del piano primo”. La circostanza, tra l'altro non contestata da parte convenuta, che una delle tre botole insistesse su una parte comune dell'edificio – il vano scala – lascia intendere la volontà
del proprietario originario che operò il frazionamento non già di attribuire la facoltà di accedere al sottotetto esclusivamente al proprietario dell'ultimo piano, quanto più a tutti i condomini per ispezionare il bene comune. Secon-
do la giurisprudenza, “al fine di determinare la natura condominiale oppure
non del sottotetto, occorre dapprima verificarne le caratteristiche strutturali,
per appurare, appunto, se il medesimo sia (anche solo potenzialmente) desti- nato all'uso comune” (Cons. Stato, sez. IV, n. 7594/2023). Le caratteristiche strutturali e funzionali della botola, così come descritte dal consulente tecni-
co, consentono di qualificare il sottotetto – anche a prescindere dalla sussi-
stenza della scala a pioli – come oggettivamente destinato all'uso comune o,
in ogni caso, all'esercizio di un servizio di interesse condominiale.
Detta valutazione trova un'ulteriore conferma nel Regolamento di compro- prietà delle case economiche ricadenti sull'area dell'ex Parte_2
nell'ambito del P.R. di Messina in cui si legge che “sono di proprietà comune
ed indivisibile fra tutti gli appartamenti ricadenti in ciascuno degli isolati
[…] gli spazi di isolamento limitatamente a quei gruppi di appartamenti che hanno accesso a detti spazi o che prospettano sugli spazi stessi”. Infatti, se è
vero, come dedotto da parte convenuta che i sottotetti che assolvono solo una
4 funzione isolante e protettiva non si ricomprendono nelle parti comuni dell'edificio, è pur vero che ciò vale solo ove il contrario non risulti dal titolo e non sia dimostrata secondo le regole previste dalla legge la sua destinazione a servizio comune (Cass. civ. n. 1285/1964, conf. C.d.A. Ancona n.
202/2025): in questo caso, non solo dal titolo non si evince la proprietà esclu-
siva dello stesso, ma la sua destinazione e la sua collocazione lasciano desu-
mere la natura condominiale del bene. L'occupazione e la trasformazione dei luoghi realizzate dal convenuto sono, dunque, illegittime in quanto realizzate su una parte dell'edificio. CP_2
In considerazione della valutazione effettuata dal c.t.u. in merito ai rischi connessi alla demolizione e alla ricostruzione del sottotetto e ai relativi costi,
la domanda subordinata di risarcimento per equivalente in luogo della rimes-
sione in pristino effettuata da parte attrice deve essere accolta. Secondo la giurisprudenza, il limite della eccessiva onerosità concerne l'entità del costo per il debitore: non già il costo del danno in sé, bensì il costo dell'adozione della forma specifica di risarcimento, in luogo del risarcimento per equiva-
lente. L'eccessiva onerosità sussiste quando il sacrificio economico necessa-
rio per il risarcimento in forma specifica supera il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente in maniera, appunto, eccessiva. Al fine di individuare il limite della eccessiva onerosità, occorre valutare le circo-
stanze oggettive (differenza tra il costo e l'utilità prodotta) e le circostanze soggettive (condizioni del debitore) del caso concreto, poiché solo tale valu-
tazione impedisce la condanna del responsabile ad una attività sproporzionata rispetto alla utilità prestata alla vittima. Infatti, il limite dell'eccessiva onero-
sità risponde ad esigenze di razionalità economica, dal momento che il costo
5 della riparazione, che grava sul danneggiante supererebbe la perdita subita dal danneggiato, mentre l'equivalente pecuniario, garantendo il pagamento di una somma di denaro pari a tale differenza consentirebbe il risarcimento in-
tegrale e razionale della perdita subita. Di certo, la verifica di eccessiva one-
rosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma deve anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. civ.
10686/2023).
D'altra parte, la domanda subordinata di risarcimento per equivalente è un mezzo concorrente al risarcimento in forma specifica per conseguire la ripa- razione del pregiudizio subito, con ciò dovendosi senz'altro escludere che la scelta in corso di giudizio per una delle due modalità costituisca mutatio li-
belli, risolvendosi in una emendatio libelli (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n.
269/2018). Nel caso in esame, dunque, la domanda volta ad ottenere il risar-
cimento per equivalente, anche effettuata solo con comparsa conclusionale,
non è tardiva e merita di essere accolta per le ragioni suesposte.
In ordine alla liquidazione ex art. 1226 c.c., deve rilevarsi quanto segue.
Il danno subito e subendo dal si sostanzia nella impossibilità Parte_1
di avere accesso e ispezionare il sottotetto, nonché di installarvi impianti,
come sarebbe stato suo diritto in quando condomino della Palazzina “F”.
L'orientamento maggioritario della giurisprudenza prevede che in caso di il-
legittima occupazione di beni comuni, il danno subito dal comproprietario degli stessi non sia in re ipsa (Cass. civ. ss. un. 33645/2022), ma debba darsi
6 prova dello specifico pregiudizio subito. Alla luce delle risultanze peritali e della documentazione fotografica attestanti le modifiche dello stato dei luo- ghi, è possibile ritenere che la costruzione del c.d. “locale deposito” abbia li-
mitato significativamente, rectius escluso, l'esercizio del diritto spettante al
. Come noto, il risarcimento per equivalente, disciplinato dagli CP_3
artt. 2056 e 2057 c.c., è dato dalla differenza tra il valore del bene integro e il valore del bene leso e, nel caso di specie, questo decidente ritiene di dover procedere, ai fini della quantificazione, ai sensi dell'art. 1226 c.c., assumendo quale parametro di liquidazione equitativa una percentuale che possa rispec-
chiare il diritto condominiale il cui esercizio sia stata ridotto. Esso può essere parametrato ad una percentuale minima del valore dello stesso, avuto riguar-
do alla concreta compromissione subita del pieno godimento del bene, ovve-
ro alla impossibilità di accesso ed ispezione del sottotetto. Alla stregua di det-
ti criteri, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno può quantificarsi in euro 4.500,00 sulla quale sono dovuti gli interessi legali nella misura pari ad euro 624,32. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracon-
trattuale, il risarcimento per equivalente, trattandosi di un debito di valore in quanto volto a sostituire un diritto parzialmente perduto o limitato, è suscetti-
bile di rivalutazione che pertanto sarà dovuta nella misura pari ad euro
958,50.
Le doglianze di parte attrice circa la radicale trasformazione operata dal con-
venuto che avrebbe compromesso la staticità del plesso oltreché il decoro dello stesso, in applicazione del principio della ragione più liquida che trova fondamento nell'art. 24 e nell'art. 111 della Costituzione, essendo volte anch'esse ad ottenere la riduzione in pristino e/o un risarcimento per equiva-
7 lente, devono ritenersi assorbite dalla prima questione di più agevole e rapido scrutinio.
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per la condanna di parte attrice per lite temeraria con conseguente risarcimento del danno deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. Nel caso in esame, non si rinviene che la condotta proces-
suale tenuta da parte attrice abbia integrato mala fede o colpa grave, stante,
tra l'altro l'accoglimento della domanda che ne dimostra la fondatezza. Infat- ti, l'art. 96 c.p.c. punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave descritto in modo volutamente ampio e generico (agi-
re o resistere in giudizio), riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico carat-
terizzante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave, intesa quale con-
sapevolezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto d'azione, che non è ravvisabile nel caso in esame (Cons. di
Stato, sez. VI, n. 721/2011). Pertanto, poiché una condotta processuale che non integri gli estremi della responsabilità aggravata non è sanzionata giuri-
dicamente, non si ritiene fondata neppure la richiesta di risarcimento del dan-
no per come articolata da parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
55/2014 ancorché si tratti di giudizio instaurato prima della sua entrata in vi-
gore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esau-
8 rita nel periodo pregresso, scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00,
valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate, confer- mandosi l'onere di pagamento delle spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido in ragione del 50% ciascuno, come già disposto con decreto del 01 luglio 2016.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 3889/2013
R.G., così decide:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore di di euro 6.082,82 a ti-
[...] Parte_1
tolo di risarcimento per equivalente, quale somma comprensiva di ri-
valutazione ed interessi;
2. Rigetta la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'attore, che liquida in euro 458,00 per spese vive ed euro 3.809,00
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u.
Messina, 10/06/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa CP_4
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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