TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2175/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso Parte_1 dall'avv. LO GATTO FABRIZIO ricorrente
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T. rappresentato e difeso dall'avv. DE
[...]
PAOLI DANIELA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.12.2019, la società Parte_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
[...]
13920199001796805000, notificata in data 28.09.2019 con riferimento alle cartelle:
n. 13920080004108666000, n. 13920080005127424000, n. 13920080006220978000, n.
13920090004929271000, n. 13920100011060580000, 13920120002999870001 e n.
1 13920120011835476000, oltre che degli avvisi di addebito n. CP_2
43920112000005761000, n. 43920112000065003000, n. 43920112000070861000, n.
43920112000189337000, n. 43920112000227547000, n. 43920112000238059000, n.
43920112000249783000, n. 43920120000051155000, n. 43920120000060657000, n.
43920120000392932000 e n. 43920120000392932000 affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale.
L , si costituiva ed eccepiva la rituale notifica della cartella esattoriale Controparte_3
in oggetto nonché la decadenza dal termine per le eccezioni di carattere formale alle cartelle esattoriali. Produceva documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si rileva che essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell' , quest'ultimo risulta unico soggetto legittimato Controparte_4
dal punto di vista passivo.
2. Invero d.lgs 46/99 ha separato la titolarità del credito da quella dell'azione esecutiva prevedendo che l'ente impositore non debba procedere più direttamente alla riscossione ma che una volta formato il ruolo lo debba trasmettere al Concessionario al quale spetta in via esclusiva procedere alla formazione della cartella di pagamento nonché ad ogni altro quale l'iscrizione d'ipoteca ed il fermo amministrativo.
3. L'Equitalia sud Etr spa ha depositato copia degli avvisi di ricevimento della raccomandata concernente gli avvisi di addebito avanti indicati.
Regolarità della notifica delle cartelle
1. Per quanto concerne gli atti impugnati, si osserva che parte ricorrente ha tempestivamente eccepito, già alla prima udienza utile, i vizi formali relativi alla loro notificazione, quali la mancata notifica degli atti impugnati. Tali contestazioni, ritualmente sollevate, legittimano l'esame dell'eventuale intervenuta prescrizione dei crediti contributivi in esse contenuti.
2. La giurisprudenza di legittimità ha con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema notifica dell'accertamento ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo
2 comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009 n.21132).
3. A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui:
L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. L'agente CP_3
della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez.
Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima
Ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 La Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
4. Nel caso che ci interessa, la notifica degli avvisi di addebito è avvenuta nelle mani di persona diversa del destinatario, della quale non è riconducibile il rapporto che ha con lo stesso, mentre delle cartelle di pagamento non vi è prova dell'avvenuta notifica, di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, nel primo caso e la prova dell'avvenuta notifica nel secondo, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
5. L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità
3 dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
6. Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni contestati (dal 2007 al 2012), sono soggette a una prescrizione quinquennale. Considerata l'assenza di atti interruttivi per le cartelle di pagamento, - stante il mancato deposito della prova dell'avvenuta notifica -, e per gli avvisi di addebito, - che per i motivi sopra esposti vi è una irregolarità della notifica dell'atto - il credito contributivo risulta estinto per prescrizione. Contr
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ medio/ massimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al
D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del
Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il giudice, gop dott.ssa Susanna Cirianni così decide;
- Accoglie il ricorso dichiarando la prescrizione del credito degli atti impugnati;
Contr
- Condanna al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi €
2.738,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 26/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2175/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso Parte_1 dall'avv. LO GATTO FABRIZIO ricorrente
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T. rappresentato e difeso dall'avv. DE
[...]
PAOLI DANIELA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.12.2019, la società Parte_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
[...]
13920199001796805000, notificata in data 28.09.2019 con riferimento alle cartelle:
n. 13920080004108666000, n. 13920080005127424000, n. 13920080006220978000, n.
13920090004929271000, n. 13920100011060580000, 13920120002999870001 e n.
1 13920120011835476000, oltre che degli avvisi di addebito n. CP_2
43920112000005761000, n. 43920112000065003000, n. 43920112000070861000, n.
43920112000189337000, n. 43920112000227547000, n. 43920112000238059000, n.
43920112000249783000, n. 43920120000051155000, n. 43920120000060657000, n.
43920120000392932000 e n. 43920120000392932000 affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale.
L , si costituiva ed eccepiva la rituale notifica della cartella esattoriale Controparte_3
in oggetto nonché la decadenza dal termine per le eccezioni di carattere formale alle cartelle esattoriali. Produceva documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si rileva che essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell' , quest'ultimo risulta unico soggetto legittimato Controparte_4
dal punto di vista passivo.
2. Invero d.lgs 46/99 ha separato la titolarità del credito da quella dell'azione esecutiva prevedendo che l'ente impositore non debba procedere più direttamente alla riscossione ma che una volta formato il ruolo lo debba trasmettere al Concessionario al quale spetta in via esclusiva procedere alla formazione della cartella di pagamento nonché ad ogni altro quale l'iscrizione d'ipoteca ed il fermo amministrativo.
3. L'Equitalia sud Etr spa ha depositato copia degli avvisi di ricevimento della raccomandata concernente gli avvisi di addebito avanti indicati.
Regolarità della notifica delle cartelle
1. Per quanto concerne gli atti impugnati, si osserva che parte ricorrente ha tempestivamente eccepito, già alla prima udienza utile, i vizi formali relativi alla loro notificazione, quali la mancata notifica degli atti impugnati. Tali contestazioni, ritualmente sollevate, legittimano l'esame dell'eventuale intervenuta prescrizione dei crediti contributivi in esse contenuti.
2. La giurisprudenza di legittimità ha con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema notifica dell'accertamento ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo
2 comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009 n.21132).
3. A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui:
L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. L'agente CP_3
della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez.
Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima
Ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 La Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
4. Nel caso che ci interessa, la notifica degli avvisi di addebito è avvenuta nelle mani di persona diversa del destinatario, della quale non è riconducibile il rapporto che ha con lo stesso, mentre delle cartelle di pagamento non vi è prova dell'avvenuta notifica, di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, nel primo caso e la prova dell'avvenuta notifica nel secondo, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
5. L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità
3 dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
6. Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni contestati (dal 2007 al 2012), sono soggette a una prescrizione quinquennale. Considerata l'assenza di atti interruttivi per le cartelle di pagamento, - stante il mancato deposito della prova dell'avvenuta notifica -, e per gli avvisi di addebito, - che per i motivi sopra esposti vi è una irregolarità della notifica dell'atto - il credito contributivo risulta estinto per prescrizione. Contr
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ medio/ massimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al
D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del
Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il giudice, gop dott.ssa Susanna Cirianni così decide;
- Accoglie il ricorso dichiarando la prescrizione del credito degli atti impugnati;
Contr
- Condanna al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi €
2.738,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 26/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4