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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Cinzia Genovesi
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Laura Formichini
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 19/03/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
[...]
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NA TE (PI) in data 05/07/2003 e di esser dalla loro unione nato in data [...] il figlio . Per_1
Con provvedimento in data 21.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29.5.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 29.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio maggiorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse dello stesso, stante la sua non autosufficienza economica;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Il Tribunale dà altresì atto che le parti hanno dichiarato di aver già diviso i beni mobili e altresì quanto segue:
- la signora è proprietaria dell'immobile sito in Livorno, Parte_1
Via Pietri n.36;
- Il dott. è proprietario di immobile sito in Livorno, Via Roma n. 152/162; CP_1
- Mini Countryman, targata EZ 262HT, intestata alla sig.ra - Pt_1
Motorino Aprilia Scarabeo 50, targato X96KC4, intestato al Dott. - Moto CP_1
BMW, targata ER96650, intestata al Dott. - Moto KTM Duke 125, targata CP_1
FB26380, intestata al Dott. - Mercedes GLE 300 targata GE613KL CP_1
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
NA TE (PI) il giorno in data 05/07/2003 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno (Atto n. 66 – parte 2 – serie B –
Anno 2003).
DISPONE
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio maggiorenne, potrà gestire liberamente il proprio tempo di permanenza presso i genitori, in rapporto ai propri impegni di studio.
Avrà in ogni caso la propria residenza nella casa familiare in Via Giuseppe
Pietri n. 36, presso la madre.
Il Dott. provvederà a pagare e/o rimborsare integralmente alla sig.ra CP_1
i seguenti costi: Pt_1
- Condominio (e super condominio nel caso sia presente);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria casa/condominio;
- Mutuo casa di via Pietri sino alla sua estinzione, all'estinzione del mutuo il beneficio decadrà;
- Utenze luce, gas, telefono, previo addebito su c/c del sig. CP_1
- Tari (1 volta l'anno) e consorzio bonifica (1 volta l'anno);
- Collaboratrice domestica (€ 30,00 settimanali);
- Cibo per il gatto (previa presentazione scontrini);
3 - Prodotti per la casa (previa presentazione scontrini e compatibili con le esigenze dell'appartamento);
- Psicologo/psichiatra per la sig.ra per un anno concordate con il Pt_1
Dott. CP_1
- Visite mediche specialistiche per la sig.ra ginecologo, dentista, Pt_1 dermatologo, oculista, medicine, non coperte dal servizio sanitario locale;
la
Sig.ra al fine di veder riconosciute le spese mediche sopra indicate dovrà concordare con il Dott. la necessità di far ricorso a specialisti diversi dal CP_1 servizio sanitario nazionale, così come la necessità di farmaci fuori dalla copertura del servizio sanitario.
Il Dott. corrisponderà per il mantenimento del figlio euro 200 CP_1 direttamente sul conto corrente intestato a mentre euro 500 sul CP_2 conto della Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio . Tale Pt_1 contributo alla Sig.ra verrà rivisto al momento in cui il figlio per Pt_1 ragioni lavorative, di studio o per sua scelta personale decidesse di non risiedere più nella casa coniugale.
Per le spese relative al figlio, necessarie per l'abbigliamento, tasse e libri universitarie, assicurazione moto ed auto, spese mediche, ripetizioni, vacanze, concordate con il Dott. e la sig.ra attività tempo libero, da CP_1 Pt_1 concordare con il Dott. con la sig.ra verranno corrisposte e/o CP_1 Pt_1 rimborsate interamente dal Dott. Le suddette spese non verranno più CP_1 sostenute quando avrà una retribuzione propria. Per_1
La casa di Via Pietri n. 36, di proprietà della sig.ra resterà nella sua Pt_1 disponibilità e la signora ed il figlio l'abiteranno fino a che non saranno ambedue concordi nel venderla.
La casa suddetta, quindi, verrà venduta per comprarne una più piccola e di valore inferiore, di gradimento della sig.ra e di;
la nuova Pt_1 Per_1 casa sarà intestata a , nuda proprietà, con usufrutto per la sig.ra Per_1
Pt_1
In caso di nuovo matrimonio della sig.ra l'utilizzo della casa Pt_1 necessiterà dell'assenso di . Per_1
L'eccedenza pecuniaria derivante dalla vendita della casa di Via Pietri e dall'acquisto della successiva, verrà depositato in un conto corrente cointestato a firma congiunta tra il Dott. la sig.ra e . CP_1 Pt_1 Per_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Cinzia Genovesi
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Laura Formichini
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 19/03/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
[...]
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NA TE (PI) in data 05/07/2003 e di esser dalla loro unione nato in data [...] il figlio . Per_1
Con provvedimento in data 21.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29.5.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 29.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio maggiorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse dello stesso, stante la sua non autosufficienza economica;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Il Tribunale dà altresì atto che le parti hanno dichiarato di aver già diviso i beni mobili e altresì quanto segue:
- la signora è proprietaria dell'immobile sito in Livorno, Parte_1
Via Pietri n.36;
- Il dott. è proprietario di immobile sito in Livorno, Via Roma n. 152/162; CP_1
- Mini Countryman, targata EZ 262HT, intestata alla sig.ra - Pt_1
Motorino Aprilia Scarabeo 50, targato X96KC4, intestato al Dott. - Moto CP_1
BMW, targata ER96650, intestata al Dott. - Moto KTM Duke 125, targata CP_1
FB26380, intestata al Dott. - Mercedes GLE 300 targata GE613KL CP_1
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
NA TE (PI) il giorno in data 05/07/2003 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno (Atto n. 66 – parte 2 – serie B –
Anno 2003).
DISPONE
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio maggiorenne, potrà gestire liberamente il proprio tempo di permanenza presso i genitori, in rapporto ai propri impegni di studio.
Avrà in ogni caso la propria residenza nella casa familiare in Via Giuseppe
Pietri n. 36, presso la madre.
Il Dott. provvederà a pagare e/o rimborsare integralmente alla sig.ra CP_1
i seguenti costi: Pt_1
- Condominio (e super condominio nel caso sia presente);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria casa/condominio;
- Mutuo casa di via Pietri sino alla sua estinzione, all'estinzione del mutuo il beneficio decadrà;
- Utenze luce, gas, telefono, previo addebito su c/c del sig. CP_1
- Tari (1 volta l'anno) e consorzio bonifica (1 volta l'anno);
- Collaboratrice domestica (€ 30,00 settimanali);
- Cibo per il gatto (previa presentazione scontrini);
3 - Prodotti per la casa (previa presentazione scontrini e compatibili con le esigenze dell'appartamento);
- Psicologo/psichiatra per la sig.ra per un anno concordate con il Pt_1
Dott. CP_1
- Visite mediche specialistiche per la sig.ra ginecologo, dentista, Pt_1 dermatologo, oculista, medicine, non coperte dal servizio sanitario locale;
la
Sig.ra al fine di veder riconosciute le spese mediche sopra indicate dovrà concordare con il Dott. la necessità di far ricorso a specialisti diversi dal CP_1 servizio sanitario nazionale, così come la necessità di farmaci fuori dalla copertura del servizio sanitario.
Il Dott. corrisponderà per il mantenimento del figlio euro 200 CP_1 direttamente sul conto corrente intestato a mentre euro 500 sul CP_2 conto della Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio . Tale Pt_1 contributo alla Sig.ra verrà rivisto al momento in cui il figlio per Pt_1 ragioni lavorative, di studio o per sua scelta personale decidesse di non risiedere più nella casa coniugale.
Per le spese relative al figlio, necessarie per l'abbigliamento, tasse e libri universitarie, assicurazione moto ed auto, spese mediche, ripetizioni, vacanze, concordate con il Dott. e la sig.ra attività tempo libero, da CP_1 Pt_1 concordare con il Dott. con la sig.ra verranno corrisposte e/o CP_1 Pt_1 rimborsate interamente dal Dott. Le suddette spese non verranno più CP_1 sostenute quando avrà una retribuzione propria. Per_1
La casa di Via Pietri n. 36, di proprietà della sig.ra resterà nella sua Pt_1 disponibilità e la signora ed il figlio l'abiteranno fino a che non saranno ambedue concordi nel venderla.
La casa suddetta, quindi, verrà venduta per comprarne una più piccola e di valore inferiore, di gradimento della sig.ra e di;
la nuova Pt_1 Per_1 casa sarà intestata a , nuda proprietà, con usufrutto per la sig.ra Per_1
Pt_1
In caso di nuovo matrimonio della sig.ra l'utilizzo della casa Pt_1 necessiterà dell'assenso di . Per_1
L'eccedenza pecuniaria derivante dalla vendita della casa di Via Pietri e dall'acquisto della successiva, verrà depositato in un conto corrente cointestato a firma congiunta tra il Dott. la sig.ra e . CP_1 Pt_1 Per_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Azzurra Fodra)
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