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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/12/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. LL LI - Presidente relatore-
Dott. Franco Davini - Consigliere-
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere-
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello con oggetto interessi moratori da transazione commerciale proposta da:
[C.F. - P.I. - PEC , con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 sede legale in Castenaso (BO), Frazione Villanova, Via Tosarelli 318, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura alle liti, dall'avvocato
SA CO [C.F. , del Foro di Alessandria, con domicilio eletto C.F._1 presso il suo studio in Alessandria, Piazzetta Santa Lucia (pec: Email_2
-Appellante-
contro
[C.F. e P.I. Controparte_2
], con sede in Sassello (SV), Via Badano 23, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore -Appellata contumace-
avverso la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Savona, pubblicata in data 5.07.2024 nel procedimento per
R.G. n. 69/2023, non notificata
Conclusioni per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Genova, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione
e prova, in parziale riforma della Sentenza n. 549/2024 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione
Civile, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Maria Sacchi, pubblicata il 05/07/2024, e in accoglimento dell'atto di appello proposto:
NEL MERITO
accertare il diritto di parte appellante al pagamento degli interessi ex D. L.vo 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo e, conseguentemente, condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...] pagamento in favore in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 oltre all'importo in linea capitale di euro 114.994,15, oltre iva se dovuta, già riconosciuto con la
Sentenza impugnata anche degli interessi ex D. L.vo 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo.
Con la conferma della Sentenza impugnata nel resto e con la vittoria dei compensi professionali e delle spese per la difesa nel procedimento di impugnazione, maggiorati di rimborso spese generali, accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
IN FATTO E DIRITTO
impugnava la sentenza n. 549/2024, pronunciata dal Tribunale di Savona in Controparte_1 data 5.07.2024, con la quale l' Controparte_2
era stata condannata al pagamento della somma di € 114.994,15 oltre IVA se dovuta,
[...] delle spese della fase monitoria e delle spese di lite.
Avverso la succitata pronuncia, proponeva un unico motivo di appello con cui lamentava CP_1
l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di condanna di parte appellata al pagamento degli interessi moratori, decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture fino al definitivo saldo: parte appellante contestava, dunque, la nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo ex art. 112 c.p.c., data l'omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta e, in ogni caso, l'omessa pronuncia per mancata applicazione degli artt.
4-5 D. Lgs.
231/2002.
Questa Corte, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., accertata la mancata costituzione nei termini di parte appellata, con ordinanza del 9.05.2025 ne dichiarava la contumacia.
In data 11.12.2025, la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
***
L'unico motivo di gravame è fondato e l'appello deve essere accolto.
Come si desume dal combinato degli artt. 112, 189, co. 1 e 277, co. 1 c.p.c., l'obbligo di decidere, la cui inosservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone un'istanza di parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, ordinanza del 03/01/2025, n.
74): dall'esame del fascicolo di primo grado emerge come l'odierna appellante abbia formulato la richiesta di corresponsione degli interessi ex artt.
4-5 D. Lgs. 231/2002 non solo nella comparsa di costituzione e risposta, ma anche nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e nelle note conclusive ritualmente depositate, richiamate da ultimo anche in sede di discussione orale.
La società a fronte dell'omessa pronuncia del Giudice di primo grado su una domanda CP_1
ritualmente proposta, si trovava pertanto nell'impossibilità di azionare esecutivamente il proprio titolo relativamente alla debenza degli interessi moratori dovuti ex artt.
4-5 D.lgs. 231/2002, debenza non contraddetta da controparte, la quale non si costituiva nel giudizio di appello e che, anzi, nello svolgimento delle proprie difese in primo grado aveva riconosciuto l'esistenza e l'esecuzione del contratto di somministrazione, di cui ra parte quale somministrante. CP_1
A conferma di quanto sopra espresso, giova richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata
(esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione” (Cass., Sez. III, sentenza del 11/07/2024, n.19015).
Riconosciuti il diritto dell'appellante ad agire in sede di impugnazione al fine di far accertare il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ed il conseguente diritto ad ottenere una sentenza di condanna anche per gli interessi moratori tempestivamente richiesti, il motivo di appello appare ammissibile e fondato, posto che “in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l'appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure" (Cass., Sez. III, sentenza del
07/03/2016, n. 4388).
Per le ragioni come sopra motivate, l'appello deve essere accolto: ne consegue l'accertamento del diritto di l pagamento degli interessi ex artt.
4-5 D. lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalle CP_1 singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo, con conseguente condanna dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e Servizi Sociali
” al pagamento della relativa somma. Controparte_2
Accolto l'appello avverso la sentenza impugnata, questa Corte, vista la scarsa complessità della causa e la riconducibilità dell'impugnazione all'omessa pronuncia del giudice di primo grado, dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta il diritto di al pagamento degli Controparte_1 interessi ex artt.
4-5 D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo;
- condanna Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e Servizi Sociali “ ” al Controparte_2 pagamento in favore degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 come sopra Controparte_1 quantificati;
- spese compensate.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 17/12/2025
Il Presidente estensore
LL LI
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. LL LI - Presidente relatore-
Dott. Franco Davini - Consigliere-
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere-
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello con oggetto interessi moratori da transazione commerciale proposta da:
[C.F. - P.I. - PEC , con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 sede legale in Castenaso (BO), Frazione Villanova, Via Tosarelli 318, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura alle liti, dall'avvocato
SA CO [C.F. , del Foro di Alessandria, con domicilio eletto C.F._1 presso il suo studio in Alessandria, Piazzetta Santa Lucia (pec: Email_2
-Appellante-
contro
[C.F. e P.I. Controparte_2
], con sede in Sassello (SV), Via Badano 23, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore -Appellata contumace-
avverso la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Savona, pubblicata in data 5.07.2024 nel procedimento per
R.G. n. 69/2023, non notificata
Conclusioni per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Genova, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione
e prova, in parziale riforma della Sentenza n. 549/2024 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione
Civile, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Maria Sacchi, pubblicata il 05/07/2024, e in accoglimento dell'atto di appello proposto:
NEL MERITO
accertare il diritto di parte appellante al pagamento degli interessi ex D. L.vo 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo e, conseguentemente, condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...] pagamento in favore in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 oltre all'importo in linea capitale di euro 114.994,15, oltre iva se dovuta, già riconosciuto con la
Sentenza impugnata anche degli interessi ex D. L.vo 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo.
Con la conferma della Sentenza impugnata nel resto e con la vittoria dei compensi professionali e delle spese per la difesa nel procedimento di impugnazione, maggiorati di rimborso spese generali, accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
IN FATTO E DIRITTO
impugnava la sentenza n. 549/2024, pronunciata dal Tribunale di Savona in Controparte_1 data 5.07.2024, con la quale l' Controparte_2
era stata condannata al pagamento della somma di € 114.994,15 oltre IVA se dovuta,
[...] delle spese della fase monitoria e delle spese di lite.
Avverso la succitata pronuncia, proponeva un unico motivo di appello con cui lamentava CP_1
l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di condanna di parte appellata al pagamento degli interessi moratori, decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture fino al definitivo saldo: parte appellante contestava, dunque, la nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo ex art. 112 c.p.c., data l'omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta e, in ogni caso, l'omessa pronuncia per mancata applicazione degli artt.
4-5 D. Lgs.
231/2002.
Questa Corte, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., accertata la mancata costituzione nei termini di parte appellata, con ordinanza del 9.05.2025 ne dichiarava la contumacia.
In data 11.12.2025, la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
***
L'unico motivo di gravame è fondato e l'appello deve essere accolto.
Come si desume dal combinato degli artt. 112, 189, co. 1 e 277, co. 1 c.p.c., l'obbligo di decidere, la cui inosservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone un'istanza di parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, ordinanza del 03/01/2025, n.
74): dall'esame del fascicolo di primo grado emerge come l'odierna appellante abbia formulato la richiesta di corresponsione degli interessi ex artt.
4-5 D. Lgs. 231/2002 non solo nella comparsa di costituzione e risposta, ma anche nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e nelle note conclusive ritualmente depositate, richiamate da ultimo anche in sede di discussione orale.
La società a fronte dell'omessa pronuncia del Giudice di primo grado su una domanda CP_1
ritualmente proposta, si trovava pertanto nell'impossibilità di azionare esecutivamente il proprio titolo relativamente alla debenza degli interessi moratori dovuti ex artt.
4-5 D.lgs. 231/2002, debenza non contraddetta da controparte, la quale non si costituiva nel giudizio di appello e che, anzi, nello svolgimento delle proprie difese in primo grado aveva riconosciuto l'esistenza e l'esecuzione del contratto di somministrazione, di cui ra parte quale somministrante. CP_1
A conferma di quanto sopra espresso, giova richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata
(esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione” (Cass., Sez. III, sentenza del 11/07/2024, n.19015).
Riconosciuti il diritto dell'appellante ad agire in sede di impugnazione al fine di far accertare il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ed il conseguente diritto ad ottenere una sentenza di condanna anche per gli interessi moratori tempestivamente richiesti, il motivo di appello appare ammissibile e fondato, posto che “in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l'appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure" (Cass., Sez. III, sentenza del
07/03/2016, n. 4388).
Per le ragioni come sopra motivate, l'appello deve essere accolto: ne consegue l'accertamento del diritto di l pagamento degli interessi ex artt.
4-5 D. lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalle CP_1 singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo, con conseguente condanna dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e Servizi Sociali
” al pagamento della relativa somma. Controparte_2
Accolto l'appello avverso la sentenza impugnata, questa Corte, vista la scarsa complessità della causa e la riconducibilità dell'impugnazione all'omessa pronuncia del giudice di primo grado, dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta il diritto di al pagamento degli Controparte_1 interessi ex artt.
4-5 D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo;
- condanna Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e Servizi Sociali “ ” al Controparte_2 pagamento in favore degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 come sopra Controparte_1 quantificati;
- spese compensate.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 17/12/2025
Il Presidente estensore
LL LI
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri