Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1964, n. 1285
CASS
Sentenza 26 maggio 1964

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La parte e sempre libera di modificare la causa petendi, non solo in prima istanza, ma anche in grado di appello, di mutare o precisare il nomen iuris della pretesa da essa fatta valere nel giudizio e di avvalersene di altri argomenti o di altri mezzi giuridici a sostegno della pretesa stessa, purche non vengano mutati o alterati i presupposti di fatto della domanda originaria. ( V 2188/63).*

Il solaio a sottotetto, non servendo da copertura dell'edificio, non puo comprendersi nel novero delle parti dell'edificio stesso, necessarie all'esistenza di quest'ultimo (suolo, muri maestri, tetto, ecc.) o, in generale, necessarie all'uso comune (art.1117 n.1 cod. civ.). il sottotetto assolve, invece, di regola, una funzione isolante, protettiva del piano piu elevato (difesa del caldo e dal freddo) e, pertanto, deve ritenersi che esso costituisca una pertinenza del piano piu elevato, ove il contrario non risulti dal titolo e de non sia dimostrata, secondo le regole dettate dalla legge, la sua destinazione ad un servizio comune. ( Conf 2646/61).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1964, n. 1285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1285
    Data del deposito : 26 maggio 1964

    Testo completo