Articolo 2 della Legge 12 agosto 1962, n. 1353
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 ottobre 1962
Art. 2.
La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita:
a) dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.
La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell' articolo 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 ; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962