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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14508 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 20.10.2025, nella causa civile iscritta al n. 2288 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
, e , rapp.ti e difesi dall'avv. Rita Gigli che li rappresenta Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difende in virtù di procura in calce a foglio separato ed elett.te dom.ti presso il suo studio in
Roma Via Nicola Nisco, 30
ATTORE
E
elettivamente domiciliata in Roma, (RM), Via Quinto CP_1
RE IM n. 7 presso lo studio dell'Avv. Nicola NERI, del Foro di
Roma, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce su foglio separato che forma parte integrante della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti per l'udienza del 20.10.2025 e rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe indicati chiamavano a comparire innanzi a questo Tribunale , così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui CP_1
il convenuto aveva intimato ad essi attori di “ provvedere ad arretrare i propri rispettivi manufatti
sino al rispetto delle distanze legali come stabilito nella sentenza n.578/22…”, in forza della sentenza n. 578/22 pubblicata dal Tribunale di Rieti in data 19.12.2022, munita di formula esecutiva in data 16.1.2023.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 480
co. III c.p.c., l'omessa indicazione del Giudice competente per l'esecuzione, l'omessa indicazione delle parti e della notifica del titolo esecutivo.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.
Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, nessuna delle asserite omissioni nell'atto di precetto sono prescritte a pena di nullità.
In particolare, per quanto riguarda la prima, il Tribunale aderisce a quello orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione in parola integra, al più, una mera irregolarità, e tanto sia perché non prevista dallo stesso art. 480 c.p.c. a pena di invalidità dell'atto, quanto in forza del principio generale di cui all'art. 156 co. III c.p.c., atteso che l'omissione dell'avvertimento in parola non incide in alcun modo sugli effetti e sulla funzione dell'atto di precetto, che è atto meramente prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata ( v. Cass. 22.7.2022 n. 23343 ).
Parimenti è a dirsi per quanto concerne l'omessa indicazione del Giudice competente per l'esecuzione, trattandosi di un'omissione inidonea a ledere la sfera giuridica del destinatario del precetto. Infine, deve evidenziarsi che sono gli stessi attori a dichiarare nell'atto introduttivo del presente giudizio che il titolo esecutivo è stato notificato unitamente al precetto, precetto contenente anche la compiuta indicazioni delle parti, con la conseguenza che non viene in rilievo alcuna ipotesi di nullità ex art. 480 co. II c.p.c.
Alla luce di quanto precede, allora, la proposta opposizione va rigettata.
Spese di lite da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da , e , avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3
precetto loro notificato in data 23.12.2024 e 8.1.2025;
B) condanna gli attori, in solido, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5261,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Roma, 20.10.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 20.10.2025, nella causa civile iscritta al n. 2288 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
, e , rapp.ti e difesi dall'avv. Rita Gigli che li rappresenta Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difende in virtù di procura in calce a foglio separato ed elett.te dom.ti presso il suo studio in
Roma Via Nicola Nisco, 30
ATTORE
E
elettivamente domiciliata in Roma, (RM), Via Quinto CP_1
RE IM n. 7 presso lo studio dell'Avv. Nicola NERI, del Foro di
Roma, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce su foglio separato che forma parte integrante della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti per l'udienza del 20.10.2025 e rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe indicati chiamavano a comparire innanzi a questo Tribunale , così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui CP_1
il convenuto aveva intimato ad essi attori di “ provvedere ad arretrare i propri rispettivi manufatti
sino al rispetto delle distanze legali come stabilito nella sentenza n.578/22…”, in forza della sentenza n. 578/22 pubblicata dal Tribunale di Rieti in data 19.12.2022, munita di formula esecutiva in data 16.1.2023.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 480
co. III c.p.c., l'omessa indicazione del Giudice competente per l'esecuzione, l'omessa indicazione delle parti e della notifica del titolo esecutivo.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.
Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, nessuna delle asserite omissioni nell'atto di precetto sono prescritte a pena di nullità.
In particolare, per quanto riguarda la prima, il Tribunale aderisce a quello orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione in parola integra, al più, una mera irregolarità, e tanto sia perché non prevista dallo stesso art. 480 c.p.c. a pena di invalidità dell'atto, quanto in forza del principio generale di cui all'art. 156 co. III c.p.c., atteso che l'omissione dell'avvertimento in parola non incide in alcun modo sugli effetti e sulla funzione dell'atto di precetto, che è atto meramente prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata ( v. Cass. 22.7.2022 n. 23343 ).
Parimenti è a dirsi per quanto concerne l'omessa indicazione del Giudice competente per l'esecuzione, trattandosi di un'omissione inidonea a ledere la sfera giuridica del destinatario del precetto. Infine, deve evidenziarsi che sono gli stessi attori a dichiarare nell'atto introduttivo del presente giudizio che il titolo esecutivo è stato notificato unitamente al precetto, precetto contenente anche la compiuta indicazioni delle parti, con la conseguenza che non viene in rilievo alcuna ipotesi di nullità ex art. 480 co. II c.p.c.
Alla luce di quanto precede, allora, la proposta opposizione va rigettata.
Spese di lite da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da , e , avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3
precetto loro notificato in data 23.12.2024 e 8.1.2025;
B) condanna gli attori, in solido, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5261,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Roma, 20.10.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio