TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 300/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, alla odierna udienza cartolare, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 300/2022 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente in data 17.01.2022, dall'Avv. Catello
Ruopoli, presso il cui studio ha eletto domicilio in Ischia (Na), alla Via Mazzella n. 223/b;
- RICORRENTE-
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso dal Controparte_1 CP_2 funzionario delegati ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, dott.ssa Rossella Santoro.
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso, depositato telematicamente in data 17.01.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1803/2021, emessa dall' , sede Controparte_1 di in data 13.12.2021 e notificata in data 24.12.2021, con cui gli era stato intimato il CP_1 pagamento della somma di € 2.400,00 - sulla base del rapporto ispettivo n. 2017007144/DDL del
1.03.2018 - per aver, nella sua qualità di legale rappresentante della società Best Service Srl, omesso di registrare i dati relativi al lavoratore ed alle prestazioni di lavoro, sul libro unico determinando i differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali per un totale di sei mesi (da aprile 2015 a settembre 2015), con riferimento a 12 lavoratori, in violazione dell'art. 39 del D.L.
112/2008.
A fondamento della spiegata opposizione, il ha eccepito unicamente il proprio difetto di Pt_1 legittimazione passiva, in considerazione della circostanza che nel corso dell'ispezione eseguita in data 1.03.2018, l'illecito della omessa registrazione nel libro unico era stato contestato unicamente con riferimento a quattro lavoratori, mentre nell'ordinanza ingiunzione veniva fatto riferimento a dodici lavoratori, i quali – come comprovato dalle dichiarazioni spontanee dagli stesse rese – avevano lavorato “in nero” presso la Best Service S.r.l. in un periodo successivo alla cessazione della sua carica di amministratore avvenuta in data 10.11.2015.
Ha, quindi, concluso, previsa sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione opposta, per l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese con distrazione.
2. Ha resistito l'Amministrazione opposta sostenendo la piena legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa e insistendo per il rigetto con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 D.lgs.
149/2015.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, la causa è stata immediatamente spedita per la decisione alla udienza del 17 dicembre 2024, poi differita – per la necessità di garantire lo smaltimento delle cause di iscrizione a ruolo anteriore all'anno 2016 (riassegnate a questo giudice con provvedimento del 9.07.2024) entro il 31 dicembre 2024 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR – alla odierna udienza cartolare. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene definita come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1.1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che la violazione contestata nel verbale unico di accertamento – già impugnato - e nell'ordinanza-ingiunzione impugnata è l'omessa registrazione dei dati dei lavoratori nel libro unico del lavoro di cui all'art.39, comma 2 D,L. n.112/08 sanzionata ai sensi del comma 7.
Tale violazione nel caso in questione, come indicato e precisato anche nel verbale unico di accertamento già impugnato dalla società, è relativa tutti i lavoratori interessati all'omissione contributiva, non avendo la società rispettato i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, nonché avendo fittiziamente riportato nel libro unico del lavoro assenze ingiustificate e permessi non retribuiti fittizi per ridurre l'imponibile contributivo, violazione ormai non più contestabile, in quanto già oggetto del ricorso innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di
Napoli e definita con sentenza di rigetto (allegati nn.4 e 5 produzione di parte opposta). Per vero, nella specie la violazione contestata non è in alcun modo messa in discussione dall'odierno opponente, il quale si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa si riferirebbe a lavoratori che avrebbero prestato la loro attività lavorativa presso la società Best Service S.r.l. dopo che sarebbe cessata la sua carica di amministratore della stessa società.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Ed infatti, nel costituirsi nel presente giudizio, l' ha spiegato che solo per mero errore CP_1 materiale nell'ordinanza ingiunzione è stato fatto riferimento a tutti e dodici i lavori, anziché al solo
, che come da lui stesso dichiarato (cfr. all. 6 produzione di parte opposta) era stato Parte_2 assunto presso la società dal 1 aprile 2015 e, dunque, nel periodo in cui il era amministratore Pt_1 della società (dal 27.10.2014 al 10.11.2015).
Tale errore materiale non inficia comunque la sostanza dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, in particolare l'importo ingiunto. Infatti, l'art.39, c. 7, D.L. 112/08 conv. l.133/08, nella formulazione vigente all'epoca della violazione, prevedeva la sanzione da € 150 a € 1.500 nel caso si riferisse ad un numero di lavoratori inferiori a 10.
Come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n.20/2011 (allegata da parte opposta),
l'omessa o infedele registrazione protrattasi per più mensilità comportava l'applicazione di tante sanzioni quanto fossero le mensilità interessate.
Nel caso in questione la sanzione è stata correttamente ingiunta, in quanto è stata applicata la somma di € 400 moltiplicata per 6 mesi (periodo in cui è stata commessa la violazione).
Quindi anche a voler considerare la posizione del solo dipendente in servizio nel Parte_2 periodo in cui il rivestiva la carica di amministratore, la sanzione è stata correttamente Pt_1 ingiunta, essendo stata commessa – si ripete - per 6 mesi (aprile-settembre).
L'importo della sanzione indicato dall'opponente nelle “note autorizzate” depositate il 3.12.24 è quello dell'art.39, D.L. 112/08 nella formulazione vigente in epoca successiva alla commissione dell'illecito (vigente dal 24.9.15) in quanto modificato dall'art.22, D,Lgs. 151/15.
Al riguardo si rappresenta che in materia, in applicazione del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione analogica di cui all'art.1, l.689/1981 (tempus regit actum), gli effetti più favorevoli della disciplina posteriore, non operano retroattivamente per quegli illeciti amministrativi già commessi, violazioni che devono, pertanto, considerarsi soggette alla disciplina previgente.
Ciò è ribadito dalla sentenza della Suprema Corte n.16699 del 26.11.2002, che stabilisce che “in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art.1, l.689/1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole”. Inoltre la medesima pronunzia chiarisce che la nuova disciplina non opera “limitatamente ai rapporti non esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, nè in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali
l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza- ingiunzione non è esercizio di un potere e un provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa”.
Da tanto discende, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
2. Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 L. 689/81, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa. Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 cit., non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate (cfr. Cass. Civ., 10/12/2018, n. 31860; Cass. 24/05/2011 n. 11389;
Cass. 27/8/2007, n. 18066).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1803/2021, notificata il 24.12.2021, Parte_1 così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2. nulla per le spese.
Nola, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, alla odierna udienza cartolare, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 300/2022 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente in data 17.01.2022, dall'Avv. Catello
Ruopoli, presso il cui studio ha eletto domicilio in Ischia (Na), alla Via Mazzella n. 223/b;
- RICORRENTE-
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso dal Controparte_1 CP_2 funzionario delegati ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, dott.ssa Rossella Santoro.
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso, depositato telematicamente in data 17.01.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1803/2021, emessa dall' , sede Controparte_1 di in data 13.12.2021 e notificata in data 24.12.2021, con cui gli era stato intimato il CP_1 pagamento della somma di € 2.400,00 - sulla base del rapporto ispettivo n. 2017007144/DDL del
1.03.2018 - per aver, nella sua qualità di legale rappresentante della società Best Service Srl, omesso di registrare i dati relativi al lavoratore ed alle prestazioni di lavoro, sul libro unico determinando i differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali per un totale di sei mesi (da aprile 2015 a settembre 2015), con riferimento a 12 lavoratori, in violazione dell'art. 39 del D.L.
112/2008.
A fondamento della spiegata opposizione, il ha eccepito unicamente il proprio difetto di Pt_1 legittimazione passiva, in considerazione della circostanza che nel corso dell'ispezione eseguita in data 1.03.2018, l'illecito della omessa registrazione nel libro unico era stato contestato unicamente con riferimento a quattro lavoratori, mentre nell'ordinanza ingiunzione veniva fatto riferimento a dodici lavoratori, i quali – come comprovato dalle dichiarazioni spontanee dagli stesse rese – avevano lavorato “in nero” presso la Best Service S.r.l. in un periodo successivo alla cessazione della sua carica di amministratore avvenuta in data 10.11.2015.
Ha, quindi, concluso, previsa sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione opposta, per l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese con distrazione.
2. Ha resistito l'Amministrazione opposta sostenendo la piena legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa e insistendo per il rigetto con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 D.lgs.
149/2015.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, la causa è stata immediatamente spedita per la decisione alla udienza del 17 dicembre 2024, poi differita – per la necessità di garantire lo smaltimento delle cause di iscrizione a ruolo anteriore all'anno 2016 (riassegnate a questo giudice con provvedimento del 9.07.2024) entro il 31 dicembre 2024 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR – alla odierna udienza cartolare. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene definita come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1.1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che la violazione contestata nel verbale unico di accertamento – già impugnato - e nell'ordinanza-ingiunzione impugnata è l'omessa registrazione dei dati dei lavoratori nel libro unico del lavoro di cui all'art.39, comma 2 D,L. n.112/08 sanzionata ai sensi del comma 7.
Tale violazione nel caso in questione, come indicato e precisato anche nel verbale unico di accertamento già impugnato dalla società, è relativa tutti i lavoratori interessati all'omissione contributiva, non avendo la società rispettato i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, nonché avendo fittiziamente riportato nel libro unico del lavoro assenze ingiustificate e permessi non retribuiti fittizi per ridurre l'imponibile contributivo, violazione ormai non più contestabile, in quanto già oggetto del ricorso innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di
Napoli e definita con sentenza di rigetto (allegati nn.4 e 5 produzione di parte opposta). Per vero, nella specie la violazione contestata non è in alcun modo messa in discussione dall'odierno opponente, il quale si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa si riferirebbe a lavoratori che avrebbero prestato la loro attività lavorativa presso la società Best Service S.r.l. dopo che sarebbe cessata la sua carica di amministratore della stessa società.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Ed infatti, nel costituirsi nel presente giudizio, l' ha spiegato che solo per mero errore CP_1 materiale nell'ordinanza ingiunzione è stato fatto riferimento a tutti e dodici i lavori, anziché al solo
, che come da lui stesso dichiarato (cfr. all. 6 produzione di parte opposta) era stato Parte_2 assunto presso la società dal 1 aprile 2015 e, dunque, nel periodo in cui il era amministratore Pt_1 della società (dal 27.10.2014 al 10.11.2015).
Tale errore materiale non inficia comunque la sostanza dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, in particolare l'importo ingiunto. Infatti, l'art.39, c. 7, D.L. 112/08 conv. l.133/08, nella formulazione vigente all'epoca della violazione, prevedeva la sanzione da € 150 a € 1.500 nel caso si riferisse ad un numero di lavoratori inferiori a 10.
Come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n.20/2011 (allegata da parte opposta),
l'omessa o infedele registrazione protrattasi per più mensilità comportava l'applicazione di tante sanzioni quanto fossero le mensilità interessate.
Nel caso in questione la sanzione è stata correttamente ingiunta, in quanto è stata applicata la somma di € 400 moltiplicata per 6 mesi (periodo in cui è stata commessa la violazione).
Quindi anche a voler considerare la posizione del solo dipendente in servizio nel Parte_2 periodo in cui il rivestiva la carica di amministratore, la sanzione è stata correttamente Pt_1 ingiunta, essendo stata commessa – si ripete - per 6 mesi (aprile-settembre).
L'importo della sanzione indicato dall'opponente nelle “note autorizzate” depositate il 3.12.24 è quello dell'art.39, D.L. 112/08 nella formulazione vigente in epoca successiva alla commissione dell'illecito (vigente dal 24.9.15) in quanto modificato dall'art.22, D,Lgs. 151/15.
Al riguardo si rappresenta che in materia, in applicazione del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione analogica di cui all'art.1, l.689/1981 (tempus regit actum), gli effetti più favorevoli della disciplina posteriore, non operano retroattivamente per quegli illeciti amministrativi già commessi, violazioni che devono, pertanto, considerarsi soggette alla disciplina previgente.
Ciò è ribadito dalla sentenza della Suprema Corte n.16699 del 26.11.2002, che stabilisce che “in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art.1, l.689/1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole”. Inoltre la medesima pronunzia chiarisce che la nuova disciplina non opera “limitatamente ai rapporti non esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, nè in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali
l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza- ingiunzione non è esercizio di un potere e un provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa”.
Da tanto discende, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
2. Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 L. 689/81, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa. Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 cit., non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate (cfr. Cass. Civ., 10/12/2018, n. 31860; Cass. 24/05/2011 n. 11389;
Cass. 27/8/2007, n. 18066).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1803/2021, notificata il 24.12.2021, Parte_1 così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2. nulla per le spese.
Nola, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo