Articolo 39 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 38
Versione
9 marzo 1999
Art. 39. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 7, 28, 29 e 35, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8.
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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