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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/11/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 3013/2024 del 20/11/2024 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
ZZ e dall'Avv. Veronica Calautti, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso i quali è elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria, n. 6/1
APPELLANTE contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Giulio Cavagnaro, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti, n. 36/2
APPELLATA
e contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Paneri, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, Galleria Mazzini, n. 3/10
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis e previe le pronuncie e declaratorie meglio viste, a parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, GOP
1 EL LI, con il n. 3013/2024 del 20 novembre 2024 pubblicata e notificata a mezzo pec in data 21 novembre 2024 in relazione alla causa civile rubricata al n.
11523/2021 e qui prodotta a sua migliore identificazione:
- In principale e nel merito:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza sopracennata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nei confronti di in persona del suo amministratore Controparte_2
e legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Corte di Appello 11, e conseguentemente:
a) condannare la stessa alla rifusione in favore del conchiudente della somma complessiva di € 16.966,56 e/o del maggiore esborso sostenuto in adempimento della soccombenza disposta nella sentenza quivi impugnata, oltre interessi nel frattempo maturati;
b) condannare altresì la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'IVA riconosciutagli dall'appellante in sede di esecuzione della sentenza di primo grado o dichiarare l'appellante non tenuto alla rifusione a favore della società appellata dell'IVA relativa sia ai Controparte_1 lavori eseguiti che alle competenze del legale;
c) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge del presente giudizio e del giudizio di primo grado, incluse la rifusione integrale delle spese di
CTU”.
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello sviluppato dal Dott. nei confronti della in quanto Pt_1 Controparte_1
è cessata la materia del contendere e comunque il motivo di appello proposto è inammissibile e/o irrilevante e/o infondato;
- in estremo subordine, la società si rimette alla decisione del Giudice di Controparte_1
Appello in quanto il motivo di appello proposto nei confronti della predetta società riguarda una questione nel caso di specie concretamente indifferente e ampiamente superata.
In ogni caso, vinte le spese del presente appello con conferma della vittoria di quelle di primo grado”.
PER L'APPELLATA Controparte_3
“Piaccia alla Corte D'appello Di Genova ill.ma, contrariis reiectis,
2 IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello proposto ed ogni domanda proposta nei confronti di iccome infondata e non provata e confermare la decisione di Controparte_2 primo grado.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, limitare la condanna della conchiudente, nei limiti dei massimali di polizza, degli scoperti e delle franchigie.
Con vittoria di spese, diritti onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA, e quanto dovuto per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2021, citava in Controparte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova al fine di sentir accertare e dichiarare Parte_1 la sua responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. e di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fenomeno infiltrativo che aveva interessato i locali del suo punto vendita, sito in Genova, Corso Buenos Aires, n. 120R, in data 4/05/2018, derivante dai locali del piano superiore, nel quale sercitava la sua professione di medico Parte_1 odontoiatra. La società attrice esponeva che in data 04/05/2018 si erano verificate improvvise e copiose infiltrazioni d'acqua, che avevano danneggiato l'impianto elettrico della porta vetrina, il sistema di allarme, i muri e alcuni tappeti in esposizione, provenienti dal blocco riunito della poltrona odontoiatrica dell'immobile dove il convenuto esercitava la professione.
Si costituiva nel giudizio chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Parte_1 la propria compagnia di assicurazione e il Condominio di Corso Buenos Aires, n. 26, (a cui partecipa come comproprietario dell'appartamento interno 3), al fine di attivare la copertura assicurativa BA BB (numero 2017/80/2282967), in quanto comprendente anche la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi conseguenti alla “conduzione” degli appartamenti presenti all'interno del Condominio, copertura in essere con la società
[...] contestava la ricostruzione fattuale attorea, eccependo che Controparte_4
l'evento infiltrativo non poteva aver prodotto i danni affermati dalla controparte e instava per il rigetto delle avversarie domande.
Si costituiva nel giudizio, a seguito di regolare citazione, il Condominio di Corso Buenos
Aires, n. 26, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed istando nel merito per l'integrale rigetto delle domande attoree. Il Condominio convenuto chiedeva di essere autorizzato a citare in giudizio la propria compagnia assicurativa,
[...]
dalla quale pretendeva di essere garantito. Controparte_3
3 Autorizzata la chiamata, si costituiva nel giudizio, a seguito di regolare citazione,
[...]
istando per l'integrale rigetto delle domande avanzate da Controparte_3 [...]
Controparte_5
prova testimoniale, licenziata CTU e disposta dal giudice l' estromissione dal
[...] giudizio del Condominio di Corso Buenos Aires, n. 26 in accoglimento dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva da questo formulata, il Tribunale con la sentenza impugnata accoglieva la domanda attorea, condannando al risarcimento dei danni subiti Parte_1 da quantificati in euro 4.895,55 (oltre IVA) con riferimento ai Controparte_1 danni all'immobile e in euro 3.050,00 per i danni ai tappeti. Affermava il Tribunale che sia le risultanze testimoniali, sia la CTU confermavano che l'origine delle infiltrazioni è da rinvenirsi nel locale adibito a studio professionale del convenuto, nello specifico da “una perdita della tubazione di carico di un “riunito” (cioè la poltrona attrezzata) situato nella stanza soprastante facente parte dello studio dentistico collocato all'interno 3 del civ. 26 della scala sinistra dell'edificio di Corso Buenos Aires” (pag. 25 della CTU), mentre “nessuna tubazione condominiale risulta causa delle segnalate infiltrazioni.”. Il Tribunale, pertanto, ne dichiarava la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni lamentati dall'attrice e quantificava il danno secondo le risultanze della CTU, sia con riguardo all'immobile, sia con riguardo a sei degli undici tappeti danneggiati. Quanto alla garanzia assicurativa, il Tribunale ne escludeva l'operatività, poiché -affermava – la polizza copriva i danni causati da spargimenti di acqua provenienti da impianti a servizio del fabbricato, ma non quelli derivanti da un macchinario professionale odontoiatrico. Quanto alla copertura della rct, affermava il Tribunale che è sempre escluso, in forza della polizza azionata, il rischio derivante dall'esercizio di industrie, commerci, arti o professioni. La domanda di manleva non era quindi fondata. Condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite sia in favore della società attrice che della
Compagnia.
Avverso detta sentenza ha interposto appello instando per l'integrale riforma Parte_1 della stessa e formulando, a tal fine, i seguenti motivi:
1.Con il primo motivo lamenta l'erronea valutazione delle clausole di polizza e il conseguente errore del Tribunale in punto di diritto in ordine alla prestazione di garanzia, con particolare riferimento a quelle previste dai nn.
9.1 e 10.1 relative alla voce “Sezione
Danni a Terzi”. E' pacifico – afferma - che al momento del sinistro fosse operante la garanzia responsabilità civile nella condizione facoltativa “Responsabilità civile dei conduttori di alloggi”. Trattandosi di immobile locato all'appellante ed adibito a studio professionale, trovavano applicazione gli artt. da 9.1 a 10.3, e non quelli erroneamente citati dal Tribunale
4 in relazione ai rischi esclusi riportati dall'art. 10.1 e quelli da spargimento d'acqua disciplinati all'art. 12.1.2. Le condizioni generali di contratto prevedono espressamente che l' esclusione di cui all'art. 10.1 è da intendersi “non operante”. Inoltre, la polizza non prevede alcuna esclusione di garanzia per gli impianti privati esistenti facenti parte del “Fabbricato” assicurato, di tal chè anche l'impianto idrico presente nell'appartamento è da intendersi oggetto della copertura assicurativa. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'impianto idrico utilizzato era parte del Condominio e, comunque, non era prevista dalla polizza alcuna esclusione per gli impianti privati al servizio di appartamenti facenti parte del fabbricato.
Pertanto, ogni danno subito da avrebbe dovuto essere coperto Controparte_1 dall'assicurazione.
2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha affermato che le infiltrazioni d'acqua oggetto di lite derivassero dal macchinario professionale, anziché dalla diramazione della rete idrica dell'appartamento da questi condotto. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto affermare l'operatività della polizza assicurativa.
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato condannato al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
riconoscendole l'IVA sugli importi liquidati. Afferma che tale soggetto danneggiato
[...] riveste la qualifica di società commerciale e ha la possibilità di portare in detrazione l'IVA corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività di impresa. La stessa affermazione sarebbe valevole anche con riferimento all'IVA per le spese di lite.
Si è costituito nel giudizio contestando l'ammissibilità dell'appello Controparte_1 proposto nei suoi confronti e chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, l'appellata società ha eccepito, allegando documenti ad hoc, che, come da accordi intervenuti tra i legali delle parti successivi alla sentenza, non era stato effettuato alcun versamento comprensivo di IVA in attuazione della sentenza di primo grado.
Si è costituita nel giudizio contestando integralmente la Controparte_3 fondatezza dell'avversario appello e chiedendone l'integrale rigetto. L'appellata ha ribadito in luce che il conduttore dell'immobile che esercita in esso un'arte o una professione non è garantito in base alle condizioni fissate dalla polizza (con particolare riguardo a quanto emerge dal punto 10.1).
Con ordinanza del 24/04/2025 il Consigliere Istruttore ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: “correzione della sentenza impugnata nel senso dell'aggiunta della dizione “oltre iva, se dovuta” rispetto agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio dal primo
5 giudice dall'appellante in favore di rinuncia all'appello, spese di lite dell'appello CP_1 compensate”, che non è stata accettata dalla parte appellante.
Con ordinanza del 11/06/2025 è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. In occasione di tale udienza, svoltasi in data 28/10/2025, la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVO 2. Ad avviso della Corte va esaminato in via prioritaria il secondo motivo avente logicamente natura preliminare in quanto la natura della tubazione da cui è originata la perdita di acqua di cui è causa ha rilevanza ai fini di individuare la sussistenza o meno della copertura assicurativa, o almeno, di alcune condizioni, alla luce, appunto, delle condizioni di polizza attivate.
Sostiene l'appellante che a leggere attentamente le conclusioni del CTU emerge che le infiltrazioni hanno avuto origine dalla fuoriuscita accidentale di acqua dalla rete idrica interna dell'appartamento destinato a studio odontoiatrico che nel punto di innesto adeso al muro perimetrale adduce acqua alla tubazione di carico della poltrona odontoiatrica, come emerge dai fotogrammi n. 2 e 3 dell'Allegato 3 della perizia in atti. Di conseguenza, in applicazione delle condizioni di polizza di cui al combinato disposto degli art.
9.1 e 10.1 lettera a) i danni rientrano nella copertura assicurativa.
L'assunto non può essere condiviso. Rileva la Corte che non solo il Dott. in Parte_1 comparsa di risposta nel giudizio di primo grado ha riconosciuto che l'acqua proveniva dal tratto di tubazione del “riunito odontoiatrico”, affermando a pag. 7 che “Il giorno seguente
l'esponente provvedeva a fare riparare il tratto di tubazione del riunito odontoiatrico che aveva causato lo spargimento di acqua, mediante il semplice serraggio di un collegamento della stessa tubazione risultato allentato”, così sostanzialmente ammettendo che la perdita derivava proprio dalla tubazione del “riunito”, ma anche tale circostanza emerge dalla CTU laddove a pag. 4 e segg. il CTU, officiato della ricerca delle cause infiltrazioni lamentate dalla società attrice - dopo aver descritto detta apparecchiatura, la tubazione di approvvigionamento di acqua e la relativa tubazione di scarico, il loro collegamento a terra con un percorso che è stato chiuso con uno scatolato in plastica a pavimento, a vista, privo di fondo proprio ma con parte inferiore costituita dal pavimento stesso dei locali, e dopo aver ricostruito la differenza tra tubazione di carico e scarico in ordine alla portata di acqua
- ha affermato di ritenere “plausibile” che detta causa sia derivata da una perdita della tubazione di carico del “riunito” posizionato nel vano soprastante la zona delle infiltrazioni.
Afferma quindi il CTU che “…è la sigillatura della canaletta a terra che fa sì che l'acqua che
6 esce da una tubazione, a meno che non si tratti di un getto di portata importante, possa rimanere contenuta nel profilo e passare sotto il pavimento. Dal momento che la struttura è sopra elevata al solaio è facile ipotizzare che l'acqua possa essersi accumulata e quindi abbia potuto produrre il percolamento visto al piano inferiore”. Del resto, in senso ulteriormente confermativo di quanto sopra, si consideri che lo stesso ctp dell'appellante
(pag. 16 della CTU) ha concordato col CTU in ordine alla provenienza delle infiltrazioni, sollevando contestazioni solo sulla durata delle stesse e sulla quantificazione dei danni.
Pertanto, l'assunto dell'appellante per cui la fuoriuscita dell'acqua sarebbe avvenuta dalla rete idrica interna dell'appartamento destinato a studio non trova adeguato supporto istruttorio, tanto meno dalla visione dei fotogrammi 2 e 3 che riproducono indistinte tubazioni mobili – e quindi tra l'altro ben distinte da rete idrica interna cui fa riferimento l'appellante – tubazioni che sono state visionate e valutate dal CTU che ha concluso nel senso indicato.
MOTIVO 1.Venendo ora al primo motivo di appello, non è contestato che il Condominio abbia stipulato anche, relativamente alla “Sezione Danni a terzi”, la garanzia responsabilità civile riportata nella condizione facoltativa denominata “Responsabilità civile dei conduttori di alloggi”.
L'appendice di polizza riportante le coperture assicurative denominate “Condizioni facoltative” della Sezione Danni a terzi, lettera A) denominata Responsabilità civile dei conduttori di Alloggi recita letteralmente: “La garanzia R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante ai condomini o inquilini nella loro qualità di conduttori dei locali del fabbricato
(di proprietà dei singoli condomini ) adibiti ad abitazioni, uffici e/o studi professionali
(comprese le relative dipendenze) e dell'arredamento ivi esistente. […] Per questa garanzia non è operante l'esclusione prevista al punto 10.1 a “Rischi sempre esclusi”
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione l'art. 10.1 relativo ai rischi esclusi e quelli da spargimento da acqua disciplinati dall'art. 12.1.2.
Ed invero tale assunto non è condiviso dalla Corte.
Premesso che la copertura “Sezione Danni a Terzi” all'art. 10.1 “Rischi sempre esclusi” esclude dall'operatività dell'assicurazione quelli derivanti dall'esercizio da parte dell'assicurato di “industrie, commerci, arti e professioni”, così escludendo i danni di cui è causa derivati da infiltrazioni dell'apparecchiatura professionale (art. 10.1 lett. e), è vero che le “Condizioni facoltative” estendono la garanzia alla responsabilità civile derivante ai condomini o inquilini nella loro qualità di conduttori dei locali del fabbricato adibiti ad abitazioni, uffici e/o studi professionali… e dell'arredamento ivi esistente, tuttavia la dizione
7 contenuta nell'ultimo comma delle condizioni facoltative “Per questa garanzia non è operante l'esclusione prevista al punto10.1a “Rischi sempre esclusi” ad avviso della Corte non può essere interpretata nel senso di rendere inoperante del tutto le esclusioni di cui all'art. 10.1, tra cui appunto, come assume l'appellante, quella per i danni derivanti dalle cause di cui alla lett e) dell'art. 10.1. Ed invero, la garanzia rct è effettivamente estesa nei casi previsti al punto A (responsabilità civile dei conduttori di alloggi), ma fatte salve le esclusioni e limitazioni di garanzia tra cui quelle di cui alla lettera e) – ossia quella che esclude i rischi derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni - dell'art. 10.1, posto che la dizione utilizzata è quella di non rendere operante l'esclusione di cui al punto “10.1 a”: da ciò consegue che è prevista unicamente, in caso appunto di operatività delle condizioni facoltative, la copertura rct danni da spargimento da acqua (prevista nella lett. a del suddetto articolo), nel caso ovviamente detta copertura non dovesse essere stipulata. Rimane invece ferma la limitazione di cui alla lett. e) dell'art. 10.1 che esclude dalla copertura i rischi derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti o professioni.
Quanto invece all'ulteriore copertura relativa alla “Sezione danni da acqua” la garanzia inerisce unicamente i danni provocati dalla rottura di un impianto al servizio del fabbricato
(art. 12.1.2), circostanza insussistente nel caso in esame alla luce di quanto sopra affermato in relazione al motivo 1, inerente l'origine delle infiltrazioni dal “riunito”. Quanto a quest'ultima, ulteriormente l'art. 13.2 “Rischi sempre esclusi” esclude la copertura per i danni derivanti dall'esercizio da parte dell'assicurato di industrie, commerci, arti o professioni (lett. g).
Ne consegue che l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] non può trovare accoglimento. CP_2
3.Venendo ora all'ultimo motivo di appello inerente i rapporti Parte_2
lo stesso è infondato.
[...]
E' evidente che la previsione della maggiorazione Iva da parte del Tribunale sugli importi previsti a titolo risarcitorio in favore della società originaria attrice non può in ogni caso non risentire del regime fiscale di quest'ultima quale soggetto danneggiato, e quindi della sussistenza o meni dei presupposti per escludere la detraibilità dell'iva. Del resto, le stesse parti hanno correttamente interpretato il titolo, ossia la sentenza impugnata, escludendo dal pagamento, avvenuto in data antecedente alla proposizione dell'appello, l'iva (prod. 4 di parte appellante e prod. 1 di parte appellata . Va evidenziato, altresì, che la parte CP_1 appellante neppure ha aderito alla proposta del Consigliere Istruttore che, quanto a tale motivo, prevedeva la correzione del dispositivo con la mera aggiunta della dizione “oltre iva,
8 se dovuta” rispetto agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio dal primo giudice dall'appellante in favore di . Trattasi di proposta che, quanto meno in relazione a CP_1 tale aspetto, e quindi nel rapporto processuale era suscettibile di Parte_1 CP_1 accoglimento. Quanto all'iva sulle spese legali, la dizione utilizzata dal Tribunale
“oltre…i.v.a…. nella misura e con le modalità di legge” esclude ogni possibile fraintendimento.
Ne consegue che l'appello anche sul punto è infondato.
Parte appellante è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore d ciascuna parte appellata. Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014 e sono liquidate, nei rapporti fra l'appellante e secondo lo scaglione utilizzato dal Controparte_2
Tribunale, corrispondente al “decisum” nei confronti del quale non è stata mossa alcuna contestazione. Nei rapporti fra l'appellante e le spese sono liquidate secondo lo CP_1 scaglione fino a euro 1.100,00 corrispondente al valore dell'iva.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 3013, del
20/11/2024, del Tribunale di Genova, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in Parte_1 favore di in euro 3.500,00 oltre spese forfetizzate, iva e Controparte_2 cpa come per legge, ed in favore di in euro 584,00, oltre spese Controparte_1 forfetizzate, iva e cpa come per legge.
