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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1483/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
– Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE/I
Oggi 13/05/2025 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , l'Avv. SIRIO SOLIDORO ha depositato note di trattazione scritta. Parte_1
Per il , nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1483/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in STRADA Parte_1 C.F._1
MAGGIORE 31/B BOLOGNA, rappresentata e difesa dall'Avv. SIRIO SOLIDORO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente Controparte_3 Controparte_2
domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 rappresentato e difeso dalla dott.ssa CP_2
FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare depositato in data 23/9/2024,
[...]
docente in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania in Parte_1
data 27/5/2024, per il quale ha avviato procedura di riconoscimento in Italia con istanza del 3/6/2024
(v. doc. 9, ricorso) ad oggi pendente, attualmente inserita con riserva nella I Fascia delle GPS della provincia di per la classe di concorso sostegno nella scuola secondaria di primo grado CP_2
(ADMM) in posizione n. 8 e con punti 159,50 (v. doc.1 ricorso), premettendo di aver ottenuto per tale classe di concorso un incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche dell'A.S. in corso presso la scuola secondaria di I grado “Graziosi” di Savignano sul Panaro (v. doc. 10, ricorso) e di essere stata contestualmente esclusa dalla procedura di reclutamento per l'immissione in ruolo del pagina 2 di 9 personale docente per effetto dell'art. 3 comma 2 del D.M. n. 111/2024, secondo cui solo i docenti inclusi “a pieno titolo” nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno possono utilmente concorrere per l'immissione in ruolo e ottenere la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato dopo un anno di servizio con espressa esclusione dei candidati inclusi con riserva, ha prospettato l'illegittimità della norma citata e degli atti ministeriali prodromici e conseguenti, denunciandone, in sintesi, il carattere lesivo e discriminatorio, e ha chiesto nel merito di:
“ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva, in attesa del riconoscimento del proprio titolo estero, quale elemento che non sia di ostacolo ai fini della propria partecipazione ai piani di assunzione indetti dalla normativa speciale in relazione alle GPS
Prima Fascia, classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di primo grado (ADMM)
Cont dell' di in quanto docente specializzata all'estero che già ha inviato istanza di CP_2
riconoscimento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
Ove occorra previa
DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente e già indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Per lo effetto:
ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale ad emanare tutti gli atti e provvedimenti utili affinché la stessa ricorrente possa partecipare effettivamente alla procedura di immissione in ruolo per la classe di concorso ADMM con mansione di docente ed alle dipendenze dell'ATP di CP_2 [...]
, in persona del Ministro p.t. e dei rispettivi Controparte_4 Controparte_1 rappresentati legali p.t. a decorrere dall'a.s. 2024/2025, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione Controparte_1 secondo giustizia. Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree, anche in sede cautelare.
La fase sommaria si è conclusa con ordinanza di rigetto pubblicata in data 11/12/2024.
Istruita nel merito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Si richiamano a tal fine le motivazioni espresse nella sentenza n. 188/2023 di questo Tribunale, in fattispecie parzialmente sovrapponibile a quella qui scrutinata, le cui ragioni risultano pienamente condivisibili.
pagina 3 di 9 “Il ricorso non merita accoglimento, condividendo questo Giudice l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, n. 4411/2022; TAR Lazio, n. 6103/2022 e n.
636/2023) chiamata a valutare la legittimità dell'O.M. n. 112/2022, la cui disapplicazione è invocata a fondamento della domanda attorea, nella parte in cui non consente al docente abilitato di stipulare contratti di insegnamento in mancanza del decreto di riconoscimento del titolo estero.
L'art. 7, comma 4, lett. e) della citata ordinanza ministeriale stabilisce infatti quanto segue: “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal
, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo CP_1
medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.
L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure
La disposizione in esame prevede quindi che i docenti abilitati ovvero specializzati all'estero, con titolo non ancora riconosciuto mediante specifico provvedimento ministeriale, siano inseriti nelle
G.P.S. “con riserva”, senza diritto ad ottenere incarichi di insegnamento a tempo determinato.
Assetto di interessi stabilito dalla norma che appare del tutto ragionevole e legittimo, non ponendosi in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost., come peraltro confermato dalla recente interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa nelle pronunce sopra citate, secondo cui l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. n. 112/2022 è frutto di una scelta discrezionale che opera un necessario bilanciamento tra contrapposti interessi, senza che possano ravvisarsi i denunciati profili di illegittimità e/o irragionevolezza e/o discriminatorietà esposti in ricorso.
Sul punto, si riporta di seguito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la parte motiva della sentenza 636/2023: “2.1. Va preliminarmente evidenziato che, come recentemente affermato anche dal pagina 4 di 9 Consiglio di Stato, sez. VII, 5 settembre 2022, n. 4411, l'ammissione con riserva senza diritto alla stipula di contratti consente agli interessati, pur non in possesso di un titolo di accesso riconosciuto, di essere inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze;
con la conseguenza che, ove il provvedimento di riconoscimento del titolo intervenga nel corso dell'anno scolastico, la riserva verrà sciolta positivamente ed essi potranno stipulare i contratti di supplenza, senza quindi attendere le procedure di aggiornamento o la formazione di nuove graduatorie. In tal modo l'amministrazione effettua un bilanciamento, non manifestamente irragionevole né sproporzionato, tra i seguenti interessi: 1) da un lato, l'interesse allo svolgimento dell'attività lavorativa sussistente in capo agli insegnanti che hanno conseguito all'estero un titolo in attesa di riconoscimento;
2) dall'altro lato,
l'interesse dei discenti a ricevere un sostegno didattico qualificato e l'interesse degli insegnanti ammessi senza riserva a svolgere attività lavorativa senza essere superati in graduatoria dagli ammessi con riserva. Tali ultimi interessi, quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto al primo (in particolare l'interesse dei discenti intercetta i diritti fondamentali alla salute e all'istruzione, trattandosi di minori con patologie anche gravi ), verrebbero compromessi nel caso in cui gli ammessi con riserva potessero stipulare contratti e risultassero poi, all'esito del procedimento di riconoscimento, possessori di un titolo non idoneo all'insegnamento di sostegno o non superassero comunque le misure compensative prescritte. Va pertanto rigettato il motivo con cui è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per sviamento.
2.2. L'impossibilità per coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo di stipulare contratti non contrasta neanche con il diritto europeo. Ed infatti, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente, la direttiva 2005/36/CE, con riferimento alla professione di docente, non contempla un sistema di riconoscimento automatico, lasciando all'amministrazione un margine valutativo anche ai fini della imposizione di eventuali misure compensative o dell'accesso solo parziale alla professione regolamentata;
con l'ulteriore conseguenza che il predetto riconoscimento ha carattere costitutivo del diritto all'esercizio della professione nel Paese ospitante e l'interessato non può pretendere, in mancanza dello stesso, di esercitare l'attività professionale.
2.3. Non può poi ravvisarsi la lamentata disparità di trattamento. Coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione in Italia e coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione all'estero non versano infatti in una situazione uguale, tenuto peraltro conto che per la professione in esame non opera un sistema di riconoscimento automatico della qualifica conseguita all'estero ed è quindi necessaria la previa adozione di un provvedimento di riconoscimento e, eventualmente, anche il superamento delle misure compensative imposte.
pagina 5 di 9 2.4. Non sussiste il lamentato contrasto con la precedente O.M. n. 60/2020. Ed infatti, questa ordinanza aveva un'espressa limitazione temporale agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
(all'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020 si legge testualmente “La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno”). Non è poi conducente il richiamo operato dalla ricorrente alla giurisprudenza formatasi con riferimento al D.M. n. 51/2021, atteso che quest'ultimo decreto disciplinava la formazione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali previsti espressamente dall'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 per l'anno 2021/2022 e rinviava, per quanto in esso non espressamente previsto, alla disciplina contenuta nella medesima ordinanza ministeriale.
2.5. La disciplina prevista dall'ordinanza impugnata non risulta contrastante neanche con la normativa di rango primario. Va al riguardo evidenziato che l'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021 secondo cui “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. Se è vero che tale procedura straordinaria di reclutamento, contenuta in una norma di rango primario, prevedeva per l'anno 2021/2022 la stipula di contratti anche con i soggetti ammessi con riserva nella prima fascia delle GPS in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, va parimenti evidenziato che l'art. 5 ter, comma 1, D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato tale procedura di reclutamento per l'anno 2022/2023
“limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. Anche tale disposizione, quindi, così come l'ordinanza impugnata, pare limitare la possibilità di stipula dei predetti contratti ai soli soggetti che siano già in possesso del titolo di specializzazione, escludendo coloro che siano ancora in attesa del riconoscimento del titolo, avente, come sopra esposto, carattere costitutivo.”.
pagina 6 di 9 L'operato del , che nel caso di specie ha provveduto a seguito di rituale domanda di parte CP_1 ricorrente all'inserimento della stessa “con riserva” nella prima fascia delle GPS per il sostegno
(c.d.c. ADSS) A.S. 2022/2023 e 2023/2024, senza conferimento di incarichi, in carenza di formale atto di riconoscimento della validità del titolo estero di specializzazione da questa solo allegato alla domanda, si pone in continuità col paradigma normativo e l'opzione ermeneutica fin qui esplicitati, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati.
A dette considerazioni, già assorbenti, si aggiunga che non è rinvenibile alcuna norma di legge che attribuisca alla ricorrente il diritto di stipulare contratti di insegnamento in qualità di docente abilitata in mancanza del decreto di riconoscimento del titolo estero. Tanto più che la stessa non ha individuato la norma primaria violata dall'ordinanza ministeriale, quale parametro di comparazione per la valutazione di legittimità dell'atto amministrativo impugnato. Al contrario, disposizioni normative di rango primario riconoscono solo ai docenti in possesso del titolo di abilitazione la possibilità di ricevere incarichi, con esclusione di coloro che siano ancora in attesa del riconoscimento del titolo.
Difatti, l'art. 5 ter del D.L. n. 228/2021 (Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità) dispone che “l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.
Peraltro, il potere normativo del Ministero di regolamentare l'inclusione nelle GPS discende direttamente dalla legge (cfr. art. 2, comma 4 ter D.L. 22/2020, convertito dalla L. n. 41/2020)”.
Le suddette considerazioni sono estendibili all'odierna fattispecie, ancorché regolamentata da diversa –
e più favorevole per docenti in posizione analoga a quella della ricorrente – normativa.
È pacifico che la ricorrente abbia presentato domanda di inserimento in graduatoria I fascia ADMM, dichiarando di possedere il titolo di specializzazione conseguito all'estero, per il quale, tuttavia, non disponeva né dispone di riconoscimento da parte del , a fronte di Controparte_1 istanza presentata in data 3/6/024. Tale circostanza ha determinato l'inserimento della stessa con riserva nella I fascia della suddetta graduatoria e la conseguente impossibilità di partecipare alle procedure volte al conferimento di incarichi di insegnamento su sostegno finalizzati all'immissione in ruolo, atteso quanto disposto dal D.M. n. 111/2024, che preclude ai candidati nella medesima posizione pagina 7 di 9 della ricorrente - ossia in possesso di un titolo di studi estero non riconosciuto dal
[...]
- di concorrere per la stipula di tali contratti. Controparte_1
Tuttavia, all'esito delle procedure di scorrimento delle GPS per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, la ricorrente ha stipulato un contratto su posto di sostegno ADMM con scadenza al
30/6/2025, in attuazione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 comma 4 lett. e) O.M. n. 88/2024, il quale, a differenza della previgente disciplina, autorizza il conferimento di incarichi di supplenza attuando una disciplina di maggior favore per i candidati in posizione analoga a quella della ricorrente, di cui la stessa ha difatti beneficiato.
L'iscrizione con riserva infatti non è sostanzialmente priva di utilità posto che la disciplina ministeriale, con disposizione di favore, consente l'inserimento con riserva nella graduatoria di prima fascia GPS nonostante l'assenza del decreto di riconoscimento (che, di per sé, impedirebbe di valutare il possesso del titolo di specializzazione estero, con conseguente esclusione dalla graduatoria di prima fascia), con attribuzione del relativo punteggio e assicurando la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nel biennio di efficacia delle GPS.
Si richiamano altresì le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 4411 del
5/9/2022, in relazione alla precedente normativa: “(…) Considerato, ancora, che tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
Considerato, infine, che anche l'accesso parziale alle professioni regolamentate, di cui all'art. 5 septies D.Lgs.
n.206/2007, anche prescindendo dalla dubbia rilevanza di tale istituto nella vicenda per cui è causa, è subordinato ad una determinazione positiva dell'autorità competente”. Non rileva, di per sé, il mancato rispetto da parte dell'amministrazione del termine di 120 giorni per il riconoscimento del titolo, giacché la parte può porvi rimedio ricorrendo avverso il silenzio-inadempimento, fermo restando che l'eventuale violazione di norme procedimentali e/o dei canoni di buona fede e correttezza, precetti rivolti sicuramente anche alle amministrazioni pubbliche e che possono determinare l'eventuale responsabilità del funzionari preposti laddove abbiano potuto ingenerare nell'interessato un affidamento incolpevole in determinati risultati, non può comunque costituire veicolo di acquisizione in capo al destinatario dell'atto di diritti in spregio alla violazione di normativa che regolamenta la materia (cfr. anche T. Cuneo, Sentenza n. 12/2022 pubbl. il 18/02/2022 RG n.
209/2021, est. Rispoli).
pagina 8 di 9 Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento in ragione della disciplina sopravvenuta, la quale appare financo più favorevole per i docenti muniti di titolo di sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Vista l'esistenza di contrastanti orientamenti in seno alla giurisprudenza si dispone la compensazione delle spese di lite (Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite, anche con riguardo alla fase cautelare.
Modena, 13/05/2025 Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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