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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3122/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EL Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. , nato in [...] Parte_1 C.F._1
D'Avorio il 15.7.1979 con il patrocinio dell'avv. ZAMBON PAOLO con domicilio telematico presso il difensore come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.10.2024,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
20.06.1986 con il patrocinio dell'avv. CHIRIELEISON LUIGI, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n.1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 19.9.2024,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (Cfr. dichiarazioni di rinuncia agli atti depositata in data 25.2.2025)
“Preso atto dell'intervenuta integrale modifica dei fatti rispetto all'anno 2022 - data di presentazione della domanda di separazione giudiziale - sulla scorta delle argomentazioni e della documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione in data 10 ottobre 2024;
ritenuto che
le conclusioni assunte in sede di ricorso per separazione giudiziale introduttivo siano assolutamente incompatibili con la situazione e le circostanze descritte nella predetta comparsa di costituzione,
a mezzo del presente atto
DICHIARA DI RINUNCIARE alla domanda di separazione proposta con ricorso in data 28 novembre 2022, rimettendosi a riguardo alle determinazioni che l'Ill.mo Tribunale di Varese intenderà adottare”;
Per parte resistente: Cfr. foglio di pc depositato in data 20.2.2025)
“Nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi RG 3122/2022, Dott.ssa Carimati, promosso da , con l'Avv. Paolo Zambon
contro
Parte_1 Controparte_1
con l'Avv. Luigi Chirieleison, parte convenuta col presente atto precisa le conclusioni
[...]
come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e/o respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato in data 10.12.2020 della sentenza di divorzio resa tra le parti dal Tribunale di Abidjan Plateau (CIV) in data 27.07.2020 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
OR (Costa d'Avorio) in data 13.09.2008, atto trascritto nei registri dell'Ufficio Civile del
Comune di Varese, al nr. 141 – Parte II – Serie C/1, anno 2015.
pagina 2 di 5 Dall'unione coniugale sono nati in data 14.06.2009 e in data Persona_1 Persona_2
10.04.2011.
Con ricorso depositato in data 28.11.2022 ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la separazione personale dei coniugi, di regolamentare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto che la signora pur mantenendo la propria residenza in Italia, si era trasferita CP_1
con i figli minori in Francia, ove aveva intrapreso una nuova relazione dalla quale era nato un altro bambino;
il sig. aveva mantenuto uno stabile rapporto con i figli minori, con contatti Pt_1
telefonici quotidiani e trascorrendo con essi tutti i periodi in cui non frequentano la scuola nonché
l'intero mese di agosto.
Disposti alcuni rinvii onde consentire la notificazione del ricorso alla resistente presso il domicilio francese, preso atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione della resistente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. in data 16.6.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati rilevando che sulla base di quanto allegato in ricorso e della documentazione prodotta, risultano elementi di internazionalità che inducono a ritenere sussistente ex art. 3 Regolamento UE n.
2019/1111, con riferimento alla pronuncia sullo status, la competenza giurisdizionale del
Tribunale italiano adito e l'applicabilità della legge italiana, mentre per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni legate alle obbligazioni alimentari a favore dei minori non pare sussistere la competenza giurisdizionale (ex art. 7 del citato Regolamento UE 2019/1111, la giurisdizione viene individuata con riferimento al luogo in cui il minore risiede abitualmente – nel caso di specie i figli delle parti abitano pacificamente in Francia sin dal 2017; a ciò si deve aggiungere che ex art. 3 Regolamento UE n. 4/2009 il giudice ha giurisdizione sulle obbligazioni alimentari se ed in quanto abbia giurisdizione sulla domanda riguardante la responsabilità genitoriale – ciò che è stato escluso). L'ordinanza presidenziale era comunicata al Pubblico
Ministero e da questi vistata senza osservazioni in data 3.8.2023.
Disposti numerosi rinvii di udienza onde consentire la regolare notificazione della ordinanza presidenziale alla parte resistente, con comparsa del 19.9.2024 si è costituita la parte resistente a mezzo del proprio difensore deducendo che con sentenza, prodotta in originale e legalizzata, emessa in data 24.07.2020, il Tribunale di prima istanza di Abidjan Plateau (CIV), aveva già
pagina 3 di 5 pronunciato il divorzio consensuale tra il Sig. e la Sig.ra ; ha chiesto, di Pt_1 CP_1
conseguenza, dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente procedimento.
A fronte di tale evenienza la parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e la parte resistente, in sede di pc, ha chiesto di dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato in data 10.12.2020 della sentenza di divorzio e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato in diritto
Come è noto il riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento è disciplinato a mente dell'art. 64 della legge di diritto internazionale privato n. 218 del 1995 secondo cui la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quanto: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che la sentenza straniera che ha pronunciato il divorzio tra le parti debba ritenersi efficace e vincolante nel nostro ordinamento, ed in particolare:
l'autorità giurisdizionale era munita di competenza giurisdizionale essendo entrambe le parti cittadine ivoriane;
risulta dalla sentenza, passata in giudicato e versata in atti con traduzione legalizzata, che il procedimento è stato avviato su domanda congiunta delle parti, circostanza che emerge inequivoca dal provvedimento giurisdizionale e che invero non risulta efficacemente contestata dalla parte odierna ricorrente;
non risulta esservi alcuna contrarietà rispetto ad altri provvedimenti dell'autorità giurisdizionale italiana e il presente giudizio risulta radicato successivamente al passaggio in giudicato della prefata sentenza straniera (10.12.2020); nessun pagina 4 di 5 rilievo di contrarietà all'ordine pubblico è stato effettuato dalle parti né vi sono evidenza in tal senso in atti. Peraltro, la sentenza risulta regolarmente trascritta presso i registri dello stato civile del Comune di Varese (Cfr. nota di trascrizione in atti).
Ciò considerato, la domanda di separazione deve essere dichiarata improcedibile.
A fronte dell'intervenuta rinuncia agli atti della parte ricorrente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle ulteriori domande dalla stessa originariamente articolate in atti.
Vista la natura del giudizio, tenuto conto dell'esito della presente controversia, nonché della rinuncia agli atti della parte ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi;
2. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle ulteriori domande rinunciate dalla parte ricorrente;
3. Spese legali compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa EL Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EL Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. , nato in [...] Parte_1 C.F._1
D'Avorio il 15.7.1979 con il patrocinio dell'avv. ZAMBON PAOLO con domicilio telematico presso il difensore come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.10.2024,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
20.06.1986 con il patrocinio dell'avv. CHIRIELEISON LUIGI, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n.1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 19.9.2024,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (Cfr. dichiarazioni di rinuncia agli atti depositata in data 25.2.2025)
“Preso atto dell'intervenuta integrale modifica dei fatti rispetto all'anno 2022 - data di presentazione della domanda di separazione giudiziale - sulla scorta delle argomentazioni e della documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione in data 10 ottobre 2024;
ritenuto che
le conclusioni assunte in sede di ricorso per separazione giudiziale introduttivo siano assolutamente incompatibili con la situazione e le circostanze descritte nella predetta comparsa di costituzione,
a mezzo del presente atto
DICHIARA DI RINUNCIARE alla domanda di separazione proposta con ricorso in data 28 novembre 2022, rimettendosi a riguardo alle determinazioni che l'Ill.mo Tribunale di Varese intenderà adottare”;
Per parte resistente: Cfr. foglio di pc depositato in data 20.2.2025)
“Nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi RG 3122/2022, Dott.ssa Carimati, promosso da , con l'Avv. Paolo Zambon
contro
Parte_1 Controparte_1
con l'Avv. Luigi Chirieleison, parte convenuta col presente atto precisa le conclusioni
[...]
come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e/o respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato in data 10.12.2020 della sentenza di divorzio resa tra le parti dal Tribunale di Abidjan Plateau (CIV) in data 27.07.2020 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
OR (Costa d'Avorio) in data 13.09.2008, atto trascritto nei registri dell'Ufficio Civile del
Comune di Varese, al nr. 141 – Parte II – Serie C/1, anno 2015.
pagina 2 di 5 Dall'unione coniugale sono nati in data 14.06.2009 e in data Persona_1 Persona_2
10.04.2011.
Con ricorso depositato in data 28.11.2022 ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la separazione personale dei coniugi, di regolamentare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto che la signora pur mantenendo la propria residenza in Italia, si era trasferita CP_1
con i figli minori in Francia, ove aveva intrapreso una nuova relazione dalla quale era nato un altro bambino;
il sig. aveva mantenuto uno stabile rapporto con i figli minori, con contatti Pt_1
telefonici quotidiani e trascorrendo con essi tutti i periodi in cui non frequentano la scuola nonché
l'intero mese di agosto.
Disposti alcuni rinvii onde consentire la notificazione del ricorso alla resistente presso il domicilio francese, preso atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione della resistente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. in data 16.6.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati rilevando che sulla base di quanto allegato in ricorso e della documentazione prodotta, risultano elementi di internazionalità che inducono a ritenere sussistente ex art. 3 Regolamento UE n.
2019/1111, con riferimento alla pronuncia sullo status, la competenza giurisdizionale del
Tribunale italiano adito e l'applicabilità della legge italiana, mentre per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni legate alle obbligazioni alimentari a favore dei minori non pare sussistere la competenza giurisdizionale (ex art. 7 del citato Regolamento UE 2019/1111, la giurisdizione viene individuata con riferimento al luogo in cui il minore risiede abitualmente – nel caso di specie i figli delle parti abitano pacificamente in Francia sin dal 2017; a ciò si deve aggiungere che ex art. 3 Regolamento UE n. 4/2009 il giudice ha giurisdizione sulle obbligazioni alimentari se ed in quanto abbia giurisdizione sulla domanda riguardante la responsabilità genitoriale – ciò che è stato escluso). L'ordinanza presidenziale era comunicata al Pubblico
Ministero e da questi vistata senza osservazioni in data 3.8.2023.
Disposti numerosi rinvii di udienza onde consentire la regolare notificazione della ordinanza presidenziale alla parte resistente, con comparsa del 19.9.2024 si è costituita la parte resistente a mezzo del proprio difensore deducendo che con sentenza, prodotta in originale e legalizzata, emessa in data 24.07.2020, il Tribunale di prima istanza di Abidjan Plateau (CIV), aveva già
pagina 3 di 5 pronunciato il divorzio consensuale tra il Sig. e la Sig.ra ; ha chiesto, di Pt_1 CP_1
conseguenza, dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente procedimento.
A fronte di tale evenienza la parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e la parte resistente, in sede di pc, ha chiesto di dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato in data 10.12.2020 della sentenza di divorzio e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato in diritto
Come è noto il riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento è disciplinato a mente dell'art. 64 della legge di diritto internazionale privato n. 218 del 1995 secondo cui la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quanto: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che la sentenza straniera che ha pronunciato il divorzio tra le parti debba ritenersi efficace e vincolante nel nostro ordinamento, ed in particolare:
l'autorità giurisdizionale era munita di competenza giurisdizionale essendo entrambe le parti cittadine ivoriane;
risulta dalla sentenza, passata in giudicato e versata in atti con traduzione legalizzata, che il procedimento è stato avviato su domanda congiunta delle parti, circostanza che emerge inequivoca dal provvedimento giurisdizionale e che invero non risulta efficacemente contestata dalla parte odierna ricorrente;
non risulta esservi alcuna contrarietà rispetto ad altri provvedimenti dell'autorità giurisdizionale italiana e il presente giudizio risulta radicato successivamente al passaggio in giudicato della prefata sentenza straniera (10.12.2020); nessun pagina 4 di 5 rilievo di contrarietà all'ordine pubblico è stato effettuato dalle parti né vi sono evidenza in tal senso in atti. Peraltro, la sentenza risulta regolarmente trascritta presso i registri dello stato civile del Comune di Varese (Cfr. nota di trascrizione in atti).
Ciò considerato, la domanda di separazione deve essere dichiarata improcedibile.
A fronte dell'intervenuta rinuncia agli atti della parte ricorrente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle ulteriori domande dalla stessa originariamente articolate in atti.
Vista la natura del giudizio, tenuto conto dell'esito della presente controversia, nonché della rinuncia agli atti della parte ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi;
2. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle ulteriori domande rinunciate dalla parte ricorrente;
3. Spese legali compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa EL Fumagalli
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