Art. 2.
Gli Atti internazionali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, entrano in vigore conformemente all'articolo VII, nn. 1 e 2 del Protocollo di emendamento.
Gli Atti internazionali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, entrano in vigore conformemente all'articolo VII, nn. 1 e 2 del Protocollo di emendamento.