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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16113 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Benvegna Anto-
[...] nio;
– parte attrice –
CONTRO
, rappresentata e difesa per mandato in Controparte_1 atti dall'Avv. Vajana Marina;
, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
– parti convenute –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_3
e ha proposto querela di falso
[...] avverso le ricevute di ritorno delle seguenti raccomandate, recapitate la pri- ma il 9 agosto 2018 e le successive il 4 settembre 2018, quali atti prodromici alla cartella di pagamento n. 296 2021 00782885 39 000, notificata il
23/05/2022 con la quale la Regione Sicilia - Assessorato Economia Diparti- mento delle Finanze e del Credito Servizio 2 Tasse Auto e l'Agenzia delle En- trate – Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Territoriale Palermo 1 hanno ingiunto il pagamento della somma di € 2.740,29 per l'omesso versamento di tasse automobilistiche per l'anno 2015:
- raccomandata n. ADERAUT2015000369565;
- raccomandata n. ADERAUT2015000449243;
- raccomandata n. ADERAUT2015000523674;
- raccomandata n. ADERAUT2015000561917;
- raccomandata n. ADERAUT2015000564286;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606236;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606242;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606502;
- raccomandata n. ADERAUT2015000148669;
- raccomandata n. ADERAUT2015000220530;
- raccomandata n. ADERAUT2015000288049;
- raccomandata n. ADERAUT2015000312033.
Parte attrice ha esposto di non aver mai ricevuto la consegna di tali pro- pedeutici avvisi di accertamento da parte dell'ente impositore, di aver pertan- to proposto avverso la cartella di pagamento reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs
n. 542/1992 e ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria il
17/06/2022.
Ha quindi dedotto che le firme apposte in calce alle ricevute di ritorno del- le raccomandate degli avvisi di accertamento sopra richiamate sono apocrife, poiché non sono riconducibili al legale rappresentante . Parte_2
Alla stregua delle superiori deduzioni ha, dunque, concluso chiedendo:
“accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni delle
- 2 - ricevute di ritorno delle raccomandate identificate in premessa;
dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente
e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno delle raccomandate identificate in premessa”.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito Controparte_1 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo della sua estraneità alla formazione del documento oggetto del giudizio, trattando- si di attività - quelle impositive, di iscrizione al ruolo e di notificazione - con- cernenti fasi antecedenti alla consegna dei ruoli e, dunque, di competenza dell'Ente impositore, , rispetto alle quali l'agente della Controparte_1 riscossione è del tutto estraneo.
Nel merito, ha chiesto di dichiarare la legittimità e correttezza dell'attività di riscossione.
3. Si è del pari costituita in giudizio la Controparte_3
la quale, dal canto suo, ha eccepito la nullità
[...] Controparte_1 dell'atto introduttivo per indeterminatezza, genericità e inammissibilità per difetto di un elemento costitutivo dell'azione della querela di falso proposta senza indicazione degli elementi e delle prove su cui si fonda la censura di falsità, come richiesto dal dettato normativo di cui all'art. 221, comma 2,
c.p.c.
Ha, pertanto, richiesto di “ritenere e dichiarare inammissibili e infondate le domande attoree e per l'effetto rigettarle”.
4. All'udienza del 20/05/2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa, istruita mediante acquisizione della docu- mentazione prodotta dalle parti e consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tanto premesso, in via preliminare, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' è age- Controparte_1 vole rilevare che la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avva-
- 3 - lersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n.18323/2007).
Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 18323 del 2007).
Più in generale, mette conto evidenziare che, secondo il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di legittimità, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione (ex multis Cass.
n.19281/2019).
Sulla scorta di siffatti presupposti non può, dunque, in alcun modo revo- carsi in dubbio che nella vicenda in disamina sussista la legittimazione pas- siva dell' in relazione alla querela di falso Controparte_1 proposta avverso le ricevute di ritorno delle raccomandate sopra specificate, quali atti prodromici alla cartella di pagamento n. 296 2021 00782885 39
000, emessa nei confronti dell'attore e notificata il 23/05/2022.
6. Ciò detto, in punto di diritto si osserva che la querela di falso è lo stru- mento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del docu- mento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubbli- ca, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel docu- mento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile
(Cassazione civile, sez. II, 2 luglio 2001, n. 8925).
Proprio per tale sua precipua finalità, il procedimento in esame va distinto
- 4 - dal semplice disconoscimento della scrittura privata, giacché mentre l'uno mira a negare l'autenticità della sottoscrizione e ad impedire che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, la querela - che postula l'esistenza di una scrittura già riconosciuta - mira ad eliminarne l'efficacia probatoria ormai acquistata
(Cass. Sez. Un. 3734/86), provando la non genuinità del documento e la non provenienza delle dichiarazioni, contenute nella scrittura.
Non vi è dubbio, quindi, che abbia un oggetto più ampio rispetto al disco- noscimento della scrittura privata, anche perché con essa si possono far va- lere le falsità ideologiche riguardanti le risultanze estrinseche dell'atto pub- blico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, alle quali la legge attribuisce efficacia di prova legale.
In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata ri- conosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del do- cumento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore ef- fetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della
contro
- parte presente in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 8362 del 20/06/2000;
Cass. civ., sez. II, n. 19727 del 23/12/2003; Cass. civ., sez. II, n. 24725 del
7/10/2008).
Non pare, del resto, superfluo rammentare che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'a- gente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 del- la L. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazio- ne è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un
- 5 - lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificato- ria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di rice- vimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 24099 del 09/09/2024; Cass. civ., sez. trib., sent. n. 12111 del 13/04/2022; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22058 del 03/09/2019).
Analogamente la Suprema Corte ha avuto cura più volte di ribadire che:
“la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una rac- comandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegia- ta di cui all'art. 2700 c.c.” (giurisprudenza costante: v. Cass. civ., sez. VI, n.
29022 del 5/12/2017; Cass. civ, sez. VI, n. 4275 del 21/02/2018; Cass. civ., sez. trib., n. 11708 del 27/05/2011; Cass. civ., sez. un., n. 9962 del
27/04/2010; Cass. civ., sez. trib., n. 1906 del 29/01/2008).
7. Passando, a questo punto, alla disamina della fattispecie per cui è cau- sa, giova osservare che avendo il Giudice Istruttore disposto il deposito degli originali delle ricevute di ritorno delle raccomandate, prodotte soltanto in co- pia, la difesa erariale ha esposto che l'attività di notificazione per conto dell' era stata curata dalla società “NEXIVE” (acquisita a Controparte_1 far data dal 29.01.2021 dal gruppo . Controparte_4
È stato, pertanto, emesso con ordinanza del 23/02/2024 un ordine di esi- bizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della società “Nexive” ( CP_5
[...
, reiterato con successiva ordinanza del 17.06.2024 Controparte_4 per mancata ottemperanza.
È stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se la firma apposta in calce alle ricevute di ritorno, prodotte in copia – in difetto di disponibilità degli originali - fosse o meno riconducibile alla persona di
, quale legale rappresentante della società attrice. Parte_2
- 6 - Il c.t.u. ha proceduto a comparare le sottoscrizioni apposte in calce ai suddetti atti, oggetto della querela di falso, acquisiti in copia, con quelle ap- poste sulle scritture prodotte come documenti di comparazione (segnatamen- te: procura e saggio grafico).
Orbene, all'esito degli accertamenti compiuti il C.T.U. ha posto in rilievo che: “Dal confronto emerge allora che nelle differenti varianti in verifica il mo- vimento scrittorio intimo e personale nella forma del plateau della “P” ed in parte della seguente “a” ,sfugge e, pertanto, viene inconsciamente riproposto dal sig. nel saggio, nelle sue forme peculiari e nel suo movimen- Parte_2 to consueto fatto di gesti fuggitivi, tratti idiotistici e movimenti difficilmente ca- muffabili poiché involontari. Lo studio attento delle autografe, quindi, ha per- messo di analizzare e rilevare le caratteristiche particolari, i geti fuggitivi e le minutiae grafiche più significative ossia i piccoli segni meno evidenti che rico- prono un'importanza fondamentale nell'esame della scrittura in quanto nor- malmente sfuggono all'attenzione dell'eventuale falsificatore o dissimulatore e rimangono nel grafismo come elementi identificatori della mano scrivente.
Giova comunque ricordare che “nella scrittura non ha valore di segno la sin- gola lettera, ma il ripetersi di uno stesso segno nelle varie immagini grafiche”
(Preyer) e, quindi, non ha valore “identificatorio” la singola lettera, ma il ripe- tersi delle peculiarità soggettive del gesto grafico nel “range” delle variazioni ritmiche e dinamiche della grafia individuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni e dei pregressi rilievi sulle firme di- sconosciute confrontate con le autografe CodiceFiscale_1 sono emerse sia divergenze che similitudini in quei gesti minuti e fuggitivi di difficile imitazione altrettanto difficilmente camuffabili.
Considerando che la sigla è la sintesi della firma, proprio per la sua peculia- re rapidità, immediatezza e spontaneità, ancor di più, diviene espressione di automatismi scrittorio-funzionali e abitudini grafo-motorie difficilmente imitabili
o camuffabili.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono presenti agli atti sigle comparative an- tecedenti o coeve alla verificanda e, quindi, vergate in “epoca non sospetta” 10 ma solo sigle apposte sul saggio e cronologicamente successive di 7 alla verifi-
- 7 - cande sigle e ciò ha reso l'indagine grafica ardua. Ecco che risulta fondamen- tale per consentire un confronto ottimale e giungere ad un parere conclusivo pienamente certo che le comparative siano idonee per qualità e quantità e quindi numerose, omologhe e possibilmente coeve ed omogenee (cioè vergate nelle medesime condizioni psico -fisiche) alla verificanda e certamente la coevi- tà agevola la omogeneità.”
Il perito, sulla scorta di tali premesse, è dunque giunto alle seguenti con- clusioni: “-per la firma X7 sulla raccomandata n. ADERAUT2015000561917 così come per la firma X1 1 sulla raccomandata ADERAUT2015000369565 non è possibile dare un giudizio né di apocrifia né di autografia;
sono presenti talune similitudini particolarmente significative, ma anche numerose divergen- ze e la documentazione comparativa in atti non consente di esprimere alcun giudizio.
Le restanti firme disconosciute, di seguito elencate, sono invece da conside- rarsi probabile opera grafica del sig. , quindi, probabilmente allo Parte_2 stesso riconducibili, si tratta di:
- raccomandata n. ADERAUT2015000148669 -X1
- raccomandata n. ADERAUT2015000220530 -X2
- raccomandata n. ADERAUT2015000288049 -X3
- raccomandata n. ADERAUT2015000312033 -X4
- raccomandata n. ADERAUT2015000449243 -X5
- raccomandata n. ADERAUT2015000523674 -X6
- raccomandata n. ADERAUT2015000564286 -X8
- raccomandata n. ADERAUT2015000606236 -X9
- raccomandata n. ADERAUT2015000606242 -X10
Rispetto alle predette sigle molte sono le analogie con i segni autografi minu- ti e fuggitivi, di cui si è data contezza con chiare immagini esplicative, tanto che le diversità sono da considerarsi variazioni espressive spiegabili a causa delle “oscillazioni adattative” del momento e delle “variazioni concomitanti” del saggio.
Per le summenzionate sigle le analogie a supporto del predetto parere con- clusivo sono maggiori, significative e numerose e concordando con autorevole
- 8 - letteratura si ricorda che: “…un conto è la scrittura vergata in posizione seduta al tavolo, un'altra è quella buttata giù senza un solido sostegno come accade quando si tratta di firmare qualcosa come una ricevuta postale”, esattamente come nel caso in esame”.
Pertanto, il c.t.u. ha espresso in base ai risultati dell'analisi obiettiva e strumentale condotta sulla sottoscrizione “ ”, a seguito del con- Parte_2 fronto fra la stessa sottoscrizione e quelle di comparazione, un giudizio di
“probabile autografia sia perché l'engramma della sigla apposta nel saggio è differente ma, come accuratamente dimostrato, corrispondono molti particolari rispetto alle lettere omologhe “Pa” a confronto ed altresì perché l'indagine è stata svolta su delle copie e non sugli originali e ciò implica che alcuni caratteri come la pressione e la continuità del tratto non possono essere valutati e con- frontati con certezza.” (si vedano pagine 36 e 37 della relazione peritale depo- sitata il 30/03/2025).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., in alcun modo contestate dalle parti, devono essere integralmente condivise giacché sorrette da argomenta- zioni puntuali e persuasive sotto il profilo metodologico, supportate da appo- siti riferimenti bibliografici e rassegnate dopo una precisa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione.
La querela di falso proposta è, pertanto, infondata e va rigettata, essendo la sottoscrizione oggetto di contestazione riferibile all'odierno attore, nella persona del suo legale rappresentante, . Parte_2
8. Le spese processuali seguono la soccombenza, sicché l'attore va con- dannato a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti convenute, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività effettivamente svolta.
8.2 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto in atti nel corso del giudizio, vanno del pari poste definitivamente, sulla scorta delle medesime considerazioni, a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definiti- vamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, udito il Pubblico Mini-
- 9 - stero, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta dalla in persona del lega- Parte_1 le rappresentante pro tempore , nei confronti dell' Parte_2 CP_1 [...]
e dell' di Controparte_1 Controparte_2 con riferimento alle ricevute di ritorno delle seguenti raccomandate: CP_2
- raccomandata n. ADERAUT2015000369565;
- raccomandata n. ADERAUT2015000449243;
- raccomandata n. ADERAUT2015000523674;
- raccomandata n. ADERAUT2015000561917;
- raccomandata n. ADERAUT2015000564286;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606236;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606242;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606502;
- raccomandata n. ADERAUT2015000148669;
- raccomandata n. ADERAUT2015000220530;
- raccomandata n. ADERAUT2015000288049;
- raccomandata n. ADERAUT2015000312033;
2) condanna l'attore a rifondere le spese processuali in favore delle parti convenute che liquida in complessivi 1.800,00 ciascuna per compensi pro- fessionali, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
3) pone, in via definitiva, a carico dell'attore le spese della consulenza tec- nica d'ufficio espletata, già liquidate con decreto in atti.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16113 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Benvegna Anto-
[...] nio;
– parte attrice –
CONTRO
, rappresentata e difesa per mandato in Controparte_1 atti dall'Avv. Vajana Marina;
, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
– parti convenute –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_3
e ha proposto querela di falso
[...] avverso le ricevute di ritorno delle seguenti raccomandate, recapitate la pri- ma il 9 agosto 2018 e le successive il 4 settembre 2018, quali atti prodromici alla cartella di pagamento n. 296 2021 00782885 39 000, notificata il
23/05/2022 con la quale la Regione Sicilia - Assessorato Economia Diparti- mento delle Finanze e del Credito Servizio 2 Tasse Auto e l'Agenzia delle En- trate – Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Territoriale Palermo 1 hanno ingiunto il pagamento della somma di € 2.740,29 per l'omesso versamento di tasse automobilistiche per l'anno 2015:
- raccomandata n. ADERAUT2015000369565;
- raccomandata n. ADERAUT2015000449243;
- raccomandata n. ADERAUT2015000523674;
- raccomandata n. ADERAUT2015000561917;
- raccomandata n. ADERAUT2015000564286;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606236;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606242;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606502;
- raccomandata n. ADERAUT2015000148669;
- raccomandata n. ADERAUT2015000220530;
- raccomandata n. ADERAUT2015000288049;
- raccomandata n. ADERAUT2015000312033.
Parte attrice ha esposto di non aver mai ricevuto la consegna di tali pro- pedeutici avvisi di accertamento da parte dell'ente impositore, di aver pertan- to proposto avverso la cartella di pagamento reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs
n. 542/1992 e ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria il
17/06/2022.
Ha quindi dedotto che le firme apposte in calce alle ricevute di ritorno del- le raccomandate degli avvisi di accertamento sopra richiamate sono apocrife, poiché non sono riconducibili al legale rappresentante . Parte_2
Alla stregua delle superiori deduzioni ha, dunque, concluso chiedendo:
“accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni delle
- 2 - ricevute di ritorno delle raccomandate identificate in premessa;
dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente
e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno delle raccomandate identificate in premessa”.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito Controparte_1 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo della sua estraneità alla formazione del documento oggetto del giudizio, trattando- si di attività - quelle impositive, di iscrizione al ruolo e di notificazione - con- cernenti fasi antecedenti alla consegna dei ruoli e, dunque, di competenza dell'Ente impositore, , rispetto alle quali l'agente della Controparte_1 riscossione è del tutto estraneo.
Nel merito, ha chiesto di dichiarare la legittimità e correttezza dell'attività di riscossione.
3. Si è del pari costituita in giudizio la Controparte_3
la quale, dal canto suo, ha eccepito la nullità
[...] Controparte_1 dell'atto introduttivo per indeterminatezza, genericità e inammissibilità per difetto di un elemento costitutivo dell'azione della querela di falso proposta senza indicazione degli elementi e delle prove su cui si fonda la censura di falsità, come richiesto dal dettato normativo di cui all'art. 221, comma 2,
c.p.c.
Ha, pertanto, richiesto di “ritenere e dichiarare inammissibili e infondate le domande attoree e per l'effetto rigettarle”.
4. All'udienza del 20/05/2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa, istruita mediante acquisizione della docu- mentazione prodotta dalle parti e consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tanto premesso, in via preliminare, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' è age- Controparte_1 vole rilevare che la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avva-
- 3 - lersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n.18323/2007).
Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 18323 del 2007).
Più in generale, mette conto evidenziare che, secondo il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di legittimità, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione (ex multis Cass.
n.19281/2019).
Sulla scorta di siffatti presupposti non può, dunque, in alcun modo revo- carsi in dubbio che nella vicenda in disamina sussista la legittimazione pas- siva dell' in relazione alla querela di falso Controparte_1 proposta avverso le ricevute di ritorno delle raccomandate sopra specificate, quali atti prodromici alla cartella di pagamento n. 296 2021 00782885 39
000, emessa nei confronti dell'attore e notificata il 23/05/2022.
6. Ciò detto, in punto di diritto si osserva che la querela di falso è lo stru- mento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del docu- mento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubbli- ca, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel docu- mento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile
(Cassazione civile, sez. II, 2 luglio 2001, n. 8925).
Proprio per tale sua precipua finalità, il procedimento in esame va distinto
- 4 - dal semplice disconoscimento della scrittura privata, giacché mentre l'uno mira a negare l'autenticità della sottoscrizione e ad impedire che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, la querela - che postula l'esistenza di una scrittura già riconosciuta - mira ad eliminarne l'efficacia probatoria ormai acquistata
(Cass. Sez. Un. 3734/86), provando la non genuinità del documento e la non provenienza delle dichiarazioni, contenute nella scrittura.
Non vi è dubbio, quindi, che abbia un oggetto più ampio rispetto al disco- noscimento della scrittura privata, anche perché con essa si possono far va- lere le falsità ideologiche riguardanti le risultanze estrinseche dell'atto pub- blico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, alle quali la legge attribuisce efficacia di prova legale.
In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata ri- conosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del do- cumento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore ef- fetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della
contro
- parte presente in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 8362 del 20/06/2000;
Cass. civ., sez. II, n. 19727 del 23/12/2003; Cass. civ., sez. II, n. 24725 del
7/10/2008).
Non pare, del resto, superfluo rammentare che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'a- gente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 del- la L. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazio- ne è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un
- 5 - lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificato- ria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di rice- vimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 24099 del 09/09/2024; Cass. civ., sez. trib., sent. n. 12111 del 13/04/2022; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22058 del 03/09/2019).
Analogamente la Suprema Corte ha avuto cura più volte di ribadire che:
“la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una rac- comandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegia- ta di cui all'art. 2700 c.c.” (giurisprudenza costante: v. Cass. civ., sez. VI, n.
29022 del 5/12/2017; Cass. civ, sez. VI, n. 4275 del 21/02/2018; Cass. civ., sez. trib., n. 11708 del 27/05/2011; Cass. civ., sez. un., n. 9962 del
27/04/2010; Cass. civ., sez. trib., n. 1906 del 29/01/2008).
7. Passando, a questo punto, alla disamina della fattispecie per cui è cau- sa, giova osservare che avendo il Giudice Istruttore disposto il deposito degli originali delle ricevute di ritorno delle raccomandate, prodotte soltanto in co- pia, la difesa erariale ha esposto che l'attività di notificazione per conto dell' era stata curata dalla società “NEXIVE” (acquisita a Controparte_1 far data dal 29.01.2021 dal gruppo . Controparte_4
È stato, pertanto, emesso con ordinanza del 23/02/2024 un ordine di esi- bizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della società “Nexive” ( CP_5
[...
, reiterato con successiva ordinanza del 17.06.2024 Controparte_4 per mancata ottemperanza.
È stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se la firma apposta in calce alle ricevute di ritorno, prodotte in copia – in difetto di disponibilità degli originali - fosse o meno riconducibile alla persona di
, quale legale rappresentante della società attrice. Parte_2
- 6 - Il c.t.u. ha proceduto a comparare le sottoscrizioni apposte in calce ai suddetti atti, oggetto della querela di falso, acquisiti in copia, con quelle ap- poste sulle scritture prodotte come documenti di comparazione (segnatamen- te: procura e saggio grafico).
Orbene, all'esito degli accertamenti compiuti il C.T.U. ha posto in rilievo che: “Dal confronto emerge allora che nelle differenti varianti in verifica il mo- vimento scrittorio intimo e personale nella forma del plateau della “P” ed in parte della seguente “a” ,sfugge e, pertanto, viene inconsciamente riproposto dal sig. nel saggio, nelle sue forme peculiari e nel suo movimen- Parte_2 to consueto fatto di gesti fuggitivi, tratti idiotistici e movimenti difficilmente ca- muffabili poiché involontari. Lo studio attento delle autografe, quindi, ha per- messo di analizzare e rilevare le caratteristiche particolari, i geti fuggitivi e le minutiae grafiche più significative ossia i piccoli segni meno evidenti che rico- prono un'importanza fondamentale nell'esame della scrittura in quanto nor- malmente sfuggono all'attenzione dell'eventuale falsificatore o dissimulatore e rimangono nel grafismo come elementi identificatori della mano scrivente.
Giova comunque ricordare che “nella scrittura non ha valore di segno la sin- gola lettera, ma il ripetersi di uno stesso segno nelle varie immagini grafiche”
(Preyer) e, quindi, non ha valore “identificatorio” la singola lettera, ma il ripe- tersi delle peculiarità soggettive del gesto grafico nel “range” delle variazioni ritmiche e dinamiche della grafia individuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni e dei pregressi rilievi sulle firme di- sconosciute confrontate con le autografe CodiceFiscale_1 sono emerse sia divergenze che similitudini in quei gesti minuti e fuggitivi di difficile imitazione altrettanto difficilmente camuffabili.
Considerando che la sigla è la sintesi della firma, proprio per la sua peculia- re rapidità, immediatezza e spontaneità, ancor di più, diviene espressione di automatismi scrittorio-funzionali e abitudini grafo-motorie difficilmente imitabili
o camuffabili.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono presenti agli atti sigle comparative an- tecedenti o coeve alla verificanda e, quindi, vergate in “epoca non sospetta” 10 ma solo sigle apposte sul saggio e cronologicamente successive di 7 alla verifi-
- 7 - cande sigle e ciò ha reso l'indagine grafica ardua. Ecco che risulta fondamen- tale per consentire un confronto ottimale e giungere ad un parere conclusivo pienamente certo che le comparative siano idonee per qualità e quantità e quindi numerose, omologhe e possibilmente coeve ed omogenee (cioè vergate nelle medesime condizioni psico -fisiche) alla verificanda e certamente la coevi- tà agevola la omogeneità.”
Il perito, sulla scorta di tali premesse, è dunque giunto alle seguenti con- clusioni: “-per la firma X7 sulla raccomandata n. ADERAUT2015000561917 così come per la firma X1 1 sulla raccomandata ADERAUT2015000369565 non è possibile dare un giudizio né di apocrifia né di autografia;
sono presenti talune similitudini particolarmente significative, ma anche numerose divergen- ze e la documentazione comparativa in atti non consente di esprimere alcun giudizio.
Le restanti firme disconosciute, di seguito elencate, sono invece da conside- rarsi probabile opera grafica del sig. , quindi, probabilmente allo Parte_2 stesso riconducibili, si tratta di:
- raccomandata n. ADERAUT2015000148669 -X1
- raccomandata n. ADERAUT2015000220530 -X2
- raccomandata n. ADERAUT2015000288049 -X3
- raccomandata n. ADERAUT2015000312033 -X4
- raccomandata n. ADERAUT2015000449243 -X5
- raccomandata n. ADERAUT2015000523674 -X6
- raccomandata n. ADERAUT2015000564286 -X8
- raccomandata n. ADERAUT2015000606236 -X9
- raccomandata n. ADERAUT2015000606242 -X10
Rispetto alle predette sigle molte sono le analogie con i segni autografi minu- ti e fuggitivi, di cui si è data contezza con chiare immagini esplicative, tanto che le diversità sono da considerarsi variazioni espressive spiegabili a causa delle “oscillazioni adattative” del momento e delle “variazioni concomitanti” del saggio.
Per le summenzionate sigle le analogie a supporto del predetto parere con- clusivo sono maggiori, significative e numerose e concordando con autorevole
- 8 - letteratura si ricorda che: “…un conto è la scrittura vergata in posizione seduta al tavolo, un'altra è quella buttata giù senza un solido sostegno come accade quando si tratta di firmare qualcosa come una ricevuta postale”, esattamente come nel caso in esame”.
Pertanto, il c.t.u. ha espresso in base ai risultati dell'analisi obiettiva e strumentale condotta sulla sottoscrizione “ ”, a seguito del con- Parte_2 fronto fra la stessa sottoscrizione e quelle di comparazione, un giudizio di
“probabile autografia sia perché l'engramma della sigla apposta nel saggio è differente ma, come accuratamente dimostrato, corrispondono molti particolari rispetto alle lettere omologhe “Pa” a confronto ed altresì perché l'indagine è stata svolta su delle copie e non sugli originali e ciò implica che alcuni caratteri come la pressione e la continuità del tratto non possono essere valutati e con- frontati con certezza.” (si vedano pagine 36 e 37 della relazione peritale depo- sitata il 30/03/2025).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., in alcun modo contestate dalle parti, devono essere integralmente condivise giacché sorrette da argomenta- zioni puntuali e persuasive sotto il profilo metodologico, supportate da appo- siti riferimenti bibliografici e rassegnate dopo una precisa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione.
La querela di falso proposta è, pertanto, infondata e va rigettata, essendo la sottoscrizione oggetto di contestazione riferibile all'odierno attore, nella persona del suo legale rappresentante, . Parte_2
8. Le spese processuali seguono la soccombenza, sicché l'attore va con- dannato a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti convenute, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività effettivamente svolta.
8.2 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto in atti nel corso del giudizio, vanno del pari poste definitivamente, sulla scorta delle medesime considerazioni, a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definiti- vamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, udito il Pubblico Mini-
- 9 - stero, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta dalla in persona del lega- Parte_1 le rappresentante pro tempore , nei confronti dell' Parte_2 CP_1 [...]
e dell' di Controparte_1 Controparte_2 con riferimento alle ricevute di ritorno delle seguenti raccomandate: CP_2
- raccomandata n. ADERAUT2015000369565;
- raccomandata n. ADERAUT2015000449243;
- raccomandata n. ADERAUT2015000523674;
- raccomandata n. ADERAUT2015000561917;
- raccomandata n. ADERAUT2015000564286;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606236;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606242;
- raccomandata n. ADERAUT2015000606502;
- raccomandata n. ADERAUT2015000148669;
- raccomandata n. ADERAUT2015000220530;
- raccomandata n. ADERAUT2015000288049;
- raccomandata n. ADERAUT2015000312033;
2) condanna l'attore a rifondere le spese processuali in favore delle parti convenute che liquida in complessivi 1.800,00 ciascuna per compensi pro- fessionali, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
3) pone, in via definitiva, a carico dell'attore le spese della consulenza tec- nica d'ufficio espletata, già liquidate con decreto in atti.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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