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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 19042/2023
TRA difeso dall'avv. CARRO SALVATORE Parte_1
RICORRENTE
E
difesa dall'avv. GIANPIERO MESCO;
Controparte_1
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/10/23, il ricorrente, dipendente della espone che non ha percepito il compenso sostitutivo Controparte_1 commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, nel caso che la turnazione di lavoro coincidesse con una festività infrasettimanale, secondo quanto previsto dall'art. 9 CCNL del 20/09/01.
Tanto premesso, chiede
«1) dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento delle maggiorazioni della retribuzione previste dall'art. 9 del C.C.N.L.
Integrativo Comparto Sanità del 20/9/2001 per l'attività svolta alle dipendenze della durante turni di lavoro svolti in Controparte_1 giorni festivi;
2) condannare la (P.IVA al pagamento Controparte_1 P.IVA_1 delle differenze retributive e contributive tra quanto pagato da questa
per l'attività di lavoro svolta durante turni di lavoro svolti in Pt_2 giorni festivi e quanto a lui spettante per le maggiorazioni previste dall'art. 9 suddetto, pari ad € 980,84 oltre ai relativi contributi fino al
31/12/2022 o a quell'altra somma che dovesse essere accertata nel corso del processo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nell'eventuale misura in cui la svalutazione monetaria risulti nel periodo superiore al tasso dell'interesse legale, dalle scadenze dei singoli crediti, indicati
1 nel conteggio in premessa, al saldo;
3) condannare la (P.IVA al pagamento Controparte_1 P.IVA_1 delle spese e degli onorari del giudizio da liquidarsi ex D.M. Giustizia
55/2014 e 37/2018, con attribuzione al sottoscritto difensore, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali.». Con La si costituisce eccependo la prescrizione quinquennale, la decadenza per non essere stato azionato il diritto entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 9 del ccnl 20/09/01, e rilevando, nel merito, che il ricorrente, in quanto appartenente al personale turnista, presta ordinariamente, e non in via straordinaria, la propria attività in giorni festivi.
Ritiene pertanto che per tale categoria di personale operi l'assorbente previsione di cui all'art. 44 comma 12 ccnl 01/09/95 (rideterminata dall'art. 25 comma 2 ccnl 19/04/04) che prevede l'indennità per il servizio prestato in giorno festivo. Sicché il solo spazio residuale di applicazione dell'art. 9 ccnl 20/09/01 sarebbe limitato ai casi in cui il personale turnista svolgesse attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale al di là dell'orario ordinario.
In ogni caso, propone un conteggio alternativo con la detrazione a suo dire delle ore non dovute avendo il ricorrente ricevuto il compenso dovuto in alcune giornate lavorative, ed in base a tale conteggio individua il credito del lavoratore in € 1155,85.
È infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione non è, come sostenuto dalla convenuta, la notifica del ricorso introduttivo, quanto piuttosto la lettera di messa in mora/diffida ricevuta via PEC dalla convenuta in 27/01/2023, laddove i crediti maturano dal dicembre 2018.
Del pari va respinta l'eccezione di decadenza, istituto di natura tipica ed eccezionale, come tale non operante laddove non espressamente previsto dalla fonte legale o contrattuale (nel quale ultimo caso con le limitazioni previste dall'art. 2965 c.c.). Nel caso di specie, l'art. 9 non fa alcun riferimento al termine di 30 giorni come un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto. Il dato è peraltro coerente con il chiaro tenore della norma contrattuale che semmai aggancia il termine di trenta giorni alla possibilità per il dipendente di convertire il diritto all'indennità economica (non soggetto ad alcuna decadenza) in giorno di riposo. L'art. 9 infatti chiarisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o [id est, in caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di trenta giorni] alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
2 prevista per il lavoro straordinario festivo».
Nel merito, con l'art. 5 della legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, si è stabilito che ai lavoratori che prestino servizio nei giorni festivi infrasettimanali «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo». Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952.
Il CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato.
L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL 20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021; Ordinanza n. 20743 del 18/07/2023).
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche
3 nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità (come previsto, ad esempio, dall'art. 22 CCNL 14/09/00 per i dipendenti degli enti locali, in base al quale «al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro»), la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL
07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né rileva la deduzione della convenuta di avere articolato i turni di servizio prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo, atteso che ciò è fisiologicamente collegato all'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti.
Il ricorrente ha allegato - e il dato non è contestato - di aver svolto attività lavorativa nelle giornate festive nel periodo oggetto del giudizio.
La convenuta sottolinea tuttavia che «il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto sono tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste che sono di identico monte orario. La presunta sperequazione di trattamento tra dipendenti si basa, dunque, sull'errato assunto di ritenere che a fine mese il turnista, avendo prestato attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale a differenza del non turnista, abbia lavorato, di fatto, di più che per questo plus non goda né di riposo, né di retribuzione straordinaria per di più maggiorata».
Ma nella specie la parte non chiede la retribuzione di un presunto lavoro straordinario, bensì la maggiorazione oraria prevista per aver prestato ore di lavoro, nei limiti dell'orario ordinario, ma in giornate festive. Tale maggiorazione è sì commisurata a quella prevista per il lavoro straordinario, ma solo sotto il profilo del quantum, senza condividerne la natura. Ciò si riverbera altresì sul piano dell'onere probatorio, trattandosi di domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provati i fatti storici che stanno a fondamento del diritto, è chi eccepisce l'estinzione dello stesso che deve provare i fatti a fondamento dell'eccezione.
Nella specie, la convenuta propone una serie di articolate osservazioni di
4 carattere generale, fondate su una comparazione tra le ore di lavoro prestate dai turnisti e quelle prestate dal personale non turnista (che peraltro provano un dato che non è contestato, ma che neppure è rilevante, cioè che in astratto il monte ore mensile non differisce), senza tuttavia allegare in modo analitico e riferito specificatamente al caso di specie, e precludendosi dunque di provare, che il ricorrente (escluso che sia stato retribuito con la maggiorazione prevista dall'art. 9 per le ore prestate in giorno festivo) avesse (richiesto e quindi) fruito dell'alternativo riposo finalizzato alla compensazione prevista dalla medesima norma.
Sul quantum singolarmente la convenuta, proponendo una serie di ricalcoli basati sulle ore a suo dire computabili in alcune giornate festive, individua un importo addirittura superiore a quello richiesto in ricorso.
L'adesione a tali conteggi da parte del ricorrente non può tuttavia comportare uno sconfinamento in eccesso rispetto alle somme richieste in ricorso, per il principio posto dall'art. 112 c.p.c.
Ne consegue il diritto del ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 980,84.
Sulla somma così determinata spetteranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. 23/12/94 n. 724, non avendo la parte allegato alcunché circa l'esistenza di un maggior danno eventualmente subito per la diminuzione del valore del credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la convenuta, ai sensi di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 980,84 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 641,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 16/01/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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