CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4754/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PA n. 02820259003378827000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIMAZ PA n. 02820259003378827000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIMAZ PA n. 02820259003378827000 IRPEF-ALTRO 2011
- INTIMAZ PA n. 02820259003378827000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, res.te in Luogo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1
, C.F. CF_Difensore_1 , propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259003378827/000, notificata in data 02.09.2025, per l'importo complessivo di € 5.887,25 relativa a cartella di pagamento n. 02820140034883901000, per IVA e IRPEF relative all'anno 2011, emessa dalla
Direzione provinciale di Caserta – Ufficio territoriale di Caserta - dichiarata come notificata in data 22.12.2014 dell'importo di € 5.887,25.
Eccepisce che i tributi per cui l'agenzia delle entrate – riscossione di Caserta procede nei confronti del sig.
Ricorrente_1 fanno riferimento all'annualità 2011 e, pertanto, prescritti per il decorso dei termini normativamente previsti, ossia dieci anni per i tributi e cinque per interessi e sanzioni;
Sostiene che la prescrizione della pretesa è confermata dalla circostanza, evincibile dall'intimazione impugnata, che alcun atto prodromico è stato notificato al ricorrente nei termini previsti.
Sostiene inoltre che la mancata sottoscrizione di un atto amministrativo ne comporta la perdita di qualsiasi valore giuridico in quanto non consente al destinatario di verificare la regolarità formale del procedimento.
Tale omissione vizia completamente il procedimento creando una sorta di autenticità e veridicità a dei moduli prestampati, privi di qualsiasi sottoscrizione, che non contengono neanche l'indicazione del responsabile amministrativo che avrebbe inserito i dati nell'elaborato elettronico.
Conclude con la richiesta di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n.
02820259003378827/000, per decorso del termine di prescrizione, con conseguente non esigibilità di tributi, interessi e sanzioni. In subordine, chiede comunque dichiararsi la prescrizione per le somme richieste a titolo di interessi e sanzioni.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto sicostituisce nel giudizio prima indicato, conferma l'avvenuta notifica e la eccezione di decadenza voglia e chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato nel merito e nel diritto, dichiarare valido e legittimo l'atto tributario impugnato, rigettare l'istanza di sospensione richiesta con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
L'agenzia delle Entrate Riscossione non sì è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio ha rappresentato con documento del Capo Team Legale II Nominativo_1 che attesta che la allegata copia dell'interrogazione riguardante la notifica della cartella di pagamento 02820140034883901000 è stata estrapolata con collegamento telematico dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate ed è conforme alla copia presente agli atti del fascicolo d' Ufficio.
Tale documentazione non è sufficiente a provare la notifica della cartella.
Per cui va accolta la tesi del ricorrente che i tributi per cui l'agenzia delle entrate – riscossione di Caserta procede nei confronti del sig. Ricorrente_1 fanno riferimento all'annualità 2011 e, pertanto, prescritti per il decorso dei termini normativamente previsti, ossia dieci anni per i tributi e cinque per interessi e sanzioni;
La prescrizione della pretesa è confermata dalla circostanza, evincibile dall'intimazione impugnata, che alcun atto prodromico sia stato notificato al ricorrente nei termini previsti.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e liquida le spese di lite a carico dell'Ader in euro 500,00 oltre oneri accessori , se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4754/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PA n. 02820259003378827000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIMAZ PA n. 02820259003378827000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIMAZ PA n. 02820259003378827000 IRPEF-ALTRO 2011
- INTIMAZ PA n. 02820259003378827000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, res.te in Luogo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1
, C.F. CF_Difensore_1 , propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259003378827/000, notificata in data 02.09.2025, per l'importo complessivo di € 5.887,25 relativa a cartella di pagamento n. 02820140034883901000, per IVA e IRPEF relative all'anno 2011, emessa dalla
Direzione provinciale di Caserta – Ufficio territoriale di Caserta - dichiarata come notificata in data 22.12.2014 dell'importo di € 5.887,25.
Eccepisce che i tributi per cui l'agenzia delle entrate – riscossione di Caserta procede nei confronti del sig.
Ricorrente_1 fanno riferimento all'annualità 2011 e, pertanto, prescritti per il decorso dei termini normativamente previsti, ossia dieci anni per i tributi e cinque per interessi e sanzioni;
Sostiene che la prescrizione della pretesa è confermata dalla circostanza, evincibile dall'intimazione impugnata, che alcun atto prodromico è stato notificato al ricorrente nei termini previsti.
Sostiene inoltre che la mancata sottoscrizione di un atto amministrativo ne comporta la perdita di qualsiasi valore giuridico in quanto non consente al destinatario di verificare la regolarità formale del procedimento.
Tale omissione vizia completamente il procedimento creando una sorta di autenticità e veridicità a dei moduli prestampati, privi di qualsiasi sottoscrizione, che non contengono neanche l'indicazione del responsabile amministrativo che avrebbe inserito i dati nell'elaborato elettronico.
Conclude con la richiesta di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n.
02820259003378827/000, per decorso del termine di prescrizione, con conseguente non esigibilità di tributi, interessi e sanzioni. In subordine, chiede comunque dichiararsi la prescrizione per le somme richieste a titolo di interessi e sanzioni.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto sicostituisce nel giudizio prima indicato, conferma l'avvenuta notifica e la eccezione di decadenza voglia e chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato nel merito e nel diritto, dichiarare valido e legittimo l'atto tributario impugnato, rigettare l'istanza di sospensione richiesta con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
L'agenzia delle Entrate Riscossione non sì è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio ha rappresentato con documento del Capo Team Legale II Nominativo_1 che attesta che la allegata copia dell'interrogazione riguardante la notifica della cartella di pagamento 02820140034883901000 è stata estrapolata con collegamento telematico dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate ed è conforme alla copia presente agli atti del fascicolo d' Ufficio.
Tale documentazione non è sufficiente a provare la notifica della cartella.
Per cui va accolta la tesi del ricorrente che i tributi per cui l'agenzia delle entrate – riscossione di Caserta procede nei confronti del sig. Ricorrente_1 fanno riferimento all'annualità 2011 e, pertanto, prescritti per il decorso dei termini normativamente previsti, ossia dieci anni per i tributi e cinque per interessi e sanzioni;
La prescrizione della pretesa è confermata dalla circostanza, evincibile dall'intimazione impugnata, che alcun atto prodromico sia stato notificato al ricorrente nei termini previsti.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e liquida le spese di lite a carico dell'Ader in euro 500,00 oltre oneri accessori , se dovuti.