TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. POLETTO ANDREA e Parte_1 C.F._1 dall'avv. VOLPATTI GIULIA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. POLETTO
ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE TRIESTE elettivamente domiciliato in PIAZZA DALMAZIA 3 TRIESTE presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE TRIESTE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio la al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti.
Ha dedotto, in fatto, che la madre dell'odierno attore è stata deportata in in data 30.11.1944 prima presso il campo di CP_1 concentramento di Dachau e successivamente presso il campo di concentramento di Regensburg.
Ha dedotto pertanto in diritto la fondatezza della domanda risarcitoria subita, nei limiti dell'importo richiesto, in ragione delle sofferenze morali che la stessa ha subito a seguito dei suddetti eventi.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del e della Controparte_2
pagina 1 di 10 eccependo il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva della Repubblica Federale Tedesca, la decadenza dell'azione nonché la prescrizione della stessa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata
Preliminarmente, è da ritenersi accertata la giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (ex multis C. S.U. n. 20442/2020; C. n. 3642/2024).
Sul punto, mette conto precisare per completezza che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito, nella citata sentenza, che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale.
Si evidenzia, ulteriormente, che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., NN. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice, in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta”, di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238 del 2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
pagina 2 di 10 Sempre in via preliminare è da ritenersi infondato qualsivoglia difetto di legittimazione passiva ascrivibile alla Repubblica Federale Tedesca, per come prospettato dall'Avvocatura Distrettuale costituitasi nel presente giudizio in rappresentanza della
[...]
e del CP_2 Controparte_2
Appare condivisibile la lettura sistematica, letterale e teleologica fornita dalla Corte Costituzionale, nella sentenza da ultimo citata (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159), in merito al dato normativo dell'art 43 D.L. 36/2002 e alla ratio del c.d. Fondo “ristori”, nei termini che seguono:
- a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo “ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961);
- il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale emanato (d.m. 28 giugno 2023);
- il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra «sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo».
Nella pronuncia della Consulta si legge testualmente: “L'accesso a quest'ultimo (ndr Fondo), quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato ... il legislatore ha adottato una disposizione speciale e radicale - l'art. 43 censurato - diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione ... Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14”.
pagina 3 di 10 Pertanto, sia alla luce del dato testuale della disposizione citata (art. 43), sia alla luce della lettura che ne dà la Consulta, risulta evidente che il Fondo abbia una funzione liquidatoria e che non possa prescindersi dall'accertamento del credito risarcitorio nei confronti del contraddittore naturale, che è la Repubblica Federale di Germania.
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è parimenti l'irrilevanza della eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione costituita in relazione alla normativa introdotto per l'accesso al fondo posto che l'accesso dell'attore (quale erede della deportata al Fondo potrà semmai Persona_1 seguire al passaggio in giudicato della presente decisione e, pertanto, trattasi di questione del tutto inconferente nel presente giudizio.
Parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice sollevata da parte convenuta, i.e. l'Amministrazione costituita, che, per completezza, è qui esaminata benché parte convenuta costituita sia priva di legittimazione passiva per le ragioni sopra esplicate.
Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia: l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.
pagina 4 di 10 Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, "la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili".
Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del 11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, "la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al pagina 5 di 10 momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili".
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020, nella quale, dopo un'ampia e condivisibile disamina della questione, si legge: "Si ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, e che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale.
Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta."
Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica dalle parti attrici, peraltro non sollevata dalla
, rimasta contumace. Controparte_1
Va infine respinta l'eccezione svolta dalle medesime amministrazioni circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per contegno concludente dell'interessata – rinuncia che impedirebbe ora al figlio ed erede di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato, seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente pagina 6 di 10 passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Valgono, al riguardo, i generali principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al silenzio: affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
Venendo al merito del presente giudizio, parte attrice ha dimostrato il rapporto di parentela (filiazione) e la successione ereditaria alla vittima della deportazione a mezzo estratto dell'atto di nascita dell'attore la cui produzione soddisfa l'onere probatorio sullo stesso incombente (cfr. Cass., sent. n. 14605/2005; n. 4414/1999).
Quanto ai dedotti eventi che hanno visto quale vittima la madre dell'odierno attore, essi sono provati con la produzione sia della dichiarazione confessoria resa dalla stessa deportata, in data 22.01.1946 presso il Comune di Fontanafredda, con cui si da atto della deportazione avvenuta presso i campi di concentramento indicati, sia dallo stesso registro redatto dalle autorità tedesche che, a riscontro di quanto dichiarato da attesta la Persona_1 deportazione in data 23.12.1944 della stessa madre dell'attore presso il campo di concentramento di Regensburg.
Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della in continuità con il Terzo Reich. Le dure CP_1 condizioni di vita nei campi di prigionia e lavoro in cui erano ristretti gli internati costituiscono fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su consimili vicende (oltre alle sentenze citate nella disamina delle questioni pagina 7 di 10 pregiudiziali, si veda Trib. Treviso, sent. n. 2208/18), che hanno ripetutamente offerto il quadro delle condizioni disumane che furono riservate ai prigionieri di guerra deportati in dopo CP_1 l'armistizio dell'8 settembre 1943.
Sotto il profilo del quantum risarcitorio preteso, occorre innanzitutto evidenziare che parte attrice ha formulato la presente domanda non già per pregiudizi lamentati iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale ma unicamente per quelli dovuti iure hereditatis in conseguenza delle condizioni di sofferenza subite per effetto delle condizioni di prigionia.
Orbene, sotto il profilo normativo, occorre innanzitutto evidenziare che alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo (la cattura da cui ha avuto inizio la prigionia), e che, condivisibilmente la liquidazione equitativa deve avvenire tenendo conto dei giorni di privazione illegittima della libertà personale e, quale criterio applicabile in via analogica, i parametri offerti dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione, per la quale la legge n. 476/1999 prevede un equo ristoro calcolato in via giurisprudenziale in euro 235,82 per ogni giorno di detenzione (così anche la già citata sentenza del Tribunale di Treviso, n. 2208/2018).
Poichè si tratta di un importo espresso in moneta attuale, esso dev'essere dapprima devalutato alla data più prossima all'illecito, ottenendosi l'importo pro die di € 4,11; su detto importo vanno poi riconosciuti gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, ottenendo l'importo pro die di € 473,79,
Orbene, tenuto conto che parte attrice ha limitato la propria pretesa ad euro 25.000,00 e che, sulla scorta della duplice deportazione subita nell'arco di due mesi, appaiono presuntivamente provati quanto meno giorni 60 di privazione della libertà subiti dall'internato, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda proposta.
La peculiarità della presente azione risarcitoria - spiegata a distanza di quasi 80 anni dal verificarsi dell'illecito - impone qualche considerazione in ordine all'applicabilità nel caso di specie dei criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile S.U. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi sulle somme risarcitorie liquidate come sopra all'attualità; criteri che si ritengono inapplicabili nel caso in esame, in assenza di prova del danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi ed esclusa la necessità di rivalutare l'importo della somma già liquidata in valori monetari correnti alla data della liquidazione giudiziale. Si richiama, a tal proposito, la sentenza della Suprema Corte n. 2654/05, che in motivazione ha affermato: “Gli
pagina 8 di 10 interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi'...possono....non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario”.
Dai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità si evince che solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno risulti in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno. Nel caso di specie, tuttavia, il ritardo non risulta provato (ma neppure allegato) come imputabile alle parti convenute, quanto piuttosto all'inerzia della diretta interessa e alla lunghissima attesa dell'odierno attore dal decesso del suo dante causa - essendo la sig.ra deceduta nel 2007 - nell'agire a titolo Per_1 risarcitorio iure hereditatis.
Pertanto, non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria (in tal senso anche Trib. Roma 22274/18; Trib. Salerno 741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816/2024 del 13/05/2024).
Dalla data di deposito della sentenza fino al saldo decorrono invece gli interessi legali.
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara che la Repubblica Federale di Germania, quale successore del Terzo Reich, è responsabile della deportazione della sig.ra avvenuta in data 22.11.1944; Persona_1
2. condanna la a pagare, a titolo di Controparte_1 risarcimento danno iure hereditatis, a parte attrice l'importo di euro 25.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
3. condanna la a rimborsare a parte Controparte_1 attrice le spese del presente giudizio che liquida in € 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al pagina 9 di 10 verbale.
Pordenone, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. POLETTO ANDREA e Parte_1 C.F._1 dall'avv. VOLPATTI GIULIA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. POLETTO
ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE TRIESTE elettivamente domiciliato in PIAZZA DALMAZIA 3 TRIESTE presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE TRIESTE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio la al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti.
Ha dedotto, in fatto, che la madre dell'odierno attore è stata deportata in in data 30.11.1944 prima presso il campo di CP_1 concentramento di Dachau e successivamente presso il campo di concentramento di Regensburg.
Ha dedotto pertanto in diritto la fondatezza della domanda risarcitoria subita, nei limiti dell'importo richiesto, in ragione delle sofferenze morali che la stessa ha subito a seguito dei suddetti eventi.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del e della Controparte_2
pagina 1 di 10 eccependo il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva della Repubblica Federale Tedesca, la decadenza dell'azione nonché la prescrizione della stessa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata
Preliminarmente, è da ritenersi accertata la giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (ex multis C. S.U. n. 20442/2020; C. n. 3642/2024).
Sul punto, mette conto precisare per completezza che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito, nella citata sentenza, che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale.
Si evidenzia, ulteriormente, che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., NN. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice, in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta”, di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238 del 2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
pagina 2 di 10 Sempre in via preliminare è da ritenersi infondato qualsivoglia difetto di legittimazione passiva ascrivibile alla Repubblica Federale Tedesca, per come prospettato dall'Avvocatura Distrettuale costituitasi nel presente giudizio in rappresentanza della
[...]
e del CP_2 Controparte_2
Appare condivisibile la lettura sistematica, letterale e teleologica fornita dalla Corte Costituzionale, nella sentenza da ultimo citata (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159), in merito al dato normativo dell'art 43 D.L. 36/2002 e alla ratio del c.d. Fondo “ristori”, nei termini che seguono:
- a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo “ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961);
- il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale emanato (d.m. 28 giugno 2023);
- il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra «sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo».
Nella pronuncia della Consulta si legge testualmente: “L'accesso a quest'ultimo (ndr Fondo), quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato ... il legislatore ha adottato una disposizione speciale e radicale - l'art. 43 censurato - diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione ... Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14”.
pagina 3 di 10 Pertanto, sia alla luce del dato testuale della disposizione citata (art. 43), sia alla luce della lettura che ne dà la Consulta, risulta evidente che il Fondo abbia una funzione liquidatoria e che non possa prescindersi dall'accertamento del credito risarcitorio nei confronti del contraddittore naturale, che è la Repubblica Federale di Germania.
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è parimenti l'irrilevanza della eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione costituita in relazione alla normativa introdotto per l'accesso al fondo posto che l'accesso dell'attore (quale erede della deportata al Fondo potrà semmai Persona_1 seguire al passaggio in giudicato della presente decisione e, pertanto, trattasi di questione del tutto inconferente nel presente giudizio.
Parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice sollevata da parte convenuta, i.e. l'Amministrazione costituita, che, per completezza, è qui esaminata benché parte convenuta costituita sia priva di legittimazione passiva per le ragioni sopra esplicate.
Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia: l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.
pagina 4 di 10 Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, "la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili".
Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del 11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, "la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al pagina 5 di 10 momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili".
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020, nella quale, dopo un'ampia e condivisibile disamina della questione, si legge: "Si ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, e che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale.
Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta."
Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica dalle parti attrici, peraltro non sollevata dalla
, rimasta contumace. Controparte_1
Va infine respinta l'eccezione svolta dalle medesime amministrazioni circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per contegno concludente dell'interessata – rinuncia che impedirebbe ora al figlio ed erede di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato, seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente pagina 6 di 10 passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Valgono, al riguardo, i generali principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al silenzio: affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
Venendo al merito del presente giudizio, parte attrice ha dimostrato il rapporto di parentela (filiazione) e la successione ereditaria alla vittima della deportazione a mezzo estratto dell'atto di nascita dell'attore la cui produzione soddisfa l'onere probatorio sullo stesso incombente (cfr. Cass., sent. n. 14605/2005; n. 4414/1999).
Quanto ai dedotti eventi che hanno visto quale vittima la madre dell'odierno attore, essi sono provati con la produzione sia della dichiarazione confessoria resa dalla stessa deportata, in data 22.01.1946 presso il Comune di Fontanafredda, con cui si da atto della deportazione avvenuta presso i campi di concentramento indicati, sia dallo stesso registro redatto dalle autorità tedesche che, a riscontro di quanto dichiarato da attesta la Persona_1 deportazione in data 23.12.1944 della stessa madre dell'attore presso il campo di concentramento di Regensburg.
Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della in continuità con il Terzo Reich. Le dure CP_1 condizioni di vita nei campi di prigionia e lavoro in cui erano ristretti gli internati costituiscono fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su consimili vicende (oltre alle sentenze citate nella disamina delle questioni pagina 7 di 10 pregiudiziali, si veda Trib. Treviso, sent. n. 2208/18), che hanno ripetutamente offerto il quadro delle condizioni disumane che furono riservate ai prigionieri di guerra deportati in dopo CP_1 l'armistizio dell'8 settembre 1943.
Sotto il profilo del quantum risarcitorio preteso, occorre innanzitutto evidenziare che parte attrice ha formulato la presente domanda non già per pregiudizi lamentati iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale ma unicamente per quelli dovuti iure hereditatis in conseguenza delle condizioni di sofferenza subite per effetto delle condizioni di prigionia.
Orbene, sotto il profilo normativo, occorre innanzitutto evidenziare che alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo (la cattura da cui ha avuto inizio la prigionia), e che, condivisibilmente la liquidazione equitativa deve avvenire tenendo conto dei giorni di privazione illegittima della libertà personale e, quale criterio applicabile in via analogica, i parametri offerti dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione, per la quale la legge n. 476/1999 prevede un equo ristoro calcolato in via giurisprudenziale in euro 235,82 per ogni giorno di detenzione (così anche la già citata sentenza del Tribunale di Treviso, n. 2208/2018).
Poichè si tratta di un importo espresso in moneta attuale, esso dev'essere dapprima devalutato alla data più prossima all'illecito, ottenendosi l'importo pro die di € 4,11; su detto importo vanno poi riconosciuti gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, ottenendo l'importo pro die di € 473,79,
Orbene, tenuto conto che parte attrice ha limitato la propria pretesa ad euro 25.000,00 e che, sulla scorta della duplice deportazione subita nell'arco di due mesi, appaiono presuntivamente provati quanto meno giorni 60 di privazione della libertà subiti dall'internato, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda proposta.
La peculiarità della presente azione risarcitoria - spiegata a distanza di quasi 80 anni dal verificarsi dell'illecito - impone qualche considerazione in ordine all'applicabilità nel caso di specie dei criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile S.U. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi sulle somme risarcitorie liquidate come sopra all'attualità; criteri che si ritengono inapplicabili nel caso in esame, in assenza di prova del danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi ed esclusa la necessità di rivalutare l'importo della somma già liquidata in valori monetari correnti alla data della liquidazione giudiziale. Si richiama, a tal proposito, la sentenza della Suprema Corte n. 2654/05, che in motivazione ha affermato: “Gli
pagina 8 di 10 interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi'...possono....non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario”.
Dai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità si evince che solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno risulti in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno. Nel caso di specie, tuttavia, il ritardo non risulta provato (ma neppure allegato) come imputabile alle parti convenute, quanto piuttosto all'inerzia della diretta interessa e alla lunghissima attesa dell'odierno attore dal decesso del suo dante causa - essendo la sig.ra deceduta nel 2007 - nell'agire a titolo Per_1 risarcitorio iure hereditatis.
Pertanto, non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria (in tal senso anche Trib. Roma 22274/18; Trib. Salerno 741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816/2024 del 13/05/2024).
Dalla data di deposito della sentenza fino al saldo decorrono invece gli interessi legali.
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara che la Repubblica Federale di Germania, quale successore del Terzo Reich, è responsabile della deportazione della sig.ra avvenuta in data 22.11.1944; Persona_1
2. condanna la a pagare, a titolo di Controparte_1 risarcimento danno iure hereditatis, a parte attrice l'importo di euro 25.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
3. condanna la a rimborsare a parte Controparte_1 attrice le spese del presente giudizio che liquida in € 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al pagina 9 di 10 verbale.
Pordenone, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 10 di 10