Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1857 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, subentrata nei rapporti giu- Parte_1
ridici attivi e passivi di in virtù dell'art 76 Controparte_1
del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni nella L. 106/2021, C.F._1
, in persona del Procuratore speciale, Dott. P.IVA_1 CP_2
[...
giusta procura speciale rilasciata da Controparte_3
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, autenticata in data
[...]
20.04.2023 dal Notaio , in Roma, rep n. 179856 racc n. Persona_1
12275, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Salvato-
re Sanci e Loredana Mazzarella - elettivamente domiciliata presso la sede dello studio sita in Trapani, Via Palermo n.86, (
[...]
. Email_1 Email_2 Email_3
;
[...]
– attore –
CONTRO
La Società con sede legale in Licata in Controparte_4
C/da IA CA , P.I. in persona del legale rappresen- P.IVA_2
Tribunale di Agrigento
tamente che disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Giardina, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso suo studio legale sito in Cani-
cattì (AG) in Corso Umberto I° n. 100 (P.E.C.
[...]
Email_4
– convenuto –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2
., in persona del LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE ha
[...]
convenuto in giudizio in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento la so-
cietà introducendo la fase di merito Controparte_6
dell'opposizione “all'esecuzione” del 4.5.2023 spiegata dall'opposta innan-
zi al G.E. definita con provvedimento di sospensione del 22.5.2023 reso inaudita altera parte.
Si premette che la società aveva impu- Controparte_4
gnato l'intimazione di pagamento num. 29120239002170908/000, di im-
porto pari ad € 62.267,15, notificata a mezzo pec in data 14.03.2023, in-
coando l'opposizione “ex art 615 comma 2 cpc” iscritta al rg. es n.
420/23. In quella sede ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, eccependo: 1) la nullità dell'intimazione opposta per nullità/inesistenza giuridica della notificazione avvenuta a mezzo pec in data 14.03.2023, per essere stata allegata una copia informatica priva di conformità e per non aver incluso la relata di notifica, nonché per essere stata eseguita da un indirizzo per non presente nel ReGindE;
2) CP_7
violazione dell'art 25 del DPR 602/73 per mancata notifica delle presup-
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile poste cartelle di pagamento;
3) inesistenza e/o nullità delle relative notifi-
cazioni; 4) difetto di motivazione dell'intimazione opposta;
5) inesistenza della pretesa creditoria, e/o intervenuta decadenza e/o prescrizione della stessa.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 22.5.2023 in seno al procedimento r.g. es. n. 420/2023, il G.E. ha disposto la sospen-
sione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato con termine di giorni 45
per l'inizio del giudizio di merito.
Nella presente fase l' ha chiesto “di ritenere Parte_1
e dichiarare legittima, valida ed efficace, con qualsiasi statuizione, l'attività
di riscossione eseguita da in relazione all'intimazione di pagamento CP_7
num 29120239002170908/000, notificata a mezzo pec in data
14.03.2023, compresa la notifica di tale atto e degli atti presupposti, riget-
tando tutti i motivi di opposizione perché infondati in fatto e diritto”.
A sostegno, ha dedotto: 1) la regolarità della notifica via PEC
dell'intimazione di pagamento;
2) la regolarità formale dell'intimazione sotto al profilo motivazionale e alla sottoscrizione, nonché
l'inammissibilità della censura, dovendo proporsi ex art 617 cpc entro 20
giorni dalla notifica;
3) la regolarità della notifica delle cartella di paga-
mento num 291201700069000373000 (relativa a tributi Diritti annuali
Camera di Commercio per l'anno 2013) e num 291201900057760000
(per tributi IVA per l'anno 2012 e 2013) presupposte;
4) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
con vittoria di spese.
Ritualmente evocata, si è costituita tardivamente in data 19.12.2023
la società chiedendo “in via preliminare di Controparte_4
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile confermare il provvedimento di sospensione emesso nell'ambito del conten-
zioso n. R.G.E. 420/2023 Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare il
difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Agrigento, essendo competente esclusivamente
per tutte le controversia aventi natura tributaria;
-Rigettare le richieste av-
versarie; - Sempre in Via preliminare e nel merito ancora ritenere e dichia-
rare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza giuridica sia delle re-
lative notifiche dell' atto impugnato e degli atti presupposti sia l'inesistenza
nel merito della pretesa e/o l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della
pretesa, per i motivi tutti specificati in narrativa;
Con condanna alle spese
del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Ha eccepito in via preliminare la nullità/inesistenza della procura alle liti conferita da al proprio difensore e l'inammissibilità dell'atto di CP_7
citazione proposto per inesistenza giuridica della sottoscrizione dell'atto di citazione che risulta firmato in cades e non in pades come invece prescrit-
to dalla normativa vigente;
ancora ha dedotto il difetto di giurisdizione in capo al Giudice Ordinario in favore di quello Tributario in ragione della natura del credito portato dalle cartelle esattoriali;
ha insistito per la sus-
sistenza di vari profili di illegittimità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, riportando tutte le doglianze già indicate in seno al ricorso in opposizione.
Il processo è stato istruito in via documentale e all'udienza del
22.1.2025, sulle conclusioni scritte delle parti, è stato assunto in decisio-
ne a seguito del deposito degli scritti conclusionali ex art 189 cpc.
****
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile Preliminarmente deve chiarirsi che la società Controparte_4
ha impugnato l'intimazione di pagamento num.
29120239002170908/000, di importo pari ad € 62.267,15, nonché delle cartelle di pagamento sottese, formulando un'azione di accertamento ne-
gativo del credito nella forma – a dire dell'opponente – “di opposizione agli
atti esecutivi /o all'esecuzione ex art. 615-617 C.P.C.”.
E' incontestato, tuttavia, che non penda alcuna azione esecutiva e,
pertanto, nessun provvedimento avrebbe potuto essere emesso, in tale veste, dal Giudice dell'Esecuzione (in sede cautelare): l'intimazione di pa-
gamento, infatti, è pacificamente un atto estraneo all'esecuzione forzata.
*
Ciò premesso, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di nulli-
tà/inesistenza della procura alle liti conferita da allo studio CP_7 [...]
, nella persona degli avv.ti Controparte_8
Loredana Mazzarella e Avv. Salvatore Sanci poiché rilasciata in data e luogo imprecisato.
La Suprema Corte di Cassazione, in adesione al principio di conserva-
zione degli atti e di salvaguardia del diritto di difesa ha affermato che “In
tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di
cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del re-
lativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a
tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o me-
diante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antece-
dente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia suc-
cessivo alla notificazione del ricorso stesso” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 2075
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile del 19/01/2024).
Nel caso di specie la procura contiene l'indicazione specifica della data di conferimento (25.5.2023), è antecedente alla redazione e alla notifica dell'atto di citazione ed è stata allegata mediante strumenti informatici all'atto cui accede, pertanto, è stata validamente attribuita ai difensori.
Inconsistente, altresì, la doglianza relativa all'inammissibilità dell'atto di citazione proposto” per inesistenza giuridica della sottoscrizione dell'atto
di citazione che risulta firmato in cades e non in pades”, alla luce dell'ormai datata pronuncia della Cassazione civile, SS.UU., sentenza
27/04/2018 n° 10266 secondo cui “in tema di processo telematico, a nor-
ma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34
del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli stan-
dard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisio-
ne di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo
"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti
estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche al-
la validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale ri-
chiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c.,
18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato de-
creto dirigenziale”.
*
Sono inammissibili i motivi di opposizione sub 5.1 e 5.2 della compar-
sa di costituzione e risposta poiché costituenti motivi nuovi e diversi ri-
spetto a quelli dedotti con il ricorso introduttivo della fase sommaria (Sez.
3 - , Sentenza n. 7163 del 10/03/2023).
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile *
Inconsistente il motivo relativo alla nullità/inesistenza giuridica della notifica via PEC dell'intimazione di pagamento “per essere stata allegata
una copia informatica priva di conformità”, dal momento che un tale requi-
sito non è contemplato dalle norme vigenti.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 39513/21, ha affermato che « la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indiffe-
rentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che
sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia
mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in
originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacifica-
mente nel caso di specie, dove il ha prov- Controparte_9
veduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documen-
to informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto for-
mato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un soft-
ware comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in preceden-
za mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta
in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della noti-
fica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certifica-
ta, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allega-
re, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento infor-
matico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine
analogico>>.( cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019 ) ed ha inoltre che << nessuna norma di legge impone che la copia su supporto in- formatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'a-
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digita- Parte_3
le>>.Si è, infatti, precisato che in tema di riscossione delle imposte, la man-
canza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzio-
nario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio
la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia del-
la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi
in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602
del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con de-
creto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esat-
tore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015,
13461/2012)”.
Sotto altro profilo, l'assenza nel corpo dell'atto della relata di notifica non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque pro- dotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimen- to dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620), come avvenuto nel caso di specie, in cui è rimasto incontestato che l'intimazione di pa-
gamento sia stata notificata all'opponente via pec in data 14.3.2023, tan-
to da essere stata impugnata con ricorso del 4.5.2023.
Priva di pregio l'ulteriore doglianza di nullità della notifica per essere stata eseguita da un indirizzo per non presente nel ReGindE, alla CP_7
luce dell'ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, con la quale Cassazione
ha precisato che, “qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di
un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici re-
gistri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evi-
denziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notifi-
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile cazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e soli-
darietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.
In particolare, la Cassazione ha specificato, in relazione alla notifica-
zione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando
un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “In-
ternet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le
proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed
all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del
1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole noti-
fiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità
formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione
dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un
onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente»
L'assenza dell'indirizzo da cui è stata effettuata la notifica nel registro
INI-PEC non vizia in radice il procedimento notificatorio non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta pro-
venire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente e d'altro canto,
l'opponente non ha in alcun modo evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della
[...]
Pt_
di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domici-
lio digitale dell' , come presente nei pubblici registri ma da uno di- Pt_1
verso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' . Parte_1
*
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile Con riferimento all'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692
dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, asserendo che “l'avviso
di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al
contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973,
ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al
modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è suffi-
ciente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in
precedenza notificata”.
Ai fini della validità della motivazione è, infatti, sufficiente che il con-
tribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alla car-
tella esattoriale precedentemente notificata;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che ritiene opportune.
Nel caso in oggetto, pur essendo fondata l'eccezione di inammissibilità
del motivo per tardività - poiché avrebbe dovuto essere proposto nel ter-
mine di giorni 20 dalla notifica dell'intimazione di pagamento (notifica del
14.03.2023 e deposito del ricorso in data 4.5.2023) - cionondimeno, la censura è inconsistente nel merito: l'intimazione di pagamento n. 291
2023 90021709 08/000, infatti, indica specificamente le cartelle esatto-
riali presupposte, la data della loro notifica e l'ammontare del credito por-
tato da ciascuna (Cartella 29120170006900373000 notificata il
Tribunale di Agrigento
- 10 - Sezione Civile 10/04/2017, di ammontare pari a euro 321,77; Cartella
29120180008627328001 notificata il 03/07/2018 di ammontare pari a euro 63,77; Cartella 29120190008957760000 notificata il 03/09/2019 di ammontare pari a euro 61.881,61).
*
Sciolto il nesso di subordinazione sulla domanda principale in ordine all'intimazione di pagamento (in senso negativo, ossia di rigetto, per la ri-
corrente in opposizione), occorre affrontare la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata relativa alle cartelle esattoriali (Cass. Sezioni
Unite 4845/2021).
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favo-
re delle Commissioni Tributarie per i crediti di natura tributaria (Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30666 depositata il 18 ottobre
2022) con riferimento alle doglianze attinenti alla irregolarità della notifica delle cartella di pagamento num. 291201700069000373000 (relativa a tributi Diritti annuali Camera di Commercio per l'anno 2013) e num
291201900057760000 (per tributi IVA per l'anno 2012 e 2013) presuppo-
ste e alla connessa eccezione di prescrizione.
In merito, il discrimen tra le due giurisdizioni è stato tracciato dalla suprema Corte con la pronuncia a sezioni Unite n. 7822 del 14/04/2020,
la quale ha statuito che “In tema di controversie su atti di riscossione coat-
tiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto
ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tri-
butaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tri-
butaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (in-
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile clusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanzia-
le) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momen-
to dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla
degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle
questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere
dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici)
nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, suc-
cessivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intima-
zione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nulli-
tà di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mez-
zo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Continua la Suprema Corte nell'affermare che “se essa (la prescrizione del credito) si assume verificata perché la notifica della cartella di paga-
mento mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si
poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso
fatto estintivo «prescrizione» suppone, per essere apprezzato, l'accertamento
di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame
risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della
cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza
dell'atto esecutivo che ne rileva l'esistenza”.
Applicando tali principi nel caso di specie, pertanto, le censure relative alle cartella di pagamento num. 291201700069000373000 (afferente a tributi Diritti annuali Camera di Commercio per l'anno 2013) e num
291201900057760000 (per tributi IVA per l'anno 2012 e 2013) derivanti
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile dall'omessa/irregolare notifica delle stesse (Cass. Sez. U. 24/06/2005, n.
13549; in senso conforme, v. Cass. Sez. U. 23/04/2008, n. 10469, «la
controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in
albi e registri delle Camere di commercio - cosiddetto diritto camerale, dovu-
to ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, successivamente regolato dall'art. 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributa-
ria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal 10gennaio
2002, l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostitu-
zione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativa-
mente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e spe-
cie"» ) e alla connessa eccezione di prescrizione – asseritamente maturata a monte dell'intimazione di pagamento - sono sottratte alla giurisdizione ordinaria, pertanto, in parte qua, l'opposizione deve essere rimessa alla giustizia tributaria.
Le spese di lite devono essere compensate per metà poiché il difetto di giurisdizione in ordine alla presente azione è stato determinato dalla indi-
scutibile erroneità dell'iscrizione al ruolo esecuzioni dell'opposizione all'intimazione di pagamento da parte di e Controparte_4
poste a carico della per la restante metà, in Controparte_4
applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile − dichiara il parziale difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario relativamente alle contestazioni relative alle cartelle num. 291201700069000373000 e num 291201900057760000;
− rigetta per il resto i restanti motivi di impugnazione avverso l'intimazione di pagamento num 29120239002170908/000 proposti da
Controparte_4
− compensa per metà le spese di lite e condanna CP_10
al pagamento in favore di
[...] Parte_5
della restante metà liquidata in euro 4.000,00 oltre rimborso
[...]
forfettario iva e cpa da distrarsi in favore degli avv.ti Salvatore Sanci e
Loredana Mazzarella dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, in data 2/02/2025.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 14 - Sezione Civile