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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5956 del R.G. dell'anno 2014,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
vertente tra
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Generoso Baio giusta procura ed elezione di domicilio in atti
-opponente-
e in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1
sede in Roma via Nazionale, 91, p.i. (incorporante la P.IVA_1 [...]
e con sede in Napoli in via F. Crispi,4 (p.i. Controparte_2 CP_3
) in persona del procuratore speciale p.t., dott.ssa ), P.IVA_2 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maione giusta procura ed elezione di domicilio in atti, - convenuta opposta- nonchè
(già a seguito di fusione per Controparte_5 CP_6
incorporazione del 23.11.2022) a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese,
Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, in qualità di mandataria di C.F. Controparte_7
e P.IVA , in virtù di procura Rep.9912 Racc.4648 Notaio del P.IVA_3 Persona_1
05/07/2018, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maione, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
-intervenuta ex art. 111 cpc-
e con sede legale in Milano al Corso Como n.17 (p.iva Controparte_8
) in persona del procuratore e legale rappresentante p.t. dott. P.IVA_4 CP_9
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro TO e dall'avv. Fulvio
[...]
TO giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
-terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69. Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006). Brevemente si osserva che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di chiamata in causa del terzo, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_10
in persona del legale rapp.te p.t. al fine di accertare e dichiarare la nullità del
[...]
monitorio opposto, in primis per difformità dell'indicazione del Giudice adito rispetto a quello dinanzi al quale esso è stato depositato, nonchè per incompetenza del Giudice adito, nel merito per la sua infondatezza e comunque, in via subordinata, chiedeva condannarsi il terzo chiamato in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_11
a corrispondere le somme riconosciute in favore della stessa Controparte_2
in forza del contratto di assicurazione con la medesima stipulato. Autorizzata la
[...]
chiamata in causa dell' in persona del suo legale rapp.te p.t., la stessa CP_11
si costituiva in giudizio ed impugnava la domanda come proposta chiedendo il rigetto della domanda per prescrizione della garanzia richiesta, nonché per infondatezza nel merito, con vittoria delle spese di lite. Analogamente si costituiva in giudizio l'allora la quale impugnava l'opposizione proposta in quanto Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite. Infine, nel corso del giudizio, con atto di intervento ex art. 111 cpc, si costituiva in giudizio, quale cessionaria del credito, la la quale instava per l'accoglimento di quanto dedotto Controparte_5
ed eccepito da parte opposta della quale chiedeva la estromissione, con vittoria delle spese del giudizio. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma, all'esito del rigetto delle richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.06.2024, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente si rileva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente è fondata e merita accoglimento in virtù di quanto le parti hanno concordato nel contratto di leasing nr. 2063185 del 04.06.2007 e, più precisamente, con riferimento alla clausola contenuta nell'art.23, dove si legge che
“….deroga alle norme di cui agli artt. 18 e ss del Codice di Procedura Civile, resta espressamente convenuto che, per qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione e all' esecuzione del presente contratto o comunque da esso nascente sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli”. Ebbene, ciò costituisce una espressa deroga della competenza per territorio, essendo convenuta la competenza di un foro, quello di Napoli, competente a conoscere “in via esclusiva” di ogni controversia nascente dal contratto di locazione finanziaria o dall'esecuzione del medesimo.
Tale clausola deve inoltre ritenersi valida, in quanto regolarmente accettata dall'opponente mediante esplicita sottoscrizione.
Dunque, la clausola de quo, radica la competenza esclusiva a conoscere della presente controversia in capo al Tribunale di Napoli. È ben noto che la clausola contrattuale mediante le quali si deroga rispetto alla competenza del Giudice del luogo di residenza della parte “consumatore” è da considerarsi in linea di principio vessatoria, determinando uno squilibrio notevole delle rispettive posizioni contrattuali. Tuttavia tale vessatorietà può essere esclusa laddove si dimostri che la pattuizione in discorso non è frutto di una imposizione unilaterale ma bensì del consapevole esercizio della propria libertà contrattuale (cfr. in tal senso: “Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341
c.c., ma anche - a norma dell' art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34” Tribunale Perugia sez.
II, 03/12/2021, n.1663). Il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è comunque di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs
6 settembre 2005, n.206. Nel caso di specie, dal punto di vista formale, la clausola derogatoria della competenza rispetto all'intestato Tribunale risulta sottoscritta per espressa accettazione da parte di . Resta quindi da verificare se tale Parte_1
sottoscrizione sia stato frutto di una specifica trattativa. Sennonché, dalla lettura del contratto di cui è causa, la clausola in oggetto, reca specifica sottoscrizione portante appunto la precisa intestazione: “elezione di domicilio e foro competente-deroga”. Di conseguenza, bisogna concludere per la validità della clausola con cui le odierne parti in causa hanno inteso derogare alla competenza del foro del consumatore, in favore del
Tribunale di Napoli. A dirimere ogni dubbio in merito alla derogabilità del foro del consumatore la Suprema Corte ha esplicitamente precisato che l'eventuale clausola contrattuale di deroga dello stesso non può ritenersi nulla nel caso in cui il consumatore non intende avvalersi del foro a lui riferibile nella detta qualità. (Cass. Civ. Ord
20.04.22 nr.12541). Nel caso di specie l'incompetenza territoriale è eccepita dall'opponente-consumatore, che riveste la veste sostanziale di convenuto rispetto al giudice adito dal creditore in sede monitoria, il quale ha specificamente affermato la validità della sottoscrizione della clausola sottoscritta. Parte opposta, attore in senso sostanziale, ha invece adito il tribunale di Nocera Inferiore nel presupposto che la predetta clausola derogatoria sia nulla. Tale nullità, però, non poteva essere rilevata dalla controparte a cui vantaggio non opera né tantomeno d'ufficio dal giudice. Va da ultimo precisato che l'effetto di una pattuizione di un foro esclusivo comporta l'esclusione degli altri fori previsti dalla legge i quali pertanto restano inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga una pattuizione siffatta conseguentemente la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo non è tenuto a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali ( cfr sul punto Cass. 31 marzo 2017 nr. 8548).
Quanto poi alla natura esclusiva (e non concorrente) della competenza in discorso, la stessa si evince con chiarezza allorquando le parti parlano di foro esclusivo.
Concludendo dunque, va rilevata l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice a conoscere della presente controversia, individuandosi quale Tribunale competente a conoscere della stessa il Tribunale di Napoli. L'accoglimento della rilevata eccezione relativa alla competenza comporta la nullità del monitorio opposto con la conseguente revoca dello stesso.
Attesa la peculiarità delle questioni di diritto trattate, compensa le spese di lite della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando sul presente giudizio, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
I. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Napoli ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto
Ingiuntivo nr. 1223/14 pronunciato dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 4 luglio 2014 che viene revocato;
II. Attesa la peculiarità delle questioni di diritto trattate, compensa le spese di lite del presente giudizio.
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare