Art. 2.
Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sara' devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attivita' commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.
Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sara' devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attivita' commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.