Genova, 30/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 3013/2024 del 20/11/2024 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
ZZ e dall'Avv. Veronica Calautti, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso i quali è elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria, n. 6/1
APPELLANTE contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Giulio Cavagnaro, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti, n. 36/2
APPELLATA
e contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Paneri, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, Galleria Mazzini, n. 3/10
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis e previe le pronuncie e declaratorie meglio viste, a parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, GOP
1 EL LI, con il n. 3013/2024 del 20 novembre 2024 pubblicata e notificata a mezzo pec in data 21 novembre 2024 in relazione alla causa civile rubricata al n.
11523/2021 e qui prodotta a sua migliore identificazione:
- In principale e nel merito:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza sopracennata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nei confronti di in persona del suo amministratore Controparte_2
e legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Corte di Appello 11, e conseguentemente:
a) condannare la stessa alla rifusione in favore del conchiudente della somma complessiva di € 16.966,56 e/o del maggiore esborso sostenuto in adempimento della soccombenza disposta nella sentenza quivi impugnata, oltre interessi nel frattempo maturati;
b) condannare altresì la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'IVA riconosciutagli dall'appellante in sede di esecuzione della sentenza di primo grado o dichiarare l'appellante non tenuto alla rifusione a favore della società appellata dell'IVA relativa sia ai Controparte_1 lavori eseguiti che alle competenze del legale;
c) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge del presente giudizio e del giudizio di primo grado, incluse la rifusione integrale delle spese di
CTU”.
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello sviluppato dal Dott. nei confronti della in quanto Pt_1 Controparte_1
è cessata la materia del contendere e comunque il motivo di appello proposto è inammissibile e/o irrilevante e/o infondato;
- in estremo subordine, la società si rimette alla decisione del Giudice di Controparte_1
Appello in quanto il motivo di appello proposto nei confronti della predetta società riguarda una questione nel caso di specie concretamente indifferente e ampiamente superata.
In ogni caso, vinte le spese del presente appello con conferma della vittoria di quelle di primo grado”.
PER L'APPELLATA Controparte_3
“Piaccia alla Corte D'appello Di Genova ill.ma, contrariis reiectis,
2 IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello proposto ed ogni domanda proposta nei confronti di iccome infondata e non provata e confermare la decisione di Controparte_2 primo grado.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, limitare la condanna della conchiudente, nei limiti dei massimali di polizza, degli scoperti e delle franchigie.
Con vittoria di spese, diritti onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA, e quanto dovuto per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2021, citava in Controparte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova al fine di sentir accertare e dichiarare Parte_1 la sua responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. e di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fenomeno infiltrativo che aveva interessato i locali del suo punto vendita, sito in Genova, Corso Buenos Aires, n. 120R, in data 4/05/2018, derivante dai locali del piano superiore, nel quale sercitava la sua professione di medico Parte_1 odontoiatra. La società attrice esponeva che in data 04/05/2018 si erano verificate improvvise e copiose infiltrazioni d'acqua, che avevano danneggiato l'impianto elettrico della porta vetrina, il sistema di allarme, i muri e alcuni tappeti in esposizione, provenienti dal blocco riunito della poltrona odontoiatrica dell'immobile dove il convenuto esercitava la professione.
Si costituiva nel giudizio chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Parte_1 la propria compagnia di assicurazione e il Condominio di Corso Buenos Aires, n. 26, (a cui partecipa come comproprietario dell'appartamento interno 3), al fine di attivare la copertura assicurativa BA BB (numero 2017/80/2282967), in quanto comprendente anche la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi conseguenti alla “conduzione” degli appartamenti presenti all'interno del Condominio, copertura in essere con la società
[...] contestava la ricostruzione fattuale attorea, eccependo che Controparte_4
l'evento infiltrativo non poteva aver prodotto i danni affermati dalla controparte e instava per il rigetto delle avversarie domande.
Si costituiva nel giudizio, a seguito di regolare citazione, il Condominio di Corso Buenos
Aires, n. 26, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed istando nel merito per l'integrale rigetto delle domande attoree. Il Condominio convenuto chiedeva di essere autorizzato a citare in giudizio la propria compagnia assicurativa,
[...]
dalla quale pretendeva di essere garantito. Controparte_3
3 Autorizzata la chiamata, si costituiva nel giudizio, a seguito di regolare citazione,
[...]
istando per l'integrale rigetto delle domande avanzate da Controparte_3 [...]
