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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/10/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 97/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Daniele Venier Presidente
Consigliere rel. Dott. RT LL
Consigliere Dott. Sergio Carnimeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 7.3.2024
da
(C.F. P.IVA 1 in persona del Parte 1 (già Parte 2
suo procuratore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo Bonalume del foro di Milano e presso il suo studio in Milano elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
Controparte 1 (C.F. e P. IVA P.IVA 2 ), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Modesti del foro di Udine e presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD) elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata
Conclusioni delle parti costituite
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Trieste, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata la sentenza n. 13/24 emessa dal Tribunale di Trieste e pubblicata l'11 gennaio 2024 nel giudizio RG 1692/20 tra Parte 1 nuova
denominazione di Parte 2 [...]
Controparte_1 e notificata al difensore di Parte 1 il 6
febbraio 2024, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Trieste ha rigettato la
Parte domanda di volta ad ottenere la condanna di […]
Controparte 1 al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto del presente appello:
•€ 46.900,52 per sorte capitale, di cui alle 20 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1;
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora"
ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture scadenza sopra riportata sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
•
capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 800 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 20 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
•gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più
dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1 e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
•gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall CP 1 che, alla
data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione •€ 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall CP 1
€ 65.164,51 a titolo di ulteriori interessi di mora - ulteriori, appunto, rispetto a quelli
.
maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale interessi
Parte mediante i 15 documenti denominati Note Debito riepilogati fatturati da nell'elenco prodotto sub doc. 5 con la citazione e prodotti sub doc. 4, elenco ivi riprodotto sub doc. 3.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
•€ 107.160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di € 14.968,61 riconosciuta dovuta dal Tribunale con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura costituente il predetto importo anziché con decorrenza “dalla domanda” come disposto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 14.968,61 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
•€ 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 14.968,61
Parte
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di Parte 1 nei confronti di [...]
condannare [...] Controparte 1
,
al relativo pagamento in favore di [...] Controparte_1
condannare 1 CP 1 al pagamento delle spese di lite del giudizio di Parte 1
primo grado e delle spese di CTU;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che Parte 1 è creditrice nei confronti di [...]
Controparte 1 della diversa somma ritenuta dovuta e,
Controparte_1per l'effetto, condannare
[...] la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
n. 231/02 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellata
"In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. Spese rifuse. Nel merito: rigettare l'impugnazione per infondatezza, confermando integralmente la sentenza n.13/2024 del Tribunale di
Trieste, Giudice Dott. Arturo Picciotto, pubblicata in data 11.01.2024, RG
n.1692/2020, Repert. n.68/2024 dell'11.01.2024 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio"
Ragioni della decisione
(ora Parte 1 di seguito, anche: la Pt_2. adiva il 1. Parte 2
Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi i crediti, inizialmente quantificati in euro
364.455,34 per la sola linea capitale, di cui si era resa cessionaria nei confronti di
Controparte 1. (di seguito: Pt 3 e condannarsi
la debitrice ceduta al pagamento del dovuto per capitale, interessi moratori ed anatocistici ed accessori ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002. Pt 3 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Tentata senza esito la conciliazione e disposta Ctu contabile, il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava Pt 3 pagare a Parte 1 la somma
capitale di euro 14.968,61 oltre interessi commerciali dalla domanda al saldo, respingeva la domanda di condanna della Pt 2 ex art. 96 c.p.c.; compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di ctu.
In estrema sintesi, il tribunale espungeva i crediti estinti per pagamento o la cui cessione era stata rifiutata da Pt 3 i crediti estinti mediante compensazione, i crediti non sufficientemente documentati e respingeva, in difetto di idoneo supporto probatorio, le pretese a titolo di interessi, sia semplici che composti.
Pt 1 per i motivi qui rinumerati 2. Avverso la decisione ha interposto appello secondo l'ordine che segue:
I) legittimazione della banca cessionaria al pagamento dei crediti per complessivi euro
3.904,80 (posizioni BE ER SR e PF IT SR). Secondo l'appellante il comportamento di Pt 3 che aveva eccepito l'estinzione dei crediti per pagamento o per compensazione, costituiva riconoscimento dell'esecuzione delle prestazioni,
dell'avvenuta cessione dei crediti e della loro esistenza, liquidità ed esigibilità;
II) legittimazione della banca cessionaria al pagamento di ulteriori crediti per complessivi euro 42.995,82 in linea capitale 'oltre somme correlate'. L'appellante sostiene di aver prodotto la documentazione contrattuale e le fatture relative ai crediti ceduti nonché le relative cessioni;
che le eccezioni sollevate da Pt 3 el giudizio di primo grado costituivano comportamenti confessori in ordine alla legittimazione della cessionaria ad ottenerne il pagamento nonché in ordine alla loro esistenza, liquidità ed esigibilità; di aver acquistato anche i relativi interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002,
con decorrenza dalle date di pagamento indicate nelle fatture;
di aver inoltre diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., stante che alla data di avvio del giudizio i termini per il pagamento delle fatture erano scaduti da oltre sei mesi, nella misura degli interessi di mora, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
di aver diritto al pagamento di euro 800,00 (euro 40 x n. 20 fatture relative ai crediti ceduti) ex art. 6 D. Lgs. 231/02;
III) omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, in relazione a crediti in linea capitale azionati in primo grado e pagati da Pt 3 on ritardo;
IV) in subordine, diritto al pagamento dei suddetti crediti per interessi e somme accessorie, sulla scorta della documentazione prodotta e della non contestazione da parte della debitrice ceduta;
V) omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di euro 65.164,51 a titolo di interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, relativi a crediti non azionati in primo grado e pagati da Pt 3 on ritardo;
VI) in subordine, diritto al pagamento dei suddetti crediti per interessi e somme accessorie, sulla scorta della documentazione prodotta e della non contestazione da parte della debitrice ceduta. L'appellante deduce e chiede sia accertato che sono state prodotte le note di debito unitamente ai dettagli di calcolo e le cessioni delle fatture,
documentazione idonea a dar conto del credito in questione;
VII) decorrenza degli interessi di mora sulla sorte capitale di euro 14.968,61
riconosciuta come dovuta in sentenza, dalla data di scadenza del pagamento di ciascuna fattura anziché dalla domanda, come statuito dal tribunale;
debenza, sulla medesima sorte capitale, degli interessi anatocistici e dell'importo ex art. 6 D. Lgs. 231/2002; VIII) erronea compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Secondo
l'appellante, le spese dovevano gravare per intero su Pt 3 atteso che Pt 3 veva
pagato una parte dei crediti azionati in primo grado ed il tribunale aveva riconosciuto dovuta una parte della sorte capitale. 3. Pt 3 si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto. Richiamata la disciplina in materia di fatturazione e pagamenti cui era soggetta in quanto ente del servizio sanitario nazionale e ribadito che solo le fatture correttamente processate rendevano esigibili i crediti per gli importi fatturati, ha rilevato:
- quanto ai crediti in linea capitale di cui l'appellante lamentava l'esclusione da parte del tribunale, che la Pt_2 non aveva prodotto documentazione idonea a supportare le proprie pretese, di cui ribadiva comunque l'infondatezza;
- quanto agli interessi moratori ed anatocistici ed alle somme ex art. 6 D. Lgs. 231/02
Pt 3 che si trattava di domanda su crediti azionati in giudizio e pagati in ritardo da nuova proposta per la prima volta in appello e carente di specificità perché non consentiva di comprendere quali fossero le fatture asseritamente corrisposte in ritardo;
nel merito, eccepiva di aver saldato ogni fattura tempestivamente e che erroneamente
Pt 2 pretendeva di far decorrere gli interessi dalla scadenza delle fatture senza la tener conto delle disposizioni in materia di pagamento delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni;
- quanto ad interessi e somme accessorie per tardivo pagamento di fatture diverse da non aveva provato i fatti costitutivi della quelle azionate in giudizio, che la Pt_2
pretesa;
- quanto alla decorrenza degli interessi, che la Pt 2 non aveva prodotto le fatture dalla cui scadenza pretendeva essi dovessero essere fatti decorrere;
- quanto alle spese del giudizio di primo grado, che la domanda attorea era stata accolta per importo grandemente inferiore a quello richiesto.
4. Senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
5. L'appello è infondato.
5.1. Legittimazione della cessionaria al pagamento di crediti per complessivi euro
3.904,80 relativi a fatture BE ER SR e PF IT SR (primo motivo).
Nella ctu effettuata in primo grado, disposta al fine di verificare la sussistenza dei crediti e la legittimazione sostanziale della Pt 2 a pretenderne il pagamento in qualità
di cessionaria, si legge a proposito delle due posizioni in oggetto (a pag. 8): "I seguenti crediti sono stati pagati al cedente (anche mediante parziale compensazione di partite);
non essendo presente la cessione del credito il pagamento si può presumere liberatorio”. I fatti estintivi (pagamento/compensazione) rilevati dal consulente dell'ufficio, sono stati recepiti in sentenza a fondamento del rigetto della pretesa in parte qua.
L'impugnazione non si confronta con la motivazione del rigetto, laddove insiste sulla asserita valenza confessoria della condotta di Pt 3 ai fini della prova dei fatti costitutivi della pretesa (erogazione delle forniture, cessione del credito) senza tuttavia opporre alcuna argomentazione atta a confutare l'efficacia, anche nei confronti della cessionaria, dei fatti estintivi valorizzati dal primo giudicante.
5.2. Legittimazione della cessionaria al pagamento di ulteriori crediti per complessivi euro 42.995,82 in linea capitale 'oltre somme correlate' (secondo motivo).
I crediti di cui si discute sono quelli inseriti nel prospetto a pag. 6 dell'atto d'appello,
escluse le due posizioni già esaminate al punto 5.1. che precede. Il prospetto corrisponde (salvo il diverso identificativo di due posizioni, rispettivamente indicate come 'Viatris IT SR' e 'Mylan IT') con il primo dei due prospetti a pag. 19 della sentenza. Il tribunale ha rigettato la domanda di pagamento relativa a queste posizioni in quanto 'caratterizzate da mancanza assoluta di documentazione nelle produzioni effettuate nei termini di legge da parte attrice'.
L'appellante - senza esaminare partitamente le singole posizioni e senza individuare in modo specifico i documenti che, tra quelli prodotti, si riferiscano a ciascuna posizione sostiene di aver prodotto, sub doc. 14 la documentazione contrattuale e contabile relativa alle forniture da cui originano i crediti e sub docc. 6 e 18 le relative cessioni;
invoca inoltre, sempre senza specifico riferimento a singole posizioni, le allegazioni difensive dell'odierna appellata, cui annette valenza ricognitiva delle pretese azionate.
La Corte osserva come il prospetto di cui a pag. 6 dell'atto d'appello, mutuato dal primo prospetto a pag. 19 della sentenza, riproduca parzialmente il più ampio elenco di posizioni raggruppate dal Ctu alle pagg. 16-17 dell'elaborato peritale, a proposito delle quali il consulente dell'ufficio, all'esito della disamina della documentazione prodotta in giudizio dalla Pt 2 così ha concluso: "Per tutte le fatture sopra elencate mancano le fatture elettroniche (o cartacee) e/o le cessioni del credito;
non vi sono,
inoltre, documenti in merito al pagamento, pertanto non è possibile dare alcuna indicazione".
A fronte di tali rilievi, peraltro non contrastati dal ctp di parte attrice nelle proprie osservazioni alla bozza dell'elaborato (ib., pag. 18), era onere dell'appellante di indicare in modo puntuale la documentazione a supporto delle proprie pretese,
esplicandone il contenuto, anche al fine di soddisfare il requisito di specificità dei motivi d'appello posto dall'art. 342 c.p.c. (sul punto, con riferimento al giudizio per
Cassazione, cfr. Cass. 13.1.2021, n. 342).
Tanto non si è verificato nel caso di specie, essendo i 'documenti' richiamati dall'appellante (nn. 14, 6 e 18 del fascicolo di primo grado) meri contenitori di subcartelle, a loro volta costituite da congerie di documentazione, in parte estranea alle posizioni di cui ai cennati prospetti ed in parte tale da non consentirne la sicura riferibilità alle posizioni in contesa (si veda, ad esempio, il doc. 6, parte 1 e parte 2, che contiene documentazione relativa a posizioni Mylan IT, HK e Baxter Spa,
tuttavia identificate da numero diverso rispetto a quello risultante dai prospetti o prive di numero identificativo).
Del tutto generico il richiamo ad argomentazioni difensive di Pt 3 ali da assumere
valenza ricognitiva del fondamento delle pretese azionate da Pt 1 assunto
peraltro smentito dal tenore delle difese assunte sin dalla comparsa di costituzione in giudizio e dalle specifiche contestazioni sollevate in ordine alle singole fatture azionate
(cfr. elenco allegato sub 2 alla comparsa di risposta).
5.3. Interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 relativi a crediti in linea capitale azionati in primo grado e pagati da Pt 3 on ritardo (terzo e quarto motivo).
5.3.1. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato con il terzo motivo. Si
legge infatti al punto 7.2. della motivazione del provvedimento impugnato che "tutte le domande di applicazione di interessi semplici o composti, e di sanzioni per ritardato pagamento, quindi, sono infondate e devono essere disattese...". Il tribunale si è
dunque pronunciato sulla domanda, rigettandola.
5.3.2. Non può essere accolto nemmeno il quarto motivo, con il quale in via subordinata si censura nel merito la pronuncia di rigetto. Occorre anzitutto rilevare come in atto di citazione di primo grado la Pt 2 avesse richiesto la condanna di Pt 3 1 pagamento della somma di € 364.455,34 per sorte capitale 'di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3' oltre agli interessi moratori ed anatocistici ed alle somme ex art. 6 D. Lgs. 231/02 sulle medesime;
come in corso di giudizio la somma capitale sia stata via via ridotta ad euro € 126.782,22 in memoria 183, sesto comma, n.
1, c.p.c. e poi ad euro € 61.869,13 all'atto della precisazione delle conclusioni;
come
Pt 2 per il limitato infine la sentenza appellata abbia accolto la domanda della importo di euro 14.968,61 in linea capitale;
ed altresì come in più passaggi della motivazione sia stata rimarcata la mancanza di documentazione atta a consentire di verificare esattamente le date di esecuzione dei pagamenti. In tale contesto anche a ritenere che la domanda di pagamento degli accessori su crediti saldati in ritardo, che non è stata in tali termini proposta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sia tuttavia contenuta nella domanda di pagamento degli accessori sull'importo complessivo originariamente quantificato in €
364.455,34 per sorte capitale, e non costituisca perciò domanda nuova – l'appellante
(che neppure ha quantificato l'importo richiesto per il titolo in esame) avrebbe anzitutto dovuto almeno specificare quali fossero le fatture asseritamente saldate in ritardo ed indicare gli elementi rilevanti – ammontare in linea capitale degli importi fatturati ed entità dei ritardi – necessari per procedere al computo della sorte interessi richiesta,
producendo le fatture e le contabili da cui risultassero i pagamenti e le loro date.
Senonchè, nella prospettiva del vaglio dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità
dall'art. 342 c.p.c., il motivo si esaurisce in sostanza nel richiamo a documenti (doc. 2
fascicolo di primo grado, riprodotto come doc. 3 fascicolo d'appello e doc. 2 fascicolo d'appello) consistenti in elenchi riepilogativi predisposti dalla stessa appellante e nell'invocazione del principio di non contestazione da parte della debitrice ceduta,
senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione
- vale a dire "la mancanza delle fatture, la condivisione delle ragioni che hanno impedito la corretta contabilizzazione da parte del debitore, l'impossibilità di verificare con esattezza le date in cui sarebbero avvenuti i ritardati pagamenti” (punto 7.1. della motivazione, in fine) -.
Nel merito, peraltro, gli elenchi prodotti dall'appellante sono stati contestati quanto alla loro attitudine a dar prova delle pretese creditorie in esame, né i dati in essi riportati (date di scadenza delle fatture, date dei pagamenti) trovano riscontro e supporto nella produzione delle fatture e delle contabili di pagamento.
5.4. Ulteriori importi per complessivi euro 65.164,51, dovuti a titolo di interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, relativi a crediti diversi da quelli azionati in linea capitale (quinto e sesto motivo).
5.4.1. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato con il quinto motivo, per le ragioni esposte al precedente punto 5.3.1., da intendersi qui richiamate.
5.4.2. Quanto al sesto motivo, l'odierna appellata ha contestato la fondatezza della pretesa, sin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado (cfr. par. 2 a pag. 7).
In particolare, la contestazione investiva la correttezza dell'emissione delle fatture e l'idoneità delle note di debito -prodotte dalla Pt 2 sub doc. 4 fasc. di primo grado e richiamate a sostegno dell'odierno gravame a dar conto della pretesa. In memoria
183, sesto comma, n. 2, c.p.c., la contestazione è stata estesa alla erronea applicazione da parte della cessionaria dell'art.2, quarto comma, D.M. n.55/2013 6 e dell'art.4,
secondo e quinto comma, D. Lgs. n.231/2002
Le contestazioni della debitrice ceduta sono state sostanzialmente recepite in sentenza laddove, come ricordato sopra, il tribunale ha rilevato 'la mancanza delle fatture', ha
'condiviso le ragioni che hanno impedito la corretta contabilizzazione da parte del debitore ed ha conclusivamente ritenuto 'l'impossibilità di verificare con esattezza le date in cui sarebbero avvenuti i ritardati pagamenti”.
Tali rilievi non sono superati dalle ragioni esposte dall'appellante. Le fatture oggetto di cessione non sono state prodotte, né il loro contenuto risulta riprodotto negli atti di cessione, raccolti sub doc. 15 fascicolo di primo grado di parte appellante;
le note di debito, predisposte dalla cessionaria e contestate dalla debitrice ceduta, non costituiscono prova della data di trasmissione delle fatture alla debitrice né della data di effettuazione dei pagamenti, come in dette note riportate;
l'appellante non si è
confrontata con i rilievi circa la erronea applicazione delle procedure previste dalle norme che regolano la fatturazione elettronica. Non vi è, in conclusione sul punto,
prova del ritardo nell'esecuzione dei pagamenti, presupposto della domanda di corresponsione degli interessi moratori, e di riflesso degli interessi anatocistici e delle ulteriori somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, sicchè il motivo va rigettato.
5.5. Decorrenza degli interessi di mora, interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 sulla sorte capitale per cui è stata pronunciata condanna (settimo motivo).
Quanto agli interessi di mora, il rigetto pretesa ad una loro diversa ed anteriore decorrenza rispetto alla data della domanda discende dalla mancanza delle fatture, che impedisce di verificare se il pagamento della relativa sorte capitale sia avvenuto in ritardo rispetto al dovuto. Vengono meno per conseguenza i presupposti per la debenza degli interessi anatocistici e per il pagamento delle somme ulteriori come richieste dall'appellante.
5.6. Spese del giudizio di primo grado (settimo motivo)
L'integrale compensazione deve ritenersi giustificata, considerato che le domande attoree sono state accolte in misura assai ridotta rispetto all'importo originariamente richiesto ed anche in corso di causa ridotto, tra l'altro venendo integralmente respinta la domanda di condanna al pagamento di interessi su somme diverse da quelle azionate in linea capitale.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, a valori medi di scaglione, escluse competenze per la fase istruttoria, del resto non richieste con la nota depositata dalla parte appellata.
p.q.m.
definitivamente pronunciando nella causa intestata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva
come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Daniele Venier
Il Consigliere Est.
