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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 587/2021 Ruolo Generale promossa
DA
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano Rustici come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Maria Angela Seeber come da mandato in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1821/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2020 – Compenso avvocato”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge: In via principale, accertare e dichiarare ingiusto e gravatorio il decreto ingiuntivo n. 1821/20, R.g n. 4182/2020 emesso dal Tribunale di Parma in data 16.11.2020 e revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo, per i motivi di cui alle premesse. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità, inesistenza come meglio del decreto ingiuntivo, meglio descritto in premesse. In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la restituzione della somma pari ad € 20.619,31 oltre ad
€ 1.336,00 per compenso professionale, oltre spese esenti, rimborso forfettario, I.V.A e C.P.A., incassata dal convenuto opposto in corso di causa, a seguito di esecuzione mobiliare presso terzi, Tribunale di Parma, R.G.E n. 197/2022. Con vittoria di spese, compenso professionale oltre rimborso forfetario 15 %, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni per l'opposto: “Voglia il Giudice Unico Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, previe le declaratorie del caso e di legge, respingere la promossa opposizione a decreto ingiuntivo in pagina 1 di 5 quanto, infondata, inammissibile, non provata, nulla o come meglio, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo R.G. 4182/2020 – D.I. n. 1821/2020 emesso dal Tribunale di Parma in data 16.11.2020, spese e competenze di causa vinte oltre 15,% rimb. forf., Cpa ed Iva come per legge. Sentenza immediatamente esecutiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La controversia trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 1821/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2020 in favore dell'Avv. nei confronti di per il CP_1 Parte_1 pagamento della somma di 17.513,33 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività difensiva espletata nell'interesse di nel procedimento monitorio n. 786/2014 r.g. Pt_1
e nel successivo giudizio di opposizione n. 2576/2014 r.g.
ha proposto opposizione al predetto decreto e rassegnato le conclusioni riportate Parte_1 in premessa, precisando di avere dato procura agli Avv.ti e Fausto Landini per la CP_1 richiesta di decreto ingiuntivo e allo per la successiva causa di Controparte_2 opposizione;
ha eccepito inoltre di avere già pagato il compenso professionale richiesto dallo Studio il 10.09.2018, pari a 11.527,05 Euro corrisposti in data 20.02.2019. Da ultimo, ha evidenziato che, alla data di emissione della sentenza nel giudizio di opposizione, l'Avv. CP_1 stava lasciando l' , il cui statuto (art. 21) gli riconosceva, quale socio Parte_2 uscente, soltanto la partecipazione a una quota di utili.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo ottenuto, stante l'erroneità delle allegazioni di quanto al conferimento Pt_1 dell'incarico difensivo allo Studio, venendo in rilievo prestazione di carattere personale del professionista effettivamente resa soltanto dall'opposto, la non riconducibilità a sé della richiesta di pagamento compenso prodotta dalla controparte e l'assenza di prova del pagamento. Nel corso del processo, una volta concessa dal Giudice la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 29.06.2021, è stata espletata istruttoria testimoniale e, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.10.2024, la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione di merita rigetto e il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1 integrale conferma. Si richiama brevemente la regola di ripartizione dell'onere dimostrativo qui operante in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio e ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (v., in questi termini, già Cass. civ, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765 e Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815). Si aggiunga, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce ormai jus receptum, il principio per cui la pronuncia del pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell'an ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più agevole, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza presuntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa. Ciò chiarito, può essere affermato che abbia fornito idonea dimostrazione dei CP_1 fatti costitutivi del diritto azionato. Sono documentati:
- il rilascio di mandato difensivo, in via esclusiva, all'Avv. da parte di per la CP_1 Parte_1 richiesta di decreto ingiuntivo: in calce al ricorso monitorio del 20.01.2014 si trova la procura contenente delega a rappresentare e difendere il firmatario all'Avv. con Pt_1 CP_1 elezione di domicilio presso il suo studio in Parma, viale Mentana n. 41 (doc. C 3 opposto); da osservare che, alla data della redazione della procura alle liti (20.01.2014) lo Studio legale
[...] neppure esisteva, essendo documentato il rilascio di partita IVA allo stesso Controparte_3 solo a fine ottobre 2014;
- il rilascio di mandato difensivo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da presente in calce alla comparsa di costituzione e risposta a favore dell'Avv. Pt_1 CP_1
e Avv. Fausto Landini, sempre con elezione di domicilio presso lo studio del primo (doc.
[...]
C 4); vi è sostanziale concomitanza tra il rilascio procura e della partita Iva allo Studio legale associato, tuttavia non vi sono elementi che permettano di superare lo specifico contenuto del conferimento della procura ad litem e la riferibilità del diritto al compenso al singolo professionista, a vantaggio dell'associazione perché dotata di specifico potere di rappresentanza;
- l'espletamento dell'attività di assistenza e difesa in giudizio da parte dell'Avv. CP_1 nel corso di tutto il giudizio di opposizione iscritto con il n. 2579/2014 r.g. come attestato da verbali di udienza del 02.12.2014, 27.10.2015, 02.05.2018, da memorie integrative ex art. 183
pagina 3 di 5 sesto comma c.p.c., comparsa conclusionale e memoria di recplica, tutte depositate telematicamente dall'odierno opposto. Peraltro, l'attività difensiva espletata dall'Avv. e la correttezza della stessa non CP_1 sono state neppure oggetto di contestazione da parte di . Parte_1
La congruità del compenso richiesto dall'ingiungente, qui opposto, è stata verificata dal competente Consiglio dell'Ordine Avvocati (opinamento del 15.07.2020) e, avuto riguardo al valore della controversia (100.000,00 Euro) e all'attività espletata, appare conforme ai parametri medi di fase previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da 52.000.001 a 260.000,00 Euro). Priva di rilievo l'obiezione di che il giudice abbia liquidato in sentenza un Parte_1 compenso di importo inferiore pari a 11.527,05 Euro, dovendosi ricordare che la misura delle competenze professionali dovute dal cliente all'avvocato prescinde dalla liquidazione giudiziale, rispetto alla quale il legale assume la qualità di terzo estraneo alla lite (v. Cass. civ. ordinanza 17.10.2018 n. 25992 e la recente Cass. civ. ordinanza 30.04.2024 n. 11523). Incontestato anche che nulla abbia ricevuto a titolo di compenso professionale CP_1 per attività difensiva compiuta nell'interesse del cliente Pt_1
Quest'ultimo, a parere del Giudicante, non ha assolto all'onere dimostrativo su di sé gravante. Intanto, come già rilevato nell'ordinanza concessiva dell'esecutività provvisoria del decreto, le deduzioni dell'opponente sul conferimento della procura sono smentite dai dati documentali sopra riportati. L'eccezione fondata sul tenore letterale dell'art. 21 dello Statuto dello CP_2 Controparte_4 non ha alcun effetto diretto sul rapporto tra i singoli associati e soggetti terzi, Parte_3 regolando in via esclusiva il rapporto tra associazione e associato uscente e le spettanze di quest'ultimo. L'Avv. risulta avere legittimamente fatto richiesta di pagamento del proprio compenso CP_1 professionale con lettera del 11.01.2019 senza ricevere alcunché, sebbene l'asserito pagamento della somma di 11.527,05 Euro, di cui all'avviso di parcella del 10.09.2018 non fosse, per stessa ammissione di ancora avvenuto. Tale pagamento sarebbe del febbraio 2019. Pt_1
Tuttavia di esso non v'è alcuna traccia scritta e non ha mai fornito delucidazioni su come Pt_1 lo abbia eseguito, da quale fonte/conto abbia attinto la disponibilità, sebbene trattasi di importo superiore ai 10.000,00 Euro. Dalla fattura n. 17 del 20.02.2019 emessa dallo si evince Parte_4 pagamento tramite “bonifico” e il c/c bancario dell'accredito sarebbe quello con cifre finali Iban 4556, acceso presso CariBo S.p.A. nel 2019 e privo di qualunque collegamento con l'avente diritto al compenso Avv. . CP_1
Il pagamento mediante bonifico bancario rendeva tracciabile e agevolmente documentabile il trasferimento della somma dal conto corrente di uscita a quello di entrata: invece non ha Pt_1 fornito alcuna contabile dello spostamento monetario, non ha prodotto estratto del proprio c/c bancario del periodo rilevante, né alcuna attestazione della propria banca, sicché l'affermata corresponsione è rimasta priva di minino riscontro documentale. La sola dichiarazione testimoniale dell'Avv. Fausto Landini, rilasciata il 02.03.2023, appare inidonea allo scopo, avendo il testimone, già associato dell'Avv. fino a tutto il 2018 e co- CP_1
pagina 4 di 5 difensore nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2579/2014 r.g., ricordato sì la fattura proforma su cui è stampata la dicitura pagato, senza tuttavia fornire informazioni di dettaglio sul pagamento. In ogni caso la dichiarazione testimoniale raccolta dal precedente Magistrato titolare del fascicolo viola palesemente il limite di (in)ammissibilità posto dall'art. 2726 cod. civ. in tema di prova del pagamento e, a parere di questo Giudice, non doveva avere ingresso in ragione dell'elevatezza della somma, che impone dal 2018 la tracciabilità ex lege dello spostamento finanziario, nonché della natura professionale del rapporto in cui tale notevole spostamento si sarebbe inserito. La reiezione dell'opposizione di con conferma per l'effetto del decreto ingiuntivo, Pt_1 comporta la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
, liquidate su valori medi dello scaglione in cui ricade il valore della controversia. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così decide:
- respinge l'opposizione di , confermando il decreto ingiuntivo n. 1821/2020 Parte_1 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2020;
- condanna l'opponente a rifondere a le spese del giudizio di opposizione, CP_1 liquidate in liquidate in 5.077,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Parma il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 587/2021 Ruolo Generale promossa
DA
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano Rustici come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Maria Angela Seeber come da mandato in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1821/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2020 – Compenso avvocato”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge: In via principale, accertare e dichiarare ingiusto e gravatorio il decreto ingiuntivo n. 1821/20, R.g n. 4182/2020 emesso dal Tribunale di Parma in data 16.11.2020 e revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo, per i motivi di cui alle premesse. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità, inesistenza come meglio del decreto ingiuntivo, meglio descritto in premesse. In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la restituzione della somma pari ad € 20.619,31 oltre ad
€ 1.336,00 per compenso professionale, oltre spese esenti, rimborso forfettario, I.V.A e C.P.A., incassata dal convenuto opposto in corso di causa, a seguito di esecuzione mobiliare presso terzi, Tribunale di Parma, R.G.E n. 197/2022. Con vittoria di spese, compenso professionale oltre rimborso forfetario 15 %, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni per l'opposto: “Voglia il Giudice Unico Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, previe le declaratorie del caso e di legge, respingere la promossa opposizione a decreto ingiuntivo in pagina 1 di 5 quanto, infondata, inammissibile, non provata, nulla o come meglio, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo R.G. 4182/2020 – D.I. n. 1821/2020 emesso dal Tribunale di Parma in data 16.11.2020, spese e competenze di causa vinte oltre 15,% rimb. forf., Cpa ed Iva come per legge. Sentenza immediatamente esecutiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La controversia trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 1821/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2020 in favore dell'Avv. nei confronti di per il CP_1 Parte_1 pagamento della somma di 17.513,33 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività difensiva espletata nell'interesse di nel procedimento monitorio n. 786/2014 r.g. Pt_1
e nel successivo giudizio di opposizione n. 2576/2014 r.g.
ha proposto opposizione al predetto decreto e rassegnato le conclusioni riportate Parte_1 in premessa, precisando di avere dato procura agli Avv.ti e Fausto Landini per la CP_1 richiesta di decreto ingiuntivo e allo per la successiva causa di Controparte_2 opposizione;
ha eccepito inoltre di avere già pagato il compenso professionale richiesto dallo Studio il 10.09.2018, pari a 11.527,05 Euro corrisposti in data 20.02.2019. Da ultimo, ha evidenziato che, alla data di emissione della sentenza nel giudizio di opposizione, l'Avv. CP_1 stava lasciando l' , il cui statuto (art. 21) gli riconosceva, quale socio Parte_2 uscente, soltanto la partecipazione a una quota di utili.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo ottenuto, stante l'erroneità delle allegazioni di quanto al conferimento Pt_1 dell'incarico difensivo allo Studio, venendo in rilievo prestazione di carattere personale del professionista effettivamente resa soltanto dall'opposto, la non riconducibilità a sé della richiesta di pagamento compenso prodotta dalla controparte e l'assenza di prova del pagamento. Nel corso del processo, una volta concessa dal Giudice la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 29.06.2021, è stata espletata istruttoria testimoniale e, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.10.2024, la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione di merita rigetto e il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1 integrale conferma. Si richiama brevemente la regola di ripartizione dell'onere dimostrativo qui operante in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio e ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (v., in questi termini, già Cass. civ, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765 e Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815). Si aggiunga, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce ormai jus receptum, il principio per cui la pronuncia del pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell'an ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più agevole, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza presuntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa. Ciò chiarito, può essere affermato che abbia fornito idonea dimostrazione dei CP_1 fatti costitutivi del diritto azionato. Sono documentati:
- il rilascio di mandato difensivo, in via esclusiva, all'Avv. da parte di per la CP_1 Parte_1 richiesta di decreto ingiuntivo: in calce al ricorso monitorio del 20.01.2014 si trova la procura contenente delega a rappresentare e difendere il firmatario all'Avv. con Pt_1 CP_1 elezione di domicilio presso il suo studio in Parma, viale Mentana n. 41 (doc. C 3 opposto); da osservare che, alla data della redazione della procura alle liti (20.01.2014) lo Studio legale
[...] neppure esisteva, essendo documentato il rilascio di partita IVA allo stesso Controparte_3 solo a fine ottobre 2014;
- il rilascio di mandato difensivo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da presente in calce alla comparsa di costituzione e risposta a favore dell'Avv. Pt_1 CP_1
e Avv. Fausto Landini, sempre con elezione di domicilio presso lo studio del primo (doc.
[...]
C 4); vi è sostanziale concomitanza tra il rilascio procura e della partita Iva allo Studio legale associato, tuttavia non vi sono elementi che permettano di superare lo specifico contenuto del conferimento della procura ad litem e la riferibilità del diritto al compenso al singolo professionista, a vantaggio dell'associazione perché dotata di specifico potere di rappresentanza;
- l'espletamento dell'attività di assistenza e difesa in giudizio da parte dell'Avv. CP_1 nel corso di tutto il giudizio di opposizione iscritto con il n. 2579/2014 r.g. come attestato da verbali di udienza del 02.12.2014, 27.10.2015, 02.05.2018, da memorie integrative ex art. 183
pagina 3 di 5 sesto comma c.p.c., comparsa conclusionale e memoria di recplica, tutte depositate telematicamente dall'odierno opposto. Peraltro, l'attività difensiva espletata dall'Avv. e la correttezza della stessa non CP_1 sono state neppure oggetto di contestazione da parte di . Parte_1
La congruità del compenso richiesto dall'ingiungente, qui opposto, è stata verificata dal competente Consiglio dell'Ordine Avvocati (opinamento del 15.07.2020) e, avuto riguardo al valore della controversia (100.000,00 Euro) e all'attività espletata, appare conforme ai parametri medi di fase previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da 52.000.001 a 260.000,00 Euro). Priva di rilievo l'obiezione di che il giudice abbia liquidato in sentenza un Parte_1 compenso di importo inferiore pari a 11.527,05 Euro, dovendosi ricordare che la misura delle competenze professionali dovute dal cliente all'avvocato prescinde dalla liquidazione giudiziale, rispetto alla quale il legale assume la qualità di terzo estraneo alla lite (v. Cass. civ. ordinanza 17.10.2018 n. 25992 e la recente Cass. civ. ordinanza 30.04.2024 n. 11523). Incontestato anche che nulla abbia ricevuto a titolo di compenso professionale CP_1 per attività difensiva compiuta nell'interesse del cliente Pt_1
Quest'ultimo, a parere del Giudicante, non ha assolto all'onere dimostrativo su di sé gravante. Intanto, come già rilevato nell'ordinanza concessiva dell'esecutività provvisoria del decreto, le deduzioni dell'opponente sul conferimento della procura sono smentite dai dati documentali sopra riportati. L'eccezione fondata sul tenore letterale dell'art. 21 dello Statuto dello CP_2 Controparte_4 non ha alcun effetto diretto sul rapporto tra i singoli associati e soggetti terzi, Parte_3 regolando in via esclusiva il rapporto tra associazione e associato uscente e le spettanze di quest'ultimo. L'Avv. risulta avere legittimamente fatto richiesta di pagamento del proprio compenso CP_1 professionale con lettera del 11.01.2019 senza ricevere alcunché, sebbene l'asserito pagamento della somma di 11.527,05 Euro, di cui all'avviso di parcella del 10.09.2018 non fosse, per stessa ammissione di ancora avvenuto. Tale pagamento sarebbe del febbraio 2019. Pt_1
Tuttavia di esso non v'è alcuna traccia scritta e non ha mai fornito delucidazioni su come Pt_1 lo abbia eseguito, da quale fonte/conto abbia attinto la disponibilità, sebbene trattasi di importo superiore ai 10.000,00 Euro. Dalla fattura n. 17 del 20.02.2019 emessa dallo si evince Parte_4 pagamento tramite “bonifico” e il c/c bancario dell'accredito sarebbe quello con cifre finali Iban 4556, acceso presso CariBo S.p.A. nel 2019 e privo di qualunque collegamento con l'avente diritto al compenso Avv. . CP_1
Il pagamento mediante bonifico bancario rendeva tracciabile e agevolmente documentabile il trasferimento della somma dal conto corrente di uscita a quello di entrata: invece non ha Pt_1 fornito alcuna contabile dello spostamento monetario, non ha prodotto estratto del proprio c/c bancario del periodo rilevante, né alcuna attestazione della propria banca, sicché l'affermata corresponsione è rimasta priva di minino riscontro documentale. La sola dichiarazione testimoniale dell'Avv. Fausto Landini, rilasciata il 02.03.2023, appare inidonea allo scopo, avendo il testimone, già associato dell'Avv. fino a tutto il 2018 e co- CP_1
pagina 4 di 5 difensore nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2579/2014 r.g., ricordato sì la fattura proforma su cui è stampata la dicitura pagato, senza tuttavia fornire informazioni di dettaglio sul pagamento. In ogni caso la dichiarazione testimoniale raccolta dal precedente Magistrato titolare del fascicolo viola palesemente il limite di (in)ammissibilità posto dall'art. 2726 cod. civ. in tema di prova del pagamento e, a parere di questo Giudice, non doveva avere ingresso in ragione dell'elevatezza della somma, che impone dal 2018 la tracciabilità ex lege dello spostamento finanziario, nonché della natura professionale del rapporto in cui tale notevole spostamento si sarebbe inserito. La reiezione dell'opposizione di con conferma per l'effetto del decreto ingiuntivo, Pt_1 comporta la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
, liquidate su valori medi dello scaglione in cui ricade il valore della controversia. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così decide:
- respinge l'opposizione di , confermando il decreto ingiuntivo n. 1821/2020 Parte_1 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2020;
- condanna l'opponente a rifondere a le spese del giudizio di opposizione, CP_1 liquidate in liquidate in 5.077,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Parma il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
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