TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/06/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6219/2024 R.G., instaurata da nato a [...] in data [...] e residente in [...](Me) c/da Parte_1
Casani n. 1 C.F. in proprio e nella qualità di legale rappresentante C.F._1
della elettivamente domiciliato in Messina via Ugo Bassi is. Controparte_1
157 n. 77, presso lo studio legale dell'Avv. Maria, Grazia Castelli opponente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede in Roma, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_1
Armeria 1, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Michela Foti del ruolo professionale opposto
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 21/11/2024, la ricorrente impugnava ordinanza- ingiunzione n. OI-
002414055 anno 2020 intimante il pagamento di € 4.724,34, notificata il 25/10/2024.
L'odierno ricorrente eccepisce la tardiva contestazione dell'illecito oltre il termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81, ritenendo prescritta la sanzione ex art. 28
Legge 689/81 (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”). Si costituiva in giudizio l' rappresentando l'avvenuto annullamento dell'ordinanza CP_3
impugnata e chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, domanda alla quale parte ricorrente si opponeva.
2. Cessazione della materia del contendere.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere posto l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Visto l'art. 14 della l.689/1981 e per il principio di causalità, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed esse vanno quindi liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore -
1.100,01 – 5.200 - della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e revoca l'ordinanza di ingiunzione opposta;
2) Condanna l' al pagamento in favore di delle spese giudiziali che CP_3 Parte_1 liquida in € 1.863.50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e contributo unificato con distrazione.
Messina, 26.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando