Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13363 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della Questura di Roma, Divisione Anticrimine, prot. uscita n.-OMISSIS- del 3.10.2025, notificato in pari data, con il quale l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26.9.2025; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso agli atti mediante visione ed estrazione di copia integrale di tutti gli atti e i documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti presentata in data 26.9.2025; e per la condanna dell'Amministrazione all'ostensione di tutti gli atti e i documenti richiesti con la predetta istanza del 26.9.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OV ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 3.11.2025 e depositato il 4.11.2025 il ricorrente si doleva del diniego alla richiesta di accesso avanzata alla Questura di Roma il 26.9.2025 ed avente ad oggetto l’atto di ammonimento dell’11.9.2025.
Con memoria depositata il 17.12.2025, la parte resistente ha depositato la documentazione richiesta (istanza di ammonimento presentata da-OMISSIS-, i riscontri acquisiti e i verbali contenenti le dichiarazioni rese da testimoni), con la conseguenza che deve dichiararsi la cessata materia del contendere, come chiesto anche dai legali di parte ricorrente all’udienza del 9.1.2026.
Quanto alle spese, tenuto conto che la documentazione ostesa spettava al ricorrente, seguendo il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la controinteressata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IO, Presidente
OV ER, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ER | NI IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.