Dott. RT LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Daniele Venier Presidente
Consigliere rel. Dott. RT LL
Consigliere Dott. Sergio Carnimeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 7.3.2024
da
(C.F. P.IVA 1 in persona del Parte 1 (già Parte 2
suo procuratore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo Bonalume del foro di Milano e presso il suo studio in Milano elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
Controparte 1 (C.F. e P. IVA P.IVA 2 ), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Modesti del foro di Udine e presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD) elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata
Conclusioni delle parti costituite
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Trieste, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata la sentenza n. 13/24 emessa dal Tribunale di Trieste e pubblicata l'11 gennaio 2024 nel giudizio RG 1692/20 tra Parte 1 nuova
denominazione di Parte 2 [...]
Controparte_1 e notificata al difensore di Parte 1 il 6
febbraio 2024, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Trieste ha rigettato la
Parte domanda di volta ad ottenere la condanna di […]
Controparte 1 al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto del presente appello:
•€ 46.900,52 per sorte capitale, di cui alle 20 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1;
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora"
ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture scadenza sopra riportata sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
•
capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 800 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 20 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
•gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più
dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1 e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
•gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall CP 1 che, alla
data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione •€ 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall CP 1
€ 65.164,51 a titolo di ulteriori interessi di mora - ulteriori, appunto, rispetto a quelli
.
maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale interessi
Parte mediante i 15 documenti denominati Note Debito riepilogati fatturati da nell'elenco prodotto sub doc. 5 con la citazione e prodotti sub doc. 4, elenco ivi riprodotto sub doc. 3.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
•€ 107.160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di € 14.968,61 riconosciuta dovuta dal Tribunale con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura costituente il predetto importo anziché con decorrenza “dalla domanda” come disposto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 14.968,61 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
•€ 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 14.968,61
Parte
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di Parte 1 nei confronti di [...]
condannare [...] Controparte 1
,
al relativo pagamento in favore di [...] Controparte_1
condannare 1 CP 1 al pagamento delle spese di lite del giudizio di Parte 1
primo grado e delle spese di CTU;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che Parte 1 è creditrice nei confronti di [...]
Controparte 1 della diversa somma ritenuta dovuta e,
Controparte_1per l'effetto, condannare
[...] la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
n. 231/02 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellata
"In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. Spese rifuse. Nel merito: rigettare l'impugnazione per infondatezza, confermando integralmente la sentenza n.13/2024 del Tribunale di
Trieste, Giudice Dott. Arturo Picciotto, pubblicata in data 11.01.2024, RG
n.1692/2020, Repert. n.68/2024 dell'11.01.2024 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio"
Ragioni della decisione
(ora Parte 1 di seguito, anche: la Pt_2. adiva il 1. Parte 2
Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi i crediti, inizialmente quantificati in euro
364.455,34 per la sola linea capitale, di cui si era resa cessionaria nei confronti di
Controparte 1. (di seguito: Pt 3 e condannarsi
la debitrice ceduta al pagamento del dovuto per capitale, interessi moratori ed anatocistici ed accessori ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002. Pt 3 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Tentata senza esito la conciliazione e disposta Ctu contabile, il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava Pt 3 pagare a Parte 1 la somma
capitale di euro 14.968,61 oltre interessi commerciali dalla domanda al saldo, respingeva la domanda di condanna della Pt 2 ex art. 96 c.p.c.; compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di ctu.
In estrema sintesi, il tribunale espungeva i crediti estinti per pagamento o la cui cessione era stata rifiutata da Pt 3 i crediti estinti mediante compensazione, i crediti non sufficientemente documentati e respingeva, in difetto di idoneo supporto probatorio, le pretese a titolo di interessi, sia semplici che composti.
Pt 1 per i motivi qui rinumerati 2. Avverso la decisione ha interposto appello secondo l'ordine che segue:
I) legittimazione della banca cessionaria al pagamento dei crediti per complessivi euro
3.904,80 (posizioni BE ER SR e PF IT SR). Secondo l'appellante il comportamento di Pt 3 che aveva eccepito l'estinzione dei crediti per pagamento o per compensazione, costituiva riconoscimento dell'esecuzione delle prestazioni,
dell'avvenuta cessione dei crediti e della loro esistenza, liquidità ed esigibilità;
II) legittimazione della banca cessionaria al pagamento di ulteriori crediti per complessivi euro 42.995,82 in linea capitale 'oltre somme correlate'. L'appellante sostiene di aver prodotto la documentazione contrattuale e le fatture relative ai crediti ceduti nonché le relative cessioni;
che le eccezioni sollevate da Pt 3 el giudizio di primo grado costituivano comportamenti confessori in ordine alla legittimazione della cessionaria ad ottenerne il pagamento nonché in ordine alla loro esistenza, liquidità ed esigibilità; di aver acquistato anche i relativi interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002,
con decorrenza dalle date di pagamento indicate nelle fatture;
di aver inoltre diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., stante che alla data di avvio del giudizio i termini per il pagamento delle fatture erano scaduti da oltre sei mesi, nella misura degli interessi di mora, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
di aver diritto al pagamento di euro 800,00 (euro 40 x n. 20 fatture relative ai crediti ceduti) ex art. 6 D. Lgs. 231/02;
III) omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, in relazione a crediti in linea capitale azionati in primo grado e pagati da Pt 3 on ritardo;
IV) in subordine, diritto al pagamento dei suddetti crediti per interessi e somme accessorie, sulla scorta della documentazione prodotta e della non contestazione da parte della debitrice ceduta;
V) omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di euro 65.164,51 a titolo di interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, relativi a crediti non azionati in primo grado e pagati da Pt 3 on ritardo;
VI) in subordine, diritto al pagamento dei suddetti crediti per interessi e somme accessorie, sulla scorta della documentazione prodotta e della non contestazione da parte della debitrice ceduta. L'appellante deduce e chiede sia accertato che sono state prodotte le note di debito unitamente ai dettagli di calcolo e le cessioni delle fatture,
documentazione idonea a dar conto del credito in questione;
VII) decorrenza degli interessi di mora sulla sorte capitale di euro 14.968,61
riconosciuta come dovuta in sentenza, dalla data di scadenza del pagamento di ciascuna fattura anziché dalla domanda, come statuito dal tribunale;
debenza, sulla medesima sorte capitale, degli interessi anatocistici e dell'importo ex art. 6 D. Lgs. 231/2002; VIII) erronea compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Secondo
l'appellante, le spese dovevano gravare per intero su Pt 3 atteso che Pt 3 veva
pagato una parte dei crediti azionati in primo grado ed il tribunale aveva riconosciuto dovuta una parte della sorte capitale. 3. Pt 3 si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto. Richiamata la disciplina in materia di fatturazione e pagamenti cui era soggetta in quanto ente del servizio sanitario nazionale e ribadito che solo le fatture correttamente processate rendevano esigibili i crediti per gli importi fatturati, ha rilevato:
- quanto ai crediti in linea capitale di cui l'appellante lamentava l'esclusione da parte del tribunale, che la Pt_2 non aveva prodotto documentazione idonea a supportare le proprie pretese, di cui ribadiva comunque l'infondatezza;
- quanto agli interessi moratori ed anatocistici ed alle somme ex art. 6 D. Lgs. 231/02
Pt 3 che si trattava di domanda su crediti azionati in giudizio e pagati in ritardo da nuova proposta per la prima volta in appello e carente di specificità perché non consentiva di comprendere quali fossero le fatture asseritamente corrisposte in ritardo;
nel merito, eccepiva di aver saldato ogni fattura tempestivamente e che erroneamente
Pt 2 pretendeva di far decorrere gli interessi dalla scadenza delle fatture senza la tener conto delle disposizioni in materia di pagamento delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni;
- quanto ad interessi e somme accessorie per tardivo pagamento di fatture diverse da non aveva provato i fatti costitutivi della quelle azionate in giudizio, che la Pt_2
pretesa;
- quanto alla decorrenza degli interessi, che la Pt 2 non aveva prodotto le fatture dalla cui scadenza pretendeva essi dovessero essere fatti decorrere;
- quanto alle spese del giudizio di primo grado, che la domanda attorea era stata accolta per importo grandemente inferiore a quello richiesto.
4. Senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
5. L'appello è infondato.
5.1. Legittimazione della cessionaria al pagamento di crediti per complessivi euro
3.904,80 relativi a fatture BE ER SR e PF IT SR (primo motivo).
Nella ctu effettuata in primo grado, disposta al fine di verificare la sussistenza dei crediti e la legittimazione sostanziale della Pt 2 a pretenderne il pagamento in qualità
di cessionaria, si legge a proposito delle due posizioni in oggetto (a pag. 8): "I seguenti crediti sono stati pagati al cedente (anche mediante parziale compensazione di partite);
non essendo presente la cessione del credito il pagamento si può presumere liberatorio”. I fatti estintivi (pagamento/compensazione) rilevati dal consulente dell'ufficio, sono stati recepiti in sentenza a fondamento del rigetto della pretesa in parte qua.
L'impugnazione non si confronta con la motivazione del rigetto, laddove insiste sulla asserita valenza confessoria della condotta di Pt 3 ai fini della prova dei fatti costitutivi della pretesa (erogazione delle forniture, cessione del credito) senza tuttavia opporre alcuna argomentazione atta a confutare l'efficacia, anche nei confronti della cessionaria, dei fatti estintivi valorizzati dal primo giudicante.
5.2. Legittimazione della cessionaria al pagamento di ulteriori crediti per complessivi euro 42.995,82 in linea capitale 'oltre somme correlate' (secondo motivo).
I crediti di cui si discute sono quelli inseriti nel prospetto a pag. 6 dell'atto d'appello,
escluse le due posizioni già esaminate al punto 5.1. che precede. Il prospetto corrisponde (salvo il diverso identificativo di due posizioni, rispettivamente indicate come 'Viatris IT SR' e 'Mylan IT') con il primo dei due prospetti a pag. 19 della sentenza. Il tribunale ha rigettato la domanda di pagamento relativa a queste posizioni in quanto 'caratterizzate da mancanza assoluta di documentazione nelle produzioni effettuate nei termini di legge da parte attrice'.
L'appellante - senza esaminare partitamente le singole posizioni e senza individuare in modo specifico i documenti che, tra quelli prodotti, si riferiscano a ciascuna posizione sostiene di aver prodotto, sub doc. 14 la documentazione contrattuale e contabile relativa alle forniture da cui originano i crediti e sub docc. 6 e 18 le relative cessioni;
invoca inoltre, sempre senza specifico riferimento a singole posizioni, le allegazioni difensive dell'odierna appellata, cui annette valenza ricognitiva delle pretese azionate.
La Corte osserva come il prospetto di cui a pag. 6 dell'atto d'appello, mutuato dal primo prospetto a pag. 19 della sentenza, riproduca parzialmente il più ampio elenco di posizioni raggruppate dal Ctu alle pagg. 16-17 dell'elaborato peritale, a proposito delle quali il consulente dell'ufficio, all'esito della disamina della documentazione prodotta in giudizio dalla Pt 2 così ha concluso: "Per tutte le fatture sopra elencate mancano le fatture elettroniche (o cartacee) e/o le cessioni del credito;
non vi sono,
inoltre, documenti in merito al pagamento, pertanto non è possibile dare alcuna indicazione".
A fronte di tali rilievi, peraltro non contrastati dal ctp di parte attrice nelle proprie osservazioni alla bozza dell'elaborato (ib., pag. 18), era onere dell'appellante di indicare in modo puntuale la documentazione a supporto delle proprie pretese,
esplicandone il contenuto, anche al fine di soddisfare il requisito di specificità dei motivi d'appello posto dall'art. 342 c.p.c. (sul punto, con riferimento al giudizio per
Cassazione, cfr. Cass. 13.1.2021, n. 342).
Tanto non si è verificato nel caso di specie, essendo i 'documenti' richiamati dall'appellante (nn. 14, 6 e 18 del fascicolo di primo grado) meri contenitori di subcartelle, a loro volta costituite da congerie di documentazione, in parte estranea alle posizioni di cui ai cennati prospetti ed in parte tale da non consentirne la sicura riferibilità alle posizioni in contesa (si veda, ad esempio, il doc. 6, parte 1 e parte 2, che contiene documentazione relativa a posizioni Mylan IT, HK e Baxter Spa,
tuttavia identificate da numero diverso rispetto a quello risultante dai prospetti o prive di numero identificativo).
Del tutto generico il richiamo ad argomentazioni difensive di Pt 3 ali da assumere
valenza ricognitiva del fondamento delle pretese azionate da Pt 1 assunto
peraltro smentito dal tenore delle difese assunte sin dalla comparsa di costituzione in giudizio e dalle specifiche contestazioni sollevate in ordine alle singole fatture azionate
(cfr. elenco allegato sub 2 alla comparsa di risposta).
5.3. Interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 relativi a crediti in linea capitale azionati in primo grado e pagati da Pt 3 on ritardo (terzo e quarto motivo).
5.3.1. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato con il terzo motivo. Si
legge infatti al punto 7.2. della motivazione del provvedimento impugnato che "tutte le domande di applicazione di interessi semplici o composti, e di sanzioni per ritardato pagamento, quindi, sono infondate e devono essere disattese...". Il tribunale si è
dunque pronunciato sulla domanda, rigettandola.
5.3.2. Non può essere accolto nemmeno il quarto motivo, con il quale in via subordinata si censura nel merito la pronuncia di rigetto. Occorre anzitutto rilevare come in atto di citazione di primo grado la Pt 2 avesse richiesto la condanna di Pt 3 1 pagamento della somma di € 364.455,34 per sorte capitale 'di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3' oltre agli interessi moratori ed anatocistici ed alle somme ex art. 6 D. Lgs. 231/02 sulle medesime;
come in corso di giudizio la somma capitale sia stata via via ridotta ad euro € 126.782,22 in memoria 183, sesto comma, n.
1, c.p.c. e poi ad euro € 61.869,13 all'atto della precisazione delle conclusioni;
come
Pt 2 per il limitato infine la sentenza appellata abbia accolto la domanda della importo di euro 14.968,61 in linea capitale;
ed altresì come in più passaggi della motivazione sia stata rimarcata la mancanza di documentazione atta a consentire di verificare esattamente le date di esecuzione dei pagamenti. In tale contesto anche a ritenere che la domanda di pagamento degli accessori su crediti saldati in ritardo, che non è stata in tali termini proposta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sia tuttavia contenuta nella domanda di pagamento degli accessori sull'importo complessivo originariamente quantificato in €
364.455,34 per sorte capitale, e non costituisca perciò domanda nuova – l'appellante
(che neppure ha quantificato l'importo richiesto per il titolo in esame) avrebbe anzitutto dovuto almeno specificare quali fossero le fatture asseritamente saldate in ritardo ed indicare gli elementi rilevanti – ammontare in linea capitale degli importi fatturati ed entità dei ritardi – necessari per procedere al computo della sorte interessi richiesta,
producendo le fatture e le contabili da cui risultassero i pagamenti e le loro date.
Senonchè, nella prospettiva del vaglio dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità
dall'art. 342 c.p.c., il motivo si esaurisce in sostanza nel richiamo a documenti (doc. 2
fascicolo di primo grado, riprodotto come doc. 3 fascicolo d'appello e doc. 2 fascicolo d'appello) consistenti in elenchi riepilogativi predisposti dalla stessa appellante e nell'invocazione del principio di non contestazione da parte della debitrice ceduta,
senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione
- vale a dire "la mancanza delle fatture, la condivisione delle ragioni che hanno impedito la corretta contabilizzazione da parte del debitore, l'impossibilità di verificare con esattezza le date in cui sarebbero avvenuti i ritardati pagamenti” (punto 7.1. della motivazione, in fine) -.
Nel merito, peraltro, gli elenchi prodotti dall'appellante sono stati contestati quanto alla loro attitudine a dar prova delle pretese creditorie in esame, né i dati in essi riportati (date di scadenza delle fatture, date dei pagamenti) trovano riscontro e supporto nella produzione delle fatture e delle contabili di pagamento.
5.4. Ulteriori importi per complessivi euro 65.164,51, dovuti a titolo di interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, relativi a crediti diversi da quelli azionati in linea capitale (quinto e sesto motivo).
5.4.1. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato con il quinto motivo, per le ragioni esposte al precedente punto 5.3.1., da intendersi qui richiamate.
5.4.2. Quanto al sesto motivo, l'odierna appellata ha contestato la fondatezza della pretesa, sin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado (cfr. par. 2 a pag. 7).
In particolare, la contestazione investiva la correttezza dell'emissione delle fatture e l'idoneità delle note di debito -prodotte dalla Pt 2 sub doc. 4 fasc. di primo grado e richiamate a sostegno dell'odierno gravame a dar conto della pretesa. In memoria
183, sesto comma, n. 2, c.p.c., la contestazione è stata estesa alla erronea applicazione da parte della cessionaria dell'art.2, quarto comma, D.M. n.55/2013 6 e dell'art.4,
secondo e quinto comma, D. Lgs. n.231/2002
Le contestazioni della debitrice ceduta sono state sostanzialmente recepite in sentenza laddove, come ricordato sopra, il tribunale ha rilevato 'la mancanza delle fatture', ha
'condiviso le ragioni che hanno impedito la corretta contabilizzazione da parte del debitore ed ha conclusivamente ritenuto 'l'impossibilità di verificare con esattezza le date in cui sarebbero avvenuti i ritardati pagamenti”.
Tali rilievi non sono superati dalle ragioni esposte dall'appellante. Le fatture oggetto di cessione non sono state prodotte, né il loro contenuto risulta riprodotto negli atti di cessione, raccolti sub doc. 15 fascicolo di primo grado di parte appellante;
le note di debito, predisposte dalla cessionaria e contestate dalla debitrice ceduta, non costituiscono prova della data di trasmissione delle fatture alla debitrice né della data di effettuazione dei pagamenti, come in dette note riportate;
l'appellante non si è
confrontata con i rilievi circa la erronea applicazione delle procedure previste dalle norme che regolano la fatturazione elettronica. Non vi è, in conclusione sul punto,
prova del ritardo nell'esecuzione dei pagamenti, presupposto della domanda di corresponsione degli interessi moratori, e di riflesso degli interessi anatocistici e delle ulteriori somme ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, sicchè il motivo va rigettato.
5.5. Decorrenza degli interessi di mora, interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 sulla sorte capitale per cui è stata pronunciata condanna (settimo motivo).
Quanto agli interessi di mora, il rigetto pretesa ad una loro diversa ed anteriore decorrenza rispetto alla data della domanda discende dalla mancanza delle fatture, che impedisce di verificare se il pagamento della relativa sorte capitale sia avvenuto in ritardo rispetto al dovuto. Vengono meno per conseguenza i presupposti per la debenza degli interessi anatocistici e per il pagamento delle somme ulteriori come richieste dall'appellante.
5.6. Spese del giudizio di primo grado (settimo motivo)
L'integrale compensazione deve ritenersi giustificata, considerato che le domande attoree sono state accolte in misura assai ridotta rispetto all'importo originariamente richiesto ed anche in corso di causa ridotto, tra l'altro venendo integralmente respinta la domanda di condanna al pagamento di interessi su somme diverse da quelle azionate in linea capitale.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, a valori medi di scaglione, escluse competenze per la fase istruttoria, del resto non richieste con la nota depositata dalla parte appellata.
p.q.m.
definitivamente pronunciando nella causa intestata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva
come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Daniele Venier
Il Consigliere Est.
Dott. RT LL