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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 544/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 808/2015 del Giudice di Pace di
Sarno– risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
Parte_1
(già ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Francesco Napolitano
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Eutilia Controparte_1
Viscardi
APPELLATA
c.f. , residente Controparte_2 C.F._1
in Sarno (SA) alla via Tuostolo 3
APPELLATO CONTUMACE
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 15/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
, già Parte_3 Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 808/2015 del
[...]
17/10/2015 del Giudice di Pace di Sarno, con la quale la stessa era stata condannata al pagamento, in favore della sig.ra
[...]
della somma di euro 6.468,13 per i danni subiti in CP_1
conseguenza delle lesioni riportate dalla predetta nel sinistro stradale del 30 luglio 2013, oltre al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.500,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 2.200,00 per competenze professionali.
L'appellante deduceva a motivi: 1) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione;
2) la nullità della ctu svolta in primo grado dal dott. per violazione del Persona_1
contraddittorio e del diritto di difesa;
3) la erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado riguardo alla dinamica del sinistro e alle conseguenze dannose;
4) l'insufficiente motivazione sulla quantificazione del danno non patrimoniale e segnatamente del danno morale;
5) l'eccessività delle spese di giudizio liquidate per il primo grado.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 In particolare, l'appellante esponeva che il ctu aveva dato inizio alle operazioni peritali in data 06/05/2015 presso il suo studio in Angri alla via Ponte Aiello n.12, alle ore 18:30 senza darne notizia al procuratore della compagnia assicurativa convenuta, che infatti non era presente, come non fu presente ai successivi incontri, sempre per mancato avviso da parte del ctu. Ne era derivato che il consulente tecnico di parte della convenuta non aveva potuto contestare l'eccessiva valutazione fatta dal ctu rispetto alla entità delle lesioni riscontrate dal fiduciario della compagnia assicurativa.
Quest'ultimo, infatti, aveva rilevato che, alla luce della legge n.27 del 24/03/2012, non erano residuati postumi risarcibili in RCA, da trauma al ginocchio e rachide cervicale poiché non vi erano state lesioni obiettivabili all'atto delle prime cure, né erano residuati postumi da trauma cranico e che il trauma al collo era stato evidenziato non all'atto delle prime cure ma solo dopo nove giorni.
Né la lesione al menisco e al legamento erano state rilevate nel giudizio di prime cure così come mancava sufficiente documentazione riguardo alla frattura all'incisivo centrale superiore.
Riguardo alla dinamica del sinistro l'appellante evidenziava che l'unico teste escusso aveva fornito una descrizione scarna e generica. L'appellante aggiungeva che il certificato rilasciato dal pronto soccorso dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno – Presidio
Ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno – (prodotto dall'attrice) non riportava l'orario di accesso della presunta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 danneggiata, rilevandosi unicamente l'orario non meglio precisato delle 20, ovvero ben 2 ore dopo l'evento dannoso asseritamente verificatosi in Striano, località distante solo 5 km dal luogo ove è ubicato il detto presidio ospedaliero.
Per tali motivi chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza o in totale riforma della stessa rigettare la domanda proposta in primo grado dall'appellata, in subordine disporre la rinnovazione della ctu medico legale ed in ulteriore subordine limitare la quantificazione del danno rispetto alla liquidazione fatta in primo grado.
Costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito rilevava l'infondatezza dell'eccezione sulla nullità della ctu, in quanto non tempestivamente sollevata alla prima difesa, atteso che all'udienza del 30/6/2015, fissata per l'esame della ctu, già depositata in data 20/6/2015, la compagnia assicurativa non sollevò alcuna eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa o alla presunta mancata trasmissione della bozza, mentre tali rilievi furono sollevati, solo all'udienza di precisazioni e conclusioni, svoltasi in data 15/10/2015. Riguardo alla dinamica del sinistro e ai danni, evidenziava che la compagnia assicurativa aveva già provveduto a pagare i danni alla bicicletta e che il teste sentito in giudizio aveva confermato i fatti. Chiedeva, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, l'appellante faceva presente di aver provveduto a pagare all'appellata la complessiva somma di euro
10.146,44 di cui euro 6.518,56 alla ed euro Controparte_1
3.627,88 al difensore antistatario, per cui, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva la condanna dell'appellata alla restituzione di dette somme.
L'appello non è fondato a va pertanto rigettato.
Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile, in quanto indica le parti dell'impugnata decisione oggetto di censura e i relativi motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellata si è difesa in modo completo.
Venendo al merito, la domanda proposta in primo grado era procedibile in quanto parte attrice, ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, con allegata denuncia di sinistro, ebbe a richiedere il risarcimento dei danni alla Parte_2
compagnia assicurativa dell'autovettura Volkswagen Golg
[...]
tg. BR 065 ST, di proprietà del , la quale però si Controparte_2
era limitata a pagare i danni alla bicicletta, nonostante che, riguardo ai danni alla persona, la fosse stata sottoposta a Controparte_1
visita dal consulente medico legale della compagnia assicurativa.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, dalla dichiarazione del teste escusso in primo grado è emersa una descrizione sufficientemente dettagliata, conforme a quella contenuta nell'atto di citazione, chiarendo che in data 30 luglio 2013, alle ore 18.00
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 circa, in Striano (NA), in via Sarno - Striano, la conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. BR 065 SR, in fase di sorpasso, si strinse troppo sulla propria destra ed andò ad urtare la bicicletta condotta dalla sig.ra che percorreva Controparte_1
regolarmente la carreggiata e che, per l'urto ricevuto, cadde rovinosamente sul selciato. Se è vero quindi che fu escusso un solo teste e che la denuncia di sinistro da sola non è considerata un valido mezzo di prova, la concordanza e la coincidenza delle dichiarazioni nonché la circostanza che la compagnia aveva già pagato i danni subiti dalla bicicletta forniscono una ragionevole prova del fatto storico e della responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del convenuto.
L'istruzione probatoria ha pertanto dimostrato che il sinistro si verificò a causa dell'imprudenza ed imperizia del conducente dell' autovettura Volkswagen Golg tg. BR 065, superando la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Va disattesa l'eccezione di nullità della ctu medico legale sollevata dall'appellante, in quanto, come correttamente evidenziato dall'appellata, la violazione dei diritti della difesa nell'espletamento della consulenza tecnica, dà luogo a nullità relativa della relazione,
e quindi deve necessariamente essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, pena la sua sanatoria. L'eventuale nullità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nè può essere eccepita per la prima volta in grado di appello. (Cass. Sez. II, 12 Novembre 2007, n. 23504, Cass., Sez.II,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 25 Ottobre 2006, n° 22843, Cass. Sez I, 16 Marzo 2004, n. 5312).
Peraltro, la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali deve essere fatta al procuratore della parte costituita, il quale è tenuto ad avvisare il proprio ctp eventualmente nominato. Nel caso in esame il ctu ebbe a inviare alle parti in data 8/6/2015 la relazione e non risulta che fosse stato chiesto al ctu di rifissare la visita. Depositata la consulenza la compagnia assicurativa, tramite il suo procuratore, non eccepì alla prima difesa la asserita nullità, sollevando l'eccezione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente. Per tale motivo non può darsi luogo alla rinnovazione della ctu medico legale.
D'altra parte la liquidazione dei danni non patrimoniali riportati dalla risulta eseguita dal giudice di prime cure CP_1
correttamente ed addirittura in misura inferiore a quella risultante dalla documentazione medico sanitaria prodotta in atti e della ctu medico legale. Le lesioni consistettero in un trauma cranico non commotivo, trauma rachide cervicale, trauma arcata dentata superiore con parziale perdita dell'incisivo superiore destro dalla sua sede, trauma contusivo ginocchio destro” con postumi di invalidità permanente pari al 3 %, una I.T.T. (al 100 %) di gg. 7, una I.T.P. (al 50 %) di giorni 15, una I.T.P. (al 25 %) di gg. 15. Le spese sanitarie risultavano documentate per euro 360,15 a cui dovevano essere aggiunte quelle future dentarie. Trattandosi di lesioni conseguenti alla commissione di un fatto costituente reato
(art. 590 C.P.), al danno biologico andava correttamente aggiunto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 anche un danno morale ex art. 2059 c.c., in quanto i traumi subiti, tra cui la lesione di un dente, e le successive cure dentistiche configuravano senza dubbio, quella sofferenza psicologica, quella lesione permanente all'integrità psicofisica della persona, risarcibile, unitamente al danno biologico, nell'ambito della nozione di danno non patrimoniale omnicomprensivo.
Corretta risulta anche la liquidazione delle competenze professionali, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività delle parti, con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, essendosi mantenuto il giudice di prime cure tra i valori minimi e massimi delle tariffe applicabili.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
Nulla per le spese relativamente all'appellato rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Nocera Inferiore, 25/03/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9