Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla ConIGliere
dr.ssa Virginia Marletta ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 677/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4615/2019 del 22 ottobre 2019
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2 [...]
), quivi residenti, in via Di Leo Gioacchino Arcivescovo C.F._2
n. 8, nonché elettivamente domiciliati, presso lo studio dell'avv. Rosaria Pi-
sciotta che, unitamente all'avv. Simone Grammatico, li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTI
CONTRO
1) (P.I.: ), in persona del suo legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante pro tempore, con sede a San Giovanni Rotondo in via Aldo Moro nn. 79-
81 e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Aucello che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
2) (P.I.: , in persona del suo legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
1
3) (P.I.: ), in persona del legale rappresen- Controparte_3 P.IVA_3
tante pro tempore, con sede a Palermo in via Isidoro La Lumia n. 56,
queste ultime quivi elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Antonio
Russo che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Sottosanti, le rappre-
senta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di risposta di questo grado del giudizio
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale della CP_2
e per il sinistro occorso in data 7 settembre 2012 in Controparte_3
danno alla IG.ra , ciò per i motivi spiegati in narrativa;
Parte_1
ancora nel merito, in parziale riforma della impugnata sentenza, accer-
tare e dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra evento e danno patito dagli appellanti, per come sopra rappresentato e documentato;
sempre nel merito, dichiarare ed accertare la responsabilità risarcitoria delle società convenute, odierne appellate, in via solidale ex art. 2055 Cc o, in subordine, ciascuna nella misura che la Corte di Appello riterrà opportuna, sep-
pur a diverso titolo: a titolo extracontrattuale per ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 Cc ed, in subordine, ex art. 2043 Cc, ed a titolo contrattuale per la e per la ai sensi e per gli effetti della Controparte_3 CP_2
normativa di cui agli artt. 32 e ss. del Dlgs n. 79 del 23 maggio 2011, quali società organizzatrici del viaggio e, quanto alla prima, anche quale venditrice del pacchetto turistico;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 per l'effetto, condannare e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido tra loro o, in subordine, ciascuno nella misura che la Controparte_3
Corte di Appello riterrà opportuna, a rifondere agli odierni appellanti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, come di seguito quantificati:
a) alla IG.ra : €64.646,98, a titolo di danni fisici e Parte_1
materiali, patrimoniali e non patrimoniali, come specificati in narrativa e preci-
samente: €60.458,50, per danni fisici, patrimoniali e non, di cui: €28.003,00 per danno biologico, tenuto conto dell'invalidità del 13% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (67 anni), €8.700,00 per Itt al 100% (€145 per 60 giorni),
C
€9.787,50 per al 75% (€108,75 per 90 giorni), €12.881,00 per personalizza-
zione del danno biologico nella misura del 46% del danno biologico
(€28.003,00) ed €1.087,00 per spese mediche sostenute;
€188,48 per danno ma-
teriale, di cui: €89,00 per costo del pacchetto turistico ed €99,48 per costo del biglietto aereo di ritorno;
€4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale da va-
canza rovinata o quella maggiore o minore somma che verrà accertata e deter-
minata nel corso del giudizio. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate sino al soddisfo;
ciò per i motivi esposti in narrativa;
b) al IG. : €4.188,48, di cui: €188,48 per danno mate- Parte_2
riale, di cui: €89,00 per costo del pacchetto turistico ed €99,48 per costo del biglietto aereo di ritorno;
€4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale da va-
canza rovinata o quella maggiore o minore somma che verrà accertata e deter-
minata nel corso del giudizio. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate sino al soddisfo;
ciò per i motivi esposti
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3 in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da di-
strarsi in favore dei sottoscritti procuratori
Per Controparte_1
Rigettare la domanda degli appellanti perché infondata in fatto ed in diritto;
con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Difensore antistatario.
Per e CP_2 Controparte_3
Concludono chiedendo la conferma della sentenza n. 4615/2019,
emessa dal Tribunale di Palermo in data 22 ottobre 2019;
in via subordinata chiedono che venga accertata l'intervenuta prescri-
zione dal diritto all'azione da parte degli appellanti per i motivi indicati in com-
parsa di costituzione e risposta, in via ulteriormente subordinata che venga ac-
certata l'assenza di responsabilità delle società appellate per le motivazione in-
dicate nei propri scritti difensivi, da intendersi in questa sede interamente ri-
chiamati e trascritti, contestando interamente tutto quanto eccepito e dedotto ex
adverso nell'atto di appello,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 4615/2019 del 22 ottobre 2019, il Tribunale di
Palermo ha respinto le domande di e di , che Parte_1 Parte_2
avevano chiesto la condanna delle odierne appellate a risarcire loro il danno sofferto in conseguenza della caduta della prima in uno spazio di proprietà di presso il quale si trovavano durante una gita organizzata da Controparte_1
e quest'ultima anche venditrice del CP_2 Controparte_3
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4 relativo pacchetto turistico.
1.1. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello Parte_3
e ; dal canto loro, le appellate hanno chiesto il rigetto del
[...] Parte_2
gravame.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 30 aprile 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo impugnazione, gli appellanti deducono quanto segue: «Ha errato il primo giudice laddove, laconicamente – per non dire in
totale assenza di adeguata motivazione –, a pag. 4 della impugnata sentenza
ha ritenuto che “dagli atti di causa non si ritiene sussistano i presupposti di
una domanda risarcitoria anche per responsabilità contrattuale” (cfr. pag. 4
sentenza).
Orbene, la sentenza in punto va censurata e conseguentemente rifor-
mata, sia perché totalmente carente della adeguata motivazione a sostegno
della rilevata insussistente responsabilità contrattuale, sia perché clamorosa-
mente errata con riferimento alla vicenda, per come prospettata e documentata
dalla copiosa allegazione probatoria prodotta a sostegno».
2.1. La doglianza è infondata.
2.1.1. Premesso che è lo stesso codice di rito civile a imporre al giudice di esporre in maniera «concisa» le «ragioni di fatto e di diritto della decisione»
(art. 132 Cpc;
la disposizione è ripresa nell'art. 118 disp. att. Cpc, che, con una sorta di interpretazione autentica, chiarisce che la motivazione «consiste nella
succinta esposizione […] delle ragioni giuridiche della decisione»), si osserva
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5 che nella pronuncia impugnata tali ragioni (a prescindere dalla loro condivisi-
bilità) sono state chiaramente esposte nella motivazione della stessa, la quale,
dopo aver proceduto all'inquadramento teorico della vicenda nell'alveo dell'art. 2051 Cc (pag. 4), ha poi affermato: «Ciò premesso, alla luce delle di-
chiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, la domanda di parte
attrice non può trovare accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata non ha
consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della
sua fondatezza. Le discrepanze delle loro dichiarazioni impediscono, infatti, di
fare chiarezza sulle effettive e reali cause della caduta dell'attrice […] in or-
dine alle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro lamentato» (pag. 5);
segue quindi l'esame del contenuto delle dichiarazioni dei testi e, infine, la con-
clusione che «sulla effettiva dinamica del sinistro non sono stati forniti elementi sufficienti a consentirne la ricostruzione».
3. Con il secondo motivo, gli appellanti, censurando il merito della de-
cisione impugnata, affermano che le conclusioni del Tribunale sono «errate e del tutto prive di correlazione con la copiosa documentazione [da loro] versata agli atti […] e con l'attività istruttoria espletata nel corso del processo di prime cure», e quindi sostengono che da tale attività sarebbe, «invece, emersa, da un lato, la pericolosità dei luoghi come unico elemento causativo dell'occorso (con conseguente configurabilità della invocata disciplina ex art. 2051 Cc e conse-
guentemente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e segg. Codice del Turismo)
e dall'altro lato, la totale assenza di condotte negligenti, imperite e/o colpose tenute dalla odierna appellata, idonee come tali a configurare la sussistenza del
“caso fortuito” e conseguentemente tali da escludere il nesso eziologico tra causa del danno e danno stesso».
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6 La doglianza così prosegue: «Come ricordato in punto di fatto, durante
il secondo giorno di permanenza, in data 7 settembre 2012, alle ore 15,00
circa, la IG.ra si trovava nello spiazzo antistante l'albergo Parte_1
insieme al marito e agli altri pellegrini, in attesa di partire per la visita guidata,
programmata per quel giorno.
In particolare, l'attrice si trovava ferma sul lato sinistro del piazzale,
in prossimità di una panchina, posta su un piano leggermente rialzato di circa
6-7 cm rispetto al pavimento.
Davanti a detta panchina la pavimentazione, tutta di colore grigio, si
presentava improvvisamente ed imprevedibilmente deformata a causa della
presenza di una disconnessione dovuta alla rottura di una mattonella e di un
piccolo gradino poco distante;
elementi non visibili e non segnalati, che costi-
tuivano pericolose insidie per chiunque si trovasse a passare da lì (cfr. n. 6 foto
dei luoghi e copia Giornale di Sicilia - docc. 4 e 5 fasc. di primo grado).
Giunto il momento di salire sul pullman per mettersi in viaggio, la IG.ra
dirigendosi verso il mezzo in sosta, a causa della predetta discon- Pt_1
nessione del pavimento e del gradino non segnalati, perdeva l'equilibrio e ro-
vinava per terra battendo violentemente il ginocchio, la spalla ed il braccio
sinistri.
In particolare, davanti alla panchina vi era una pericolosa apertura del
pavimento, causata dalla rottura di una piastrella, proprio in prossimità del
gradino non segnalato.
Detto gradino, peraltro, avendo modeste dimensioni e trovandosi sul
pavimento tutto di colore grigio uniforme, causava una brusca interruzione del
piano di calpestìo, dando luogo ad un dislivello imprevisto e imprevedibile.
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7 Pur in presenza di una situazione quale quella sopra descritta, non vi è
stato, da parte dell' , l'approntamento di quei presidi e di quelle misure Pt_4
finalizzate ad eliminare l'intrinseca pericolosità dei luoghi, atteso che sul posto
non vi era alcuna indicazione del pavimento disconnesso, né della differenza
di livello del piano monocromatico, né tanto meno vi era alcun corrimano, e/o
alcuna protezione antiscivolo per il gradino».
In ragione di quanto precede – così concludono gli appellanti –, i luoghi in considerazione «all'epoca dei fatti si presentavano, dunque, intrinsecamente pericolosi per chiunque vi accedesse (v. foto doc. 4 fascicolo primo grado at-
tori)», sicché non potrebbe sussistere «alcun dubbio sulla responsabilità risar-
citoria di per il sinistro occorso alla IGnora . Controparte_1 Pt_1
3.1. Così riassunto il motivo, va evidenziato, in linea generale, che il criterio di imputazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 Cc ha carat-
tere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore di-
mostri la ricorrenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno,
mentre al custode incombe l'onere della prova liberatoria costituita dal caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità (o adegua-
tezza causale), esclude il nesso eziologico tra cosa e danno;
fortuito che è com-
prensivo del comportamento incauto della vittima, il quale assume rilievo (ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, Cc) ai fini del concorso di responsabilità, po-
tendo essere ritenuto anche quale causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass.
30775/2017).
3.1.1. Ciò posto, si osserva che la Cassazione distingue a seconda che il danno causato da cosa in custodia derivi da un dinamismo interno della res in relazione alla sua struttura (o al suo funzionamento: scoppio della caldaia,
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8 scarica elettrica, frana della strada e simili), oppure presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte che sia priva di intrin-
seca pericolosità: in questo secondo caso, il danneggiato deve dimostrare (non solo, in base ai principi generali, l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ma anche) che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela cor-
relato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass.
2660/2013, 21212/2015 e 11526/2017).
E proprio in applicazione di tali principi, la Corte Suprema:
- ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, il quale, nell'escludere la sussistenza di qualunque rapporto causale tra una sca-
linata e la caduta della ricorrente, aveva evidenziato, a fronte comunque della necessaria prudenza da prestare nell'accingersi a percorrere una scalinata, an-
che l'agevole evitabilità, in ora diurna, dell'ostacolo rappresentato dalla lesione di un gradino in quanto «situazione perfettamente visibile», e quindi, pur rico-
noscendo la presenza del gradino lesionato, aveva concluso che la verificazione del sinistro era da ascrivere alla disattenzione della medesima ricorrente, quale comportamento riconducibile al caso fortuito, come tale idoneo a interrompere il rapporto di causalità ex art. 2051 Cc (sentenza 3662/2013, la quale così con-
clude: «Siffatta valutazione si sottrae, quindi, alle censure mosse dalla ricor-
rente, giacché essa, lungi dall'essere viziata da aporie o illogicità, nell'ascrivere assorbente incidenza causale alla condotta del danneggiante – esplicatasi se-
condo le modalità e nel contesto sopra descritti, che palesava la piena percepi-
bilità dell'anomalia della cosa nella sua specifica oggettività –, viene a
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9 conformarsi ai principi di diritto innanzi evidenziati»);
- ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede scon-
nesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abi-
tando nelle vicinanze, e l'idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada (ordinanza 11526/2017);
- ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causa dell'evento, sul presupposto che le sud-
dette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del se-
dime (ordinanza n. 14228/2023).
3.2. Ciò premesso in punto di diritto, si osserva, innanzi tutto, che sono gli stessi appellanti ad affermare che la caduta di cui si discute si era verificata il 7 settembre 2012, alle ore 15,00 circa (la sottolineatura è contenuta nell'atto di appello), e dunque nell'ora di un periodo dell'anno in cui gli spazi aperti sono ancora pienamente illuminati dal sole.
3.3. Si evidenzia, poi, che gli appellanti sostengono che «davanti alla panchina vi era una pericolosa apertura del pavimento, causata dalla rottura di una piastrella, proprio in prossimità del gradino non segnalato» nonché «una disconnessione» dovuta, anch'essa, alla rottura della mattonella, e poi aggiun-
gono che «detto gradino, peraltro, avendo modeste dimensioni e trovandosi sul pavimento tutto di colore grigio uniforme, causava una brusca interruzione del piano di calpestìo, dando luogo ad un dislivello imprevisto e imprevedibile».
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10 E tuttavia:
- dall'esame delle fotografie prodotte in primo grado dai medesimi ap-
pellanti non emergono «davanti alla panchina […] una pericolosa apertura del pavimento» né «una disconnessione dovuta alla rottura di una mattonella»,
com'è confermato dall'osservazione della foto qui di seguito riprodotta
- è, sì, vero che alcune mattonelle si erano staccate, ma tale distacco si era verificato non nel piano di calpestio (id est, del pavimento) davanti alla panchina, bensì nell'“alzata” di una parte dello scalino non coincidente con il punto in cui si trovava la panchina stessa;
quest'affermazione è confermata dalla foto che segue
- infine, quanto alla presenza del gradino, e quindi del dislivello, tale
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11 situazione era facilmente percepibile in ragione – come detto – dell'ora in cui avvenne la caduta;
e solo ad abundantiam si aggiunge che dalle fotografie emerge che tra le “fughe” bianche esistenti tra le mattonelle poste ai due diversi livelli non vi era continuità, il che costituiva ulteriore elemento di percepibilità
dello stacco tra i due differenti piani di calpestio.
3.4. E dunque, allorché gli appellanti sostengono «Giunto il momento di
salire sul pullman per mettersi in viaggio, la IG.ra dirigendosi verso Pt_1
il mezzo in sosta, a causa della predetta disconnessione del pavimento [“da-
vanti a detta panchina”] e del gradino non segnalati, perdeva l'equilibrio e
rovinava per terra battendo violentemente il ginocchio, la spalla ed il braccio
sinistri», è inevitabile replicare che:
- davanti alla panchina non esisteva alcuna disconnessione del pavi-
mento;
- la presenza del gradino era agevolmente percepibile;
- parimenti erano perfettamente visibili quelle mattonelle (peraltro, si ripete, distanti dal luogo antistante la panchina, da cui la era scesa) Pt_1
che si erano staccate dall'“alzata” di alcuni scalini.
3.5. In definitiva, deve concludersi che la caduta della ebbe a Pt_1
integrare il caso fortuito che interruppe qualunque rapporto di causalità ex art. 2051 Cc., il che impone di concludere nel senso dell'insussistenza dell'obbligo risarcitorio innanzi tutto di custode dei luoghi in cui av- Controparte_1
venne la caduta, e conseguentemente delle altre società, che avevano organiz-
zato e venduto agli odierni appellanti il pacchetto turistico che li aveva condotti nei luoghi di proprietà della stessa . CP_1
4. L'appello va quindi respinto.
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12 5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna degli appellanti al rim-
borso, agli appellati, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo.
Per le stesse ragioni, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liqui-
date con separato decreto di pari data, vanno poste in solido tra le parti in favore del consulente e a carico degli appellanti nei rapporti interni con le appellate.
5.1. Inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002
per il versamento, da parte dei medesimi appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e avverso la sen- Parte_1 Parte_2
tenza del Tribunale di Palermo n. 4615/2019 del 22 ottobre 2019, respinge il gravame;
condanna e al rimborso, a Villa Co- Parte_1 Parte_2
stanza Srl, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna e al rimborso, a Parte_1 Parte_2 [...]
e delle spese di questo grado del giudizio, che CP_2 Controparte_3
liquida in €7.160,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto di pari data, in solido tra le parti in favore del consulente e a carico degli appellanti nei rapporti interni con le appellate;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
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13 quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di conIGlio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 giugno 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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