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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 181/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 181/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LEONARDO BAVA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via XX Settembre 14/12 A 16121 Genova ITALIA presso il difensore avv. LEONARDO BAVA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 13.2.2025, agisce Parte_2
nei confronti di chiedendo di accertarsi che la pensione diretta di propria CP_1 pertinenza è esente da IRPEF ai sensi dell'art. 2, comma 211 della legge n. 232/2016, in particolare espone che è familiare superstite di vittima del dovere ed è titolare di trattamento pensionistico CAT. TT Prestazione 00410530; che avrebbe diritto al beneficio dell'esenzione fiscale previsto dall'art. 1, comma 21 della legge n. 232/2016 già previsto per le vittime del terrorismo.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in favore del giudice tributario. Nel merito, asserisce che il beneficio sarebbe riservato alle vittime del dovere e ai familiari superstiti;
che l'estensione del beneficio ai superstiti ha un senso nell'ottica di una sua propagazione dallo status di vittima del dovere del de cuius, ma solo per quanto è riferibile alla situazione del beneficiario in quanto superstite del de cuius.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Coglie nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dall'istituto resistente.
La presente controversia, infatti, verte sull'applicabilità di una ritenuta fiscale e deve, pertanto, essere decisa dal giudice tributario.
Che tale questione rientri nella giurisdizione del giudice tributario è confermato anche dai precedenti giurisprudenziali citati da parte ricorrente.
Alla luce di quanto prospettato, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione per essere questa del giudice tributario.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della rilevanza strettamente processuale della questione.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
2
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 15/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 181/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LEONARDO BAVA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via XX Settembre 14/12 A 16121 Genova ITALIA presso il difensore avv. LEONARDO BAVA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 13.2.2025, agisce Parte_2
nei confronti di chiedendo di accertarsi che la pensione diretta di propria CP_1 pertinenza è esente da IRPEF ai sensi dell'art. 2, comma 211 della legge n. 232/2016, in particolare espone che è familiare superstite di vittima del dovere ed è titolare di trattamento pensionistico CAT. TT Prestazione 00410530; che avrebbe diritto al beneficio dell'esenzione fiscale previsto dall'art. 1, comma 21 della legge n. 232/2016 già previsto per le vittime del terrorismo.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in favore del giudice tributario. Nel merito, asserisce che il beneficio sarebbe riservato alle vittime del dovere e ai familiari superstiti;
che l'estensione del beneficio ai superstiti ha un senso nell'ottica di una sua propagazione dallo status di vittima del dovere del de cuius, ma solo per quanto è riferibile alla situazione del beneficiario in quanto superstite del de cuius.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Coglie nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dall'istituto resistente.
La presente controversia, infatti, verte sull'applicabilità di una ritenuta fiscale e deve, pertanto, essere decisa dal giudice tributario.
Che tale questione rientri nella giurisdizione del giudice tributario è confermato anche dai precedenti giurisprudenziali citati da parte ricorrente.
Alla luce di quanto prospettato, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione per essere questa del giudice tributario.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della rilevanza strettamente processuale della questione.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
2
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 15/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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