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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 903/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefania Pappalardo
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Maria Rosaria Battiato
Appellato
OGGETTO: spese processuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26.06.2023 l'odierna appellante conveniva in giudizio l' esponendo che: in data 30.03.2021 aveva inoltrato domanda alla CP_1
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile al fine del riconoscimento del requisito sanitario utile al godimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92; a seguito del rigetto dell'istanza, aveva presentato ricorso a norma dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario, cui era seguito decreto di omologa del 16.12.2022, con il quale il giudice aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario in conformità a quanto accertato nella relazione del nominato consulente tecnico;
in data 11.01.2023 aveva notificato all' il menzionato decreto di omologa e in data 17.02.2023 CP_1
aveva inviato modello AP70, allegando ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso degli altri requisiti socio-sanitari necessari ai fini della liquidazione della prestazione assistenziale giudizialmente riconosciuta.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, chiedeva, quindi, in via giudiziale il pagamento della prestazione assistenziale.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere avendo provveduto, in data 1.08.2023, al pagamento dell'importo spettante.
Aderendo alla predetta richiesta, la ricorrente insisteva tuttavia per la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza n. 3972, depositata il 9.01.2023, il Tribunale di Catania, rilevato che l'ente nel costituirsi in giudizio aveva allegato e provato di aver accreditato in data 1.08.2023 le somme oggetto di causa sul conto corrente dell'assistita, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando per metà le spese di lite. A fondamento della compensazione parziale attribuiva rilievo alla condotta processuale dell' , che, seppure successivamente al CP_1 deposito del ricorso giudiziale, aveva provveduto al pagamento dei ratei dovuti già antecedentemente alla prima udienza.
Con atto del 30.10.2023 proponeva appello parziale Parte_1
avverso la predetta sentenza;
resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 gennaio
2025, svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto il termine assegnato alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura unicamente il capo della sentenza che ha compensato per metà le spese di lite.
Evidenzia che l ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, CP_1
limitatamente alla sorte capitale, soltanto l'1.08.2023, ossia in data successiva al deposito del ricorso introduttivo di primo grado del 26.06.2023 e ben oltre il termine di 120 giorni previsto per la liquidazione della prestazione.
Deduce quindi che il giudice avrebbe dovuto condannare l'ente al pagamento delle spese di giudizio per intero e non in misura del 50%, come peraltro richiesto in primo grado.
Richiama il messaggio del 16.07.2015 n. 4818 e il messaggio CP_1 CP_1
del 17.12.2013 n. 20715 in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile nonché alcuni precedenti di questa Corte, ed evidenzia altresì
l'insussistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi giustificatrici della compensazione parziale, lamentando la violazione dell'art. 92 c. 2 del c.p.c., come modificato dal D.L. 132/2014.
Insiste, pertanto, nella richiesta di condanna dell'ente previdenziale quale
“soccombente virtuale” all'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in misura non inferiore ai minimi, da distrarsi al difensore antistatario, precisando che lo scaglione da applicare secondo i parametri del
DM 147/2022 è quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
2. L'appello è fondato. Le giustificazioni poste dal primo giudice a fondamento della compensazione delle spese di lite contrastano con il quadro normativo delineato dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese processuali devono gravare sulla parte soccombente, salvo le eccezioni previste dall'art. 92 c.p.c.: il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite quando vi è soccombenza reciproca, nel caso di “assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. sent. n. 77/2018).
Il giudice di primo grado ha correttamente richiamato il principio della soccombenza virtuale e ha accertato la soccombenza dell' e - tuttavia - CP_1
ha attribuito rilievo al fine della compensazione parziale al comportamento dell'ente previdenziale, che nelle more del giudizio ha provveduto a effettuare il pagamento.
Rileva il collegio che in virtù del principio di causalità, di cui è espressione il principio di soccombenza, non può dubitarsi che sia stata l'inerzia dell' a rendere necessario il ricorso giudiziale. L'adempimento CP_1
successivo alla notifica del ricorso non giustifica la compensazione parziale delle spese (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2024, n. 14036).
