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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 3481/2025 promossa da
(c.f. , nato/a a BORSA Parte_1 C.F._1 (Romania), il 6/08/1998 con l'avv. MANUELA TURCATO
e
RI LA UT (c.f. ), nato/a a ARAD C.F._2 (Romania), il 17/08/1999 con l'avv. RI GIUSTO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 3/06/2025, i coniugi Parte_1
e RI LA UT hanno richiesto a questo Tribunale
[...] di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
2 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a BORSA (Romania), il 6/08/1998 Parte_1 e RI LA UT, nato/a a ARAD (Romania), il 17/08/1999, uniti in matrimonio il 16/08/2019 a BORSA (Romania), atto non trascritto nei Registri dello Stato Civile nazionali, alle seguenti condizioni:
“1) dichiararsi la separazione personale tra i coniugi FL CR e
[...]
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, Pt_1 dando atto che i coniugi non vivono più insieme già da tempo;
2) Affidamento dei figli minori: le figlie e vengono affidate in Persona_1 Per_2 modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie stesse, relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto, per quanto attiene al sistema educativo e all'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando le figlie stiano con l'uno o con l'altro genitore. La collocazione delle figlie minori sarà disciplinata come da segue:
Piano Genitoriale
A) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie liberamente durante la settimana, quando lo desidera, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi delle minori, previo avviso alla madre di almeno 8 ore, salvo minor tempo in caso di documentati imprevisti.
A titolo meramente esemplificativo, potranno essere due sere infrasettimanali, come il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, tuttavia ciò dipenderà dall'effettiva possibilità del sig. di recarsi dalle figlie in quanto la sua Pt_1 tipologia di lavoro prevede trasferte settimanali, a tal fine lo stesso si impegna come precisato a comunicazioni tempestive. In ogni caso il padre potrà vedere e stare con le figlie un weekend a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30. L'onere di accompagnare le figlie da un'abitazione all'altra nei casi di diverso pernottamento delle figlie saranno suddivisi tra i genitori al 50% ciascuno. Le festività infrasettimanali saranno divise in modo alternato tra i genitori.
3 B) Le minori trascorreranno le vacanze natalizie (settimana di Natale o
Capodanno) ad anni alterni curando di alternare di anno in anno il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
due giorni continuativi durante le festività pasquali curando di alternare Pasqua e Pasquetta di anno in anno: chi ha trascorso il
Natale con le figlie li avrà con sé il giorno di Pasquetta del medesimo anno scolastico e viceversa l'anno successivo. Il genitore che ha trascorso con le figlie il Capodanno trascorrerà con loro la Pasqua. Nel 2025 le figlie trascorreranno il
Natale con la madre.
C) Le figlie trascorreranno con il padre 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive. Anche la madre avrà a disposizione un medesimo periodo delle vacanze estive. I coniugi si accorderanno sulla suddivisione di tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo o concomitanza dei rispettivi periodi di ferie, il diritto di scelta spetterà ai genitori alternativamente. Nel 2025 tale diritto, da esercitarsi entro il 30.05.2025, spetterà alla madre. Nel 2026 tale diritto spetterà al padre. Il giorno del compleanno delle figlie queste staranno con uno dei genitori ad anni alterni. Compatibilmente con gli impegni scolastici le figlie trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e del compleanno di questi e con la madre il giorno della festa della mamma e quello del compleanno di quest'ultima (calendario questo con prevalenza sulla programmazione settimanale di visita e di affidamento).
3) il sig. corrisponderà alla madre, a titolo di contribuito al mantenimento Pt_1 delle figlie e , la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna Per_1 Per_2 figlia) entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat a partire da febbraio 2026;
4) le spese straordinarie, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori al 50% (cinquanta per cento);
6) l'assegno unico per le figlie sarà percepito per intero, e quindi al 100% dalla sig.ra FL CR;
7) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per le figlie minori e nonché per la richiesta dei documenti di Per_1 Per_2 identità delle minori;
8) i coniugi danno atto che hanno provveduto già a dividere i loro conti correnti, e regolato ogni altro loro rapporto economico intercorrente;
9) fatti salvi gli obblighi disciplinati nel presente atto, le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e, pertanto, le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto;
10) spese legali interamente compensate tra le parti”;
4 2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 3481/2025 promossa da
(c.f. , nato/a a BORSA Parte_1 C.F._1 (Romania), il 6/08/1998 con l'avv. MANUELA TURCATO
e
RI LA UT (c.f. ), nato/a a ARAD C.F._2 (Romania), il 17/08/1999 con l'avv. RI GIUSTO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 3/06/2025, i coniugi Parte_1
e RI LA UT hanno richiesto a questo Tribunale
[...] di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
2 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a BORSA (Romania), il 6/08/1998 Parte_1 e RI LA UT, nato/a a ARAD (Romania), il 17/08/1999, uniti in matrimonio il 16/08/2019 a BORSA (Romania), atto non trascritto nei Registri dello Stato Civile nazionali, alle seguenti condizioni:
“1) dichiararsi la separazione personale tra i coniugi FL CR e
[...]
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, Pt_1 dando atto che i coniugi non vivono più insieme già da tempo;
2) Affidamento dei figli minori: le figlie e vengono affidate in Persona_1 Per_2 modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie stesse, relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto, per quanto attiene al sistema educativo e all'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando le figlie stiano con l'uno o con l'altro genitore. La collocazione delle figlie minori sarà disciplinata come da segue:
Piano Genitoriale
A) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie liberamente durante la settimana, quando lo desidera, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi delle minori, previo avviso alla madre di almeno 8 ore, salvo minor tempo in caso di documentati imprevisti.
A titolo meramente esemplificativo, potranno essere due sere infrasettimanali, come il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, tuttavia ciò dipenderà dall'effettiva possibilità del sig. di recarsi dalle figlie in quanto la sua Pt_1 tipologia di lavoro prevede trasferte settimanali, a tal fine lo stesso si impegna come precisato a comunicazioni tempestive. In ogni caso il padre potrà vedere e stare con le figlie un weekend a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30. L'onere di accompagnare le figlie da un'abitazione all'altra nei casi di diverso pernottamento delle figlie saranno suddivisi tra i genitori al 50% ciascuno. Le festività infrasettimanali saranno divise in modo alternato tra i genitori.
3 B) Le minori trascorreranno le vacanze natalizie (settimana di Natale o
Capodanno) ad anni alterni curando di alternare di anno in anno il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
due giorni continuativi durante le festività pasquali curando di alternare Pasqua e Pasquetta di anno in anno: chi ha trascorso il
Natale con le figlie li avrà con sé il giorno di Pasquetta del medesimo anno scolastico e viceversa l'anno successivo. Il genitore che ha trascorso con le figlie il Capodanno trascorrerà con loro la Pasqua. Nel 2025 le figlie trascorreranno il
Natale con la madre.
C) Le figlie trascorreranno con il padre 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive. Anche la madre avrà a disposizione un medesimo periodo delle vacanze estive. I coniugi si accorderanno sulla suddivisione di tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo o concomitanza dei rispettivi periodi di ferie, il diritto di scelta spetterà ai genitori alternativamente. Nel 2025 tale diritto, da esercitarsi entro il 30.05.2025, spetterà alla madre. Nel 2026 tale diritto spetterà al padre. Il giorno del compleanno delle figlie queste staranno con uno dei genitori ad anni alterni. Compatibilmente con gli impegni scolastici le figlie trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e del compleanno di questi e con la madre il giorno della festa della mamma e quello del compleanno di quest'ultima (calendario questo con prevalenza sulla programmazione settimanale di visita e di affidamento).
3) il sig. corrisponderà alla madre, a titolo di contribuito al mantenimento Pt_1 delle figlie e , la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna Per_1 Per_2 figlia) entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat a partire da febbraio 2026;
4) le spese straordinarie, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori al 50% (cinquanta per cento);
6) l'assegno unico per le figlie sarà percepito per intero, e quindi al 100% dalla sig.ra FL CR;
7) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per le figlie minori e nonché per la richiesta dei documenti di Per_1 Per_2 identità delle minori;
8) i coniugi danno atto che hanno provveduto già a dividere i loro conti correnti, e regolato ogni altro loro rapporto economico intercorrente;
9) fatti salvi gli obblighi disciplinati nel presente atto, le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e, pertanto, le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto;
10) spese legali interamente compensate tra le parti”;
4 2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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