Decreto cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/12/2022, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2022
N. 01224/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2022, proposto da
Vesoma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del Comune di Castrignano del Capo, Comando di Polizia Locale prot. n. 0013712 del 18 Ottobre 2022, notificata in pari data, avente ad oggetto "Occupazione di spazi ed aree pubbliche, comunicazioni", che così dispone: “.. è emerso che nelle pertinenze dell’attività commerciale all’insegna Vesoma s.r.l. risulta persistere l’occupazione di una porzione di area pubblica della Piazza Savoia, mediante il posizionamento di strutture al suolo e una struttura metallica ancorata ad esso. Premesso che tale occupazione ha carattere temporaneo e che pertanto la stessa deve essere rimossa allo scadere dell’autorizzazione concessa. Considerato che l’A.C. intende promuovere interventi di riqualificazione di alcune aree del territorio tra le quali è prevista la citata Piazza Savoia, si invita la S.V. a provvedere alla rimozione della suddetta struttura ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di gg. 10 dal ricevimento della presente. In difetto si procederà unilateralmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con totale addebito di spese a suo carico. Si comunica sin d’ora che la predetta occupazione non potrà più trovare accoglimento e pertanto non sarà più autorizzata dai competenti Uffici Comunali. La presente vale quale avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to E. Gaetani, in sostituzione dell'avv.to P. Pepe, e avv.to D. Mastrolia;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare fondato in quanto:
- in primo luogo, è evidente il carattere immediatamente lesivo della nota comunale impugnata, la quale (pur precisando che “la presente vale quale avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990”) dopo aver rilevato l’occupazione di una porzione di area pubblica della Piazza Savoia mediante il posizionamento di strutture al suolo e una struttura metallica ancorata ad esso, ha disposto la rimozione “della suddetta struttura” e il ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di giorni dieci;
- l’immediata lesività e valenza decisoria (almeno in parte qua) della nota impugnata appare concretizzare la dedotta violazione dell’art. 7 della L. n.241/1990, stante l’assenza della previa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo di che trattasi;
- in secondo luogo, la nota impugnata sconta il rilevato deficit istruttorio e motivazionale, a cagione della estrema genericità e perplessità della stessa quanto alla qualificazione e descrizione della struttura/e da rimuovere e all’iter logico giuridico seguito.
Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla Società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente, facendo salve le successive eventuali determinazioni dell’A.C. resistente, e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento comunale impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 luglio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO