Sentenza 26 maggio 1964
Massime • 2
La parte e sempre libera di modificare la causa petendi, non solo in prima istanza, ma anche in grado di appello, di mutare o precisare il nomen iuris della pretesa da essa fatta valere nel giudizio e di avvalersene di altri argomenti o di altri mezzi giuridici a sostegno della pretesa stessa, purche non vengano mutati o alterati i presupposti di fatto della domanda originaria. ( V 2188/63).*
Il solaio a sottotetto, non servendo da copertura dell'edificio, non puo comprendersi nel novero delle parti dell'edificio stesso, necessarie all'esistenza di quest'ultimo (suolo, muri maestri, tetto, ecc.) o, in generale, necessarie all'uso comune (art.1117 n.1 cod. civ.). il sottotetto assolve, invece, di regola, una funzione isolante, protettiva del piano piu elevato (difesa del caldo e dal freddo) e, pertanto, deve ritenersi che esso costituisca una pertinenza del piano piu elevato, ove il contrario non risulti dal titolo e de non sia dimostrata, secondo le regole dettate dalla legge, la sua destinazione ad un servizio comune. ( Conf 2646/61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1964, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1964 |
Testo completo
La parte e sempre libera di modificare la causa petendi, non solo in prima istanza, ma anche in grado di appello, di mutare o precisare il nomen iuris della pretesa da essa fatta valere nel giudizio e di avvalersene di altri argomenti o di altri mezzi giuridici a sostegno della pretesa stessa, purche non vengano mutati o alterati i presupposti di fatto della domanda originaria. ( V 2188/63).*