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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3758/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 02.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 3758 dell'R.G.A.C. anno 2024, a seguito della udienza del
02/10/2025 vertente t r a
(C.F. – P.I. , conferitaria del ramo di azienda assicurativo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 per atto notaio di Milano del Parte_2 Controparte_1 Persona_1
28/06/2013 rep. 18568/5.996 con effetto 01/07/2013 – in qualità di Impresa Designata per il Fondo di garanzia – con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa, 14 in Controparte_2 persona del suo l.r.p.t. dott. , C.F. quale procuratore speciale di Controparte_3 C.F._1
munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito Notaio Parte_1 Persona_2
P.IVA di Treviso del 18/12/2014 rep. N. 186906/racc. , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in
[...] atti dall'Avv. to Paolo Vitiello (cod. fisc. presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53
- Appellante –
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_4
c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Daniela Andria (c.f. C.F._3
pagina 1 di 5 ) e Antonio Andria, (C.F ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 C.F._5 presso il loro studio in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 24
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 736/2024, resa dal Giudice di Pace di Salerno, II Sezione
Civile, in persona del Giudice Dott. Alfonso Raimo – R.G. n. 9710/2021, pubblicata il 28.03.2024.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_4
Giudice di Pace di Salerno la compagnia nella qualità di Impresa Designata per il Parte_1
Fondo di garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro stradale verificato in data 08/08/2017 alle ore 12:45 circa in
Autostrada A/3 Salerno – Reggio Calabria.
La compagnia nella qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia Parte_1
Vittime della Strada, eccepiva la nullità della domanda, l'improponibilità, l'improcedibilità nonché la carenza di legittimazione passiva, in quanto non essendo provata la circostanza che l'oggetto presente sul tratto autostradale suindicato fosse stato rilasciato e/o perso da un veicolo non indentificato, rientrando la responsabilità di custodia in capo alla società concessionaria del tratto autostradale, non avendo l'odierna appellante alcuna responsabilità nel sinistro de quo;
pertanto la convenuta compagnia insisteva, nel giudizio di primo grado per il rigetto della domanda attorea.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di tre testimoni di parte attorea, e con CTU medico legale, il
Giudice di Pace introitava la causa a sentenza e con sentenza n. 736/2024 pubblicata il 28/03/2024, così disponeva: “a) accoglie la domanda attorea e per effetto condanna in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come per legge, a far data dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di CTU in favore della
Dott.ssa liquidandole in € 450,00; 3) condanna inoltre, la predetta parte convenuta, al pagamento delle spese Persona_3 di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dell'attore, liquidandole in €264,00 per spese, € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA se dovuta”.
Avverso la predetta sentenza, la proponeva appello censurando la decisione perché emessa Pt_1 in violazione di norme di diritto, perché la motivazione è errata, insufficiente, illogica, contraddittoria e pertanto ne chiedeva la riforma integrale.
Parte appellante, nello specifico riteneva non provata la domanda;
contestava la propria legittimazione passiva in luogo della legittimazione passiva dell'ente gestore e custode dell'autostrada.
pagina 2 di 5 Parte appellata si costituiva in giudizio impugnando l'atto di appello notificato da Parte_1 contestandone i motivi in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto
[...] chiedeva di rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 736/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Salerno e di Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio con attribuzione agli avvocati antistatari.
La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
02/10/2025 celebrata con note scritte ex. art 127 ter cpc
Tanto premesso l'appellante contesta l'affermazione, nella sentenza gravata, della propria legittimazione passiva, in qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia Vittime della Strada, contenuta a pagina 3 della motivazione: “i testi escussi in giudizio hanno ricostruito la dinamica dell'evento così come descritta nell'atto introduttivo…. Risulta pacifica l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo, rimasto non identificato”.
Secondo parte appellante il Giudice di Pace di Salerno avrebbe erroneamente motivato la sentenza o, meglio, ha ritenuto l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto nonostante non fosse stata provata.
Sul punto, sostiene che il danneggiato, che promuove una richiesta di risarcimento danni nei confronti del , in caso di sinistro cagionato da veicolo o natante Parte_3 non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990, ovvero art. 283 lettera a
D.lgs. 209/2005, ha l'onere di provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto.
Nel caso di specie, parte appellata avrebbe dovuto provare che la caduta a causa della presenza del tronco sulla propria corsia di marcia fosse stata causata dalla perdita di carico di un veicolo rimasto sconosciuto.
Parte appellante evidenzia che dall'escussione dei testimoni forniti da parte appellata, è stato semplicemente presunto che il tronco di legno fosse caduto sulla carreggiata da un veicolo che transitava sull'autostrada, ma nulla effettivamente è stato visto e quindi il fatto non sarebbe stato provato.
Secondo parte appellante i testimoni escussi non sarebbero attendibili in quanto le loro dichiarazioni sono basate su personali opinioni che le hanno portate a valorizzare alcuni aspetti piuttosto che altri, ma nessuno ha riferito di aver visto il tronco cadere da un veicolo e nessuno ha riferito delle ragioni per la quale tale veicolo sia rimasto non identificato.
In ragione di quanto sopra, il giudice di pace di Salerno non avrebbe correttamente valutato l'attendibilità dei testimoni escussi per la genericità, incompletezza, imprecisione e avrebbe ingiustamente motivato la propria decisione di accoglimento della domanda nella sentenza di primo grado.
pagina 3 di 5 Questo motivo di appello è infondato. A differenza di quanto sostenuto da parte appellante, un testimone escusso in primo grado - – ha dichiarato che “un furgone con un cassone aperto Testimone_1 dietro perdeva un tronco … fui colpito dall'accaduto di seguire con lo sguardo l'ostacolo poiché essendo motociclista pensai che potesse colpire un veicolo in transito”. Pertanto, questo testimone ha effettivamente dichiarato di aver visto che dal furgone cadeva il ramo che determinava la caduta del CP_4
Inoltre, sulla effettiva causa del sinistro vi sono stati anche accertamenti da Parte della Polizia intervenuta sui luoghi e relativo verbale di accertamento allegato in atti.
Con riguardo al secondo motivo di appello, afferente alla omessa motivazione sulla legittimazione passiva dell'ente gestore e custode dell'autostrada, parte appellante deduce che il giudice di prime cure non abbia motivato sul punto, nonostante fosse evidente la legittimazione passiva dell'Ente gestore e custode dell'autostrada in quanto, in casi di danni ai veicoli per oggetti presenti sulla carreggiata di strade ed autostrade, l'ente gestore è chiamato a rispondere dei danni ed a risarcire in questo caso il conducente per le lesioni patite ai sensi dell'art 2051 c.c.
Sul punto, parte appellante richiama un precedente giurisprudenziale della Cass. civ., sez. VI-3, 30 marzo 2022, n. 10188 secondo cui “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze
e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.”.
Anche questo motivo di appello è privo di pregio. La società custode dell'autostrada non avrebbe potuto rilevare istantaneamente la perdita del tronco di legno da parte del veicolo rimasto sconosciuto in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra tale evento, così come dichiarato dal testimone escusso in primo grado, e il sinistro. Quindi può ritenersi lo stesso quale “caso fortuito” in quanto, così come sopra richiamato dalla giurisprudenza “l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità”.
In altri termini se il avesse in primo grado proposto domanda nei confronti dell' CP_4 Pt_4
questa avrebbe potuto facilmente dimostrare il caso fortuito, escludente la sua responsabilità da
[...] custodia ex art 2051 c.c., consistito nel fatto illecito di un terzo, ossia il conducente del furgone da cui pagina 4 di 5 cadeva il tronco di legno che costituiva una turbativa per i veicoli che transitavano sull'autostrada, tra cui il che cadeva rovinosamente a terra proprio a causa di questo ostacolo improvviso;
per questo CP_4 motivo correttamente il ha incardinato il giudizio proprio nei confronti del soggetto responsabile CP_4 dell'accaduto e per lui della quale FGVS non essendo stato possibile identificare il veicolo. Parte_1
L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Per quanto concerne le spese di giudizio le stesse vanno poste a carico di parte appellante secondo soccombenza.
L'appellante va anche condannata al pagamento del doppio del C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nel proc. n. 3758/2024, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata con attribuzione agli avvocati antistatari che si liquidano in euro 2.540,00 oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese in misura del 15% con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
02.10.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 02.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 3758 dell'R.G.A.C. anno 2024, a seguito della udienza del
02/10/2025 vertente t r a
(C.F. – P.I. , conferitaria del ramo di azienda assicurativo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 per atto notaio di Milano del Parte_2 Controparte_1 Persona_1
28/06/2013 rep. 18568/5.996 con effetto 01/07/2013 – in qualità di Impresa Designata per il Fondo di garanzia – con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa, 14 in Controparte_2 persona del suo l.r.p.t. dott. , C.F. quale procuratore speciale di Controparte_3 C.F._1
munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito Notaio Parte_1 Persona_2
P.IVA di Treviso del 18/12/2014 rep. N. 186906/racc. , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in
[...] atti dall'Avv. to Paolo Vitiello (cod. fisc. presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53
- Appellante –
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_4
c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Daniela Andria (c.f. C.F._3
pagina 1 di 5 ) e Antonio Andria, (C.F ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 C.F._5 presso il loro studio in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 24
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 736/2024, resa dal Giudice di Pace di Salerno, II Sezione
Civile, in persona del Giudice Dott. Alfonso Raimo – R.G. n. 9710/2021, pubblicata il 28.03.2024.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_4
Giudice di Pace di Salerno la compagnia nella qualità di Impresa Designata per il Parte_1
Fondo di garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro stradale verificato in data 08/08/2017 alle ore 12:45 circa in
Autostrada A/3 Salerno – Reggio Calabria.
La compagnia nella qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia Parte_1
Vittime della Strada, eccepiva la nullità della domanda, l'improponibilità, l'improcedibilità nonché la carenza di legittimazione passiva, in quanto non essendo provata la circostanza che l'oggetto presente sul tratto autostradale suindicato fosse stato rilasciato e/o perso da un veicolo non indentificato, rientrando la responsabilità di custodia in capo alla società concessionaria del tratto autostradale, non avendo l'odierna appellante alcuna responsabilità nel sinistro de quo;
pertanto la convenuta compagnia insisteva, nel giudizio di primo grado per il rigetto della domanda attorea.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di tre testimoni di parte attorea, e con CTU medico legale, il
Giudice di Pace introitava la causa a sentenza e con sentenza n. 736/2024 pubblicata il 28/03/2024, così disponeva: “a) accoglie la domanda attorea e per effetto condanna in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come per legge, a far data dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di CTU in favore della
Dott.ssa liquidandole in € 450,00; 3) condanna inoltre, la predetta parte convenuta, al pagamento delle spese Persona_3 di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dell'attore, liquidandole in €264,00 per spese, € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA se dovuta”.
Avverso la predetta sentenza, la proponeva appello censurando la decisione perché emessa Pt_1 in violazione di norme di diritto, perché la motivazione è errata, insufficiente, illogica, contraddittoria e pertanto ne chiedeva la riforma integrale.
Parte appellante, nello specifico riteneva non provata la domanda;
contestava la propria legittimazione passiva in luogo della legittimazione passiva dell'ente gestore e custode dell'autostrada.
pagina 2 di 5 Parte appellata si costituiva in giudizio impugnando l'atto di appello notificato da Parte_1 contestandone i motivi in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto
[...] chiedeva di rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 736/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Salerno e di Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio con attribuzione agli avvocati antistatari.
La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
02/10/2025 celebrata con note scritte ex. art 127 ter cpc
Tanto premesso l'appellante contesta l'affermazione, nella sentenza gravata, della propria legittimazione passiva, in qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia Vittime della Strada, contenuta a pagina 3 della motivazione: “i testi escussi in giudizio hanno ricostruito la dinamica dell'evento così come descritta nell'atto introduttivo…. Risulta pacifica l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo, rimasto non identificato”.
Secondo parte appellante il Giudice di Pace di Salerno avrebbe erroneamente motivato la sentenza o, meglio, ha ritenuto l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto nonostante non fosse stata provata.
Sul punto, sostiene che il danneggiato, che promuove una richiesta di risarcimento danni nei confronti del , in caso di sinistro cagionato da veicolo o natante Parte_3 non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990, ovvero art. 283 lettera a
D.lgs. 209/2005, ha l'onere di provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto.
Nel caso di specie, parte appellata avrebbe dovuto provare che la caduta a causa della presenza del tronco sulla propria corsia di marcia fosse stata causata dalla perdita di carico di un veicolo rimasto sconosciuto.
Parte appellante evidenzia che dall'escussione dei testimoni forniti da parte appellata, è stato semplicemente presunto che il tronco di legno fosse caduto sulla carreggiata da un veicolo che transitava sull'autostrada, ma nulla effettivamente è stato visto e quindi il fatto non sarebbe stato provato.
Secondo parte appellante i testimoni escussi non sarebbero attendibili in quanto le loro dichiarazioni sono basate su personali opinioni che le hanno portate a valorizzare alcuni aspetti piuttosto che altri, ma nessuno ha riferito di aver visto il tronco cadere da un veicolo e nessuno ha riferito delle ragioni per la quale tale veicolo sia rimasto non identificato.
In ragione di quanto sopra, il giudice di pace di Salerno non avrebbe correttamente valutato l'attendibilità dei testimoni escussi per la genericità, incompletezza, imprecisione e avrebbe ingiustamente motivato la propria decisione di accoglimento della domanda nella sentenza di primo grado.
pagina 3 di 5 Questo motivo di appello è infondato. A differenza di quanto sostenuto da parte appellante, un testimone escusso in primo grado - – ha dichiarato che “un furgone con un cassone aperto Testimone_1 dietro perdeva un tronco … fui colpito dall'accaduto di seguire con lo sguardo l'ostacolo poiché essendo motociclista pensai che potesse colpire un veicolo in transito”. Pertanto, questo testimone ha effettivamente dichiarato di aver visto che dal furgone cadeva il ramo che determinava la caduta del CP_4
Inoltre, sulla effettiva causa del sinistro vi sono stati anche accertamenti da Parte della Polizia intervenuta sui luoghi e relativo verbale di accertamento allegato in atti.
Con riguardo al secondo motivo di appello, afferente alla omessa motivazione sulla legittimazione passiva dell'ente gestore e custode dell'autostrada, parte appellante deduce che il giudice di prime cure non abbia motivato sul punto, nonostante fosse evidente la legittimazione passiva dell'Ente gestore e custode dell'autostrada in quanto, in casi di danni ai veicoli per oggetti presenti sulla carreggiata di strade ed autostrade, l'ente gestore è chiamato a rispondere dei danni ed a risarcire in questo caso il conducente per le lesioni patite ai sensi dell'art 2051 c.c.
Sul punto, parte appellante richiama un precedente giurisprudenziale della Cass. civ., sez. VI-3, 30 marzo 2022, n. 10188 secondo cui “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze
e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.”.
Anche questo motivo di appello è privo di pregio. La società custode dell'autostrada non avrebbe potuto rilevare istantaneamente la perdita del tronco di legno da parte del veicolo rimasto sconosciuto in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra tale evento, così come dichiarato dal testimone escusso in primo grado, e il sinistro. Quindi può ritenersi lo stesso quale “caso fortuito” in quanto, così come sopra richiamato dalla giurisprudenza “l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità”.
In altri termini se il avesse in primo grado proposto domanda nei confronti dell' CP_4 Pt_4
questa avrebbe potuto facilmente dimostrare il caso fortuito, escludente la sua responsabilità da
[...] custodia ex art 2051 c.c., consistito nel fatto illecito di un terzo, ossia il conducente del furgone da cui pagina 4 di 5 cadeva il tronco di legno che costituiva una turbativa per i veicoli che transitavano sull'autostrada, tra cui il che cadeva rovinosamente a terra proprio a causa di questo ostacolo improvviso;
per questo CP_4 motivo correttamente il ha incardinato il giudizio proprio nei confronti del soggetto responsabile CP_4 dell'accaduto e per lui della quale FGVS non essendo stato possibile identificare il veicolo. Parte_1
L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Per quanto concerne le spese di giudizio le stesse vanno poste a carico di parte appellante secondo soccombenza.
L'appellante va anche condannata al pagamento del doppio del C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nel proc. n. 3758/2024, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata con attribuzione agli avvocati antistatari che si liquidano in euro 2.540,00 oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese in misura del 15% con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
02.10.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
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