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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2623/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2623 /2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.6.1958, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Valeria Furnò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.2.1957, ivi residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento del 10.12.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice relatore pagina 1 di 6 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione., avendo già assegnato i termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi, ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 22.7.2024 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con il giorno 23.4.1982 e che dall'unione nascevano i figli, Controparte_1 tutti maggiorenni e autonomi economicamente, chiedeva al Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 883/2008 del 17.6.2008
(passata in giudicato, v. documento in atti).
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di prevedere l'obbligo a carico del di CP_1 corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per sé, essendo priva di reddito in ragione dello stato di disoccupazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 15.7.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice, preso atto dell'assenza di circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia della sentenza di separazione, nulla disponeva in via provvisoria ed urgente e rinviava la causa per la decisione, con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Con provvedimento del 10.12.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa in dinanzi al Collegio per la pronuncia della decisione.
2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il Controparte_1 quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3.Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della pagina 2 di 6 comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Lentini il
23.4.1982, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini (Anno 1982 - Atto
n. 36 - Parte II – Serie A).
4. Fin dal ricorso la ricorrente ha domandato di prevedere a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un contributo economico a titolo di “assegno di mantenimento”.
Orbene, inannzitutto la superiore domanda va correttamente riqualificata in domanda di corresponsione di un assegno divorzile, posto che, con la cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale di cui si discute in questa sede, può sorgere in capo al coniuge economicamente più debole il diritto ad ottenere dall'altro l'assegno divorzile, che si basa su parametri e presupposti – compiutamente delineati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 18287/2018 – del tutto diversi da quelli posti alla base del contributo di mantenimento previsto in favore del coniuge separato (art. 156 c.c.).
Le SS.UU., partendo dall'assunto in base al quale lo cessazione degli effetti civili del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale
(fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
pagina 3 di 6 Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuniadottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Così argomentando, le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto pagina 4 di 6 di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie la domanda di assegno divorzile avanzata da non può essere accolta, non essendo stata dimostrata e, a dire Parte_1 il vero, a monte allegata la sussistenza dei presupposti delineati dalle Sezioni Unite del
2018.
Sentita all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. la ricorrente stessa ha, infatti, dichiarato di essere attualmente disoccupata, ma che nel corso della convivenza matrimoniale ha svolto attività lavorativa, atteso che il marito era privo di occupazione.
Sotto diverso angolo visuale, alla medesima udienza la ha ulteriormente affermato Pt_1
pagina 5 di 6 di non avere alcuna notizia sulla condizione reddituale del marito dal 1999.
Senza recesso dalle superiori considerazioni, di per sé sufficienti al rigetto della domanda, non può non osservarsi che la non ha neppure articolato mezzi istruttori o prodotto Pt_1 documentazione reddituale al fine di provare a monte la sussistenza di un divario reddituale con il coniuge e, in ogni caso, di tutti i presupposti per il riconoscimento della corresponsione da parte di quest'ultimo di un assegno divorzile in suo favore.
7. In ragione della mancata opposizione di parte resistente e dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2623/2024
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Lentini il 23.4.1982, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini (Anno
1982 - Atto n. 36- Parte II- Serie A); rigetta nel resto, per le ragioni esposte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 13.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2623 /2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.6.1958, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Valeria Furnò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.2.1957, ivi residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento del 10.12.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice relatore pagina 1 di 6 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione., avendo già assegnato i termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi, ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 22.7.2024 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con il giorno 23.4.1982 e che dall'unione nascevano i figli, Controparte_1 tutti maggiorenni e autonomi economicamente, chiedeva al Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 883/2008 del 17.6.2008
(passata in giudicato, v. documento in atti).
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di prevedere l'obbligo a carico del di CP_1 corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per sé, essendo priva di reddito in ragione dello stato di disoccupazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 15.7.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice, preso atto dell'assenza di circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia della sentenza di separazione, nulla disponeva in via provvisoria ed urgente e rinviava la causa per la decisione, con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Con provvedimento del 10.12.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa in dinanzi al Collegio per la pronuncia della decisione.
2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il Controparte_1 quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3.Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della pagina 2 di 6 comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Lentini il
23.4.1982, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini (Anno 1982 - Atto
n. 36 - Parte II – Serie A).
4. Fin dal ricorso la ricorrente ha domandato di prevedere a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un contributo economico a titolo di “assegno di mantenimento”.
Orbene, inannzitutto la superiore domanda va correttamente riqualificata in domanda di corresponsione di un assegno divorzile, posto che, con la cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale di cui si discute in questa sede, può sorgere in capo al coniuge economicamente più debole il diritto ad ottenere dall'altro l'assegno divorzile, che si basa su parametri e presupposti – compiutamente delineati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 18287/2018 – del tutto diversi da quelli posti alla base del contributo di mantenimento previsto in favore del coniuge separato (art. 156 c.c.).
Le SS.UU., partendo dall'assunto in base al quale lo cessazione degli effetti civili del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale
(fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
pagina 3 di 6 Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuniadottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Così argomentando, le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto pagina 4 di 6 di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie la domanda di assegno divorzile avanzata da non può essere accolta, non essendo stata dimostrata e, a dire Parte_1 il vero, a monte allegata la sussistenza dei presupposti delineati dalle Sezioni Unite del
2018.
Sentita all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. la ricorrente stessa ha, infatti, dichiarato di essere attualmente disoccupata, ma che nel corso della convivenza matrimoniale ha svolto attività lavorativa, atteso che il marito era privo di occupazione.
Sotto diverso angolo visuale, alla medesima udienza la ha ulteriormente affermato Pt_1
pagina 5 di 6 di non avere alcuna notizia sulla condizione reddituale del marito dal 1999.
Senza recesso dalle superiori considerazioni, di per sé sufficienti al rigetto della domanda, non può non osservarsi che la non ha neppure articolato mezzi istruttori o prodotto Pt_1 documentazione reddituale al fine di provare a monte la sussistenza di un divario reddituale con il coniuge e, in ogni caso, di tutti i presupposti per il riconoscimento della corresponsione da parte di quest'ultimo di un assegno divorzile in suo favore.
7. In ragione della mancata opposizione di parte resistente e dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2623/2024
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Lentini il 23.4.1982, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini (Anno
1982 - Atto n. 36- Parte II- Serie A); rigetta nel resto, per le ragioni esposte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 13.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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