Controparte_5
prova testimoniale, licenziata CTU e disposta dal giudice l' estromissione dal
[...] giudizio del Condominio di Corso Buenos Aires, n. 26 in accoglimento dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva da questo formulata, il Tribunale con la sentenza impugnata accoglieva la domanda attorea, condannando al risarcimento dei danni subiti Parte_1 da quantificati in euro 4.895,55 (oltre IVA) con riferimento ai Controparte_1 danni all'immobile e in euro 3.050,00 per i danni ai tappeti. Affermava il Tribunale che sia le risultanze testimoniali, sia la CTU confermavano che l'origine delle infiltrazioni è da rinvenirsi nel locale adibito a studio professionale del convenuto, nello specifico da “una perdita della tubazione di carico di un “riunito” (cioè la poltrona attrezzata) situato nella stanza soprastante facente parte dello studio dentistico collocato all'interno 3 del civ. 26 della scala sinistra dell'edificio di Corso Buenos Aires” (pag. 25 della CTU), mentre “nessuna tubazione condominiale risulta causa delle segnalate infiltrazioni.”. Il Tribunale, pertanto, ne dichiarava la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni lamentati dall'attrice e quantificava il danno secondo le risultanze della CTU, sia con riguardo all'immobile, sia con riguardo a sei degli undici tappeti danneggiati. Quanto alla garanzia assicurativa, il Tribunale ne escludeva l'operatività, poiché -affermava – la polizza copriva i danni causati da spargimenti di acqua provenienti da impianti a servizio del fabbricato, ma non quelli derivanti da un macchinario professionale odontoiatrico. Quanto alla copertura della rct, affermava il Tribunale che è sempre escluso, in forza della polizza azionata, il rischio derivante dall'esercizio di industrie, commerci, arti o professioni. La domanda di manleva non era quindi fondata. Condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite sia in favore della società attrice che della
Compagnia.
Avverso detta sentenza ha interposto appello instando per l'integrale riforma Parte_1 della stessa e formulando, a tal fine, i seguenti motivi:
1.Con il primo motivo lamenta l'erronea valutazione delle clausole di polizza e il conseguente errore del Tribunale in punto di diritto in ordine alla prestazione di garanzia, con particolare riferimento a quelle previste dai nn.
9.1 e 10.1 relative alla voce “Sezione
Danni a Terzi”. E' pacifico – afferma - che al momento del sinistro fosse operante la garanzia responsabilità civile nella condizione facoltativa “Responsabilità civile dei conduttori di alloggi”. Trattandosi di immobile locato all'appellante ed adibito a studio professionale, trovavano applicazione gli artt. da 9.1 a 10.3, e non quelli erroneamente citati dal Tribunale
4 in relazione ai rischi esclusi riportati dall'art. 10.1 e quelli da spargimento d'acqua disciplinati all'art. 12.1.2. Le condizioni generali di contratto prevedono espressamente che l' esclusione di cui all'art. 10.1 è da intendersi “non operante”. Inoltre, la polizza non prevede alcuna esclusione di garanzia per gli impianti privati esistenti facenti parte del “Fabbricato” assicurato, di tal chè anche l'impianto idrico presente nell'appartamento è da intendersi oggetto della copertura assicurativa. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'impianto idrico utilizzato era parte del Condominio e, comunque, non era prevista dalla polizza alcuna esclusione per gli impianti privati al servizio di appartamenti facenti parte del fabbricato.
Pertanto, ogni danno subito da avrebbe dovuto essere coperto Controparte_1 dall'assicurazione.
2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha affermato che le infiltrazioni d'acqua oggetto di lite derivassero dal macchinario professionale, anziché dalla diramazione della rete idrica dell'appartamento da questi condotto. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto affermare l'operatività della polizza assicurativa.
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato condannato al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
riconoscendole l'IVA sugli importi liquidati. Afferma che tale soggetto danneggiato
[...] riveste la qualifica di società commerciale e ha la possibilità di portare in detrazione l'IVA corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività di impresa. La stessa affermazione sarebbe valevole anche con riferimento all'IVA per le spese di lite.
Si è costituito nel giudizio contestando l'ammissibilità dell'appello Controparte_1 proposto nei suoi confronti e chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, l'appellata società ha eccepito, allegando documenti ad hoc, che, come da accordi intervenuti tra i legali delle parti successivi alla sentenza, non era stato effettuato alcun versamento comprensivo di IVA in attuazione della sentenza di primo grado.
Si è costituita nel giudizio contestando integralmente la Controparte_3 fondatezza dell'avversario appello e chiedendone l'integrale rigetto. L'appellata ha ribadito in luce che il conduttore dell'immobile che esercita in esso un'arte o una professione non è garantito in base alle condizioni fissate dalla polizza (con particolare riguardo a quanto emerge dal punto 10.1).
Con ordinanza del 24/04/2025 il Consigliere Istruttore ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: “correzione della sentenza impugnata nel senso dell'aggiunta della dizione “oltre iva, se dovuta” rispetto agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio dal primo
5 giudice dall'appellante in favore di rinuncia all'appello, spese di lite dell'appello CP_1 compensate”, che non è stata accettata dalla parte appellante.
Con ordinanza del 11/06/2025 è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. In occasione di tale udienza, svoltasi in data 28/10/2025, la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVO 2. Ad avviso della Corte va esaminato in via prioritaria il secondo motivo avente logicamente natura preliminare in quanto la natura della tubazione da cui è originata la perdita di acqua di cui è causa ha rilevanza ai fini di individuare la sussistenza o meno della copertura assicurativa, o almeno, di alcune condizioni, alla luce, appunto, delle condizioni di polizza attivate.
Sostiene l'appellante che a leggere attentamente le conclusioni del CTU emerge che le infiltrazioni hanno avuto origine dalla fuoriuscita accidentale di acqua dalla rete idrica interna dell'appartamento destinato a studio odontoiatrico che nel punto di innesto adeso al muro perimetrale adduce acqua alla tubazione di carico della poltrona odontoiatrica, come emerge dai fotogrammi n. 2 e 3 dell'Allegato 3 della perizia in atti. Di conseguenza, in applicazione delle condizioni di polizza di cui al combinato disposto degli art.
9.1 e 10.1 lettera a) i danni rientrano nella copertura assicurativa.
L'assunto non può essere condiviso. Rileva la Corte che non solo il Dott. in Parte_1 comparsa di risposta nel giudizio di primo grado ha riconosciuto che l'acqua proveniva dal tratto di tubazione del “riunito odontoiatrico”, affermando a pag. 7 che “Il giorno seguente
l'esponente provvedeva a fare riparare il tratto di tubazione del riunito odontoiatrico che aveva causato lo spargimento di acqua, mediante il semplice serraggio di un collegamento della stessa tubazione risultato allentato”, così sostanzialmente ammettendo che la perdita derivava proprio dalla tubazione del “riunito”, ma anche tale circostanza emerge dalla CTU laddove a pag. 4 e segg. il CTU, officiato della ricerca delle cause infiltrazioni lamentate dalla società attrice - dopo aver descritto detta apparecchiatura, la tubazione di approvvigionamento di acqua e la relativa tubazione di scarico, il loro collegamento a terra con un percorso che è stato chiuso con uno scatolato in plastica a pavimento, a vista, privo di fondo proprio ma con parte inferiore costituita dal pavimento stesso dei locali, e dopo aver ricostruito la differenza tra tubazione di carico e scarico in ordine alla portata di acqua
- ha affermato di ritenere “plausibile” che detta causa sia derivata da una perdita della tubazione di carico del “riunito” posizionato nel vano soprastante la zona delle infiltrazioni.
Afferma quindi il CTU che “…è la sigillatura della canaletta a terra che fa sì che l'acqua che
6 esce da una tubazione, a meno che non si tratti di un getto di portata importante, possa rimanere contenuta nel profilo e passare sotto il pavimento. Dal momento che la struttura è sopra elevata al solaio è facile ipotizzare che l'acqua possa essersi accumulata e quindi abbia potuto produrre il percolamento visto al piano inferiore”. Del resto, in senso ulteriormente confermativo di quanto sopra, si consideri che lo stesso ctp dell'appellante
(pag. 16 della CTU) ha concordato col CTU in ordine alla provenienza delle infiltrazioni, sollevando contestazioni solo sulla durata delle stesse e sulla quantificazione dei danni.
Pertanto, l'assunto dell'appellante per cui la fuoriuscita dell'acqua sarebbe avvenuta dalla rete idrica interna dell'appartamento destinato a studio non trova adeguato supporto istruttorio, tanto meno dalla visione dei fotogrammi 2 e 3 che riproducono indistinte tubazioni mobili – e quindi tra l'altro ben distinte da rete idrica interna cui fa riferimento l'appellante – tubazioni che sono state visionate e valutate dal CTU che ha concluso nel senso indicato.
MOTIVO 1.Venendo ora al primo motivo di appello, non è contestato che il Condominio abbia stipulato anche, relativamente alla “Sezione Danni a terzi”, la garanzia responsabilità civile riportata nella condizione facoltativa denominata “Responsabilità civile dei conduttori di alloggi”.
L'appendice di polizza riportante le coperture assicurative denominate “Condizioni facoltative” della Sezione Danni a terzi, lettera A) denominata Responsabilità civile dei conduttori di Alloggi recita letteralmente: “La garanzia R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante ai condomini o inquilini nella loro qualità di conduttori dei locali del fabbricato
(di proprietà dei singoli condomini ) adibiti ad abitazioni, uffici e/o studi professionali
(comprese le relative dipendenze) e dell'arredamento ivi esistente. […] Per questa garanzia non è operante l'esclusione prevista al punto 10.1 a “Rischi sempre esclusi”
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione l'art. 10.1 relativo ai rischi esclusi e quelli da spargimento da acqua disciplinati dall'art. 12.1.2.
Ed invero tale assunto non è condiviso dalla Corte.
Premesso che la copertura “Sezione Danni a Terzi” all'art. 10.1 “Rischi sempre esclusi” esclude dall'operatività dell'assicurazione quelli derivanti dall'esercizio da parte dell'assicurato di “industrie, commerci, arti e professioni”, così escludendo i danni di cui è causa derivati da infiltrazioni dell'apparecchiatura professionale (art. 10.1 lett. e), è vero che le “Condizioni facoltative” estendono la garanzia alla responsabilità civile derivante ai condomini o inquilini nella loro qualità di conduttori dei locali del fabbricato adibiti ad abitazioni, uffici e/o studi professionali… e dell'arredamento ivi esistente, tuttavia la dizione
7 contenuta nell'ultimo comma delle condizioni facoltative “Per questa garanzia non è operante l'esclusione prevista al punto10.1a “Rischi sempre esclusi” ad avviso della Corte non può essere interpretata nel senso di rendere inoperante del tutto le esclusioni di cui all'art. 10.1, tra cui appunto, come assume l'appellante, quella per i danni derivanti dalle cause di cui alla lett e) dell'art. 10.1. Ed invero, la garanzia rct è effettivamente estesa nei casi previsti al punto A (responsabilità civile dei conduttori di alloggi), ma fatte salve le esclusioni e limitazioni di garanzia tra cui quelle di cui alla lettera e) – ossia quella che esclude i rischi derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni - dell'art. 10.1, posto che la dizione utilizzata è quella di non rendere operante l'esclusione di cui al punto “10.1 a”: da ciò consegue che è prevista unicamente, in caso appunto di operatività delle condizioni facoltative, la copertura rct danni da spargimento da acqua (prevista nella lett. a del suddetto articolo), nel caso ovviamente detta copertura non dovesse essere stipulata. Rimane invece ferma la limitazione di cui alla lett. e) dell'art. 10.1 che esclude dalla copertura i rischi derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti o professioni.
Quanto invece all'ulteriore copertura relativa alla “Sezione danni da acqua” la garanzia inerisce unicamente i danni provocati dalla rottura di un impianto al servizio del fabbricato
(art. 12.1.2), circostanza insussistente nel caso in esame alla luce di quanto sopra affermato in relazione al motivo 1, inerente l'origine delle infiltrazioni dal “riunito”. Quanto a quest'ultima, ulteriormente l'art. 13.2 “Rischi sempre esclusi” esclude la copertura per i danni derivanti dall'esercizio da parte dell'assicurato di industrie, commerci, arti o professioni (lett. g).
Ne consegue che l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] non può trovare accoglimento. CP_2
3.Venendo ora all'ultimo motivo di appello inerente i rapporti Parte_2
lo stesso è infondato.
[...]
E' evidente che la previsione della maggiorazione Iva da parte del Tribunale sugli importi previsti a titolo risarcitorio in favore della società originaria attrice non può in ogni caso non risentire del regime fiscale di quest'ultima quale soggetto danneggiato, e quindi della sussistenza o meni dei presupposti per escludere la detraibilità dell'iva. Del resto, le stesse parti hanno correttamente interpretato il titolo, ossia la sentenza impugnata, escludendo dal pagamento, avvenuto in data antecedente alla proposizione dell'appello, l'iva (prod. 4 di parte appellante e prod. 1 di parte appellata . Va evidenziato, altresì, che la parte CP_1 appellante neppure ha aderito alla proposta del Consigliere Istruttore che, quanto a tale motivo, prevedeva la correzione del dispositivo con la mera aggiunta della dizione “oltre iva,
8 se dovuta” rispetto agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio dal primo giudice dall'appellante in favore di . Trattasi di proposta che, quanto meno in relazione a CP_1 tale aspetto, e quindi nel rapporto processuale era suscettibile di Parte_1 CP_1 accoglimento. Quanto all'iva sulle spese legali, la dizione utilizzata dal Tribunale
“oltre…i.v.a…. nella misura e con le modalità di legge” esclude ogni possibile fraintendimento.
Ne consegue che l'appello anche sul punto è infondato.
Parte appellante è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore d ciascuna parte appellata. Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014 e sono liquidate, nei rapporti fra l'appellante e secondo lo scaglione utilizzato dal Controparte_2
Tribunale, corrispondente al “decisum” nei confronti del quale non è stata mossa alcuna contestazione. Nei rapporti fra l'appellante e le spese sono liquidate secondo lo CP_1 scaglione fino a euro 1.100,00 corrispondente al valore dell'iva.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 3013, del
20/11/2024, del Tribunale di Genova, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in Parte_1 favore di in euro 3.500,00 oltre spese forfetizzate, iva e Controparte_2 cpa come per legge, ed in favore di in euro 584,00, oltre spese Controparte_1 forfetizzate, iva e cpa come per legge.
Genova, 30/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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