Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4698/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA E. AMARI N.76 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FRATELLO CARLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA E AMARI N. 76 90139 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LO PRESTI FRANCESCO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 21 ottobre 2024 e sottoscritto il 22 settembre. (matrimonio celebrato in Palermo, il 28 giugno
2018);
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con Per_1 permanenza e collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita a Palermo nella via Santicelli n. 59;
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità di Pt_1 seguito concordate, salva ogni più ampia disponibilità previo accordo con la sig.ra e segnatamente: i) potrà tenere con sé il figlio il martedì ed il CP_1 giovedì, prelevandolo all'uscita di scuola o direttamente presso il domicilio materno e tenendolo con sé sino all'indomani, allorchè lo riaccompagnerà a scuola, nonché, a settimane alterne, dalle 13 del sabato mattina sino al lunedì mattina, allorchè riaccompagnerà il figlio minore a scuola;
ii) per le vacanze di
Pasqua il minore starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; iii) per le vacanze di Natale il minore starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, il giorno 24 dicembre o il giorno 25 dicembre, il giorno 31 o l'1 successivo, così come il 26.12 o il 6.1; iv) per le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per una settimana (dal lunedì alla domenica) nel mese di agosto. La decisione in ordine alla decorrenza del relativo periodo dovrà essere assunta concordemente dai coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario del minore nella Pt_1 misura di € 150,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dello stesso. All'uopo le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo del 2 luglio 2019. Con riferimento all'assegno unico esso, per patto espresso tra i coniugi, il relativo beneficio sarà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
2 5. I coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento.
6. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 63, P. II, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3