Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n° 1797 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data da
Parte 1
(avv. ZEFFIN ALBERTO)
contro
Controparte 1
(avv. APRILE SERGIO)
(avv. TODESCHINI) CP_2
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità CP_1 - Inpdai - Enpals, etc.
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, psicologa libero professionista regolarmente iscritta all'Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) a far data dal 5 agosto 2011, espone nell'atto introduttivo di aver svolto dal 1997 al 2011 attività di collaborazione presso l' Parte 2 con
altresì di aver presentato, in data 23 maggio 2023, domanda di ricongiunzione in entrata dei contributi versati presso la Gestione Separata CP_1 e, a seguito del rigetto di CP_2 confermato da CP 1 con nota dell'11.7.2023, chiede venga accertato il proprio diritto alla ricongiunzione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 L. 45 del 1990, rubricato “Facoltà di ricongiunzione", prevede testualmente:
"1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti".
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la ratio sottesa all'intervento normativo è allineare la posizione dei liberi professionisti a quella degli altri lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, e autonomi, già destinatari della facoltà di ricongiunzione in forza della L. 29/1979,
consentendo anche ai primi di disporre di un apposito strumento volto a realizzare la “portabilità" da una gestione previdenziale all'altra della posizione assicurativa maturata nel corso della vita lavorativa. In virtù di tale impostazione la Corte di Cassazione, in fattispecie identica alla presente,
ha ritenuto sussistere il diritto del libero professionista iscritto ad una cassa professionale di avvalersi,
in alternativa agli istituti del cumulo e della totalizzazione, dell'istituto della ricongiunzione presso la predetta cassa dei contributi versati nella gestione separata CP_1 ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 45/1990 (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 26039/2019 – doc. 8 ricorso). In conformità alla lettera e alla ratio della norma di legge, nonché ai principi espressi dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 61 del
1999), la S.C. ha adottato un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, L. 45/1990 "che rifletta l'assenza di limiti, nè quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, nè quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione”. Lo stesso principio è stato ribadito nella recente pronuncia della S.C. n. 3635/2023.
Resta solo da precisare che la domanda di ricongiunzione, atteso il tenore letterale dell'art. 2 L.
29/1979, "può essere proposta in qualsiasi momento". La ricorrente, d'altro canto, non chiede la liquidazione della pensione, ma esclusivamente l'accertamento del proprio diritto alla ricongiunzione,
per cui correttamente ha evocato in giudizio sia CP_2 che ha rigettato la domanda, sia CP 1, nei cui confronti l'accertamento deve spiegare efficacia.
Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis,
1) accerta il diritto della ricorrente alla ricongiunzione presso
[...]
della contribuzione versata nella Gestione Separata CP_1 Controparte_3
dal 1997 al 2011, così come richiesto con domanda del 23 maggio 2023;
2) per l'effetto ordina all' CP_1 e all' CP 2 per quanto di propria competenza, di provvedere alla predetta ricongiunzione in favore della dott.ssa Parte_1
3) condanna gli Enti convenuti a rifondere le spese di lite, distratte a favore dei procuratori ricorrenti,
che liquida complessivamente in €3.000,00, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 5.3.2025
Il GL