Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1541
TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha esaminato il ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore deceduto, i quali hanno dedotto che il loro dante causa, impiegato dal 1973 al 1994 come operaio allestitore, saldatore e collaudatore presso la CP_1, era stato esposto a polveri di amianto, fumi metallici, IPA e fumi di saldatura. Hanno evidenziato che l'Ente previdenziale (CP_1) aveva riconosciuto la natura professionale di una malattia polmonare nel 2014 con postumi del 20%, aggravati al 22% nel 2022. A seguito di un'ulteriore domanda di aggravamento nel 2023, rimasta senza riscontro, e della diagnosi di neoplasia polmonare con danno biologico quantificato al 70%, gli eredi hanno chiesto l'accertamento di tale percentuale e la conseguente revisione della rendita, oltre al risarcimento delle somme dovute. La CP_1 si è costituita eccependo l'infondatezza della pretesa e la discrezionalità vincolata dell'Ente nella valutazione dei postumi, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa degli eredi. Ha preliminarmente rilevato che il nesso eziologico tra la patologia e le condizioni di lavoro era già stato riconosciuto in sede amministrativa, con l'attribuzione di rendite per postumi invalidanti. A seguito di CTU medico-legale, è emerso che il lavoratore era affetto da pleuropatia asbestosica benigna, broncopneumopatia cronica con sindrome disventilatoria restrittiva e microcitoma polmonare metastatizzato, oltre ad altre patologie. Il CTU ha accertato che l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, nonostante il tabagismo, era la causa diretta dell'insorgenza della neoplasia polmonare, in linea con i criteri scientifici universalmente accettati. La percentuale di danno biologico accertata, secondo le tabelle ministeriali, è risultata pari al 70% a decorrere dalla diagnosi istologica del 27 luglio 2023. Pertanto, il Tribunale ha condannato la CP_1 alla rivalutazione della rendita per inabilità permanente al 70% dal 27 luglio 2023 fino al decesso del lavoratore, avvenuto il 17 marzo 2024, ponendo le spese di lite a carico dell'Ente soccombente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1541
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 1541
    Data del deposito : 26 febbraio 2025

    Testo completo