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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1080/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Lorenzo Meoli Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1080/2025 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. NUTINI Parte_1 Parte_2
SILVIA;
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate il 20/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio la madre Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per chiederne l'interdizione, domandando di essere nominati rispettivamente tutore e protutore della madre. In subordine, in caso di rigetto della domanda di interdizione, hanno chiesto di nominare per la madre un amministratore di sostegno nella persona di
. Parte_1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che la madre versasse in uno stato di demenza senile conclamata, che la stessa fosse incapace di intendere e volere ed incapace di provvedere ai propri interessi. pagina 1 di 4 La convenuta non si è costituita in giudizio. All'udienza del 12/06/2025, sono stati sentiti i due ricorrenti. Non è stata sentita l'interdicenda, in quanto impossibilitata a spostarsi dalla RSA ove risulta domiciliata. Il Pubblico Ministero è stato posto nelle condizioni di intervenire, essendogli stato comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione con comunicazione pec della cancelleria del 10/04/2025. Si è quindi rimessa la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta depositate in data 20/06/2025, nelle quali i ricorrenti hanno insistito nella domanda principale di interdizione ed in quella subordinata di apertura di amministrazione di sostegno. Ciò posto, deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta
, stante la sua mancata costituzione, pur in presenza di regolare notifica Controparte_1 del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza davanti al Giudice designato. Sempre in via preliminare, va osservato che si è ritenuta superflua l'audizione della convenuta (peraltro impossibilitata a spostarsi dalla RSA ove risulta domiciliata), poiché, già sulla base delle allegazioni del ricorso e della documentazione ad esso allegata, e soprattutto sulla scorta del consolidato orientamento di questo Tribunale ( si rimanda ex multis a Tribunale di Reggio Emilia, Sez. I Civile, sentenza n. 64/2024 depositata in data 15/01/2024, nonché alle sentenze n. 74/2024 e n. 82/2024 entrambe del 16/01/2024 ), il ricorso appariva sin da subito, prima facie, infondato e destinato ad essere respinto. Nel merito, si osserva infatti quanto segue. L'interdizione costituisce misura da applicarsi in via del tutto residuale, allorché gli altri strumenti di protezione non appaiano idonei alla tutela dell'incapace. Invero, "In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass., Sez. 1, n. 4866 del 01/03/2010). Già la Corte costituzionale, in precedenza, con la pronuncia n. 440 del 9 dicembre 2005, aveva chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando ciò sia necessario ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri pagina 2 di 4 interessi, vanno tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, in quanto esposto alle possibili conseguenze pregiudizievoli di atti negoziali compiuti senza la necessaria capacità di agire, è consentito ricorrere all'istituto della interdizione (Corte Cost., sentenza 9 dicembre 2005, n. 440). Nel caso concreto, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione (interdizione da un lato, amministrazione di sostegno dall'altro) non è dunque rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità (patologia) psichica: l'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva;
sicché, nel caso concreto, il fatto che la convenuta sia affetta da grave decadimento cognitivo e demenza senile non risulta, di per sé, sufficiente a giustificare l'interdizione. Occorre piuttosto verificare, caso per caso, se la protezione del soggetto infermo di mente sia o meno garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno;
sicché, solo ove non sia possibile far ricorso a tale strumento di tutela possono trovare spazio gli istituti preesistenti dell'interdizione o dell'inabilitazione che hanno comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarli, in considerazione degli effetti che da essi derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura. Trasponendo i principi sopra esposti alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che dalla documentazione prodotta, si evince che l'applicazione di una misura di protezione appaia sì conforme agli interessi della convenuta;
non è infatti in discussione che necessiti di un sostegno;
tuttavia, come si è detto, nella scelta tra le Controparte_1 diverse misure di protezione previste dall'ordinamento, il criterio selettivo è rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità, della gravità o della natura dell'infermità (patologia) psichica. Nel caso di specie, la convenuta è ricoverata in una RSA, percepisce la pensione oltre ad un canone di locazione relativo ad immobile di cui è comproprietaria per 2/3, è titolare di conto corrente e di un cospicuo patrimonio mobiliare. Non ricorre il requisito prescritto dall'art. 414 c.c. ove si prevede la necessità dell'interdizione (“quando ciò è necessario”) per assicurare adeguata protezione all'infermo; ella infatti gode di protezione sul piano dell'assistenza materiale e sanitaria e, sotto questo profilo, l'interdizione non assicurerebbe nulla di più rispetto alla misura dell'amministrazione di sostegno.
pagina 3 di 4 In conclusione, posto che l'interdizione si presenta quale misura avente carattere residuale, e l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere senz'altro privilegiato strumento di protezione dotato di maggiore flessibilità grazie alle maggiori possibilità di modellazione sulle effettive esigenze del soggetto debole, consentendo di modulare i poteri-doveri dell'amministratore a seconda delle peculiarità del caso concreto, limitando il meno possibile le capacità del beneficiario, ritiene il Collegio che un'adeguata tutela della persona possa essere realizzata applicando l'amministrazione di sostegno (cfr. l'art. 418, 3° co., c.c.). Spetterà in ogni caso al Giudice Tutelare ogni valutazione in proposito. Si dà atto che il figlio della convenuta, ossia il ricorrente , ha manifestato Parte_1 la propria disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Considerate la posizione delle parti e la natura del procedimento, nonché le ragioni della decisione e la mancata costituzione della convenuta, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa R.G. N. 1080/2025, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_1
2) Respinge la domanda di interdizione;
3) Dispone con separata ordinanza la trasmissione di copia degli atti del procedimento (compresa la sentenza) al Giudice Tutelare in sede per l'eventuale apertura di una amministrazione di sostegno avente come beneficiaria la sig.ra ; Controparte_1
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Lorenzo Meoli Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1080/2025 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. NUTINI Parte_1 Parte_2
SILVIA;
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate il 20/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio la madre Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per chiederne l'interdizione, domandando di essere nominati rispettivamente tutore e protutore della madre. In subordine, in caso di rigetto della domanda di interdizione, hanno chiesto di nominare per la madre un amministratore di sostegno nella persona di
. Parte_1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che la madre versasse in uno stato di demenza senile conclamata, che la stessa fosse incapace di intendere e volere ed incapace di provvedere ai propri interessi. pagina 1 di 4 La convenuta non si è costituita in giudizio. All'udienza del 12/06/2025, sono stati sentiti i due ricorrenti. Non è stata sentita l'interdicenda, in quanto impossibilitata a spostarsi dalla RSA ove risulta domiciliata. Il Pubblico Ministero è stato posto nelle condizioni di intervenire, essendogli stato comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione con comunicazione pec della cancelleria del 10/04/2025. Si è quindi rimessa la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta depositate in data 20/06/2025, nelle quali i ricorrenti hanno insistito nella domanda principale di interdizione ed in quella subordinata di apertura di amministrazione di sostegno. Ciò posto, deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta
, stante la sua mancata costituzione, pur in presenza di regolare notifica Controparte_1 del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza davanti al Giudice designato. Sempre in via preliminare, va osservato che si è ritenuta superflua l'audizione della convenuta (peraltro impossibilitata a spostarsi dalla RSA ove risulta domiciliata), poiché, già sulla base delle allegazioni del ricorso e della documentazione ad esso allegata, e soprattutto sulla scorta del consolidato orientamento di questo Tribunale ( si rimanda ex multis a Tribunale di Reggio Emilia, Sez. I Civile, sentenza n. 64/2024 depositata in data 15/01/2024, nonché alle sentenze n. 74/2024 e n. 82/2024 entrambe del 16/01/2024 ), il ricorso appariva sin da subito, prima facie, infondato e destinato ad essere respinto. Nel merito, si osserva infatti quanto segue. L'interdizione costituisce misura da applicarsi in via del tutto residuale, allorché gli altri strumenti di protezione non appaiano idonei alla tutela dell'incapace. Invero, "In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass., Sez. 1, n. 4866 del 01/03/2010). Già la Corte costituzionale, in precedenza, con la pronuncia n. 440 del 9 dicembre 2005, aveva chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando ciò sia necessario ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri pagina 2 di 4 interessi, vanno tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, in quanto esposto alle possibili conseguenze pregiudizievoli di atti negoziali compiuti senza la necessaria capacità di agire, è consentito ricorrere all'istituto della interdizione (Corte Cost., sentenza 9 dicembre 2005, n. 440). Nel caso concreto, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione (interdizione da un lato, amministrazione di sostegno dall'altro) non è dunque rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità (patologia) psichica: l'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva;
sicché, nel caso concreto, il fatto che la convenuta sia affetta da grave decadimento cognitivo e demenza senile non risulta, di per sé, sufficiente a giustificare l'interdizione. Occorre piuttosto verificare, caso per caso, se la protezione del soggetto infermo di mente sia o meno garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno;
sicché, solo ove non sia possibile far ricorso a tale strumento di tutela possono trovare spazio gli istituti preesistenti dell'interdizione o dell'inabilitazione che hanno comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarli, in considerazione degli effetti che da essi derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura. Trasponendo i principi sopra esposti alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che dalla documentazione prodotta, si evince che l'applicazione di una misura di protezione appaia sì conforme agli interessi della convenuta;
non è infatti in discussione che necessiti di un sostegno;
tuttavia, come si è detto, nella scelta tra le Controparte_1 diverse misure di protezione previste dall'ordinamento, il criterio selettivo è rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità, della gravità o della natura dell'infermità (patologia) psichica. Nel caso di specie, la convenuta è ricoverata in una RSA, percepisce la pensione oltre ad un canone di locazione relativo ad immobile di cui è comproprietaria per 2/3, è titolare di conto corrente e di un cospicuo patrimonio mobiliare. Non ricorre il requisito prescritto dall'art. 414 c.c. ove si prevede la necessità dell'interdizione (“quando ciò è necessario”) per assicurare adeguata protezione all'infermo; ella infatti gode di protezione sul piano dell'assistenza materiale e sanitaria e, sotto questo profilo, l'interdizione non assicurerebbe nulla di più rispetto alla misura dell'amministrazione di sostegno.
pagina 3 di 4 In conclusione, posto che l'interdizione si presenta quale misura avente carattere residuale, e l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere senz'altro privilegiato strumento di protezione dotato di maggiore flessibilità grazie alle maggiori possibilità di modellazione sulle effettive esigenze del soggetto debole, consentendo di modulare i poteri-doveri dell'amministratore a seconda delle peculiarità del caso concreto, limitando il meno possibile le capacità del beneficiario, ritiene il Collegio che un'adeguata tutela della persona possa essere realizzata applicando l'amministrazione di sostegno (cfr. l'art. 418, 3° co., c.c.). Spetterà in ogni caso al Giudice Tutelare ogni valutazione in proposito. Si dà atto che il figlio della convenuta, ossia il ricorrente , ha manifestato Parte_1 la propria disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Considerate la posizione delle parti e la natura del procedimento, nonché le ragioni della decisione e la mancata costituzione della convenuta, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa R.G. N. 1080/2025, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_1
2) Respinge la domanda di interdizione;
3) Dispone con separata ordinanza la trasmissione di copia degli atti del procedimento (compresa la sentenza) al Giudice Tutelare in sede per l'eventuale apertura di una amministrazione di sostegno avente come beneficiaria la sig.ra ; Controparte_1
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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