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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De
Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6180 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Della Corte (C. F.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), con domicilio digitale C.F._3
come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come rassegnate all'udienza del 13 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.05.2022, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 886/2022 emesso il 14 marzo
2022 dal Tribunale di Napoli nord in favore di per Controparte_1 l'importo capitale di euro 5.383,58, oltre interessi e spese, quale saldo debitore di un rapporto intrattenuto con qualificato in ricorso quale contratto di CP_3
credito al consumo n. 65519614001 di apertura di credito a tempo indeterminato
(fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving).
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova documentale, non essendo sufficiente la produzione del solo estratto certificato ex art. 50 tub;
la vessatorietà della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
l'usura. Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. DICHIARARE la nullità del
D.I. opposto per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. e quindi
REVOCARE il medesimo, con tutte le conseguenze di legge;
2. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia del contratto in ordine alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
3. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
4. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del
Tasso effettivo globale, la nullità e/o l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il
c.d. tasso soglia;
5. CONDANNARE la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore dell'opponente delle somme Parte_1
illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, prudentemente quantificate in € 1.000,00, oltre interessi sino al soddisfo;
6. CONDANNARE l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, eccependo, in quanto
[...]
mera cessionaria del credito, il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda redibitoria avanzata da parte opponente e concludendo, in via preliminare,
- 2 - per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Deve, preliminarmente, darsi atto che è stato ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata (cfr. verbale di mediazione in atti).
La mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'opponente alla mediazione comporta, in applicazione dell'art. 8, co 4 bis, d.lgs. 28/2010 (vigente ratione temporis), la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- 3 - Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Sul piano della prova dei fatti costitutivi della domanda, deve rilevarsi che non risulta adeguatamente dimostrata la legittimazione attiva, sub specie di titolarità del diritto, in capo all'odierna opposta. Dalla documentazione in atti, invero, non emerge univocamente il trasferimento dello specifico credito dalla originaria titolare in favore di CP_3 Controparte_4
Ed infatti, il contratto di cessione dei crediti in blocco non reca criteri identificativi, neppure per categoria, dei crediti ceduti, rimettendo a taluni allegati la relativa individuazione. Tali allegati non sono stati prodotti. È stato, piuttosto, versato in atti un documento che l'opposta ha indicato quale elenco dei crediti ceduti, completamente omissato, ad eccezione del nominativo di . Deve, Parte_1
tuttavia, rilevarsi che tale documento si compone di due pagine e non reca alcun elemento testuale tale da consentirne la riconducibilità al contratto di cessione dei crediti in blocco tra e CP_3 Controparte_4
In difetto di prova dell'acquisto dello specifico credito da parte di Controparte_4
devono ritenersi inefficaci i successivi trasferimenti del medesimo diritto, stante il difetto di legittimazione a disporne del soggetto dante causa.
Ne deriva, in definitiva, il difetto di un elemento costitutivo della domanda, ossia la titolarità del diritto in capo all'opposta.
Fermo restando tale assorbente rilievo, mette conto evidenziare che nel ricorso monitorio il titolo della pretesa avanzata da viene Controparte_1
individuato in un contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving (n. 65519614001), stipulato da con Parte_1 CP_3
- 4 - Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge che trattasi, in realtà, di un rapporto di conto corrente di corrispondenza (n. 4556), di cui è stato depositato il contratto, sottoscritto in data 13.10.2004, nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 tub.
È il caso di rammentare che – in base al principio di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. – la banca che agisca nei confronti del correntista ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, producendo il contratto di conto corrente, nonché la serie continua degli estratti conto, al fine di dimostrare la formazione progressiva del saldo finale. Invero, il rapporto di conto corrente è caratterizzato dall'annotazione in conto di poste attive e passive, di talché la produzione degli estratti conto è necessaria al fine di verificare la corretta determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Allorquando il credito derivi dal saldo negativo di un conto corrente, la banca che agisca per il relativo pagamento deve, pertanto, dimostrare l'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento e senza cesure di continuità: a tale scopo è necessario fornire tutti gli estratti di conto corrente in serie continua dall'accensione del conto fino alla sua chiusura (Cassazione civ. 27/09/2018,
n.23313; Cass. 19/10/2016, n. 21092; Cass., 20/2/2018, n. 4102; più di recente,
Cass. civ., 15/05/2023, n.13139).
Non è, a tal fine, sufficiente nel giudizio a cognizione piena l'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. Tale documento, infatti, esprime la situazione contabile del rapporto nel momento in cui esso ha termine, prescindendo dai movimenti pregressi intercorsi tra le parti e potendo, al più, fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo in base ad una sommaria cognitio.
L'omessa produzione della serie continua degli estratti conto preclude, dunque,
l'accertamento giudiziale del diritto di credito derivante dal preteso saldo debitore.
Deve, peraltro, rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di incompletezza degli estratti conto, ammette la possibilità di ricostruire il saldo di conto corrente anche mediante mezzi di prova diversi, idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato fino al periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. E così, sono state valorizzate le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili (ma
- 5 - non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldо del conto), nonché la stampa dei movimenti contabili (cfr. Cass., n. 17584/2024).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, la produzione degli estratti conto è del tutto mancante, né sono presenti in atti altri elementi atti a consentire la ricostruzione del rapporto di conto corrente.
In definitiva, a fronte della contestazione, da parte dell'opponente, del quantum preteso, la banca non ha prodotto documentazione idonea a provare il saldo richiesto, né a consentire un ricalcolo del saldo stesso.
Per le ragioni tutte che precedono, la domanda si appalesa sfornita di prova quanto ai fatti costitutivi del credito, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata da , di condanna Parte_1
della banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, quantificate in euro 1000,00, essa è destituita di fondamento.
Giova rammentare che, sulla scorta della già menzionata regola di riparto degli oneri di allegazione e prova, il correntista che agisca per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, ha l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova. Il correntista, in particolare, è tenuto a fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di causa debendi. A tal fine, è necessario produrre il contratto da cui risultino le pattuizioni asseritamente nulle, nonché la serie continua degli estratti conto, onde dimostrare gli addebiti che si assumono illegittimi e consentire, eventualmente, la ricostruzione del saldo con epurazione delle poste indebite. Anche in tal caso, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n.
17584, cit.) ha ammesso la possibilità, in caso di incompletezza degli estratti conto, di ricostruire aliunde il saldo mediante altri elementi di prova acquisiti al giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, , sul piano delle allegazioni fattuali, ha Parte_1
lamentato la illegittima/vessatoria capitalizzazione degli interessi, nonché
- 6 - l'applicazione di interessi usurari, formulando le doglianze in maniera del tutto generica, senza nessun riferimento concreto al rapporto per cui è causa.
Difetta, dunque, a monte, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale.
Neppure è assolto l'onere probatorio gravante sul correntista in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, dal momento che, al di là dell'estratto di saldaconto ex art. 50 tub prodotto dalla banca – di cui lo stesso opponente ha contestato la efficacia probatoria – nessun documento, né altro elemento probatorio è stato depositato da al fine di dimostrare l'addebito di poste illegittime, a Parte_1
supporto della domanda di ripetizione.
Per le ragioni tutte di cui sopra, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Alla luce della reciproca soccombenza parziale, le spese di lite vanno compensate per la metà, ponendo il residuo a carico della parte opposta. Esse si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come attestato dal verbale in atti, va condannato al Parte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs. n.
28/2010, vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria De
Vivo, definitivamente pronunciando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
886/2022;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Parte_1
- previa compensazione in ragione del 50%, condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in Parte_1
euro 1.270,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
- 7 - 15% ed accessori come per legge, nonché euro 72,75 per esborsi, con attribuzione all'avv. Domenico Della Corte, dichiaratosi antistatario;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Parte_1
di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 25 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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