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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 275/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2025 promossa da:
, nata a [...] l'[...], con il Controparte_1 patrocinio delle Avv.te RINALDI CRISTINA e GUALFETTI DOMENICA, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FILIPPETTI Controparte_2
LORENZO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dalle Avv.te RENZETTI GIULIA e VARANI MANUELA in virtù di procura in atti;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ripartizione quota pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.02.2025 e ritualmente notificato alle parti convenute insieme con decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente ha chiesto, quale ex-coniuge divorziata, che le venisse attribuita una quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto coniuge.
La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in data 02.09.1964 con , nato a [...], Controparte_4
l'01.09.1943 e che dall'unione sono nati due figli;
- che in data 14.04.1997 il Tribunale di TE, ha emesso la sentenza n. 281 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che Controparte_4 corrispondesse alla la somma mensile di £.200.000,00 a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- di aver mantenuto lo stato libero;
CP_
- di percepire dall' una pensione di circa euro 570,00 mensili;
- di dover far fronte al versamento di un canone di locazione di euro 250,00 mensili;
- che dall'emissione dell'anzidetta sentenza ha sempre provveduto al versamento del CP_4 suddetto assegno;
- che in data 13.10.2012 si è unito in matrimonio con , nata a Controparte_4 Controparte_2
TE il 05.03.1957 ed ivi residente in [...];
- che in data 21.07.2021 è deceduto a TE (TR) ; Controparte_4
- che ha diritto di vedersi riconosciuta una quota parte delle pensioni di reversibilità sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 9 della L.898/1970; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la determinazione in suo favore della quota alla stessa spettante per il trattamento di reversibilità da riconoscerle in conseguenza del decesso dell'ex coniuge , avvenuto in data Controparte_4
21.07.2021, con decorrenza di legge, ovvero, dalla mensilità successiva al decesso del CP_4
. Con vittoria di competenze professionali.
[...]
Si è costituita , coniuge di , la quale ha esposto: Controparte_2 Controparte_4
- di aver intrattenuto una lunga convivenza prima del matrimonio, avendo intrapreso la relazione sentimentale con il molto tempo prima della data di celebrazione del matrimonio;
CP_4
- che elemento probatorio della convivenza e della solidità della relazione tra e Controparte_4 la resistente è rappresentante dalla nascita della figlia nel gennaio 1986; Persona_1 - che la ricorrente e il defunto erano formalmente separati in forza di provvedimento di omologa del Tribunale di TE dal 14.10.1978, separazione ininterrotta sino alla data del divorzio;
- di percepire, quale pensione mensile, euro 678,99;
- che in forza della successione del ha acquisito la proprietà di un terzo dell'immobile di CP_4 proprietà del medesimo, ma ha ereditato anche un cospicuo ammontare di debiti di cui si sta facendo carico;
- di avere pieno diritto di vedersi riconosciuta la pensione di reversibilità erogata;
tanto premesso, la resistente ha chiesto determinare le quote spettanti a titolo di reversibilità come ritenuto giusto ed equo, tenendo conto della minor durata del primo rapporto coniugale e, per contro, della comprovata durata ultratrentennale del rapporto tra la resistente e il coniuge defunto, nonché dei debiti ereditati con la successione mortis causa; con vittoria di spese.
Si è costituito l' evidenziando di aver ricevuto dalla ricorrente domanda di reversibilità da CP_3 riconoscerle in conseguenza del decesso dell'ex coniuge , avvenuto in data Controparte_4
21.07.2021 e passato a nuove nozze con durate sino alla morte, chiedendo che Controparte_2 la quota della pensione di reversibilità che verrà assegnata abbia la decorrenza di legge, ovvero, dalla mensilità successiva al decesso del .L ha, quindi, concluso Controparte_4 CP_3 rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in merito alla quota di pensione da attribuire a ciascuna delle eventuali aventi diritto.
Nel corso del procedimento le parti, ex coniuge e coniuge superstite, hanno raggiunto un accordo per l'individuazione delle quote della pensione di reversibilità spettanti a ciascuna, e all'udienza dell'08.10.2025 hanno concluso concordemente, chiedendo che:
CP_
“- La pensione di reversibilità di verrà corrisposta direttamente dall' nella Controparte_4 quota del 30,7% alla ex coniuge e nella quota del 69,3% alla vedova Controparte_1
; Controparte_2
- si impegna a corrispondere a l'importo di 10.000 euro Controparte_2 Controparte_1
a titolo di arretrati della pensione di reversibilità dalla stessa riscossa per intero dal momento del decesso di al mese di ottobre 2025; l'importo verrà versato in 5 rate di 2.000 euro Controparte_4 cadauna a decorrere dal mese di novembre 2025 direttamente sul seguente conto corrente della CP_ : [...]; qualora l' dovesse versare per i mesi CP_1 successivi ad ottobre 2025 l'intera pensione di reversibilità a , la stessa si Controparte_2 impegna a corrispondere euro 200 per ciascuna mensilità alla;
CP_1
- Spese compensate;
- Le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa all'oggetto della controversia con il presente accordo;
”
I difensori hanno quindi chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Analizzando il merito della domanda la stessa è fondata e deve essere accolta nei termini indicati nelle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, preso atto degli accordi intercorsi tra le parti, dispone:
CP_
-la pensione di reversibilità di verrà corrisposta direttamente dall' nella quota Controparte_4 del 30,7% alla ex coniuge e nella quota del 69,3% alla vedova Controparte_1 CP_2
[...]
- si impegna a corrispondere a l'importo di 10.000 euro Controparte_2 Controparte_1
a titolo di arretrati della pensione di reversibilità dalla stessa riscossa per intero dal momento del decesso di al mese di ottobre 2025; l'importo verrà versato in 5 rate di 2.000 euro Controparte_4 cadauna a decorrere dal mese di novembre 2025 direttamente sul seguente conto corrente della CP_ : [...]; qualora l' dovesse versare per i mesi CP_1 successivi ad ottobre 2025 l'intera pensione di reversibilità a , la stessa si Controparte_2 impegna a corrispondere euro 200 per ciascuna mensilità alla;
CP_1
- Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 6 novembre 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2025 promossa da:
, nata a [...] l'[...], con il Controparte_1 patrocinio delle Avv.te RINALDI CRISTINA e GUALFETTI DOMENICA, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FILIPPETTI Controparte_2
LORENZO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dalle Avv.te RENZETTI GIULIA e VARANI MANUELA in virtù di procura in atti;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ripartizione quota pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.02.2025 e ritualmente notificato alle parti convenute insieme con decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente ha chiesto, quale ex-coniuge divorziata, che le venisse attribuita una quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto coniuge.
La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in data 02.09.1964 con , nato a [...], Controparte_4
l'01.09.1943 e che dall'unione sono nati due figli;
- che in data 14.04.1997 il Tribunale di TE, ha emesso la sentenza n. 281 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che Controparte_4 corrispondesse alla la somma mensile di £.200.000,00 a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- di aver mantenuto lo stato libero;
CP_
- di percepire dall' una pensione di circa euro 570,00 mensili;
- di dover far fronte al versamento di un canone di locazione di euro 250,00 mensili;
- che dall'emissione dell'anzidetta sentenza ha sempre provveduto al versamento del CP_4 suddetto assegno;
- che in data 13.10.2012 si è unito in matrimonio con , nata a Controparte_4 Controparte_2
TE il 05.03.1957 ed ivi residente in [...];
- che in data 21.07.2021 è deceduto a TE (TR) ; Controparte_4
- che ha diritto di vedersi riconosciuta una quota parte delle pensioni di reversibilità sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 9 della L.898/1970; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la determinazione in suo favore della quota alla stessa spettante per il trattamento di reversibilità da riconoscerle in conseguenza del decesso dell'ex coniuge , avvenuto in data Controparte_4
21.07.2021, con decorrenza di legge, ovvero, dalla mensilità successiva al decesso del CP_4
. Con vittoria di competenze professionali.
[...]
Si è costituita , coniuge di , la quale ha esposto: Controparte_2 Controparte_4
- di aver intrattenuto una lunga convivenza prima del matrimonio, avendo intrapreso la relazione sentimentale con il molto tempo prima della data di celebrazione del matrimonio;
CP_4
- che elemento probatorio della convivenza e della solidità della relazione tra e Controparte_4 la resistente è rappresentante dalla nascita della figlia nel gennaio 1986; Persona_1 - che la ricorrente e il defunto erano formalmente separati in forza di provvedimento di omologa del Tribunale di TE dal 14.10.1978, separazione ininterrotta sino alla data del divorzio;
- di percepire, quale pensione mensile, euro 678,99;
- che in forza della successione del ha acquisito la proprietà di un terzo dell'immobile di CP_4 proprietà del medesimo, ma ha ereditato anche un cospicuo ammontare di debiti di cui si sta facendo carico;
- di avere pieno diritto di vedersi riconosciuta la pensione di reversibilità erogata;
tanto premesso, la resistente ha chiesto determinare le quote spettanti a titolo di reversibilità come ritenuto giusto ed equo, tenendo conto della minor durata del primo rapporto coniugale e, per contro, della comprovata durata ultratrentennale del rapporto tra la resistente e il coniuge defunto, nonché dei debiti ereditati con la successione mortis causa; con vittoria di spese.
Si è costituito l' evidenziando di aver ricevuto dalla ricorrente domanda di reversibilità da CP_3 riconoscerle in conseguenza del decesso dell'ex coniuge , avvenuto in data Controparte_4
21.07.2021 e passato a nuove nozze con durate sino alla morte, chiedendo che Controparte_2 la quota della pensione di reversibilità che verrà assegnata abbia la decorrenza di legge, ovvero, dalla mensilità successiva al decesso del .L ha, quindi, concluso Controparte_4 CP_3 rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in merito alla quota di pensione da attribuire a ciascuna delle eventuali aventi diritto.
Nel corso del procedimento le parti, ex coniuge e coniuge superstite, hanno raggiunto un accordo per l'individuazione delle quote della pensione di reversibilità spettanti a ciascuna, e all'udienza dell'08.10.2025 hanno concluso concordemente, chiedendo che:
CP_
“- La pensione di reversibilità di verrà corrisposta direttamente dall' nella Controparte_4 quota del 30,7% alla ex coniuge e nella quota del 69,3% alla vedova Controparte_1
; Controparte_2
- si impegna a corrispondere a l'importo di 10.000 euro Controparte_2 Controparte_1
a titolo di arretrati della pensione di reversibilità dalla stessa riscossa per intero dal momento del decesso di al mese di ottobre 2025; l'importo verrà versato in 5 rate di 2.000 euro Controparte_4 cadauna a decorrere dal mese di novembre 2025 direttamente sul seguente conto corrente della CP_ : [...]; qualora l' dovesse versare per i mesi CP_1 successivi ad ottobre 2025 l'intera pensione di reversibilità a , la stessa si Controparte_2 impegna a corrispondere euro 200 per ciascuna mensilità alla;
CP_1
- Spese compensate;
- Le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa all'oggetto della controversia con il presente accordo;
”
I difensori hanno quindi chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Analizzando il merito della domanda la stessa è fondata e deve essere accolta nei termini indicati nelle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, preso atto degli accordi intercorsi tra le parti, dispone:
CP_
-la pensione di reversibilità di verrà corrisposta direttamente dall' nella quota Controparte_4 del 30,7% alla ex coniuge e nella quota del 69,3% alla vedova Controparte_1 CP_2
[...]
- si impegna a corrispondere a l'importo di 10.000 euro Controparte_2 Controparte_1
a titolo di arretrati della pensione di reversibilità dalla stessa riscossa per intero dal momento del decesso di al mese di ottobre 2025; l'importo verrà versato in 5 rate di 2.000 euro Controparte_4 cadauna a decorrere dal mese di novembre 2025 direttamente sul seguente conto corrente della CP_ : [...]; qualora l' dovesse versare per i mesi CP_1 successivi ad ottobre 2025 l'intera pensione di reversibilità a , la stessa si Controparte_2 impegna a corrispondere euro 200 per ciascuna mensilità alla;
CP_1
- Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 6 novembre 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti