Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada
Bonfiglio, ha emesso il giorno 26.02.2025 alla scadenza del termine per il deposito ai sensi dell'art 127 ter cpc delle note d trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1866 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti n.q. di eredi di , Parte_4 Persona_1 rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti dall'Avv. Francesco Gentile presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, CP_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Rossella Del Sarto, presso la quale è elettivamente domiciliato
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2024 – dante causa dei Persona_1
ricorrenti indicati in epigrafe volontariamente intervenuti in giudizio nella qualità di eredi - ha dedotto di aver lavorato dal 24.09.73 al 31.12.94 alle dipendenze della
, oggi , con mansioni di Controparte_2 Controparte_3
operaio allestitore e saldatore di pannelli di amianto di vagoni ferroviari nonché collaudatore di carrelli ferroviari a stretto contatto ed in esposizione qualificata ad amianto;
di aver lavorato per un periodo ultradecennale, svolgendo un'attività lavorativa in ambiente nocivo, soprattutto per la presenza di polveri di amianto, metalliche e non, fumi e vapori di fusione, IPA;
che l in data 18.12.2014 ha CP_1
riconosciuto la natura professionale della malattia polmonare riportata, con
richiesto aggravamento ha riconosciuto postumi in misura del 22%; di aver presentato all' in data 27.06.2023 ulteriore domanda di aggravamento cui CP_1
l non ha dato riscontro, non avendo disposto la visita collegiale, né CP_4
comunicato i motivi di diniego;
di essere affetto da neoplasia polmonare priva di alcuna possibilità di trattamento terapeutico risolutivo che determina un evidente aggravamento del danno biologico, attualmente quantificato nella misura del 70%.
Tanto in sintesi premesso ha agito in giudizio chiedendo di: 1 – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'aggravamento del danno biologico così come determinato nella misura del 70% rispetto all'attuale valutazione del 22% a seguito delle peggiorate condizioni psicofisiche come CP_1
da documentazione medica in atti;
2 – per l'effetto, condannare l a provvedere alla revisione della rendita a favore CP_1
del ricorrente nella misura innanzi determinata ovvero in quella che dovesse emergere in corso di causa a mezzo Ctu medica ove ritenuto necessario provvedendo alla liquidazione delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa al soddisfo (27.06.23).” Con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa ed CP_1 eccependo la discrezionalità vincolata dell'Ente nel valutare i postumi. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
*****
Il ricorso è fondato a va accolto.
Come è noto, la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. In questo frangente, il nesso causale andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, ossia della causalità necessaria. Occorrerà, perciò, la verifica della probabilità logica che, rispetto a quella epidemiologica o statistica, richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale (Cassazione n. 22974 del 9 ottobre 2013).
Ciò posto va rilevato al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine che il riconoscimento in sede amministrativa della sussistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata e le condizioni di lavoro risulta per tabulas, alla luce della documentazione afferente la fase amministrativa che ha preceduto il presente giudizio e in particolare per quanto è dato evincere dai provvedimenti emessi dall' con i quali è stato riconosciuto al ricorrente il beneficio della rendita, CP_1 proprio in ragione dell'esistenza del nesso causale tra le condizioni di lavoro e la malattia accertata, con postumi invalidanti prima del 20% e poi, per aggravamento, del 22% . ( cfr doc nella produzione del ricorrente)
Disposta la c.t.u. l'ausiliario incaricato, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, ha precisato che “…era affetto da: 1. Persona_1
Pleuropatia Asbestosica Benigna e Broncopneumopatia cronica realizzanti
Sindrome diventilatoria restrittiva di grado moderato. Microcitoma polmonare metastatizzato 2. Esiti di intervento di sostituzione della valvola aortica (2016) con valvola biologica 3. Diabete mellito insulinodipendente”
Il CTU, con un'accurata analisi delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, ha ben evidenziato che 'Nel Reparto Allestimento, dove ha operato il de cuis, i locomotori e le carrozze, pervenivano con l'amianto spruzzato (da terzi) sulle pareti ancora a vista e non protetto da pannelli in legno.
La fase di allestimento consiste anche in operazioni di foratura, posa in opera di tubazioni, (comprendente operazioni di saldatura) e di cavi per l'impianto elettrico.
Nel capannone potevano essere in lavorazione CP_5
contemporanemanente fino a 12 carrozze, e vi operavano diverse figure professionali. Oltre all'amianto il de cuius fu esposto all'inalazione dei fumi di saldatura che si diffondevano nell'ambiente di lavoro.
A causa delle lavorazioni espletate (come riconosciuto dall' ), il sig. CP_1 Per_1 contraeva la pleuropatia asbestosica benigna. L' con provvedimento del 18- CP_1
12-2014 riconosceva la natura professionale della malattia con postumi quantificati in misura del 20%, rivalutata poi, alla revisione del 18-05-2022, con percentuale di danno pari al 22% per l'insorgenza di broncopneumopatia cronica con sindrome disventilatoria restrittiva di grado moderato…”
Con particolare riferimento all'insorgenza della neoplasia polmonare , che ha indotto l a chiedere un riesame per aggravamento, in quanto già affetto Per_1
da patologia pleuropolmonare (pleuropatia asbestosica benigna e broncopneumopatia cronica realizzanti sindrome disventilatoria restrittiva di grado moderatamente grave, alla spirometria semplice dell'11-05-2022) già riconosciuta, dall' , quale Malattia Professionale l'ausiliare del Giudice ha evidenziato “..La CP_1
sindrome disventilatoria restrittiva di grado grave/moderatamente grave è imputabile sia agli esiti chirurgici dell'intervento di sostituzione della valvola aortica
(2016) con necessità di sternotomia, sia all'evoluzione calcifica delle placche pleuriche, sia all'insorgenza di ispessimento interstiziale polmonare con aspetto reticolo-nodulare, che, verosimilmente, sono conseguenti al processo infiammatorio/fibrosante cronico indotto dalle fibre di amianto (persistenti nel tempo sebbene ricoperte da depositi di fibrina ed emosiderina) che percorrono gli spazi interstiziali per raggiungere la periferia del polmone.
Il potere oncogeno delle fibre di amianto è universalmente riconosciuto… Nel caso in esame per identificare se l'asbesto, inalato durante l'attività lavorativa dal de cuius, sia stata la causa dell'insorgenza della neoplasia polmonare, bisogna riferirsi ai criteri di , che rappresentano una linea guida, universalmente Pt_5 accettata…” All'esito di un accurato ragionamento scientifico basato su accreditata dottrina medico-legale il CTU ha concluso , rispettando i criteri del Consensus di
, per cui il tabagismo non esclude il potere oncogeno dell'asbesto, al quale Pt_5
il de cuius dei ricorrenti è stato esposto durante la sua attività lavorativa, e per la quale esposizione si sono manifestate nel lavoratore patologie pleuro-polmonari asbesto-correlate, affermando la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la neoplasia polmonare e che il decesso dello stesso è sato diretta conseguenza dello stato cachettico e delle terapie a cui l'assicurato fu sottoposto
(radio- e chemioterapia) per la neoplasia polmonare, ad elevata aggressività e carattere metastatico.
Quanto all'entità del danno biologico , utilizzando le Tabelle del D.M. 12-07-2000
D.lvo 38/ 2000 con riferimento al codice 135 la percentuale accertata è pari al
70%, dall'epoca della diagnosi istologica del 27-07-2023 ( cfr CTU in atti). Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su retti criteri tecnici e correttamente motivate, in assenza di dati tecnici confutativi (non risultano osservazioni opposte dalle parti ex art. 195 cpc ) cui il CTU non abbia già risposto nel redigere la relazione conclusiva - possono essere integralmente condivise da questo giudicante, con particolare riferimento alla questione posta sull'aggravamento dei postumi invalidanti, oggetto di causa.
L' pertanto va condannato alla rivalutazione della rendita in atto tenuto conto CP_1 dell'aggravamento accertato che determina postumi invalidanti in maniera permanente del 70%
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che era Persona_1 affetto da una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 70% per le patologie accertate dal 27.07.2023;
b) condanna l alla rivalutazione della rendita per inabilità permanente CP_1 erogata, per aggravamento al 70% del grado di menomazione all'integrità psicofisica dal 27.07.2023 al decesso del 17.03.2024;
c) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1
complessivi euro 2.700,00 oltre spese di Contributo Unificato, spese generali
IVA e CPA come per legge, oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Napoli 26.02.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)