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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/10/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LE AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3354 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
( ) nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
dell'Olmo 15 rappresentato e difeso dall'avv Roberto Mantovano ( ) giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo Studio professionale in Roma Via Attilio
Regolo 19,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in 20121 Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_1
Foro Buonaparte n. 31, in persona della responsabile della Direzione di Credit Management, sig.ra
(C.F. ), nata a [...] il [...], e per Controparte_2 C.F._3 essa, in qualità di procuratrice per atto del Notaio Dott. , n. repertorio 173.547 – Persona_1
n. racc. 32.382 del 10.07.2020, GE (C.F e P. IVA , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in 20142 Milano (MI), Via Lago di Nemi n. 25, in persona del suo procuratore pro tempore
, nato a [...] il [...] (C.F. , giusta procura Controparte_4 C.F._4 notarile del 5/08/2019 (atto del 5/08/2019 – Rep. n. 996/5862), rappresentata e difesa dall'Avv.
GI IF del Foro di Milano (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo Studio in 20142 Milano (MI), Via Barona n. 12, in virtù di procure in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
pagina1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 30 luglio Parte_1
2024, con il quale la nella qualità di procuratrice della Controparte_5 Controparte_1
gli ha intimato il pagamento della somma di euro 10.087,11, dovuta in forza del titolo
[...]
esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1217/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data
9.7.2019; a sostegno dell'opposizione ha eccepito il difetto di rappresentanza legale in capo alla mandataria il difetto di legittimazione attiva della Controparte_5 Controparte_1
per essere il credito stato oggetto di cessione in favore della Controparte_6
l'erroneità dell'importo precettato con riferimento alle spese di registrazione del
[...]
decreto, in difetto di prova del relativo pagamento.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integra la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
L'opposizione nel merito è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso, con riguardo all'eccepito difetto di rappresentanza, che “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. N. 29244/2021): ne consegue che, a fronte del difetto di rappresentanza eccepito dall'opponente già nel proprio atto introduttivo, sarebbe stato onere dell'opposta depositare documentazione comprovante la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo alla mandataria già in sede di sua costituzione in giudizio.
Tale conclusione si pone, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui il vizio è stato sollevato pagina2 di 5 rispetto ad un atto di precetto, essendo principio pacifico in giurisprudenza che il vizio di rappresentanza e/o di procura, sollevato tempestivamente mediante opposizione agli atti esecutivi, possa essere sanato dal creditore anche mediante un mandato postumo conferito successivamente alla notificazione del precetto, purché non oltre la prima udienza di comparizione nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. 23 febbraio 2006 n. 3998).
Fatta tale premessa, l'opponente ha evidenziato come l'azione esecutiva sia stata preannunciata con atto di precetto notificato da in forza di procura Controparte_5
conferita per atto del Notaio Dott. , n. repertorio 173.547 – n. racc. 32.382 del Persona_1
10.07.2020: tale procura, regolarmente prodotta in atti, risulta a sua volta conferita da
[...]
nella qualità di procuratrice di “munita degli occorrenti Controparte_2 Controparte_1
poteri per quanto infra in forza di procura a rogito del Notaio di Milano in data 4 Persona_1
giugno 2020 n. 173.399/32.292 di repertorio”.
Ebbene, a fronte della contestazione sollevata dall'opponente circa l'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi in capo alla sarebbe stato onere di parte opposta depositare, oltre CP_2
alla procura rilasciata da quest'ultima alla anche quella rilasciata dalla Controparte_5
alla rappresentante in data 4 giugno 2020, non essendo sufficiente in tal senso Controparte_1
la sua qualifica di responsabile della Direzione di Credit Management, atteso peraltro che nel proprio atto di costituzione l'opposta ribadisce che la “non è legale rappresentante di CP_2
– come fantasiosamente ritenuto da controparte – ma responsabile della Controparte_1
Direzione di Credit Management che agisce in rappresentanza della società in forza di procura a rogito del Notaio di Milano in data 4 giugno 2020 n. 173.399/32.292 di Persona_1
repertorio”.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che "in materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che, quale organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva contestazione e fornire la relativa prova negativa;
tale principio conserva la sua validità anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, quando l'organo che abbia conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto;
qualora tale qualità di rappresentante non venga tempestivamente contestata, il difetto di rappresentanza non è più contestabile nel successivo grado di merito ne' in sede di legittimità" (Cass., sez. 1^, 13 giugno 2006, n. 13669, m. 591006).
La ratio dell'inversione dell'onere della prova riconosciuta dalla giurisprudenza in tema di rappresentanza delle persone giuridiche sta nel regime di pubblicità degli atti organizzativi degli pagina3 di 5 enti e in particolare della società di capitali, sicché quel che rileva ai fini di tale inversione è la previsione del potere di rappresentanza da parte dello statuto, piuttosto che della legge;
con la conseguenza che tale inversione non opera quando il potere di rappresentanza non derivi da generali previsioni statutarie, bensì da singoli atti di delega provenienti dagli amministratori o dagli altri soggetti cui tale potere sia riconosciuto nello statuto (Cass., sez. 3^, 9 dicembre 1992, n. 13014,
m. 479946, Cass., sez. L, 15 dicembre 2000, n. 15820, m. 542666, Cass., sez. L, 18 maggio 2006, n.
11661, m. 589048); in questi casi, infatti, “ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti, la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza di tale potere” (cfr. Cass. n. 11091/20).
Nel caso in esame, dunque, incombeva su parte opposta, a fronte della contestazione sollevata dall'opponente, l'onere di dimostrare la sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito la procura alla mandataria, trattandosi di potere che non deriva da atto soggetto a pubblicità legale ma da atto notarile nella disponibilità della parte.
In difetto di tale produzione, deve dunque essere dichiarato il difetto di rappresentanza della da cui peraltro consegue anche il difetto di procura alle liti, in quanto Controparte_5
anch'essa conferita da soggetto i cui poteri di rappresentanza non risultano provati;
restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara il difetto di rappresentanza in capo alla mandataria Controparte_5
2. condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 17 ottobre 2025.
IL GIUDICE
pagina4 di 5 Dr.ssa LE AN
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LE AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3354 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
( ) nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
dell'Olmo 15 rappresentato e difeso dall'avv Roberto Mantovano ( ) giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo Studio professionale in Roma Via Attilio
Regolo 19,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in 20121 Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_1
Foro Buonaparte n. 31, in persona della responsabile della Direzione di Credit Management, sig.ra
(C.F. ), nata a [...] il [...], e per Controparte_2 C.F._3 essa, in qualità di procuratrice per atto del Notaio Dott. , n. repertorio 173.547 – Persona_1
n. racc. 32.382 del 10.07.2020, GE (C.F e P. IVA , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in 20142 Milano (MI), Via Lago di Nemi n. 25, in persona del suo procuratore pro tempore
, nato a [...] il [...] (C.F. , giusta procura Controparte_4 C.F._4 notarile del 5/08/2019 (atto del 5/08/2019 – Rep. n. 996/5862), rappresentata e difesa dall'Avv.
GI IF del Foro di Milano (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo Studio in 20142 Milano (MI), Via Barona n. 12, in virtù di procure in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
pagina1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 30 luglio Parte_1
2024, con il quale la nella qualità di procuratrice della Controparte_5 Controparte_1
gli ha intimato il pagamento della somma di euro 10.087,11, dovuta in forza del titolo
[...]
esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1217/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data
9.7.2019; a sostegno dell'opposizione ha eccepito il difetto di rappresentanza legale in capo alla mandataria il difetto di legittimazione attiva della Controparte_5 Controparte_1
per essere il credito stato oggetto di cessione in favore della Controparte_6
l'erroneità dell'importo precettato con riferimento alle spese di registrazione del
[...]
decreto, in difetto di prova del relativo pagamento.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integra la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
L'opposizione nel merito è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso, con riguardo all'eccepito difetto di rappresentanza, che “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. N. 29244/2021): ne consegue che, a fronte del difetto di rappresentanza eccepito dall'opponente già nel proprio atto introduttivo, sarebbe stato onere dell'opposta depositare documentazione comprovante la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo alla mandataria già in sede di sua costituzione in giudizio.
Tale conclusione si pone, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui il vizio è stato sollevato pagina2 di 5 rispetto ad un atto di precetto, essendo principio pacifico in giurisprudenza che il vizio di rappresentanza e/o di procura, sollevato tempestivamente mediante opposizione agli atti esecutivi, possa essere sanato dal creditore anche mediante un mandato postumo conferito successivamente alla notificazione del precetto, purché non oltre la prima udienza di comparizione nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. 23 febbraio 2006 n. 3998).
Fatta tale premessa, l'opponente ha evidenziato come l'azione esecutiva sia stata preannunciata con atto di precetto notificato da in forza di procura Controparte_5
conferita per atto del Notaio Dott. , n. repertorio 173.547 – n. racc. 32.382 del Persona_1
10.07.2020: tale procura, regolarmente prodotta in atti, risulta a sua volta conferita da
[...]
nella qualità di procuratrice di “munita degli occorrenti Controparte_2 Controparte_1
poteri per quanto infra in forza di procura a rogito del Notaio di Milano in data 4 Persona_1
giugno 2020 n. 173.399/32.292 di repertorio”.
Ebbene, a fronte della contestazione sollevata dall'opponente circa l'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi in capo alla sarebbe stato onere di parte opposta depositare, oltre CP_2
alla procura rilasciata da quest'ultima alla anche quella rilasciata dalla Controparte_5
alla rappresentante in data 4 giugno 2020, non essendo sufficiente in tal senso Controparte_1
la sua qualifica di responsabile della Direzione di Credit Management, atteso peraltro che nel proprio atto di costituzione l'opposta ribadisce che la “non è legale rappresentante di CP_2
– come fantasiosamente ritenuto da controparte – ma responsabile della Controparte_1
Direzione di Credit Management che agisce in rappresentanza della società in forza di procura a rogito del Notaio di Milano in data 4 giugno 2020 n. 173.399/32.292 di Persona_1
repertorio”.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che "in materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che, quale organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva contestazione e fornire la relativa prova negativa;
tale principio conserva la sua validità anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, quando l'organo che abbia conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto;
qualora tale qualità di rappresentante non venga tempestivamente contestata, il difetto di rappresentanza non è più contestabile nel successivo grado di merito ne' in sede di legittimità" (Cass., sez. 1^, 13 giugno 2006, n. 13669, m. 591006).
La ratio dell'inversione dell'onere della prova riconosciuta dalla giurisprudenza in tema di rappresentanza delle persone giuridiche sta nel regime di pubblicità degli atti organizzativi degli pagina3 di 5 enti e in particolare della società di capitali, sicché quel che rileva ai fini di tale inversione è la previsione del potere di rappresentanza da parte dello statuto, piuttosto che della legge;
con la conseguenza che tale inversione non opera quando il potere di rappresentanza non derivi da generali previsioni statutarie, bensì da singoli atti di delega provenienti dagli amministratori o dagli altri soggetti cui tale potere sia riconosciuto nello statuto (Cass., sez. 3^, 9 dicembre 1992, n. 13014,
m. 479946, Cass., sez. L, 15 dicembre 2000, n. 15820, m. 542666, Cass., sez. L, 18 maggio 2006, n.
11661, m. 589048); in questi casi, infatti, “ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti, la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza di tale potere” (cfr. Cass. n. 11091/20).
Nel caso in esame, dunque, incombeva su parte opposta, a fronte della contestazione sollevata dall'opponente, l'onere di dimostrare la sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito la procura alla mandataria, trattandosi di potere che non deriva da atto soggetto a pubblicità legale ma da atto notarile nella disponibilità della parte.
In difetto di tale produzione, deve dunque essere dichiarato il difetto di rappresentanza della da cui peraltro consegue anche il difetto di procura alle liti, in quanto Controparte_5
anch'essa conferita da soggetto i cui poteri di rappresentanza non risultano provati;
restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara il difetto di rappresentanza in capo alla mandataria Controparte_5
2. condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 17 ottobre 2025.
IL GIUDICE
pagina4 di 5 Dr.ssa LE AN
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