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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 26 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2391/2025
All'udienza del 26 settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 10:02 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
15 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Gregorio Papalia per il ricorrente, collegato collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Antonio Talladira collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Raffaele Vita per per delega dell'avv. CP_1
Massimo Autieri, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi e nei verbali processuali.
L'avv. Papalia, inoltre, rileva di non avere mai ricevuto comunicazione in ordine all'annullamento del credito iscritto a ruolo. I procuratori, infine, danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 10:06, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:13 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,18;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria
Romeo, all'udienza del 26 Settembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2391/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. Gregorio Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Talladira;
resistente
E
in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Autieri;
3 resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:16, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, regolarmente notificato, proponeva Parte_2
opposizione all'intimazione di pagamento n.
09420229006075863000, notificata in data 24-01-
2023, limitatamente alle cartelle n. ri
39420130003480925000 e 39420140000625707000, inerenti a contributi dovuti ad CP_1
Il ricorrente deduceva la prescrizione del credito di cui ai suddetti atti, ai sensi dell'art. 3 c. 9 l. 335/1995.
Si costituiva in giudizio dando atto di avere CP_1
provveduto alla cancellazione d' ufficio del credito opposto.
Si costituiva pure deducendo l'inammissibilità del CP_3
ricorso, in quanto proposto oltre il termine di gg. 20 dalla notifica dei titoli e l'attualità del credito.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
Va detto che tutte le partite del ruolo di cui agli atti opposti, sono stati annullati d'ufficio da come CP_1
4 dallo stesso Ente dedotto in comparsa e giusta allegazione al fascicolo telematico dello stesso.
L'annullamento del credito in autotutela, rientra nel potere dell'amministrazione pubblica ( ) di CP_1
riesaminare i propri atti e, se necessario, annullarli o modificarli, qualora questi siano viziati, ciò impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
La circostanza che il credito opposto è stato cancellato dall'Ente impositore, comporta l'annullamento, in parte de qua, dell'intimazione di pagamento opposta.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo addivenire ad una compensazione totale fra le parti, in ragione del comportamento di che ha proceduto alla CP_1
cancellazione del credito. ( v. Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 ;Cass.,Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017 Cass.,Sez.
5, Ordinanza n. 32963 del 17/12/2024 (Rv. 673256)
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed
1) Annulla, per le ragioni di cui in parte motiva,
l'intimazione di pagamento n. 09420229006075863000,
5 notificata in data 24-01-2023, in relazione alle cartelle ed avvisi oggetto di causa;
2) Compensa le spese di lite fra le parti.
Cosi deciso in Palmi lì 26 settembre 2025.
Il G.O.P.
Maria D. Romeo
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 26 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2391/2025
All'udienza del 26 settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 10:02 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
15 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Gregorio Papalia per il ricorrente, collegato collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Antonio Talladira collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Raffaele Vita per per delega dell'avv. CP_1
Massimo Autieri, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi e nei verbali processuali.
L'avv. Papalia, inoltre, rileva di non avere mai ricevuto comunicazione in ordine all'annullamento del credito iscritto a ruolo. I procuratori, infine, danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 10:06, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:13 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,18;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria
Romeo, all'udienza del 26 Settembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2391/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. Gregorio Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Talladira;
resistente
E
in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Autieri;
3 resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:16, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, regolarmente notificato, proponeva Parte_2
opposizione all'intimazione di pagamento n.
09420229006075863000, notificata in data 24-01-
2023, limitatamente alle cartelle n. ri
39420130003480925000 e 39420140000625707000, inerenti a contributi dovuti ad CP_1
Il ricorrente deduceva la prescrizione del credito di cui ai suddetti atti, ai sensi dell'art. 3 c. 9 l. 335/1995.
Si costituiva in giudizio dando atto di avere CP_1
provveduto alla cancellazione d' ufficio del credito opposto.
Si costituiva pure deducendo l'inammissibilità del CP_3
ricorso, in quanto proposto oltre il termine di gg. 20 dalla notifica dei titoli e l'attualità del credito.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
Va detto che tutte le partite del ruolo di cui agli atti opposti, sono stati annullati d'ufficio da come CP_1
4 dallo stesso Ente dedotto in comparsa e giusta allegazione al fascicolo telematico dello stesso.
L'annullamento del credito in autotutela, rientra nel potere dell'amministrazione pubblica ( ) di CP_1
riesaminare i propri atti e, se necessario, annullarli o modificarli, qualora questi siano viziati, ciò impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
La circostanza che il credito opposto è stato cancellato dall'Ente impositore, comporta l'annullamento, in parte de qua, dell'intimazione di pagamento opposta.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo addivenire ad una compensazione totale fra le parti, in ragione del comportamento di che ha proceduto alla CP_1
cancellazione del credito. ( v. Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 ;Cass.,Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017 Cass.,Sez.
5, Ordinanza n. 32963 del 17/12/2024 (Rv. 673256)
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed
1) Annulla, per le ragioni di cui in parte motiva,
l'intimazione di pagamento n. 09420229006075863000,
5 notificata in data 24-01-2023, in relazione alle cartelle ed avvisi oggetto di causa;
2) Compensa le spese di lite fra le parti.
Cosi deciso in Palmi lì 26 settembre 2025.
Il G.O.P.
Maria D. Romeo
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