Decreto decisorio 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 03/04/2023, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 01039/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2017, proposto da
Società Belfiore 90 di TO NI & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Orsoni, EL Pozzan, PA Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205- F.Ta Tolentini;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Vr, Ro e Vi, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RB OR, PA GN, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni, Gianluigi Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre, via Torino 125;
UN BE, Società Infotrade S.r.l., EL MI, Giamberto LO, non costituiti in giudizio;
Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Botteon, Antonella Cusin, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto in data 8 maggio 2017 (mai notificato), avente ad oggetto “Area di rispetto ai seguenti complessi immobiliari: Ponte Vecchio, palazzo Nardini, casa Baggio Bombardini, breve tratto di mura lungo la via Pusterla, castello superiore o degli Ezzelini, chiesa di Santa Maria in Colle, Porta Castello e sedime, torre di ser Ivano, resti della Porta Margnan, palazzo Bonamigo, casa Fraccaro, casetta Agostinelli, casette Fracca-Zarpellon, casa Fincati, casa Negri, casetta Graser, casa Beltrame, casa Canevaro, immobile in via Ferracina 41, palazzo Sturm, palazzo Schirato con manifattura annessa (essicatoio Manardi), Ca' Cappello-casa Cerio, casa Zanchetta-Compostella, ex Macello, chiesa di San Donato con annesso oratorio e sacrestia, casa Fava, casa TO-Arsiè, Ca' Priuli, Istituto Scalabrini – Prescrizione di misura di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del dlgs 22 gennaio 2004, n. 42”, nonché dell'unito atto dichiarativo dell'interesse culturale adottato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nella parte in cui nulla prevedono in relazione al progetto di realizzazione della centralina idroelettrica presentata dalla ricorrente alla Regione Veneto e da quest'ultima approvato, ex art. 12 dlgs 387/2003, con decreto 27 ottobre 2016 n. 189;
- di ogni atto e provvedimento preliminare ad essi, successivi, correlati o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, di RB OR e PA GN, Comune di Bassano del Grappa e della Regione Veneto;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 8 febbraio 2023, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 31 marzo 2023
| Il Presidente |
| Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO