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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/10/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 89/2025 R.G.,
Promossa da
, nato ad [...] il [...] (CF. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata ad [...] il [...] (CF ), rappresentati e difesi, giusta procura C.F._2 in atti, dall'avv. Pasqualino Racioppo;
APPELLANTI
Contro
, nata ad [...] il [...] (c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano Caristia;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, resa nel giudizio iscritto al n. 2656/2021 R.G., pubblicata il 18 giugno 2024, il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda da e nei confronti di , volta ad ottenere la Parte_1 Parte_2 CP_1 condanna di essa convenuta alla eliminazione del sistema di scarico delle acque fognarie e bianche installato sul muro esterno del piano terra della porzione dell'immobile degli attori ed alla condanna alla rimozione del tubo di gas metano, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente di riconoscimento del diritto a mantenere lo stato di fatto e di diritto esistente e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione e , hanno interposto appello Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2025, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_1 la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
Motivi della decisione
Prima di esaminare i motivi sui quali si articola l'appello, ritiene la Corte necessario, siccome eventualmente assorbente rispetto al merito dell'impugnazione, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da . CP_1
Ad avviso dell'appellata, l'impugnazione è inammissibile, siccome tardivamente proposta.
Sostiene che gli appellanti sono decaduti dall'impugnazione per CP_1 decorso del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., posto che la comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza impugnata è avvenuta in data 19 giugno 2024, sicchè
l'appello andava proposto entro il termine di 30 giorni decorrenti da tale data e, pertanto, entro il 19.07.2024.
L'eccezione è fondata.
L'art. 702 quater c.p.c. disponeva che “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Ora, è documentato attraverso la produzione dei messaggi PEC inviati dalla cancelleria del tribunale di Siracusa che l'ordinanza oggetto di impugnazione è stata comunicata in data 19 giugno 2024, sicchè l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 19 luglio 2024, mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 14 gennaio 2025, ben oltre, quindi, il termine di giorni trenta previsto a pena di decadenza dall'art. 702 quater c.p.c.. Osserva la Corte che la comunicazione del 19 giugno 2024 effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 133 cpc è idonea far decorrere il termine breve per l'appello, essendo stata data regolare notizia al procuratore dei ricorrenti del deposito del provvedimento, con indicazione dell'esito del giudizio (rigetto) e allegazione dell'ordinanza in forma integrale (motivazione e dispositivo), senza, quindi, che possano ricorrere le condizioni per l'applicazione del termine lungo di cui all'art. 327 cpc.
Va, pertanto, ritenuta l'inammissibilità dell'appello, restando assorbita ogni questione afferente il merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (causa di valore indeterminabile a bassa complessità) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
e , avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc, resa nel giudizio iscritto al n. Parte_2
2656/2021 R.G., pubblicata il 18 giugno 2024, del giudice unico del Tribunale di Siracusa, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna in solido a rifondere, in favore di , Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese del grado, che liquida in complessivi € 5100,00 (ivi compresi €. 1050,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per fase di trattazione e istruttoria e €
1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 23 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Giovanni Dipietro