3. In parziale riforma della sentenza appellata l deve essere pertanto CP_1
condannato a pagare per intero le spese processuali del giudizio di primo grado, da liquidarsi secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano in relazione al valore del devolutum (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che CP_1
liquida in € 2.697,00 oltre rimborso forfetario (15%), CPA e IVA, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado, CP_1
che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso forfetario (15%), CPA e IVA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
. La Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 903/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefania Pappalardo
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Maria Rosaria Battiato
Appellato
OGGETTO: spese processuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26.06.2023 l'odierna appellante conveniva in giudizio l' esponendo che: in data 30.03.2021 aveva inoltrato domanda alla CP_1
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile al fine del riconoscimento del requisito sanitario utile al godimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92; a seguito del rigetto dell'istanza, aveva presentato ricorso a norma dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario, cui era seguito decreto di omologa del 16.12.2022, con il quale il giudice aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario in conformità a quanto accertato nella relazione del nominato consulente tecnico;
in data 11.01.2023 aveva notificato all' il menzionato decreto di omologa e in data 17.02.2023 CP_1
aveva inviato modello AP70, allegando ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso degli altri requisiti socio-sanitari necessari ai fini della liquidazione della prestazione assistenziale giudizialmente riconosciuta.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, chiedeva, quindi, in via giudiziale il pagamento della prestazione assistenziale.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere avendo provveduto, in data 1.08.2023, al pagamento dell'importo spettante.
Aderendo alla predetta richiesta, la ricorrente insisteva tuttavia per la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza n. 3972, depositata il 9.01.2023, il Tribunale di Catania, rilevato che l'ente nel costituirsi in giudizio aveva allegato e provato di aver accreditato in data 1.08.2023 le somme oggetto di causa sul conto corrente dell'assistita, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando per metà le spese di lite. A fondamento della compensazione parziale attribuiva rilievo alla condotta processuale dell' , che, seppure successivamente al CP_1 deposito del ricorso giudiziale, aveva provveduto al pagamento dei ratei dovuti già antecedentemente alla prima udienza.
Con atto del 30.10.2023 proponeva appello parziale Parte_1
avverso la predetta sentenza;
resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 gennaio
2025, svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto il termine assegnato alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura unicamente il capo della sentenza che ha compensato per metà le spese di lite.
Evidenzia che l ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, CP_1
limitatamente alla sorte capitale, soltanto l'1.08.2023, ossia in data successiva al deposito del ricorso introduttivo di primo grado del 26.06.2023 e ben oltre il termine di 120 giorni previsto per la liquidazione della prestazione.
Deduce quindi che il giudice avrebbe dovuto condannare l'ente al pagamento delle spese di giudizio per intero e non in misura del 50%, come peraltro richiesto in primo grado.
Richiama il messaggio del 16.07.2015 n. 4818 e il messaggio CP_1 CP_1
del 17.12.2013 n. 20715 in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile nonché alcuni precedenti di questa Corte, ed evidenzia altresì
l'insussistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi giustificatrici della compensazione parziale, lamentando la violazione dell'art. 92 c. 2 del c.p.c., come modificato dal D.L. 132/2014.
Insiste, pertanto, nella richiesta di condanna dell'ente previdenziale quale
“soccombente virtuale” all'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in misura non inferiore ai minimi, da distrarsi al difensore antistatario, precisando che lo scaglione da applicare secondo i parametri del
DM 147/2022 è quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
2. L'appello è fondato. Le giustificazioni poste dal primo giudice a fondamento della compensazione delle spese di lite contrastano con il quadro normativo delineato dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese processuali devono gravare sulla parte soccombente, salvo le eccezioni previste dall'art. 92 c.p.c.: il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite quando vi è soccombenza reciproca, nel caso di “assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. sent. n. 77/2018).
Il giudice di primo grado ha correttamente richiamato il principio della soccombenza virtuale e ha accertato la soccombenza dell' e - tuttavia - CP_1
ha attribuito rilievo al fine della compensazione parziale al comportamento dell'ente previdenziale, che nelle more del giudizio ha provveduto a effettuare il pagamento.
Rileva il collegio che in virtù del principio di causalità, di cui è espressione il principio di soccombenza, non può dubitarsi che sia stata l'inerzia dell' a rendere necessario il ricorso giudiziale. L'adempimento CP_1
successivo alla notifica del ricorso non giustifica la compensazione parziale delle spese (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2024, n. 14036).
3. In parziale riforma della sentenza appellata l deve essere pertanto CP_1
condannato a pagare per intero le spese processuali del giudizio di primo grado, da liquidarsi secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano in relazione al valore del devolutum (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che CP_1
liquida in € 2.697,00 oltre rimborso forfetario (15%), CPA e IVA, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado, CP_1
che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso forfetario (15%), CPA e IVA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
. La Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese